Diritto civile illecito: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Documento di Università sul Diritto civile illecito, distinguendo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il Pdf analizza l'onere della prova, la costituzione in mora e i danni risarcibili, con un focus sulla responsabilità medica e i danni lungolatenti, utile per lo studio del Diritto.

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Diritto civile illecito
Lezione 1 !
Perché è impreciso parlare di responsabilità civile? Perché la responsabilità civile comprende sia
la responsabilità extracontrattuale che la responsabilità contrattuale.!
Ci occuperemo della responsabilità extracontrattuale che può anche essere chiamato
responsabilità da fatto illecito o anche responsabilità aquilana. Toccheremo anche la
responsabilità contrattuale ma perché ci sono delle fattispecie che si aancano a dei regimi di
responsabilità contrattuale; ad esempio se parlo della responsabilità del medico è una
responsabilità di natura extracontrattuale, ma la responsabilità della struttura sanitaria dove il
medico si è trovata a fare un intervento chirurgico è contrattuale. !
In più siccome ci sono delle aree che la dottrina aveva definito aree al confine tra il contratto e il
torto, c’è una forma di responsabilità che prende il nome di responsabilità da contatto sociale che
trae origine dalle teorie tedesche sui contratti con obbligazioni di protezione nei confronti dei terzi
e che poi è stata studiata dalla dottrina italiana e poi accolta/recepita dalla nostra giurisprudenza.!
Le dierenze tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale !
Nella responsabilità contrattuale c’è un contratto tra due o più parti mentre in quella
extracontrattuale non c'è alcun rapporto che lega i due soggetti (danneggiato e danneggiante).
Quando si ha responsabilità contrattuale? Quando una delle parti non adempio all’obbligazione
dedotte in contratto. Invece nella responsabilità extracontrattuale? Si ha quando un soggetto
cagiona un danno ad un altro soggetto a cui non è legato da alcun vincolo di natura contrattuale
(esempio: Caio tampona Tizio. La fonte dell’obbligazione risarcitoria non è l’inadempimento contrattuale ma l’aver cagionato un fatto
illecito). !
Perché è importante distinguerle? Perché la disciplina è diversa ed è diversa in fattori molto
rilevanti dal punto di vista pratico:!
1. Onere della prova: in un processo non importa chi ha ragione o chi ha torto importa ciò che
riesco on riesco a provare. Dall’assolvere l’onere della prova dipende la soccombenza o no in
un processo; posso avere tutto le ragioni del mondo, ma se non provo nulla, il giudice mi darà
torto. La responsabilità contrattuale che deriva dall’inadempimento; l’articolo 1218 aerma
che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel 2001 si è pronunciata una
Sezioni Unite tramite sentenza che possiamo considerare come un leading case in quanto la
giurisprudenza da li non è cambiata e tutt’ora non ci sono dubbi che il creditore che vuole far
valere l’inadempimento in giudizio deve allegare il contratto (provare l’esistenza) e
l’inadempimento. Spetta al debitore provare che l’inadempimento come statuisce tale articolo
deriva da causa a lui non imputabile.
Cosa deve provare il soggetto danneggiato? L’articolo 2043 cc contiene tutti gli elementi
costitutivi del fatto illecito. L’articolo aerma che “qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. !
Qualunque fatto: fatto o comportamento doloso o colposo (elemento soggettivo di
imputazione della responsabilità)!
Cagiona: nesso di causalità —> elemento oggettivo !
Danno ingiusto: l’ingiustizia del danno è ciò che qualifica un fatto illecito; è un altro elemento
oggettivo !
Nella responsabilità extracontrattuale il soggetto danneggiato deve provare tutti gli elementi
del fatto illecito!
2. Costituzione in mora: nella responsabilità contrattuale avviene con atto di costituzione in
mora. La parte non inadempiente deve costituire in mora il proprio debitore prima di poterlo
ritenere responsabile.
Invece nella responsabilità extracontrattuale la mora è automatica. Nel momento in cui si
compie il fatto illecito c’è già la mora, ego il soggetto danneggiato non deve costituire in mora
il soggetto danneggiante (altri casi: obbligazioni pecuniarie o quando il debitore ha dichiarato
di non voler adempiere). Questo è importante dal punto di vista pratico in quanto posso
iniziare subito il processo. !
3. Danno risarcibile: in entrambi i casi la conseguenza è il risarcimento del danno. Però i danni
risarcibili non sono gli stessi.
L’art. 2056 cc aerma che “il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo
le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante e' valutato dal giudice con
equo apprezzamento delle circostanze del caso”. Questi tre articoli sono gli articoli dedicati al
risarcimento del danno in caso si responsabilità contrattuale: !
L’articolo 1223 cc ci dice che Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo
deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto
ne siano conseguenza immediata e diretta”; questo vale anche in caso di responsabilità
extracontrattuale. !
L’art 1226 cc riguarda la valutazione equitativa del giudice e aerma che “se il danno non
può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione
equitativa”; anche in questo vale lo stesso per la responsabilità extracontrattuale. !
L’art 1227 cc aerma che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,
il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne
sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza”; anche in questo vale per la responsabilità extracontrattuale ma
si parlerà di concorso del fatto colposo del debitore anziché del creditore. !
Ai sensi dell’art. 1125 cc nella responsabilità contrattuale sono risarcibili solo i danni
prevedibili a meno che non ci sia il dolo del debitore nell’inadempimento. Perché l’art 2056 cc
non rinvia a tale articolo? Perché nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili anche i
danni non prevedibili!
4. Termini di prescrizione: in caso di responsabilità extracontrattuale il termine per risarcire il
danno è di 5 anni, mentre nell’ambito della responsabilità contrattuale il termine è di 10 anni.
Nei casi gravi, di lesioni alle persone, ora che il soggetto danneggiato ha elaborato il danno
che ha subito, ora che decide di agire in giudizio e che l’avvocato istruisce la causa, il che può
anche significare nominare medici legali… 5 anni sono molto pochi. !
Ad un certo punto ci si è accorti che le cause di responsabilità del medico fossero tra le più
complesse e che poi scontassero il problema dell’onere della prova poiché bisogna provare tutti
gli elementi costitutivi del fatto illecito e del termine di prescrizione in 5 anni.!
Ci si è chiesti che tipo di responsabilità è? Il rapporto tra medico e paziente e lo stesso tra la
persona che tampono al semaforo e io stessa? C’è un rapporto contrattuale o no? La riposta è no
in certi casi si. Ad esempio, mi faccio male in un incidente stradale e soro di una frattura scomposta della gamba. Arrivo in
ospedale e il medico dice che deve essere operata subito. C’è una relazione contrattuale? No perché non è stato concluso nessun
contatto è il caso in cui mi faccio male però la situazione non è cosi urgente, ho una bella assicurazione sanitaria privata, vado in
clinica e scelgo il medico migliore che c’è. In questo caso si concludo un contratto. !
Nella maggior parte dei casi, soprattutto se ci si avvale del servizio pubblico nazionale, il medico
non lo consociamo. Succedeva che quindi queste cause medico-paziente scontavano il fatto di
avere un termine di prescrizione molto breve e questo dovere del paziente di provate tutti gli
elementi costitutivi del fatto illecito.!
Da quella dottrina tedesca nasce piropi con riferimento alla responsabilità del medico, la
responsabilità da contato sociale a cui si applica la disciplina contrattuale, ma sorgono in ragione
del contatto sociale degli obblighi in capo al medico che hanno natura contrattuale e quindi si
applica tale disciplina contrattuale. !
Dopodiché è successo che in ragione di questa disciplina sono aumentate di gran lungate cause
nei confronti dei medici. È subentrato il problema della disciplina difensiva e la soluzione ultima è
stato un intervento del 2017 con la Legge Gelli che ha aermato che tra medico e paziente la
responsabilità è di tipo extracontrattuale, a meno che non ci sia un vero e proprio contratto
concluso. !

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Responsabilità Civile: Contrattuale ed Extracontrattuale

Perché è impreciso parlare di responsabilità civile? Perché la responsabilità civile comprende sia la responsabilità extracontrattuale che la responsabilità contrattuale. Ci occuperemo della responsabilità extracontrattuale che può anche essere chiamato responsabilità da fatto illecito o anche responsabilità aquilana. Toccheremo anche la responsabilità contrattuale ma perché ci sono delle fattispecie che si affiancano a dei regimi di responsabilità contrattuale; ad esempio se parlo della responsabilità del medico è una responsabilità di natura extracontrattuale, ma la responsabilità della struttura sanitaria dove il medico si è trovata a fare un intervento chirurgico è contrattuale. In più siccome ci sono delle aree che la dottrina aveva definito aree al confine tra il contratto e il torto, c'è una forma di responsabilità che prende il nome di responsabilità da contatto sociale che trae origine dalle teorie tedesche sui contratti con obbligazioni di protezione nei confronti dei terzi e che poi è stata studiata dalla dottrina italiana e poi accolta/recepita dalla nostra giurisprudenza.

Differenze tra Responsabilità Contrattuale ed Extracontrattuale

Nella responsabilità contrattuale c'è un contratto tra due o più parti mentre in quella extracontrattuale non c'è alcun rapporto che lega i due soggetti (danneggiato e danneggiante). Quando si ha responsabilità contrattuale? Quando una delle parti non adempio all'obbligazione dedotte in contratto. Invece nella responsabilità extracontrattuale? Si ha quando un soggetto cagiona un danno ad un altro soggetto a cui non è legato da alcun vincolo di natura contrattuale (esempio: Caio tampona Tizio. La fonte dell'obbligazione risarcitoria non è l'inadempimento contrattuale ma l'aver cagionato un fatto illecito). Perché è importante distinguerle? Perché la disciplina è diversa ed è diversa in fattori molto rilevanti dal punto di vista pratico:

  1. Onere della prova: in un processo non importa chi ha ragione o chi ha torto importa ciò che riesco on riesco a provare. Dall'assolvere l'onere della prova dipende la soccombenza o no in un processo; posso avere tutto le ragioni del mondo, ma se non provo nulla, il giudice mi darà torto. La responsabilità contrattuale che deriva dall'inadempimento; l'articolo 1218 afferma che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel 2001 si è pronunciata una Sezioni Unite tramite sentenza che possiamo considerare come un leading case in quanto la giurisprudenza da li non è cambiata e tutt'ora non ci sono dubbi che il creditore che vuole far valere l'inadempimento in giudizio deve allegare il contratto (provare l'esistenza) e l'inadempimento. Spetta al debitore provare che l'inadempimento come statuisce tale articolo deriva da causa a lui non imputabile. Cosa deve provare il soggetto danneggiato? L'articolo 2043 cc contiene tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito. L'articolo afferma che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
    • Qualunque fatto: fatto o comportamento doloso o colposo (elemento soggettivo di imputazione della responsabilità)
    • Cagiona: nesso di causalità -> elemento oggettivo
    • Danno ingiusto: l'ingiustizia del danno è ciò che qualifica un fatto illecito; è un altro elemento oggettivo
    Nella responsabilità extracontrattuale il soggetto danneggiato deve provare tutti gli elementi del fatto illecito
  2. Costituzione in mora: nella responsabilità contrattuale avviene con atto di costituzione in mora. La parte non inadempiente deve costituire in mora il proprio debitore prima di poterlo ritenere responsabile. Invece nella responsabilità extracontrattuale la mora è automatica. Nel momento in cui si compie il fatto illecito c'è già la mora, ego il soggetto danneggiato non deve costituire in mora il soggetto danneggiante (altri casi: obbligazioni pecuniarie o quando il debitore ha dichiarato di non voler adempiere). Questo è importante dal punto di vista pratico in quanto posso iniziare subito il processo.
  3. Danno risarcibile: in entrambi i casi la conseguenza è il risarcimento del danno. Però i danni risarcibili non sono gli stessi. L'art. 2056 cc afferma che "il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante e' valutato dal giudice conequo apprezzamento delle circostanze del caso". Questi tre articoli sono gli articoli dedicati al risarcimento del danno in caso si responsabilità contrattuale:
    • L'articolo 1223 cc ci dice che Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta"; questo vale anche in caso di responsabilità extracontrattuale.
    • L'art 1226 cc riguarda la valutazione equitativa del giudice e afferma che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa"; anche in questo vale lo stesso per la responsabilità extracontrattuale.
    • L'art 1227 cc afferma che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"; anche in questo vale per la responsabilità extracontrattuale ma si parlerà di concorso del fatto colposo del debitore anziché del creditore.
    Ai sensi dell'art. 1125 cc nella responsabilità contrattuale sono risarcibili solo i danni prevedibili a meno che non ci sia il dolo del debitore nell'inadempimento. Perché l'art 2056 cc non rinvia a tale articolo? Perché nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili anche i danni non prevedibili
  4. Termini di prescrizione: in caso di responsabilità extracontrattuale il termine per risarcire il danno è di 5 anni, mentre nell'ambito della responsabilità contrattuale il termine è di 10 anni. Nei casi gravi, di lesioni alle persone, ora che il soggetto danneggiato ha elaborato il danno che ha subito, ora che decide di agire in giudizio e che l'avvocato istruisce la causa, il che può anche significare nominare medici legali ... 5 anni sono molto pochi.

Responsabilità del Medico e Contatto Sociale

Ad un certo punto ci si è accorti che le cause di responsabilità del medico fossero tra le più complesse e che poi scontassero il problema dell'onere della prova poiché bisogna provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito e del termine di prescrizione in 5 anni. Ci si è chiesti che tipo di responsabilità è? Il rapporto tra medico e paziente e lo stesso tra la persona che tampono al semaforo e io stessa? C'è un rapporto contrattuale o no? La riposta è no in certi casi si. Ad esempio, mi faccio male in un incidente stradale e soffro di una frattura scomposta della gamba. Arrivo in ospedale e il medico dice che deve essere operata subito. C'è una relazione contrattuale? No perché non è stato concluso nessun contatto # è il caso in cui mi faccio male però la situazione non è cosi urgente, ho una bella assicurazione sanitaria privata, vado in clinica e scelgo il medico migliore che c'è. In questo caso si concludo un contratto. Nella maggior parte dei casi, soprattutto se ci si avvale del servizio pubblico nazionale, il medico non lo consociamo. Succedeva che quindi queste cause medico-paziente scontavano il fatto di avere un termine di prescrizione molto breve e questo dovere del paziente di provate tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito. Da quella dottrina tedesca nasce piropi con riferimento alla responsabilità del medico, la responsabilità da contato sociale a cui si applica la disciplina contrattuale, ma sorgono in ragione del contatto sociale degli obblighi in capo al medico che hanno natura contrattuale e quindi si applica tale disciplina contrattuale. Dopodiché è successo che in ragione di questa disciplina sono aumentate di gran lungate cause nei confronti dei medici. È subentrato il problema della disciplina difensiva e la soluzione ultima è stato un intervento del 2017 con la Legge Gelli che ha affermato che tra medico e paziente la responsabilità è di tipo extracontrattuale, a meno che non ci sia un vero e proprio contratto concluso.

Cassazione Civile Sez. III - 22/01/1999, n. 589

Svolgimento del Processo e Prescrizione

Svolgimento del processo con atto notificato il 5 febbraio del 1974 (25 anni dopo -> la media per arrivare a una pronuncia in cassazione è dei 10 anni): il rappresentante della figlia minore assumendo che fosse caduta sui vetri di una bottiglia il 4 agosto del 1967 afferma che quest'ultima era stata ricoverata in ospedale e sottoposta a un intervento della mano destra, poi ulteriormente operata il 13 dicembre in quanto non aveva recuperato pienamente la funzionalità della mano presso. L'ultimo intervento l'ha subito il 13 dicembre del 1967 e da questo evento sino all'atto notificato sono passati sette anni. Il tribunale con sentenza del 1993 condanna in solido il dottore e il comune di Roma al risarcimento dei danni subiti. Arriviamo alla sentenza della corte di Cassazione: il giudizio è stato introdotto sette anni dopo l'evento di danno e allora se la responsabilità del medico è una responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è decorso (primo elemento che si va a verificare). Se invece si dovesse applicare la disciplina dell'inadempimento contrattuale invece non saremmo di fronte a un diritto prescritto e quindi il collegio può giudicare nel merito.

Interruzione della Prescrizione

- Par. 2.1: la a prescrizione a differenza della scadenza si può interrompere e si interrompe con un atto titolare del diritto e comincia a decorrere di nuovo un nuovo termine di prescrizione dal momento in cui si è chiuso l'atto di esercizio del diritto. Ma siamo di fronte a un'interruzione istantanea o permanente? Se l'interruzione è istantanea, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui faccio la costituzione, se invece è permanente inizia a decorrere da un momento successivo, da quando si conclude il procedimento penale di fatto. Inizialmente la responsabilità del medico era considerata una responsabilità extracontrattuale se non che come si dirà diffusamente in seguito tale responsabilità ha natura contrattuale.

Responsabilità dell'Istituto Ospedaliero e del Medico

- Par. 4.1: la giurisprudenza da sempre, e ancora adesso con la legge Gelli che disciplina la responsabilità del medico, distingue la responsabilità dell'istituto ospedaliero dalla responsabilità del medico perché qualsiasi visita si va a fare, il contratto lo si conclude con l'istituto sanitario, anche nell'ambito privatistico. L'accettazione è il modo in cui si conclude il contratto con l'istituto sanitario e tale contratto prende il nome di spedalità. - Par. 4.2: non c'è un contratto ma in qualche modo il paziente si affida al medico; non è la situazione tipica del fatto illecito in cui due soggetti non hanno alcun tipo di relazione contrattuale tra di loro. Nel rapporto col medico in qualche modo ci si affida al medico che ci prende in carico.

Danno Ingiusto e Responsabilità Aquiliana

La responsabilità extracontrattuale ha tra i propri elementi costitutivi ai sensi dell'art. 2043 cc il danno ingiusto. Ha valore rilevante nel momento in cui il medico peggiora la situazione (esempio: se un medico in un normale intervento chirurgico di routine lascia una garza e devo essere nuovamente operato questo mi crea un danno ingiusto). Cosa succede se però l'intervento del medico non mi comporta alcun danno, ma neanche un beneficio? Nel caso specifico l'intervento del medico non ha peggiorato la situazione, ma non l'ha neanche migliorata in quanto è rimasta presso o meno la stessa. Si può considerare danno ingiusto? Non è configurabile responsabilità aquiliana del medico.

Natura Contrattuale della Responsabilità del Medico

- Par. 5.1: secondo un altro orientamento, minoritario, viene affermata la natura contrattuale della responsabilità del medico; in che modo però? Deriva dalla responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero in quanto vi è un rapporto organico tra dipendente e istituto sanitario. Questa tesi affermando la natura di responsabilità contrattuale del medico, pubblico dipendente, non spiega però in maniera compiuta il fondamento, non essendo esaustivo il richiamo all'art. 28 Cost. - Part. 5.5: se si entra in pronto soccorso i medici prendono in carico i vari pazienti in quanto stanno svolgendo la propria attività in relazione al rapporto/contratto di lavoro che li lega con l'ospedale (esempio: ho un problema con l'anca, e voglio prendere un appuntamento con un ortopedico e a questo punto ho due scelte: andare dal medico di base che mi fa un'impegnativa tramite il servizio pubblico nazionale e non posso chiaramente scegliere il medico o recarmi da un privato prenotando la visita direttamente con il privato; in questo momento il medico privato la prestazione la rende a me in relazione al contatto d'opera professionale, assume degli obblighi nei miei confronti in relazione al contratto stipulato). - Par. 6.1-6.2: è vero che non c'è un contratto ma nel momento in cui il paziente entra in contatto con il medico sorgono delle obbligazioni in capo al medico, le quali trovano fonte nel contatto sociale, che se inadempiute danno origine a una responsabilità di natura contrattuale.

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