Profili professionali della riabilitazione e decreti ministeriali

Slide sui profili professionali della riabilitazione e i decreti ministeriali che li definiscono. Il Pdf illustra le diverse figure professionali come fisioterapista e logopedista, con riferimenti ai decreti ministeriali degli anni '90 e 2000, utile per studenti universitari.

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Lezione del 11.11.2024- Scienze e Tecniche applicate alla Riabilitazione-
prof.ssa Inzitari
Prof.ssa Piraino
L’area della riabilitazione include diversi profili professionali, ciascuno nella propria
specificità:
Fisioterapista;
Logopedista;
Ortottista;
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE);
Educatore Professionale;
Terapista Occupazionale (TO);
Podologo;
Terapista della Riabilitazione Psichiatrica.
Per ciascuno di queste figure, così come per quelle appartenenti all’area tecnica e
della prevenzione, nel decennio tra il 90 e il 2000 è stato validato il proprio profilo
professionale.
Profilo Professionale Fisioterapista (D.M. 14 Settembre 1994, n. 741);
Profilo Pofessionale Logopedista (D.M 14 Settembre 1994, n.742);
Profilo Professionale Ortottista (D.M. 14 Settembre 1994, n. 743);
Profilo Professionale Terpista della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva (D.M 17 Gennaio 1997, n. 56);
Profilo Professionale Educatore Professionale (D.M 8 Ottobre 1998,
n.520);
Profilo Professionale Terapista Occupazionale (D.M Sanità 17 Gennaio
1997, n. 136);
Profilo Professionale Podologo (D.M 14 Settembre 1994, n.666);
Profilo Professionale Terapista della Riabilitazione Psichiatrica (D.M. 29
Marzo 2001, n. 182).
Ciò che ha fatto modificare i percorsi pregressi, legati a una formazione ai tempi
sicuramente importante in ambito ospedaliero, è stata l’introduzione dei Diplomi
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Universitari* (DU)
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. Subito dopo, nel 2000, la normativa prevedeva che potessero
essere riconosciuti i percorsi precedenti, perchè da quel momento in poi nessun
profilo delle professioni sanitarie si sarebbe potuto formare con una formazione
diversa da quella universitaria.
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. (GU Serie
Generale n.190 del 16-08-2000)
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro
e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base. (GU Serie Generale n.195 del 22-08-2000)
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*legge 19 novembre 1990, n. 341
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Profili Professionali della Riabilitazione

Lezione del 11.11.2024- Scienze e Tecniche applicate alla Riabilitazione- prof.ssa Inzitari Prof.ssa Piraino L'area della riabilitazione include diversi profili professionali, ciascuno nella propria specificità:

  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Ortottista;
  • Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE);
  • Educatore Professionale;
  • Terapista Occupazionale (TO);
  • Podologo;
  • Terapista della Riabilitazione Psichiatrica.

Per ciascuno di queste figure, così come per quelle appartenenti all'area tecnica e della prevenzione, nel decennio tra il 90 e il 2000 è stato validato il proprio profilo professionale.

  • Profilo Professionale Fisioterapista (D.M. 14 Settembre 1994, n. 741);
  • Profilo Pofessionale Logopedista (D.M 14 Settembre 1994, n.742):
  • Profilo Professionale Ortottista (D.M. 14 Settembre 1994, n. 743);
  • Profilo Professionale Terpista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (D.M 17 Gennaio 1997, n. 56);
  • Profilo Professionale Educatore Professionale (D.M 8 Ottobre 1998, n.520);
  • Profilo Professionale Terapista Occupazionale (D.M Sanità 17 Gennaio 1997, n. 136);
  • Profilo Professionale Podologo (D.M 14 Settembre 1994, n.666);
  • Profilo Professionale Terapista della Riabilitazione Psichiatrica (D.M. 29 Marzo 2001, n. 182).

Introduzione dei Diplomi Universitari

Ciò che ha fatto modificare i percorsi pregressi, legati a una formazione ai tempi sicuramente importante in ambito ospedaliero, è stata l'introduzione dei Diplomi 1Universitari* (DU)1. Subito dopo, nel 2000, la normativa prevedeva che potessero essere riconosciuti i percorsi precedenti, perchè da quel momento in poi nessun profilo delle professioni sanitarie si sarebbe potuto formare con una formazione diversa da quella universitaria.

Decreto 27 luglio 2000: Equipollenza Diplomi Fisioterapista

DECRETO 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. (GU Serie Generale n.190 del 16-08-2000) Art. 1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Decreto 27 luglio 2000: Equipollenza Diplomi Terapista Neuro e Psicomotricità

DECRETO 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. (GU Serie Generale n.195 del 22-08-2000) 1 *legge Art. 1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva di cui al decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 56, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Decreto 27 luglio 2000: Equipollenza Diplomi Logopedista

2DECRETO 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. (GU Serie Generale n.195 del 22-08-2000) Art. 1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di logopedista, di cui al decreto del Ministro della sanita', 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Doppio Canale Formativo

Dunque, per lungo tempo, si è creato un "doppio canale":

  1. i percorsi pregressi che dovevano essere riconvertiti;
  2. i percorsi che iniziavano già come Lauree Triennali.

Tabella B del Decreto Legge 27 Luglio 2000

La sezione B della tabella riportata nel decreto legge del 27 Luglio 2000 Sezione A Diploma universitario Sezione B Titoli equipollenti Logopedista - decreto del Ministro| della sanità 14 settembre 1994, n. | 742 | Logopedista | Logoterapista | Tecnico di logopedia | Terapista della riabilitazione - | logopedista - corsi regionali diriporta le denominazioni dei corsi di formazione precedenti al corso di Laurea Triennale Esempio tabella B | decreto del Ministro della sanità | del 30 gennaio 1982 | Logopedista - corsi regionali di |abilitazione istituiti in | strutture del servizio sanitario |nazionale ex decreto del Ministro | della sanità del 30 gennaio 1982, |art. 81 - decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre |1990, n. 341 | Tecnico di foniatria - decreto del In | Tecnico di logopedia e foniatria - | decreto del Presidente della | Repubblica n. 162 del 10 marzo |1982 Questo doppio canale ha modificato anche i linguaggi, nel settore scientifico sono stati introdotti i MED (Scienze Tecniche Mediche Applicate), contro i linguaggi precedenti che usavano la denominazione di | Tecnico di logopedia - tecnico di | foniatria (logopedista) | Tecnico di foniatria - tecnico di | foniatria (logopedista) "formazione". | Tecnico di ortofonia - corsi |universitari svolti presso scuole |dirette a fini speciali istituiti | con specifici decreti del | Presidente della Repubblica

Crediti Formativi Universitari e Riconversione

Sono stati inseriti, inoltre, i crediti: il corso di Laurea Triennale doveva avere 180 CFU (Crediti Formativi Universitari). Molti atenei hanno iniziato ad effettuare immatricolazioni (bastava un anno di immatricolazione) per riconvertire i crediti acquisiti nei corsi precedenti, sia che si trattasse di diplomi universitari che di corsi regionali, conseguendo così una laurea triennale. L'accesso al master di 1º livello veniva consentito sia ai professionisti sanitari che avevano fatto la riconversione creditizia dei propri percorsi 4precedenti (con l'integrazione di materie come inglese e informatica) ottenendo quindi un titolo equipollente, sia a chi era in possesso di laurea triennale.

Evoluzione dei Profili e Competenze

L'evoluzione dei singoli profili ha richiesto al professionista autonomia e responsabilità dell'atto professionale. Nel periodo precedente alla nascita dell'albo ai professionisti sanitari veniva richiesta sempre più competenza specifica, la legge in questi anni ha introdotto l'Educazione Continua in Medicina (ECM). Le associazioni maggiormente rappresentative, (ad es. AIFI) nella buona politica professionale, proponevano ai tavoli di concertazione ministeriale norme, adeguamenti, leggi e decreti che potessero elevare il professionista sempre più al livello di competenza che veniva richiesto. Tali competenze sono anche trasversali perchè occorrono linguaggi sempre più adeguati, finalità d'esecuzione dell'atto professionale, occorre adeguare alla norma l'atto professionale, in base al campo sul quale viene richiesta la performance. Qui si apre, sia per il pubblico che per il privato, una grande parentesi: i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). I LEA seguono uno schema organizzativo non sempre adeguato a ciò che viene richiesto ma, di base, c'è un discorso di budget.

Organizzazione del Sistema Sanitario

In passato c'erano le USL, poi andando avanti negli anni si è passati alle ASL2. Nella nostra Regione abbiamo cinque province, ciascuna con la propria ASP (Azienda Sanitaria Provinciale), all'interno delle quali sono inclusi tutti i servizi territoriali e i presidi ospedalieri ricadenti in quella determinata area geografica. Una provincia ha più agglomerati, quindi potrebbe avere due presidi ospedalieri ,come a Catanzaro prima della nascita dell'unica Azienda Ospedaliera Dulbecco, o a Lamezia che è all'interno dell'ASP insieme, dunque, ai servizi sul territorio, ma ci sono anche altri presidi ospedalieri come Soveria Mannelli, Soverato. Da un lato, l'accorpamento in ASP poteva rispondere a un principio di economicità, dall'altro non ha ben risposto al principio di efficacia dell'erogazione del bene salute, che è ciò per cui ogni cittadino ha diritto.

Struttura dell'ASP e Presidi Ospedalieri

L'ASP è organizzata in distretti e, all'interno di ognuno di essi, in dipartimenti. All'interno del Presidio Ospedaliero abbiamo:

  • UOS (Unità Operative Semplici);
  • UOC (Unità Operative Complesse).

I piccoli dipartimenti sono più controllati e incanalati verso il benefit per il cittadino, perchè si tratta di lavorare esclusivamente all'interno di reparti ospedalieri dove l'organizzazione è circoscritta, a differenza dei servizi territoriali che ampliano le competenze su un territorio più vasto. Quest'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale (SSR) non crea l'habitat necessario affinchè noi professionisti sanitari possiamo esercitare con la massima efficacia il nostro esercizio professionale. 2 Decreto Legislativo n.502/1992

Laurea Magistrale e Funzioni Dirigenziali

5Abbiamo voluto che alla laurea triennale si aggiungesse il corso di studi magistrale biennale perchè, senza quest'ultimo, i professionisti della salute non avrebbero mai potuto avere funzioni di posizioni organizzative e dirigenza. È stato fatto un accorpamento in aree (area della riabilitazione, area tecnica .. ) ma ciò ha creato confusione per quanto riguarda la sovrapposizione di alcune competenze (ad esempio i logopedisti con i terapisti della neuropsicomotricità, educatore professionale e terapista occupazionale). L'obiettivo che si vorrebbe raggiungere è quello di avere un corso di laurea magistrale per ogni profilo professionale, perchè vengono richieste sempre più competenze per ciascun profilo e ,inoltre, ciascuno deve raggiungere l'apice della carriera nel proprio profilo in modo tale da rispondere ai principi di efficienza ed efficacia.

Potere Contrattuale e Posizioni Organizzative

Chi ha potuto avere maggiore potere contrattuale, anche a livello di adempimenti ministeriali, è stata la classe più "forte", cioè quella degli infermieri. Era l'unica classe ad avere una propria area e, in più, sono tanti numericamente parlando. Dunque hanno avuto la precedenza nel far ingresso in posizione di organizzazione sanitaria perchè, molti di loro, avevano già una carriera conseguita (ad es. i caposala) e, automaticamente, hanno occupato i primi posti dell'area dirigenziale.

Competenze e Organizzazione dei Servizi

Tutto ciò ci fa porre delle domande, ad esempio: come fanno a conoscere le competenze relative a ogni profilo professionale? Considerando che le nostre competenze sono moltissime. Negli ultimi cinque anni si è iniziato a differenziare la Posizione Organizzativa, che non è più ricoperta solo dagli infermieri ma anche da altre figure. Purtroppo ancora oggi i servizi continuano ad essere organizzati con funzioni amministrative ( gestione dei turni dei colleghi e delle ferie ad es.) e non dirigenziali.

Fabbisogno Formativo e Occupazionale

Tutti gli anni, a livello nazionale, si fanno delle previsioni per la formazione e, il fabbisogno formativo, viene concertato dalle CDAN (Commissioni d'Albo Nazionale). L'albo nazionale, che rappresenta ciascuno dei profili, elabora dei tabulati con il Ministero, delle proiezioni previsionali per ciascuna professione. Ogni anno, nel mese di Febbaio, la Regione Calabria invita le commissioni d'albo a trasmettere le proiezioni e viene stabilito il numero dei posti da attivare per corso di laurea.

Mobilità e Atto Aziendale

Un'altra situazione in cui ci si imbatte è quella che riguarda le mobilità, gli avvisi ai quali si potrebbe partecipare per progressione di carriera ma poi non corrispondono i numeri: ciò succede perchè, se la Regione per la formazione chiede all'ateneo il fabbisogno formativo (quindi i posti da mettere a bando per ogni corso di laurea), l'altro aspetto che deve considerare è il fabbisogno occupazionale (cioè di quanti professionisti si ha bisogno per una determinata azienda). Qui entra in gioco l'atto aziendale. Spesso si sente dire "è stato bocciato l'atto aziendale", "non è passato l'atto aziendale". Per capire cosa succede dobbiamo parlare di "abusivismo".Ci riferiamo in questo caso ai professionisti (sia nel pubblico che nel privato) che, sulla 6

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