Documento di Diritto sull'analisi delle sentenze Van Gend & Loos, Faccini Dori e Francovich. Il Pdf, utile per l'Università, esamina i principi di efficacia diretta, primato del diritto comunitario e responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'UE.
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1. CASO VAN GEND & LOOS-> sentenza 5 febbraio 1964 C-26/62 SOGGETTI: Industria Van Gend & Loos VS. Amministrazione olandese delle imposte
Una società tedesca, la Van Gend & Loos, importava colla (ureoformaldeide) in Olanda-> il governo olandese impone su di essa un dazio doganale dell'8%, nonostante il divieto posto da una norma dei trattati= art. 12 trattato CEE, di non introdurre nuovi dazi o di aumentare quelli già esistenti (nel quadro di una progressiva diminuzione dei dazi doganali). Secondo il trattato quel tipo di colla era gravata da un dazio di importazione del 3% ad valorem, mentre l'Olanda, riclassificando la collocazione merceologica del prodotto, l'aveva aumentato. La società lamenta l'applicazione di tale dazio presentando opposizione presso l'Ispettorato dei dazi d'importazione e delle imposte, per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato. L'Ispettorato respinge l'opposizione della Van Gend & Loos, in quanto vertente sull'aliquota del dazio e non sull'applicazione della tariffa-> la società tedesca allora impugna davanti alla Tariefcommissie di Amsterdam il provvedimento dell'Ispettorato. La Tariefcommissie ritiene che le deduzione delle parti avevano sollevato una questione vertente sull'interpretazione del Trattato CEE-> sospende il giudizio e con un'ordinanza sottopone alla Corte di giustizia la questione.
Domande rivolte alla Corte: 1. Il divieto di cui all'art. 12 del trattato CEE ha efficacia diretta nell'ordinamento nazionale? 2. Questo divieto prevale o meno su una disposizione nazionale successiva e contraria?
Elemento contestuale di diritto costituzionale olandese: ai tempi l'Olanda era dotata di una norma costituzionale (art.66) che prevedeva che se un trattato aveva effetto diretto, tale trattato prevaleva sul diritto interno incompatibile. Il trattato prevedeva esplicitamente il proprio effetto diretto? No. Come interpretare quindi questo silenzio sul punto? L'unica norma presente è l'art. 288 che prevede che i regolamenti siano direttamente applicabili senza la mediazione di una norma di diritto interno. Si potrebbe quindi concludere che l'effetto diretto del trattato non c'è-> altrimenti gli autori lo avrebbero scritto, come hanno fatto per i regolamenti. Questa fu la posizione difesa da tre governi nazionali (su sei stati membri) intervenuti nel caso: Belgio, Germania e Olanda.
Inoltre il Governo olandese e quello belga contestano che la Corte sia competente, sostenendo che la domanda verte non già sull'interpretazione del trattato, ma sulla sua applicazione nell'ambito del diritto costituzionale olandese. La Corte non sarebbe quindi, per loro, competente a statuire sull'eventuale prevalenza del trattato CEE rispetto al diritto interno olandese o ad altri trattati stipulati dai Paesi Bassi e recepiti nel loro ordinamento giuridico. Tale questione sarebbe di esclusiva competenza dei giudici nazionali.
Posizione diversa avevano l'impresa ricorrente e la Commissione, che si costituisce in giudizio e dice che l'effetto dei trattati non dipende dal diritto costituzionale ma dall'ordinamento comunitario-> implicitamente i trattati dicono che c'è effetto diretto.
Prima della decisione della Corte abbiamo il parere dell'avvocato generale, il quale dice che i trattati contengono una serie di obblighi fra stati membri, ad esempio quello di non incrementare i dazi, e che tali obblighi non necessariamente possono essere considerati come prescrizioni dotate di efficacia interna> siamo in un qualsiasi trattato internazionale e questo vale anche per l'art. 12. Afferma inoltre che se gli autori avessero voluto inserire l'effetto diretto, l'avrebbero scritto in modo esplicito, come hanno fatto per i regolamenti. Infine contesta l'uso alternativo del rinvio pregiudiziale e dice che i trattati prevedono un rimedio per la violazione del diritto dell'UE: il procedimento di infrazione-> è questo che deve essere avviato nei confronti dell'Olanda.
Nel caso di specie la Corte interpreta l'art. 12 e dice che il suo significato è che i dazi non possono essere aumentati. Sta dicendo che il diritto nazionale è incompatibile con il diritto dell'UE? No, si tratta di un giudizio aperto> da un'istruzione al giudice, ma non dice l'ultima parola. Al giudice spetta interpretare il diritto nazionale: a lui sta disapplicare il diritto interno incompatibile (implicitamente)-> la Corte di giustizia afferma forse in modo un po' ipocrita, di non essere competente.
Il principio dell'effetto diretto rimane una dottrina parziale-> la questione proviene dall'ordinamento olandese, che attribuiva primato alle norme del trattato aventi effetto diretto= contesto particolarmente congeniale per la penetrazione del diritto comunitario. Il problema si pone per gli altri ordinamenti, che non attribuiscono uno status privilegiato alle norme di diritto internazionale (Italia, Germania ecc.).
Quando c'è una norma interna successiva e contrastante con la norma comunitaria? Nella sentenza vista nulla viene detto a questo proposito. La corte ci dice dell'efficacia diretta, della non necessità di provvedimenti legislativi interni, ma non parla del contrasto fra le norme. Si potrebbe pensare che poiché i trattati comunitari sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale con una legge ordinaria, allora valgono per le norme comunitarie, lo status di legge ordinaria e si applicano le regole stabilite dall'ordinamento nazionale in tema di successione delle leggi nel tempo-> criterio cronologico. Quindi le norme comunitarie hanno status di norma ordinaria e per regolarmi su quale disposizione applicare in caso di contrasto applicherò il principio secondo il quale la legge successiva deroga quella anteriore. In questo modo qualsiasi norma comunitaria poteva essere sostituita facilmente da un qualsiasi atto interno successivo-> questo avrebbe reso incerta l'efficacia giuridica di una qualsiasi norma comunitaria.
Le sentenze che risolvono questo problema si possono dividere in due periodi: 1) dagli anni 60 agli anni 80: la Corte costituzionale italiana e tedesca sostengono una concezione di tipo dualista concernente i rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale-> sono separati e distinti pertanto la regola europea non può entrare direttamente nello stato membro. Si tende a contrastare l'affermazione del principio della supremazia del diritto comunitario e a difendere il principio di sovranità degli stati membri; 2) dall'84 la Corte costituzionale italiana si avvicina ad una visione unitaria o monista per la quale i due ordinamenti fanno parte di un unico sistema coordinato all'interno del quale si afferma il principio della supremazia del diritto comunitario. 2