Documento da Politech Vico Dibari su Linee Guida per L'utilizzo del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Il Pdf fornisce dettagli sull'applicazione del D.Lgs. 36/2023, coprendo RUP, procedure sotto soglia e affidamenti PNRR, utile per concorsi pubblici in Diritto.
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PREMESSA 4
3PREMESSA Le presenti Linee guida hanno l'obiettivo di offrire una disamina delle disposizioni normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, avvenuta il 1º luglio 2023, con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse per questo Politecnico e di fornire prime indicazioni operative. Principio fondamentale del nuovo Codice è il principio del risultato. 1) Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2) La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice e ne assicura la piena verificabilità. 3) Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della Comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4) Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Oltre al principio del risultato, il Codice annovera il principio della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, i principi di tassatività delle clausole di esclusione e di massima partecipazione e quello di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. I principi su cui si basa il Codice spingono le pubbliche amministrazioni all'azione, scoraggiando inerzie od omissioni, attuando pratiche quali: - la semplificazione della disciplina vigente in materia, ottenuta incoraggiando lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti; - l'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici, in termini di maggiore rapidità delle stesse, al contempo garantendo certezza nei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese; - la digitalizzazione completa delle procedure e l'interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio del once only, scongiurando anche il rischio di fenomeni corruttivi; - la riduzione dei livelli di progettazione da tre a due: PFTE (progetto fattibilità tecnico-economica) e PE (progetto esecutivo); - la revisione dei prezzi obbligatoria, ancorché ancorata a soglie di alea ed a percentuali di compensazione.
L'art. 225 del D. Lgs. 36/2023 prevede un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio Codice (D.Lgs. n. 50/2016), del c.d. Decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020) e del c.d. Decreto semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021). Nello specifico, restano in vigore, fino al 31 dicembre 2023, i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016, relativi alla pubblicazione dei bandi di gara: 4· art. 70 - avvisi di pre-informazione; · art. 72 - redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi; . art. 73 - pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT 2 dicembre 2016, attuativo dell'art.73). Fino al 31 dicembre 2023, permangono, inoltre, le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, sito del MIT. Acquistano efficacia dal 1º gennaio 2024 gli articoli del nuovo Codice relativi alla digitalizzazione delle procedure e all'accesso agli atti (di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6), per i quali si rinvia ad un successivo approfondimento. Pertanto, continuano ad essere applicabili, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di specifiche attività, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, di cui agli articoli: · art. 21, comma 7 - modalità di pubblicazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici; · art. 29 - principi in materia di trasparenza; · art. 40 - obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; · art. 41 comma 2-bis - misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza; · art. 44 - digitalizzazione delle procedure; · art. 52 - regole applicabili alle comunicazioni; · art. 53 - accesso agli atti e riservatezza; · art. 58 - procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione; · art. 74 - disponibilità elettronica dei documenti di gara; · art. 81 - documentazione di gara; · art. 85 - documento di gara unico europeo (DGUE); · art. 105, comma 7 - subappalto; · art. 111, comma 2-bis - controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC); · art. 213, commi 8, 9 e 10 - Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell'ANAC della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici). Si segnala, infine, che si applicano, anche dopo il 1º luglio 2023, le disposizioni del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis) in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. Ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 13/2023, convertito con modifiche con Legge n. 41/2023, per le procedure sopraindicate continuano ad applicarsi gli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del D.L. n. 76/2020.
Nel nuovo Codice, il RUP cambia le sue generalità, diventando il Responsabile Unico del Progetto (nel "vecchio" Codice era il "Responsabile Unico del Procedimento"), cui è affidata la responsabilità di una serie di fasi preordinate alla realizzazione di un intervento e cioè le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice. Il nuovo regime, nonostante conservi la centralità della figura, ridisegna il ruolo del RUP come Responsabile Unico dell'intervento pubblico complessivamente inteso, ovvero un project manager orientato al 5raggiungimento del risultato dell'intervento pubblico complessivo nel modo più celere, efficiente ed efficace possibile. Il RUP diviene pertanto il centro nevralgico del progetto, rivestendo un ruolo centrale per la commessa pubblica e, anche qualora vengano nominati singoli responsabili per le sub-fasi dei singoli procedimenti, questi ultimi non possono sovrapporsi in termini di responsabilità al Rup, che rimane il fulcro della commessa. Di seguito si sintetizzano i profili che, alla luce del rinnovato quadro normativo introdotto dall'art.15 e dall'Allegato 1.2, meritano considerazione: · al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto, il Codice, al comma 4 dell'art. 15, prevede la possibilità di suddividere compiti e responsabilità ricomprese nelle singole fasi (artt. 15, 51, 93 comma 3, Allegati I.2 e II.14); · la nomina eventuale di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile per la fase di affidamento; · si introduce un principio di "responsabilità per fasi": in caso di nomina dei responsabili di fase, a sostegno dell'attività del RUP, rimangono in capo a quest'ultimo gli obblighi - e le connesse responsabilità - di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti, in capo ai responsabili di fase, i compiti e le responsabilità delle singole fasi per cui sono stati nominati.
Il codice prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP, tra i dipendenti a tempo indeterminato e determinato della stazione appaltante, anche se non aventi qualifica dirigenziale: · preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, · in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, . nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Al primo atto di avvio dell'intervento pubblico e, in caso di mancata nomina dello stesso nell'atto di avvio, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente. Come previsto già dal D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. 36/2023 conferma che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In ordine al conferimento della nomina dei responsabili unici di progetto nell'ambito delle procedure di gara del Politecnico di Bari, si evidenzia: 1) gli incarichi sono da effettuarsi nel rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione, in ogni caso garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per l'intervento da realizzare; 2) per gli affidamenti rientrati nella competenza dell'Amministrazione centrale, il RUP viene, di norma, individuato nella figura di un Responsabile di Settore/Centro o di un Responsabile di Ufficio, ovvero di altro dipendente, anche se non in possesso di qualifica dirigenziale, e la nomina viene decretata dal Direttore Generale; 3) per gli affidamenti rientranti nella competenza delle strutture Dipartimentali, il RUP viene indentificato nel Responsabile dei servizi amministrativi o in altra figura, anche se non in possesso di qualifica dirigenziale, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione al valore dell'affidamento, anche afferente al Centro Acquisti ed Economale o altra Struttura dell'Ateneo; la nomina è decretata dal Direttore di Dipartimento; 4) in coerenza con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 15, nello stesso provvedimento di nomina del RUP si individuano anche gli eventuali Responsabili della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e della fase di affidamento, rispettivamente afferenti alle medesime strutture o ad altre strutture di Ateneo, ove non presenti all'interno del Dipartimento; 6