Schemi di Diritto sulla Giustizia Sportiva. I Riassunti descrivono la giustizia sportiva, il movimento olimpico e le federazioni sportive internazionali, utili per studenti universitari che studiano Diritto.
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LA GIUSTIZIA SPORTIVA
TECNICA Direttori di gara, arbitri e giudici
ECONOMICA Collegi arbitrali
DISCIPLINARE Organi di giustizia sportiva
Statuti e regolamenti federali devono rispettare i principi dell'ordinamento giuridico sportivo, ovvero:
Per questo motivo, devono essere istituiti degli organi e dei regolamenti di giustizia sportiva, secondo delle modalità definite dal Codice di giustizia sportiva (emanato dal consiglio nazionale del CONI)
I procedimenti di giustizia sportiva, assicurano l'osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo, la tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati o affiliati (e altri soggetti riconosciuti).
Il processo sportivo attua gli stessi principi del giusto processo (parità delle parti, contraddittorio). Il processo deve avere delle durate ragionevoli nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e delle attività federali. La decisione del giudice deve essere motivata e pubblica, il giudice e le parti devono redigere i provvedimenti in maniera chiara e sintetica.ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA
Tesserati, affiliati ed altri soggetti di ciascuna federazione, hanno il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi a loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
Ogni federazione determina un contributo massimo (che varia da una federazione all'altra) per l'accesso ai servizi di giustizia (non deve essere troppo oneroso). Tuttavia, al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale anche a chi non ha la disponibilità economica, la federazione può istituire l'Ufficio gratuito patrocinio o avvalersi dell'Ufficio istituito presso il CONI.
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Gli organi di giustizia agiscono nella piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I requisiti soggettivi ed i termini di durata, sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti federali.
Ciascun componente degli organi, all'atto di accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione (non avere rapporti che compromettano l'indipendenza, come ad esempio, rapporti di natura patrimoniale o associativa con l'altro Federazione oppure ancora dei rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con componenti del Consiglio federale)
È attribuita agli organi, la risoluzione delle questione e la decisione delle controversie che hanno per oggetto:
Gli organi di giustizia decidono le controversie devolute da Statuti e regolamenti federali, che posso prevedere il deferimento su rapporti patrimoniali o commissioni di collegi abritrali *.
*Collegi arbitrari= contesto nel quale una o più persone (3 soggetti 1 dalla parte A e uno dalla parte B e l'altro il presidente del collegio) specializzate nelle vicende economiche o che conoscono bene il diritto dello sport, risolvono la questione attraverso l'emanazione di una "sentenza" (lodo arbitrale). Le decisioni di queste persone, vanno assolutamente rispettate
Presso ogni federazione sono istituiti dei giudici sportivi:
LD 1° nel prendere la decisione ( MONOCRATICO)
I primi due pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza per quanto riguarda le questioni di gara e su:
La corte sportiva invece, pronuncia in seconda istanza avverso le decisioni dei giudici e può decidere sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici (sostituzione dei giudici) Il giudice nazionale= competente per tutti i campionati e o petizioni Giudice territoriale= solo per quelle territoriali
Giudici nazionali e territoriali sono nominati dal Consiglio federale con proposta del Presidente, rimangono in carrica 4 anni con solo 2 possibili ulteriori mandati. Per quanto riguarda l'avversione alle loro decisioni, è possibile far reclamo alla Corte sportiva d'appello.
Corte sportiva d'appello-> membri nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente, rimangono in carica 4 anni con solo 2 possibili ulteriori mandati. I membri non devono essere meno di 6 (può variare da disciplina all'altra), per avverso alle sue decisioni si può fare ricorso al Consiglio di Garanzia dello Sport del CONI
I procedimenti innanzi al giudice, possono essere: d'ufficio, dopo aver ricevuto la documentazione relativa alla gara, oppure, su istanza del soggetto interessato. Il giudice sportivo pronuncia senza udienza.
La corte sportiva d'appello, può riformare in tutto o in parte la pronuncia, oppure, in caso di regolarità, annullare il reclamo. Tuttavia, la decisione della Corte deve essere adottata entro un limite di tempo e pubblicata per entrambi le parti.GIUDICI FEDERALI
Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici Federali, che si distinguono in:
I componenti degli organi federali sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente o eletti dall'Assemblea.
I procedimenti dinanzi al Tribunale sono instaurati:
L'udienza avviene nella camera del consiglio ed è facoltà di entrambe le parti, essere sentite.
* in alcuni o procedimenti di illecito sportivo o altre materie di interesse pubblico, è possibile che i rappresentanti dei mezzi di informazione possano essere ammessi a seguire l'udienza in locali separati con un apparecchio televisivo a circuito chiuso .*
Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio, la trattazione è orale ed assicura il diritto di difesa di entrambe le parti. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha il sempre il diritto di prendere parola dopo il rappresentante del procuratore federale.
Per impugnare decisioni contro il tribunale federale, bisogna fare reclamo alla corte federale di appello entro 15gg altrimenti il tribunale non è più impugnabile. Il collegio, in caso, deve definire il giudizio riformando in parte o totalmente la decisione impugnata.
Istituito presso ogni Federazione= ufficio del procuratore federale, che promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto. Il procuratore esercita le proprie funzioni davanti agli organi della giustizia della Federazione.
L'ufficio del procuratore è composto da: Procuratore federale , procuratori aggiunti oppure sostituti procuratori. Con la Procura Federale coopera anche la Procura generale dello Sport (istituita presso il CONI).
Le funzioni del Procuratore sono esercitate in: indagini preliminari (fase investigativa prima del processo), procedimenti di primo grado (c'è l'esaminazione ed il giudizio per la prima volta) e giudizi di impugnazione (contestare provvedimenti della giurisdizione).
Lo statuto della Federazione assicura la totale indipendenza del procuratore federale e garantisce che nessuno dei membri dell'ufficio del procuratore assistano alle delibere del giudice (per garantire l'indipendenza e la imparzialità in quanto i giudici devono discutere della questione senza influenze esterne).
Il Procuratore esercita la sua azione disciplinare sempre secondo le norme ed i termini della Federazione, e mai solo su denunce anonime. L'archiviazione è disposta dal Procuratore se la notizia dell'illecito è infondata ovvero che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa, di conseguenza l'illecito è estinto ed il fatto non costituisce illecito disciplinare. Il Procuratore prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e l'azione disciplinare è esercitata d'ufficio (a seguito di irregolarità o condotte scorrette= vengono perseguite in maniera automatica).
Quando non deve archiviare il caso, il Procuratore deve, entro 20 giorni, informare l'interessato di procedere al deferimento.
L'incolpazione avviene mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'interessato e al giudice. Nell'atto sono descritti: i fatti, le norme violate, le fonti di prova e la richiesta di procedimento disciplinare.
potere di sanzione si estingue se il procuratore non lo esercita entro i limiti previsti. L'estraneità all'Ordinamento Federale di chi ha commesso l'illecito non impedisce l'esercizio dell'atto disciplinare ma sospende la prescrizione.
Il Procuratore deve svolgere tutte le indagini necessarie per l'accertamento della violazione ed iscrive nell'apposito registro le notizie o i fatti rilevanti. La durata delle indagini non può superare io limite previsto (60gg dal momento della iscrizione nel registro. Su istanza del procuratore, la procura generale dello sport può autorizzare una proroga di 40gg. In casi eccezionali si può autorizzare un'ulteriore proroga di 20gg. Tutti gli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Se il procuratore non ritiene di procedere al deferimento, deve comunicare entro 10gg la richiesta di archiviazione alla Procura generale dello sport.