Documento da Cultura D'impresa su Appunti del corso d'ESTIMO. Il Pdf, di livello universitario, esamina la normativa urbanistica italiana, incluse leggi come il codice civile e il Decreto Ministeriale n°1444 del 1968, per la materia di Diritto.
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Appunti del corso d'ESTIMO Per Agenti Immobiliari tenuto e curato dall'architetto Emanuele Epifanio per la scuola professionale "Cultura d'Impresa" Via Zoe Fontana 220 ed .B/2
Dopo l'unità d'Italia nel 1865 tre leggi regolarono l'uso dei territori:
La legge 1150 del 17/08/1942 detta "Legge Urbanistica" rese organica la normativa precedente riguardante, l'edificazione e regolamentò tutti i processi per la stesura dei piani, dalla scala del territorio a quella comunale fino a quella particolare di dettaglio, sia di tipo pubblico sia privato. Specificò anche i contenuti dei "Regolamenti Edilizi" e codificò la "Licenza Edilizia": Si attribuisce pertanto ai comuni una podestà di controllo sull'attività costruttoria manifestata attraverso il rilascio o il diniego d'autorizzazioni (la licenza edilizia) in altre parole il diritto all'edificazione sul suolo proprio, che è una delle principali manifestazioni del diritto di proprietà che non può essere esercitato liberamente, perché potrebbe essere dannoso per l'interesse pubblico, e quindi la legge lo condiziona ad un'atto di consenso dell'autorità amministrativa, appunto la "Licenza Edilizia", attraverso la quale il Sindaco accerta se la costruzione da effettuare sia in contrasto o meno con le leggi e con le norme del Piano Regolatore e dei regolamenti edilizi. Il limite principale di questa legge urbanistica, nei riguardi della licenza edilizia si manifestava nel fatto che questa era richiesta soltanto nei centri abitati e nelle zone d'espansione previste dal piano regolatore sottraendo al controllo comunale una parte del territorio, che alla fine facilitò così in quelle aree il fenomeno dell'abusivismo. Questa lacuna legislativa sarà colmata poi con la legge nº 765/67.
La legge 1150 del 17 /08/1942 (Art. nº1), disciplina quindi l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico del territorio Italiano. Il Ministero dei LL.PP. vigila sull'attività Urbanistica allo scopo di assicurare, nel rinnovo e nell'ampliamento delle città, il rispetto delle caratteristiche tradizionali, favorendo il disurbanamento e la tendenza all'urbanesimo. ( quindi il passaggio da una società prettamente Agricola a società prevalentemente industriale).
(Art. nº2) Si sancisce la competenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Quale organo di consulenza tecnica del Ministero dei LL.PP. per le questioni di interesse Urbanistico.
(Art. nº3) Istituisce le Sezioni Urbanistiche Compartimentali: Queste promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nelle loro rispettive circoscrizioni.
(Art. nº4) Regolamenta la disciplina urbanistica che si attua per mezzo dei Piani Regolatori Territoriali e i Piani Regolatori Comunali e da norme sull'attività costruttiva edilizia.
(Art. Nº5) sancisce la formazione e l'approvazione dei P.T.C. il Ministero LL.PP. ha facoltà di provvedere con il parere del Consiglio Superiore dei LL .. PP. alla compilazione dei P.T.C. fissando il perimetro di ogni singolo piano. Nella formazione di detti piani si devono stabilire le direttive da seguire nel territorio considerato, in funzione delle:
Questi piani (P.T.C.) saranno elaborati d'intesa con le amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. insieme al Ministero dei Trasporti, quando interessano impianti ferroviari e con il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, se riguardano la sistemazione di Zone industriali del territorio nazionale. A questi P.T.C. si devono uniformare i comuni nella stesura dei loro rispettivi Piani Regolatori Comunali: Questo a sua volta è diviso in:
(Art. 7) Contenuto del Piano Regolatore Generale:Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) deve considerare la totalità del territorio Comunale e deve indicare essenzialmente:
1.2- Formazione del P.G.R. (Art. 8) I Comuni hanno la facoltà di formare il P.R.G. del proprio territorio comunale. La formazione del piano è obbligatoria per tutti i comuni compresi in un apposito elenco da approvarsi con decreto Ministeriale, del Ministero dei LL.PP. insieme al Ministero dell'Interno e delle Finanze e il Consiglio Superiore dei LL.PP .. Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I comuni che sono compresi negli elenchi devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del P.R.G. entro 3 mesi dalla data del decreto di approvazione di detto elenco e alla delibera di adozione del piano entro i 12 mesi successivi e alla presentazione al Ministero dei LL .. PP. per l'approvazione entro 2 anni dalla data del suddetto decreto. Trascorsi questi termini il Prefetto convoca il consiglio comunale entro 30 gg. per gli adempimenti necessari alla presentazione del piano al Ministero dei LL .. PP., nel caso questo sia restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al comune queste devono essere determinate nel termine di 180 gg .. Il Piano Regolatore Generale è approvato entro un anno dal suo invio al Ministero dei LL.PP ..
1.3- Pubblicazione del P.R.G. (Art. 9) Il progetto di P.R.G. del comune deve essere depositato nella segreteria comunale per 30gg. durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e per i 30 gg. successivi al deposito possono presentare osservazioni le associazioni sindacali enti pubblici.
1.4- Approvazione del P.R.G. . . .(Art.10) Il P.R.G. è approvato con decreto del Ministero dei LL .. PP. e del Consiglio Superiore dei LL.PP. e deve assicurare:
1.5- Durata ed effetti del P.R.G. (Art.11) Il P.R.G. del comune ha vigore a tempo indeterminato i proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni o ricostruzioni le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.
(Art.13) E' il mezzo per il qual è attuato il P.R.G., nel quale devono essere indicati:
2.1- Compilazione dei Piani Particolareggiati (Art.14) I piani particolareggiati sono compilati a cura del comune e adottati dal consiglio comunale con apposita delibera.
2.2- Pubblicazione dei Piani ParticolareggiatiSono depositati nella segreteria del comune per 30 giorni durante i quali possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili ed osservazioni da parte delle associazioni sindacali.
2.3- Approvazione dei Piani Particolareggiati (Art. 16) Sono approvati con decreto del Provveditore Regionale alle opere Pubbliche e sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte del comune ( ora è di competenza Regionale) Alcuni comuni hanno bisogno dell'approvazione del Ministero dei LL.PP. e il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. Mentre quelli nei quali sono comprese cose ed immobili soggette a tutela (Lg. 1089/39) per interesse artistico e storico e a protezione (lg.1497/39) delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competenza del Ministero della Pubblica Istruzione (ora dei Beni Culturali). Con suddetto decreto sono decise anche le opposizioni e fissati i tempi, non oltre i 10 anni, entro i quali il Piano Particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.
2.4- Validità dei Piani Particolareggiati (Art. 17) Decorso il tempo stabilito per la sua esecuzione il Piano Particolareggiato diventa inefficace per la parte che non ha avuto attuazione. Rimanendo però l'obbligo a tempo indeterminato al rispetto degli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite dal piano stesso per le costruzioni di nuovi edifici e per le modifiche di quelli esistenti.