Documento di Diritto sull'Università su Gestione Affari Altrui e Arricchimento Senza Causa. Il Pdf esplora i concetti di gestione di affari altrui e arricchimento senza causa, analizzando obbligazioni, limitazioni e titoli di credito, con le loro tipologie e modalità di circolazione.
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La gestione di affari altrui o negotiorum gestio si verifica quando una persona gestore compie atti per conto e nell'interesse di un'altra persona interessato o dominus che è impossibilitata a provvedere da sé senza aver ricevuto un mandato o un incarico e senza esservi obbligato art 2028 cc.
esempi pratici -> una persona sapendo che l'amico è assente per motivi di salute incarica un'impresa edile di riparare il suo immobile per evitare il crollo un vicino assume dei lavoratori per raccogliere i frutti di un fondo agricolo altrui che rischiano di deperire Se il gestore agisce credendo erroneamente che l'affare sia proprio non può richiedere il rimborso sulla base della gestione di affari altrui ma solo per arricchimento senza causa se l'interessato ratifica la gestione questa produce gli stessi effetti di un mandato Oggetto della gestione possonon essere sia atti giuridi, sia atti materiali.
Inoltre, la gestione di affari produce effetti obbligatori a carico del gestore e a carico dell'interessato:
Obbligazioni a carico del gestore art 2030 cc -> una volta iniziata la gestione deve essere proseguita e completata fino a quando l'interessato può riprendere il controllo il gestore deve agire con diligenza come se fosse un mandatario se il gestore commette errori o provoca danni il giudice può ridurre la sua responsabilità considerando le circostanze dell'intervento il gestore non risponde per colpa lieve specialmente in situazioni di emergenza
Obbligazioni a carico dell'interessato art 2031 cc -> l'interessato deve adempiere agli impegni assunti dal gestore per suo conto come pagare l'impresa edile o i lavoratori agricoli deve rimborsare il gestore delle spese necessarie o utili sostenute con interessi dalla data della spesa il rimborso è dovuto anche se la gestione non ha avuto successo purché fosse stata utilmente iniziata ad esempio se il gestore tenta di salvare un immobile che comunque crolla per cause esterne
La legge non riconosce la gestione di affari altrui eseguita contro il divieto dell'interessato. É salvo però il caso che tale divieto sia contrario:
L'interessato può sempre ratificare la gestione, se questa non presenta tutti i requisiti di legge; in tal caso si applicano le disposizioni sul mandato. Questa disposizione è molto importante perchè consente a ciascuno di appropiarsi, mediante la ratifica, dei risultati utili delle operazioni che altri abbia compiuto invadendo la sua sfera.
esempio -> se un terzo ha venduto la cosa mia, posso ratificare la vendita e pretendere il pagamento del terzoll pagamento dell'indebito e l'arrichimento senza causa Gli spostamenti patrimoniali devono avere una giustificazione legale, come un contratto o una successione. Se un trasferimento patrimoniale avviene senza motivo, la legge prevede rimedi, che possono includere sanzioni penali (se c'è dolo o colpa) o il riconoscimento di un indennizzo per l'impoverito nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'altra parte.
Il pagamento dell'indebito è un caso di arricchimento senza causa e si verifica quando una persona esegue una prestazione non dovuta. Il soggetto che ha pagato (solvens) ha diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia alla restituzione di quanto versato. Questo diritto si prescrive in dieci anni.
Si distinguono due tipi di indebito:
indebito oggettivo -> si verifica quando manca una causa giuridica valida per il pagamento, come nel caso di un contratto nullo o di una condanna poi annullata. L'accipiens (chi ha ricevuto il pagamento) deve restituire il denaro con interessi, a seconda che fosse in buona o mala fede.
indebito soggettivo -> si verifica quando una persona, per errore, paga un debito altrui credendolo proprio. In tal caso, il solvens ha diritto alla ripetizione, salvo che il creditore abbia perso in buona fede le garanzie del credito.Indebito e arricchimento senza causa
Se la prestazione indebita consiste in un "fare" o nella concessione di un bene in godimento, non essendo restituibile in natura, l'arricchito dovrà pagare un'indennità all'impoverito. Questo principio è confermato da norme come l'accessione (art. 936 c.c.) e la specificazione (art. 940 c.c.).
In alcuni casi, chi ha ricevuto il pagamento può trattenerlo:
obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) -> se il pagamento è stato fatto per doveri morali o sociali, come debiti di gioco o mantenimento del convivente, non è ripetibile.
prestazione contraria al buon costume (art. 2035 c.c.) -> se il pagamento è stato fatto per un'attività illecita (ad esempio, comprare voti elettorali o corrompere un atleta), il solvens non può chiedere la restituzione. Tuttavia, la ripetizione è ammessa se lo scopo contrario al buon costume era solo di una parte, come nel caso di un riscatto pagato per liberare un ostaggio.
L'arricchimento senza causa, disciplinato dagli articoli 2041 e 2042 del Codice Civile, si verifica quando una persona ottiene un vantaggio economico a danno di un'altra, senza una giusta causa che giustifichi questo trasferimento patrimoniale. L'ordinamento giuridico non consente che qualcuno si arricchisca sfruttando la perdita altrui senza un valido motivo (contratto, legge o illecito), e per questo prevede un obbligo di indennizzo a favore della persona danneggiata. Questo obbligo non è un risarcimento vero e proprio, ma una restituzione del valore, nei limiti dell'arricchimento ricevuto.
esempio semplice di arricchimento senza causa -> è il pagamento dell'indebito, in cui una persona paga qualcosa che in realtà non era dovuto: in tal caso, il destinatario della sommaè tenuto a restituirla. Tuttavia, esistono molti altri casi, anche più complessi, in cui si può verificare un ingiustificato arricchimento.
Alcuni di questi sono legati ad eventi naturali,come:
l'avulsione: quando una porzione di terreno, trascinata da un fiume, si stacca da un fondo e si unisce a quello di un altro proprietario, quest'ultimo ne diventa il nuovo titolare senza aver fatto nulla di illecito.
In questo caso, la legge prevede che il primo proprietario, pur non potendo opporsi o chiedere la restituzione del terreno, abbia diritto a un indennizzo corrispondente al valore aggiunto ricevuto dal fondo che si è arricchito, e non al valore del danno subito.
Ci sono anche situazioni dovute a comportamenti umani, ma comunque non illeciti, in cui può scattare l'obbligo di indennizzo per arricchimento senza causa.
esempio ->se una persona utilizza in buona fede un bene altrui credendo di esserne proprietaria, e lo consuma (come nel caso di una cosa consumabile), non può essere accusata di comportamento illecito, perché manca il dolo o la colpa. Tuttavia, ha comunque causato un impoverimento al vero proprietario e potrebbe essere obbligata a restituire il valore di ciò che ha ricevuto.
Un altro caso significativo riguarda il possesso di buona fede di un bene mobile: se il possessore lo vende a un terzo, quest'ultimo può diventare legittimamente proprietario (grazie all'art. 1153 c.c.), ma il proprietario originale, che non può più reclamare il bene, potrà chiedere un indennizzo al venditore per l'ingiustificato guadagno ottenuto con la vendita.
L'azione per arricchimento senza causa ha un carattere generale e sussidiario:
generale perché può essere usata in qualsiasi situazione in cui si verifichi un arricchimento ingiustificato.
sussidiaria perché può essere esercitata solo se non esiste un altro rimedio legale: cioè, il danneggiato non deve avere altre azioni disponibili, né contrattuali, né extracontrattuali (come quelle per illecito civile), né legate ad altri istituti come il pagamento dell'indebito.
In una recente sentenza (n. 33954 del 5 dicembre 2023), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito ulteriormente il principio di sussidiarietà:
l'azione per ingiustificato arricchimento può essere proposta solo quando l'altraazione non è mai stata possibile per mancanza del titolo giuridico fin dall'inizio. Invece, se l'altra azione è stata rigettata per motivi come prescrizione, decadenza, mancanza di prova o nullità per illeicità, non è consentito "ripiegare" sull'azione di arricchimento.
L'obbligazione, o rapporto obbligatorio, è un vincolo giuridico, in froza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione, avente carattere patrimoniale, nei confronti di un'altra persona, detta creditore.Il vincolo obbligatorio attribuisce al creditore la pretesa nei confronti del debitore all'adempimento della prestazione, e azione a tutela del proprio diritto per il caso di indadempimento, potendo agire per la condanna al pagamento e/o al risarcimento e, sulla base della sentenza o del decreto ingiuntivo, all'esecuzione forzata per espropriazione dei beni del debitore.
Mediante l'azione giudiziaria il creditore ottiene il soddisfacimento del suo credito quando il debitore non adempie: il principio di responsabilità patrimoniale del debitore prevede che il debitore risponde verso i suoi creditori con tutti i beni che egli possiede alla data dell'esecuzione forzata -> art 2740 c.c
L'obbligazione costituisce la causa, o titolo, dell'adempimento o del pagamento: ne consegue che un pagamento effettuato per un'obbligazione inesistente (un contratto nullo, o che venga poi annulato o risolto), sarebbe ingiustificato e chi ha ricevuto il pgamento deve restituirlo -> art. 2033
Normalmente l'obbligazione costituisce dunque la giusta causa dell'adempimento, da un lato, e attribuisce al creditore il potere di agire per la soddisfazione coattiva del suo credito se il debitore non adempie spontaneamente, dall'altro.
Ci sono però alcuni casi di obbligazioni imperfette che giustificano il pagamento che sia stato fatto spontaneamente (ossia seza violenza o minaccia), ma non conferiscono al creditore azione per la soddisfazione coattiva (consentono la soluti retentio):
il debito di gioco -> art 1933: non compete azione per il pagamento di un debito di gioco o di scomessa, anche se si tratta di gioco o scomessa non poribiti
il debito prescritto -> art.2940: non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto
le obbligazioni naturali -> art. 2034: non è ammessa la riptezione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali
L'obbligazione naturale ricorre quando la prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti delle obbligazioni, ma in esecuzione di un dovere morale o sociale. Il pagamento del debito di gioco e del debito prescritto sarebbero rinconducibili a questa nozione, ma vi rientrano anche le altre fattispecie: per esempio l'adempimento spontaneo di una disposizione testamentaria orale, le prestazioni effettuate a favore di parenti quando non sussista un obbligo di pagare gli alimenti.
La soluti retentio, ossia il diirtto del soggetto che ha ricevuto il pagamento (accipiens) di trattenerlo per sé, si verifica, oltre che nei casi di pagamento spontaneo di obbligazioni imperfette, anche nel caso di pagamento effetuato per uno scopo che anche da parte del solvens costituisca offesa al buon costume -> art 2035
Il diritto di credito è un diritto relativo, attribuendo al creditore la pretesa all'adempimento di una o più persone determinate, per la cui soddisfazione è necessaria una attività o un comportamento del debitore -> di qui la differenza con i diritti assoluti, ove il diritto è oppinibile erga omnes perchè vi è un dovere di tutti i terzi di astenersi dal ledere l'interesse altrui), caratterizzato dalla patrimonialitàLaprestazione oggetto di obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve poter essere oggetto di scambio economico senza offendere i principi della morale e del costume sociale (non possono essere oggetto di obbligazioni, ad es. manifestazioni di stima o affetto, il matrimonio o l'adozione o altri atti del diritto di famiglia)
La patrimonialità della prestazione non implica che l'interesse del creditore che essa soddisfa debba a sua volta essere un interesse patrimoniale: può trattarsi di interessi culturali, di svago, infatti l'art 1174 intitolato "carattere patrimoniale della prestazione" , così precisamente stabilisce: "la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere