Sentenze Van Gend & Loos, Faccini Dori, Francovich: analisi e principi

Documento di Diritto sull'analisi delle sentenze Van Gend & Loos, Faccini Dori e Francovich. Il Pdf, utile per l'Università, esamina i principi di efficacia diretta, primato del diritto comunitario e responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'UE.

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1. CASO VAN GEND & LOOSà sentenza 5 febbraio 1964 C-26/62
SOGGETTI: Industria Van Gend & Loos VS. Amministrazione olandese delle imposte
IN FATTO:
Una società tedesca, la Van Gend & Loos, importava colla (ureoformaldeide) in Olandaà il governo
olandese impone su di essa un dazio doganale dell’8%, nonostante il divieto posto da una norma dei
trattati= art. 12 trattato CEE, di non introdurre nuovi dazi o di aumentare quelli già esistenti (nel quadro di
una progressiva diminuzione dei dazi doganali). Secondo il trattato quel tipo di colla era gravata da un dazio
di importazione del 3% ad valorem, mentre l’Olanda, riclassificando la collocazione merceologica del
prodotto, l’aveva aumentato. La società lamenta l’applicazione di tale dazio presentando opposizione presso
l’Ispettorato dei dazi d’importazione e delle imposte, per ottenere la restituzione di quanto indebitamente
pagato. L’Ispettorato respinge l’opposizione della Van Gend & Loos, in quanto vertente sull’aliquota del
dazio e non sull’applicazione della tariffaà la società tedesca allora impugna davanti alla Tariefcommissie di
Amsterdam il provvedimento dell’Ispettorato. La Tariefcommissie ritiene che le deduzione delle parti
avevano sollevato una questione vertente sull’interpretazione del Trattato CEEà sospende il giudizio e con
un’ordinanza sottopone alla Corte di giustizia la questione.
IN DIRITTO:
Domande rivolte alla Corte:
1. Il divieto di cui all’art. 12 del trattato CEE ha efficacia diretta nell’ordinamento nazionale?
2. Questo divieto prevale o meno su una disposizione nazionale successiva e contraria?
Elemento contestuale di diritto costituzionale olandese: ai tempi l’Olanda era dotata di una norma
costituzionale (art.66) che prevedeva che se un trattato aveva effetto diretto, tale trattato prevaleva sul diritto
interno incompatibile. Il trattato prevedeva esplicitamente il proprio effetto diretto? No. Come interpretare
quindi questo silenzio sul punto? L’unica norma presente è l’art. 288 che prevede che i regolamenti siano
direttamente applicabili senza la mediazione di una norma di diritto interno. Si potrebbe quindi concludere
che l’effetto diretto del trattato non c’èà altrimenti gli autori lo avrebbero scritto, come hanno fatto per i
regolamenti. Questa fu la posizione difesa da tre governi nazionali (su sei stati membri) intervenuti nel caso:
Belgio, Germania e Olanda.
Inoltre il Governo olandese e quello belga contestano che la Corte sia competente, sostenendo che la
domanda verte non già sull’interpretazione del trattato, ma sulla sua applicazione nell’ambito del diritto
costituzionale olandese. La Corte non sarebbe quindi, per loro, competente a statuire sull’eventuale
prevalenza del trattato CEE rispetto al diritto interno olandese o ad altri trattati stipulati dai Paesi Bassi e
recepiti nel loro ordinamento giuridico. Tale questione sarebbe di esclusiva competenza dei giudici nazionali.
Posizione diversa avevano l’impresa ricorrente e la Commissione, che si costituisce in giudizio e dice che
l’effetto dei trattati non dipende dal diritto costituzionale ma dall’ordinamento comunitarioà implicitamente i
trattati dicono che c’è effetto diretto.
Prima della decisione della Corte abbiamo il parere dell’avvocato generale, il quale dice che i trattati
contengono una serie di obblighi fra stati membri, ad esempio quello di non incrementare i dazi, e che tali
obblighi non necessariamente possono essere considerati come prescrizioni dotate di efficacia internaà
siamo in un qualsiasi trattato internazionale e questo vale anche per l’art. 12. Afferma inoltre che se gli autori
avessero voluto inserire l’effetto diretto, l’avrebbero scritto in modo esplicito, come hanno fatto per i
regolamenti. Infine contesta l’uso alternativo del rinvio pregiudiziale e dice che i trattati prevedono un rimedio
per la violazione del diritto dell’UE: il procedimento di infrazioneà è questo che deve essere avviato nei
confronti dell’Olanda.
Conclusioni che traggono i giudici:
La Corte di giustizia si pone a sostegno dei ricorrenti e della Commissione: la Comunità europea
costituisce un ordinamento giuridico sui generis nel campo del diritto internazionaleà esso infatti
riconosce come soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. Quindi le disposizioni del
trattato CEE hanno efficacia diretta nei loro confronti: impongono ai singoli obblighi ed attribuiscono
loro diritti soggettivi. L’art. 12 pone un obbligo di “non fare”à tale divieto è perfettamente atto a produrre
degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra Stati membri ed i loro amministrati. La Corte arriva a
questo risultato attraverso questo percorso: non va alla ricerca dell’intento dei padri fondatori, ma fa
riferimento allo spirito, alla struttura e al tenore del trattato. Spirito del trattato= sono gli obiettivi del
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trattatoà l’interpretazione è teleologica: tutto va letto alla luce degli obiettivi del trattatoà quali erano?
Posizione idealista: l’obiettivo è la pace VS. posizione cinica/realistica: l’obiettivo è economicoà ci sono
entrambi i livelli. Il diritto internazionale andrebbe a vedere invece qual era l’intento dei padri fondatorià
la Corte di giustizia propone un diverso standard ermeneutico. Lo scopo del trattato è l’instaurazione di
un mercato comune, secondo la Corteà il suo funzionamento ha un effetto immediato sui soggetti: il
trattato va letto non solo come una serie di obblighi reciproci fra stati, ma come una fonte che trascende
questo, che diritti e doveri agli individui e buca quella “membrana impermeabile”à il diritto dell’UE
penetra nel ordinamento interno. Ciò è confermato dal preambolo, il quale fa richiamo ai POPOLI e
istituisce organi che si riferiscono direttamente ai cittadini. Questi collaborano poi attraverso il
Parlamento (assemblea parlamentare in realtàà la Corte forza un po’ la mano: cerca tutti gli elementi
che distinguono la comunità europea dai normali trattati internazionali) all’attività della comunità stessa.
Indipendentemente dalle norme emanate dagli stati membri (diritto costituzionale nazionale)à l’effetto
diretto è intrinseco al trattato, è come se fosse previsto, pertanto la questione non è rimessa al diritto
costituzionale nazionale (come avviene nei trattati internazionali classici). La Corte dice anche che uno
strumento come l’art. 267 (rinvio pregiudiziale) presuppone l’effetto diretto perché un rinvio
interpretativo non si giustificherebbe se poi quella norma non si può applicare direttamente nel diritto
internoà argomento molto forte rispetto agli altri.
Non sono richiesti interventi legislativi interni per dare attuazione all’art. 12 del trattatoà il fatto che
questo articolo designi gli Stati membri come soggetti dell’obbligo di non fare, non significa che gli
amministrati non se ne possano avvalere. Gli obblighi imposti in capo agli stati possono essere letti, in
certe condizioni, come diritti degli individuià es. diritto di non vedersi aumentare i dazi. Nel caso
specifico la Corte dice che sono le norme che impongono un “non facere” agli Stati che possono essere
lette come norme attributive di diritti agli individui.
L’art. 12 ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali sono
tenuti a tutelareà ogni giudice ha il dovere di applicare direttamente le norme del trattato comunitario
che per loro natura contengono precetti immediatamente eseguibili.
La Corte infine dice che il fatto che ci sia il procedimento di infrazione non toglie che ci possa essere un
altro rimedio, cioè il rinvio pregiudizialeà conclude dicendo che questi due rimedi sono cumulativi.
Nel caso di specie la Corte interpreta l’art. 12 e dice che il suo significato è che i dazi non possono essere
aumentati. Sta dicendo che il diritto nazionale è incompatibile con il diritto dell’UE? No, si tratta di un giudizio
apertoà un’istruzione al giudice, ma non dice l’ultima parola. Al giudice spetta interpretare il diritto
nazionale: a lui sta disapplicare il diritto interno incompatibile (implicitamente)à la Corte di giustizia afferma
forse in modo un po’ ipocrita, di non essere competente.
Il principio dell’effetto diretto rimane una dottrina parzialeà la questione proviene dall’ordinamento olandese,
che attribuiva primato alle norme del trattato aventi effetto diretto= contesto particolarmente congeniale per
la penetrazione del diritto comunitario. Il problema si pone per gli altri ordinamenti, che non attribuiscono uno
status privilegiato alle norme di diritto internazionale (Italia, Germania ecc.).
Quando c’è una norma interna successiva e contrastante con la norma comunitaria? Nella sentenza vista
nulla viene detto a questo proposito. La corte ci dice dell’efficacia diretta, della non necessità di
provvedimenti legislativi interni, ma non parla del contrasto fra le norme. Si potrebbe pensare che poiché i
trattati comunitari sono stati recepiti nell’ordinamento nazionale con una legge ordinaria, allora valgono per
le norme comunitarie, lo status di legge ordinaria e si applicano le regole stabilite dall’ordinamento nazionale
in tema di successione delle leggi nel tempoà criterio cronologico. Quindi le norme comunitarie hanno
status di norma ordinaria e per regolarmi su quale disposizione applicare in caso di contrasto applicherò il
principio secondo il quale la legge successiva deroga quella anteriore. In questo modo qualsiasi norma
comunitaria poteva essere sostituita facilmente da un qualsiasi atto interno successivoà questo avrebbe
reso incerta l’efficacia giuridica di una qualsiasi norma comunitaria.
Le sentenze che risolvono questo problema si possono dividere in due periodi: 1) dagli anni 60 agli anni 80:
la Corte costituzionale italiana e tedesca sostengono una concezione di tipo dualista concernente i rapporti
tra ordinamento comunitario e nazionaleà sono separati e distinti pertanto la regola europea non può
entrare direttamente nello stato membro. Si tende a contrastare l’affermazione del principio della supremazia
del diritto comunitario e a difendere il principio di sovranità degli stati membri; 2) dall’84 la Corte
costituzionale italiana si avvicina ad una visione unitaria o monista per la quale i due ordinamenti fanno parte
di un unico sistema coordinato all’interno del quale si afferma il principio della supremazia del diritto
comunitario.

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Anteprima

CASO VAN GEND & LOOS

1. CASO VAN GEND & LOOS-> sentenza 5 febbraio 1964 C-26/62 SOGGETTI: Industria Van Gend & Loos VS. Amministrazione olandese delle imposte

IN FATTO: La controversia sui dazi doganali

Una società tedesca, la Van Gend & Loos, importava colla (ureoformaldeide) in Olanda-> il governo olandese impone su di essa un dazio doganale dell'8%, nonostante il divieto posto da una norma dei trattati= art. 12 trattato CEE, di non introdurre nuovi dazi o di aumentare quelli già esistenti (nel quadro di una progressiva diminuzione dei dazi doganali). Secondo il trattato quel tipo di colla era gravata da un dazio di importazione del 3% ad valorem, mentre l'Olanda, riclassificando la collocazione merceologica del prodotto, l'aveva aumentato. La società lamenta l'applicazione di tale dazio presentando opposizione presso l'Ispettorato dei dazi d'importazione e delle imposte, per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato. L'Ispettorato respinge l'opposizione della Van Gend & Loos, in quanto vertente sull'aliquota del dazio e non sull'applicazione della tariffa-> la società tedesca allora impugna davanti alla Tariefcommissie di Amsterdam il provvedimento dell'Ispettorato. La Tariefcommissie ritiene che le deduzione delle parti avevano sollevato una questione vertente sull'interpretazione del Trattato CEE-> sospende il giudizio e con un'ordinanza sottopone alla Corte di giustizia la questione.

IN DIRITTO: Le domande alla Corte di giustizia

Domande rivolte alla Corte: 1. Il divieto di cui all'art. 12 del trattato CEE ha efficacia diretta nell'ordinamento nazionale? 2. Questo divieto prevale o meno su una disposizione nazionale successiva e contraria?

Elemento contestuale di diritto costituzionale olandese

Elemento contestuale di diritto costituzionale olandese: ai tempi l'Olanda era dotata di una norma costituzionale (art.66) che prevedeva che se un trattato aveva effetto diretto, tale trattato prevaleva sul diritto interno incompatibile. Il trattato prevedeva esplicitamente il proprio effetto diretto? No. Come interpretare quindi questo silenzio sul punto? L'unica norma presente è l'art. 288 che prevede che i regolamenti siano direttamente applicabili senza la mediazione di una norma di diritto interno. Si potrebbe quindi concludere che l'effetto diretto del trattato non c'è-> altrimenti gli autori lo avrebbero scritto, come hanno fatto per i regolamenti. Questa fu la posizione difesa da tre governi nazionali (su sei stati membri) intervenuti nel caso: Belgio, Germania e Olanda.

Contestazione della competenza della Corte

Inoltre il Governo olandese e quello belga contestano che la Corte sia competente, sostenendo che la domanda verte non già sull'interpretazione del trattato, ma sulla sua applicazione nell'ambito del diritto costituzionale olandese. La Corte non sarebbe quindi, per loro, competente a statuire sull'eventuale prevalenza del trattato CEE rispetto al diritto interno olandese o ad altri trattati stipulati dai Paesi Bassi e recepiti nel loro ordinamento giuridico. Tale questione sarebbe di esclusiva competenza dei giudici nazionali.

Posizione dell'impresa ricorrente e della Commissione

Posizione diversa avevano l'impresa ricorrente e la Commissione, che si costituisce in giudizio e dice che l'effetto dei trattati non dipende dal diritto costituzionale ma dall'ordinamento comunitario-> implicitamente i trattati dicono che c'è effetto diretto.

Parere dell'avvocato generale

Prima della decisione della Corte abbiamo il parere dell'avvocato generale, il quale dice che i trattati contengono una serie di obblighi fra stati membri, ad esempio quello di non incrementare i dazi, e che tali obblighi non necessariamente possono essere considerati come prescrizioni dotate di efficacia interna> siamo in un qualsiasi trattato internazionale e questo vale anche per l'art. 12. Afferma inoltre che se gli autori avessero voluto inserire l'effetto diretto, l'avrebbero scritto in modo esplicito, come hanno fatto per i regolamenti. Infine contesta l'uso alternativo del rinvio pregiudiziale e dice che i trattati prevedono un rimedio per la violazione del diritto dell'UE: il procedimento di infrazione-> è questo che deve essere avviato nei confronti dell'Olanda.

Conclusioni dei giudici della Corte di giustizia

  • La Corte di giustizia si pone a sostegno dei ricorrenti e della Commissione: la Comunità europea costituisce un ordinamento giuridico sui generis nel campo del diritto internazionale-> esso infatti riconosce come soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. Quindi le disposizioni del trattato CEE hanno efficacia diretta nei loro confronti: impongono ai singoli obblighi ed attribuiscono loro diritti soggettivi. L'art. 12 pone un obbligo di "non fare"> tale divieto è perfettamente atto a produrre degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra Stati membri ed i loro amministrati. La Corte arriva a questo risultato attraverso questo percorso: non va alla ricerca dell'intento dei padri fondatori, ma fa riferimento allo spirito, alla struttura e al tenore del trattato. Spirito del trattato= sono gli obiettivi del 1trattato-> l'interpretazione è teleologica: tutto va letto alla luce degli obiettivi del trattato-> quali erano? Posizione idealista: l'obiettivo è la pace VS. posizione cinica/realistica: l'obiettivo è economico-> ci sono entrambi i livelli. Il diritto internazionale andrebbe a vedere invece qual era l'intento dei padri fondatori-> la Corte di giustizia propone un diverso standard ermeneutico. Lo scopo del trattato è l'instaurazione di un mercato comune, secondo la Corte-> il suo funzionamento ha un effetto immediato sui soggetti: il trattato va letto non solo come una serie di obblighi reciproci fra stati, ma come una fonte che trascende questo, che dà diritti e doveri agli individui e buca quella "membrana impermeabile"> il diritto dell'UE penetra nel ordinamento interno. Ciò è confermato dal preambolo, il quale fa richiamo ai POPOLI e istituisce organi che si riferiscono direttamente ai cittadini. Questi collaborano poi attraverso il Parlamento (assemblea parlamentare in realtà-> la Corte forza un po' la mano: cerca tutti gli elementi che distinguono la comunità europea dai normali trattati internazionali) all'attività della comunità stessa.
  • Indipendentemente dalle norme emanate dagli stati membri (diritto costituzionale nazionale)-> l'effetto diretto è intrinseco al trattato, è come se fosse previsto, pertanto la questione non è rimessa al diritto costituzionale nazionale (come avviene nei trattati internazionali classici). La Corte dice anche che uno strumento come l'art. 267 (rinvio pregiudiziale) presuppone l'effetto diretto perché un rinvio interpretativo non si giustificherebbe se poi quella norma non si può applicare direttamente nel diritto interno-> argomento molto forte rispetto agli altri.
  • Non sono richiesti interventi legislativi interni per dare attuazione all'art. 12 del trattato-> il fatto che questo articolo designi gli Stati membri come soggetti dell'obbligo di non fare, non significa che gli amministrati non se ne possano avvalere. Gli obblighi imposti in capo agli stati possono essere letti, in certe condizioni, come diritti degli individui-> es. diritto di non vedersi aumentare i dazi. Nel caso specifico la Corte dice che sono le norme che impongono un "non facere" agli Stati che possono essere lette come norme attributive di diritti agli individui.
  • L'art. 12 ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare > ogni giudice ha il dovere di applicare direttamente le norme del trattato comunitario che per loro natura contengono precetti immediatamente eseguibili.
  • La Corte infine dice che il fatto che ci sia il procedimento di infrazione non toglie che ci possa essere un altro rimedio, cioè il rinvio pregiudiziale > conclude dicendo che questi due rimedi sono cumulativi.

Interpretazione dell'art. 12 e rapporto con il diritto nazionale

Nel caso di specie la Corte interpreta l'art. 12 e dice che il suo significato è che i dazi non possono essere aumentati. Sta dicendo che il diritto nazionale è incompatibile con il diritto dell'UE? No, si tratta di un giudizio aperto> da un'istruzione al giudice, ma non dice l'ultima parola. Al giudice spetta interpretare il diritto nazionale: a lui sta disapplicare il diritto interno incompatibile (implicitamente)-> la Corte di giustizia afferma forse in modo un po' ipocrita, di non essere competente.

Principio dell'effetto diretto e ordinamenti nazionali

Il principio dell'effetto diretto rimane una dottrina parziale-> la questione proviene dall'ordinamento olandese, che attribuiva primato alle norme del trattato aventi effetto diretto= contesto particolarmente congeniale per la penetrazione del diritto comunitario. Il problema si pone per gli altri ordinamenti, che non attribuiscono uno status privilegiato alle norme di diritto internazionale (Italia, Germania ecc.).

Norma interna successiva e contrastante con la norma comunitaria

Quando c'è una norma interna successiva e contrastante con la norma comunitaria? Nella sentenza vista nulla viene detto a questo proposito. La corte ci dice dell'efficacia diretta, della non necessità di provvedimenti legislativi interni, ma non parla del contrasto fra le norme. Si potrebbe pensare che poiché i trattati comunitari sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale con una legge ordinaria, allora valgono per le norme comunitarie, lo status di legge ordinaria e si applicano le regole stabilite dall'ordinamento nazionale in tema di successione delle leggi nel tempo-> criterio cronologico. Quindi le norme comunitarie hanno status di norma ordinaria e per regolarmi su quale disposizione applicare in caso di contrasto applicherò il principio secondo il quale la legge successiva deroga quella anteriore. In questo modo qualsiasi norma comunitaria poteva essere sostituita facilmente da un qualsiasi atto interno successivo-> questo avrebbe reso incerta l'efficacia giuridica di una qualsiasi norma comunitaria.

Risoluzione del problema: periodi e concezioni

Le sentenze che risolvono questo problema si possono dividere in due periodi: 1) dagli anni 60 agli anni 80: la Corte costituzionale italiana e tedesca sostengono una concezione di tipo dualista concernente i rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale-> sono separati e distinti pertanto la regola europea non può entrare direttamente nello stato membro. Si tende a contrastare l'affermazione del principio della supremazia del diritto comunitario e a difendere il principio di sovranità degli stati membri; 2) dall'84 la Corte costituzionale italiana si avvicina ad una visione unitaria o monista per la quale i due ordinamenti fanno parte di un unico sistema coordinato all'interno del quale si afferma il principio della supremazia del diritto comunitario. 2

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