Documento sul Diritto Penale che esplora i principi generali, la definizione di reato e le sue forme. Il Pdf, di tipo universitario e di materia Diritto, analizza le cause di esclusione del reato, le pene, le misure di sicurezza e le cause di estinzione del reato e della pena.
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I principi generali del diritto penale
Il diritto penale e la norma penale
Concetto e definizione di reato
Analisi del reato e i suoi elementi
Le cause di esclusione del reato
Le forme di manifestazione del reato: il reato consumato ed il delitto tentato, il reato circostanziato, il concorso di reati ed il concorso di persone nel reato
Le pene e le misure di sicurezza
Cause di estinzione del reato e della pena
Alcune tipologie di reato in breve: colpa del custode, procurata evasione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, peculato, corruzione e concussione
Prima di intraprendere in generale il discorso sul diritto penale, è d'obbligo menzionare il principio di legalità in materia penale sancito dall'Art. 25 comma 2 della Costituzione italiana, che ha recepito quanto dispone l'Art. 1 del Codice penale, e consiste specificatamente nell'attribuzione al potere legislativo del monopolio delle fonti in sede di predeterminazione normativa dell'illecito penale ("nullum crimen, nulla poena sine lege").
Tale principio possiede un fondamento politico prima ancora che giuridico e si collega storicamente alla filosofia dell'Illuminismo e del contratto sociale, costituendo, oggi, il fondamento di ogni stato di diritto, così da rappresentare il più risalente dei principi penali costituzionali.
In definitiva il principio di legalità assicura che la produzione normativa non si risolva in uno strumento di sopraffazione dello Stato nei confronti dei cittadini ed il conseguimento di questo obiettivo avviene con la concentrazione del potere normativo nell'organo massimamente rappresentativo della volontà popolare, proprio quale manifestazione di quella garanzia che il principio di legalità proietta verso il cittadino, garanzia che sta nella supremazia della fonte (di carattere rigido) da cui promana, vale a dire la Costituzione.
La disposizione costituzionale opera su tre piani:
A questi piani corrispondo, poi, tre principi:
Il principio della riserva assoluta di legge che lo Stato si riserva in materia penale è, anch'esso, funzionale ad esigenze di garanzia.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito che la fonte del diritto penale può essere costituita non solo dalla legge formale, ma anche da tutti quegli atti aventi forza di legge, vale a diredai decreti legge e dai decreti legislativi convertiti.
Connesso a questo è il principio del "carattere statale della riserva di legge in materia penale" la cui disciplina è sottratta alla regolamentazione di altre fonti non qualificate come strumento di autogoverno dell'intera collettività (es. le leggi regionali).
Anche riguardo al diritto comunitario è da ritenersi esclusa la possibilità di diretta previsione di fattispecie penali incriminatrici da parte di fonti normative comunitarie (regolamenti, direttive, raccomandazioni); non si può di conseguenza ritenersi esistente un sistema penale comunitario.
Nel Trattato di Maastricht sono tuttalpiù contenute disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Col Trattato di Amsterdam, adottato il 2 Ottobre del 1997, l'Unione si propone, poi, l'obiettivo del raggiungimento di uno "spazio libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata .... la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima"; si va dunque oltre la semplice cooperazione.
Infine si esclude altresì che una fattispecie penale possa nascere con la consuetudine.
Anche il principio di determinatezza e tassatività della norma penale è sancito nell'art. 25 comma 2 della Cost. ("nullum crimen, nulla poena sine lege certa") che concerne le modalità espressive dellasua formulazione ed il divieto di estensione analogica in materia penale.
La ratio del principio di determinatezza-tassatività va rinvenuto nella esigenza di garantire la certezza del diritto penale allo scopo di evitare il rischio di arbitrii del potere giudiziario.
E proprio in attuazione di siffatto principio, con l'introduzione dell'art. 3 bis del Codice Penale ("Principio della riserva di codice"), avvenuta a mezzo del D.L.vo n. 21/2018, si è poi inteso rendere ancor meglio conoscibili e comprensibili i precetti e le sanzioni penali, stabilendo espressamente che "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia". La ratio è, ovviamente, quella di procedere d'ora in avanti ad un riordino delle norme penali e ad una maggiore semplificazione della materia.
Per ciò che concerne, infine, il principio di irretroattività della legge penale, questo è sancito dall'Art. 2 del c.p. ed è anch'esso espressione della certezza del diritto e, nella specie, della legge penale. Il divieto di retroattività, pertanto, completa le garanzie politico-costituzionali proprie della riserva di legge e della tassatività. Anche la sua ratio è quella di tutela della libertà del cittadino anche nei confronti di possibili arbitrii del potere legislativo.
L'art. 25 comma 2 della Cost. si limita a vietare la retroattività della legge penale incriminatrice o sfavorevole, lasciando alla discrezionalità del legislatore la previsione e la disciplina della retroattività della "legge favorevole" entrata in vigore dopo la commissione del fatto.
L'art. 2 comma 2 del c.p. stabilisce, inoltre, che "nessuno può essere punito per un fatto che,secondo una legge posteriore, non costituisce reato". Questo sancisce il principio di retroattivitàdella legge abrogatrice e non si riferisce solo all'ipotesi di "abolitio criminis", ma comprende anchetutte quelle vicende in cui per l'entrata in vigore di legge successiva ovvero per altro atto o fattogiuridico (es. dichiarazione di incostituzionalità ecc.), sia abrogata o modificata così radicalmente lafattispecie incriminatrice in forza della quale il fatto costituiva reato, da renderlo penalmente lecito. Nel caso, poi, della successione di norme penali, il comma 4 del suddetto articolo stabilisce che "sela legge del tempo in cui è commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cuidisposizioni sono più favorevoli al reo": è il principio del cosiddetto "favor libertatis" che deveessere tale non solo su un piano formale ma soprattutto in concreto.
La Cassazione ripete che nel caso di successione di leggi penali, si debba applicare integralmentequella che risulta più favorevole all'imputato valutata nel suo complesso.
L'Art. 3 del c.p. sancisce, inoltre, il principio della obbligatorietà della legge penale, diretta, in tal senso, "a tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale" (comma 1).
Per capire a fondo tale articolo bisogna innanzitutto spiegare cosa si intende per cittadino e per straniero:
Quanto alle "eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale" indicate nell'art. 3, esse non rappresentano autentiche deroghe al principio di obbligatorietà, ma si traducono solo nella sottrazione di un soggetto all'applicabilità della sanzione. Sono denominate immunità penali e possono avere carattere assoluto, quando riguardano tutti i reati, o relativo, se sonoriconosciute solo in costanza di carica e richiedono una autorizzazione al processo penale da partedi organi diversi dal giudice ordinario.
Fonte dell'immunità può essere il diritto pubblico interno ovvero il diritto internazionale; le prime sono dirette alla tutela dello svolgimento di funzioni di particolare rilievo politico in un sistema democratico (es. il Presidente della Repubblica); le seconde, sono riconosciute dall'ordinamento giuridico italiano in forza di trattati, convenzioni o accordi internazionali (ratificati o resi esecutivi con atto normativo interno), ovvero in forza dell'art. 10 comma 1 Cost., che garantisce