Evoluzione delle leggi urbanistiche italiane dal 1865 al 1977

Documento sull'Evoluzione delle Leggi Urbanistiche. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, analizza le principali innovazioni normative, come la legge urbanistica del 1942 e la legge Bucalossi del 1977, descrivendo concetti chiave come opere di urbanizzazione e standard urbanistici.

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EVOLUZIONE DELLE LEGGI URBANISTICHE
L’URBANISTICA si può considerare la scienza che si occupa della tutela e dell’uso del territorio
con lo scopo di assicurare un ordinato svolgimento della vita economica, sociale e culturale delle
comunità, può essere definita anche GOVERNO DEL TERRITORIO.
L’OBIETTIVO SPECIFICO è quello di tenere sotto controllo gli interventi urbanistici ed edilizi sia
di manutenzione che di trasformazione di determinati territori.
QUESTA ATTIVITÀ VIENE ESERCITATA da parte di Regioni ed Enti locali, con competenze
territorialmente diverse
La legge sull’esproprio del 1865
E’ la prima legge che a partire dall’unita d’Italia affronta argomenti di carattere urbanistico
Disciplina delle espropriazioni forzate per cause di utilità pubblica
Punti caratteristici della legge del 1865 sono:
l’introduzione del Piano Regolatore Edilizio per i Comuni con più di 10 000 abitanti senza
stabilirne l’obbligatorietà;
il termine massimo di venticinque anni entro cui attuare il Piano Regolatore Edilizio;
la dichiarazione di pubblica utilità delle opere conseguente l’approvazione del Piano Regolatore
Edilizio;
l’introduzione dei Piani di ampliamento e il conseguente obbligo per i privati di cedere, a fronte
di un indennizzo, i terreni di loro proprietà necessari per la realizzazione delle strade pubbliche.
Le leggi speciali
Alcuni esempi
La Legge 15/01/1885, n. 2892, nota come legge per il risanamento della città di Napoli
La legge speciale del 1931 per l’approvazione del Piano Regolatore di Roma
La legge urbanistica fondamentale n.1150 del 1942
E’ la prima legge statale organica in materia urbanistica approvata il 17 agosto del 1942
Le principali innovazioni introdotte con l’approvazione di questa legge sono:
l’intero territorio nazionale, viene interessato dalla pianificazione urbanistica;
l’attività edilizia, in passato disciplinata soltanto all’interno dei centri urbani, viene regolamentata
in tutto il territorio dello Stato;
la richiesta della licenza edilizia (diventata in seguito concessione edilizia e infine permesso di
costruire) diventa obbligatoria in tutto il territorio dello Stato;
il rilascio della licenza edilizia è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
ovvero alla previsione del Comune di realizzarle nel successivo triennio, o anche dall’impegno dei
privati di procedere alla loro attuazione in rapporto ai tempi di realizzazione delle costruzioni
autorizzate;
la responsabilità per ogni inosservanza riguardante le norme di legge in materia di costruzioni,
tutela dell’ambiente e del paesaggio o comunque delle modalità esecutive fissate nel permesso di
costruire sono sia del titolare di quest’ultimo sia del Direttore e dell’Assuntore dei lavori;
il compito di vigilare sull’attività edilizia è principalmente del Sindaco di ciascun Comune;
nell’ordinamento giuridico dello Stato sono operanti le sanzioni penali per le infrazioni e le
violazioni delle leggi inerenti lo svolgimento dell’attività edilizia.
Sono opere di urbanizzazione gli impianti e le attrezzature destinate a conferire a un determinato
territorio le caratteristiche urbane.
Le opere di urbanizzazione sono di tre tipi:
primaria,
secondaria,
indotta.
Le spese che il Comune deve affrontare per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione si definiscono
oneri di urbanizzazione.
Legge n. 167 del 1962
E’ una legge contenente disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
La legge si poneva lo scopo e di individuare porzioni di territorio da destinare all'edilizia residenziale
economica o popolare e ai relativi servizi. La legge utilizzava l'espropriazione per pubblica utilità per
acquisire i terreni destinati a interventi pubblici, e stabiliva un’indennità di esproprio inferiore al
valore di mercato.
Nelle intenzioni, ciò avrebbe dovuto consentire ai comuni, agli IACP (Istituti Autonomi Case
Popolari) ed ai costruttori di case popolari - cui potevano essere assegnati i terreni edificabili - di
acquisire ad un costo relativamente contenuto aree più centrali e di dotarle di tutti i servizi sociali
necessari, che dovevano essere previsti nello stesso piano di zona.

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Evoluzione delle leggi urbanistiche

L'URBANISTICA si può considerare la scienza che si occupa della tutela e dell'uso del territorio con lo scopo di assicurare un ordinato svolgimento della vita economica, sociale e culturale delle comunità, può essere definita anche GOVERNO DEL TERRITORIO.

L'OBIETTIVO SPECIFICO è quello di tenere sotto controllo gli interventi urbanistici ed edilizi sia di manutenzione che di trasformazione di determinati territori.

QUESTA ATTIVITÀ VIENE ESERCITATA da parte di Regioni ed Enti locali, con competenze territorialmente diverse

La legge sull'esproprio del 1865

  • E' la prima legge che a partire dall'unita d'Italia affronta argomenti di carattere urbanistico
  • Disciplina delle espropriazioni forzate per cause di utilità pubblica
  • Punti caratteristici della legge del 1865 sono: l'introduzione del Piano Regolatore Edilizio per i Comuni con più di 10 000 abitanti senza stabilirne l'obbligatorietà;
  • il termine massimo di venticinque anni entro cui attuare il Piano Regolatore Edilizio; la dichiarazione di pubblica utilità delle opere conseguente l'approvazione del Piano Regolatore Edilizio; l'introduzione dei Piani di ampliamento e il conseguente obbligo per i privati di cedere, a fronte di un indennizzo, i terreni di loro proprietà necessari per la realizzazione delle strade pubbliche.

Le leggi speciali

Alcuni esempi

  • La Legge 15/01/1885, n. 2892, nota come legge per il risanamento della città di Napoli
  • La legge speciale del 1931 per l'approvazione del Piano Regolatore di Roma

La legge urbanistica fondamentale n.1150 del 1942

  • E' la prima legge statale organica in materia urbanistica approvata il 17 agosto del 1942
  • Le principali innovazioni introdotte con l'approvazione di questa legge sono:
  • l'intero territorio nazionale, viene interessato dalla pianificazione urbanistica; l'attività edilizia, in passato disciplinata soltanto all'interno dei centri urbani, viene regolamentata in tutto il territorio dello Stato;
  • la richiesta della licenza edilizia (diventata in seguito concessione edilizia e infine permesso di costruire) diventa obbligatoria in tutto il territorio dello Stato;
  • il rilascio della licenza edilizia è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero alla previsione del Comune di realizzarle nel successivo triennio, o anche dall'impegno deiprivati di procedere alla loro attuazione in rapporto ai tempi di realizzazione delle costruzioni autorizzate;
  • la responsabilità per ogni inosservanza riguardante le norme di legge in materia di costruzioni, tutela dell'ambiente e del paesaggio o comunque delle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire sono sia del titolare di quest'ultimo sia del Direttore e dell'Assuntore dei lavori;
  • il compito di vigilare sull'attività edilizia è principalmente del Sindaco di ciascun Comune;
  • nell'ordinamento giuridico dello Stato sono operanti le sanzioni penali per le infrazioni e le violazioni delle leggi inerenti lo svolgimento dell'attività edilizia.

Sono opere di urbanizzazione gli impianti e le attrezzature destinate a conferire a un determinato territorio le caratteristiche urbane.

Le opere di urbanizzazione sono di tre tipi: primaria, secondaria, indotta.

Le spese che il Comune deve affrontare per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione si definiscono oneri di urbanizzazione.

  • Organizzazione della pianificazione:
    • la pianificazione urbanistica si attua mediante due livelli:
    • un primo livello territoriale mediante i PIANI TERRITORIALI; . un secondo livello locale mediante gli STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ESECUTIVI.
    • la pianificazione locale si articola ulteriormente in due fasi:
    • fase previsionale mediante il Piano Regolatore Generale, che ha vigore a tempo indeterminato; . fase attuativa mediante i Piani Particolareggiati di esecuzione di iniziativa pubblica e validità decennale.

Legge n. 167 del 1962

E' una legge contenente disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

La legge si poneva lo scopo e di individuare porzioni di territorio da destinare all'edilizia residenziale economica o popolare e ai relativi servizi. La legge utilizzava l'espropriazione per pubblica utilità per acquisire i terreni destinati a interventi pubblici, e stabiliva un'indennità di esproprio inferiore al valore di mercato.

  • In essa, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono obbligati a dotarsi di piani di zona o PEEP comprensivi di opere di urbanizzazione, attrezzature di servizio e, finalmente, di verde pubblico.
  • La legge consente ai Comuni di espropriare fino al 50% delle aree per riutilizzarle in proprio o per rivenderle ai privati che si impegnano a costruire case con caratteristiche (per prezzi e qualità) economiche e popolari. La restante parte resta a disposizione dello Stato per alloggi demaniali, o delle Regioni, o degli istituti INA-Casa, cooperative, ecc.
  • L'indennità di esproprio va determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale sulla base del valore del terreno senza tener conto del suo incremento dipeso direttamente o indirettamente dalla formazione e attuazione dei piani urbanistici. Viene così azzerato il valore delle aree periferiche.

Nelle intenzioni, ciò avrebbe dovuto consentire ai comuni, agli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) ed ai costruttori di case popolari - cui potevano essere assegnati i terreni edificabili - di acquisire ad un costo relativamente contenuto aree più centrali e di dotarle di tutti i servizi sociali necessari, che dovevano essere previsti nello stesso piano di zona.La Legge 17/02/1992, n. 179 Norme per l'edilizia residenziale pubblica apporta innovazioni nel sistema di agevolazioni che lo Stato concede ai cittadini con determinati requisiti di reddito per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni.

La legge intende dare impulso agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

La frenetica attività edilizia seguita al "miracolo economico", che caratterizzò l'Italia dalla fine degli anni '50 alla fine degli anni '60, aveva prodotto un'espansione disordinata delle città con indici di affollamento inaccettabili e tutto ciò aggirando norme e vincoli con ogni sorta di abuso generalizzato che comprometteva ogni successiva possibilità d'intervento di pianificazione.

Da più parti si chiedeva una riformulazione sostanziale della legge urbanistica. Nel 1966 tre eventi catastrofici (la frana di Agrigento che fece sprofondare un intero quartiere, e le alluvioni di Firenze e del Veneto) convinsero il Parlamento che era giunto il momento di fare qualcosa. L'intervento legislativo mirava quindi ad abbattere la speculazione edilizia ed a salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

La legge ponte

  • La Legge n. 765 del 1967, la cosiddetta legge ponte (doveva essere una legge transitoria, ma poi così non è stato), ha introdotto modifiche e integrazioni sostanziali alla legge urbanistica del 1942.
  • Stabilisce tempi più brevi per la formazione dei piani;
  • Le opere eseguite senza licenza edilizia o in modo difforme da questa o che siano in contrasto con le indicazioni del PRG devono essere demolite e gli atti relativi (compravendita) devono essere annullati.
  • Stabilisce, per la prima volta, che le nuove lottizzazioni sono subordinate alla stipulazione di una convenzione tra privati e Comune.
  • La legge ponte, fu fatta in seguito ad eventi catastrofici la frana di Agrigento, le alluvioni di Firenze e del Veneto, si proponeva di porre dei limiti all'espansione caotica delle città, all'abusivismo edilizio, alla speculazione fondiaria, alla distruzione dei valori paesistici e naturali del nostro territorio, agli sprechi di spazio nelle opere di urbanizzazione.
  • La Legge n. 765/67 demandava, fra l'altro, al Ministero dei Lavori Pubblici di stabilire con appositi decreti ministeriali (che furono fatti l'anno dopo nel 1968): le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati; i vincoli edilizi: densità edilizia, altezza massima, distanza tra fabbricati, gli standard urbanistici: le quantità minime di suolo per le attrezzature di interesse pubblico (istruzione, sanità, assistenza, amministrazione, culto, sport e tempo libero, parcheggi pubblici), che devono essere individuate negli strumenti urbanistici.

Decreti Ministeriali n. 1404 n. 1444 del 1968

Con i decreti ministeriali D.M. 1/04/1968, n. 1404 e 2/04/1968,n. 1444, i contenuti della Legge n. 765/67 divennero pienamente esecutivi.

Decreto Ministeriale n. 1404: Distanze minime

Il Decreto Ministeriale n. 1404, Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservare nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati

Le distanze minime dal ciglio stradale vengono così stabilite: autostrade: 60 m;

  • strade di grande comunicazione o di traffico elevato: 40 m;
  • strade di media importanza: 30 m; strade di interesse locale: 20 m.

Oggi il nuovo Codice della Strada, introduce una classificazione delle strade e relative fasce di rispetto e integra le disposizioni del D.M. n. 1404/68.

Decreto Ministeriale n. 1444: Limiti inderogabili

Il Decreto Ministeriale n. 1444, Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

Vengono definite le cosiddette ZONE TERRITORIALI OMOGENEE:

  • Zone di tipo A, (centri storici): le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
  • Zone di tipo B, (saturazione o completamento): le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia meno di 12,50% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia piu di 1,5 m3/m2 .
  • Zone di tipo C, (espansione): le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle zone di tipo B.
  • Zone di tipo D, (produttive): le parti del territorio destinate a insediamenti per impianti industriali, artigianali o a essi assimilati.
  • Zone di tipo E, (agricole): le parti del territorio destinate a usi agricoli.
  • Zone di tipo F; (interesse collettivo): le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, quali le attrezzature per l'istruzione superiore dell'obbligo (istituti universitari esclusi), le attrezzature sanitarie e ospedaliere, i parchi pubblici urbani e territoriali.

Standard urbanistici

STANDARD URBANISTICI: le quantità minime di suolo per le attrezzature di interesse pubblico (istruzione, sanità, assistenza, amministrazione, culto, sport e tempo libero, parcheggi pubblici), che devono essere individuate negli strumenti urbanistici.

Gli standard urbanistici si differenziano per zona territoriale omogenea. Essi sono valori minimi che possono essere aumentati in relazione alle esigenze locali.

Diverse Regioni hanno elevato lo standard minimo per gli insediamenti residenziali

Vincoli edilizi

VINCOLI EDILIZI: I vincoli edilizi intervengono nei confronti della proprietà privata e pubblica in quanto previsti dai piani regolatori in generale, e dai regolamenti edilizi in particolare.

Scopo dei vincoli edilizi e quello di porre delle limitazioni agli interventi

I vincoli edilizi riguardano principalmente:

  • indici di utilizzazione delle superfici e dei volumi, quali:
    • il rapporto di copertura, Rc
    • L'indice di fabbricabilità, if
    • L'indice di utilizzazione fondiaria, uf
  • distanze e altezza dei fabbricati, quali:
    • il distacco dai confini di proprietà,
    • la distanza fra fabbricati (confrontanza),
    • l'altezza massima dei fabbricati; allineamenti e arretramenti stradali ;
  • dotazione di spazi per il parcheggio privato e per il verde privato .

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