Capitolo 3 Diritto Penale e politica criminale: principi e strumenti

Documento dall'Università sul Capitolo 3 Diritto Penale. Il Pdf esamina il diritto penale e la politica criminale, distinguendo i concetti e analizzando gli strumenti di contrasto alla criminalità, con riferimenti a casi specifici per studenti universitari di Diritto.

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CAPITOLO 3 DIRITTO PENALE
1. Diritto penale e politica criminale
Per politica criminale si intende l'insieme degli strumenti che un i sistema predispone
per contrastare la criminalità e la ricerca di quelli che si presentano più efficaci (c.d.
razionalità di scopo). La politica criminale non coincide con la politica penale, che
affronta il problema della criminalità attraverso il ricorso a strumenti strettamente
penali: la politica criminale, quindi, include la politica penale, ma ha un ambito di
intervento più ampio che, per contrastare un certo fenomeno, prende in considerazione
anche strumenti non necessariamente di tipo penale, come sanzioni amministrative,
sanzioni disciplinari, interventi di tipo preventivo, meccanismi ingiunzionali.
Si pensi, per fare un esempio, alla criminalità organizzata, per combattere la quale sono previste sanzioni
penali (come la reclusione per gli appartenenti alla associazione criminale e la confisca dei beni
illecitamente acquisiti) ed interventi non di tipo penale (limiti alla iscrizione nell'albo degli appalti,
scioglimento dei comuni sospettati di infiltrazione mafiose). Per passare ad un esempio pvicino alla
esperienza di molti, si considerino gli strumenti di contrasto ai reati di omicidio o di lesione personale
commessi con violazione delle regole sulla circolazione stradale: accanto alla sanzione penale, il codice
della strada (d.lgs. n. 285/1992) prevede sanzioni amministrative come la confisca del veicolo, la
sospensione della patente di guida e la riduzione dei punti della patente. Un altro esempio significativo di
interazione tra strumenti penali e repressivi è costituito dalla disciplina penale degli stupefacenti (tu,
stup. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), che prevede un articolato complesso normativo:
sanzioni penali rispetto ad alcune condotte (vendita, commercio, cessione, associazione finalizzata al
traffico); sanzioni amministrative e programmi terapeutici e socio-riabilitativi per le condotte finalizzate
al consumo personale; disposizioni con finalità preventive relative ad interventi informativi ed educativi.
La politica penale costituisce solo un settore della politica criminale, anche se è il più
problematico per le garanzie individuali, considerato che la sanzione penale può
incidere sulla libertà personale ed il legislatore spesso ricorre a tale strumento per
contrastare alcuni fenomeni criminali, anche quando la sanzione penale non risulta
l'arma più efficace (emblematica è la scelta dell'inasprimento sanzionatorio per
contrastare la commissione di reati).
Così, rimanendo agli esempi innanzi riportati, la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso,
condotta con il tradizionale strumento repressivo della sanzione penale, si è dimostrata inefficace nel
contrastare il fenomeno e si sono privilegiati altri strumenti di contrasto sul piano preventivo per
acquisire le ingenti ricchezze illegittimamente acquisite che costituiscono il vero scopo delle
associazioni criminali (in particolare misure di prevenzione di tipo patrimoniale introdotte dalla 1. n.
646/1982 ed ora disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011: v. cap. XXX, § 6); o si pensi, nell'ambito dei reati
commessi alla guida di autoveicoli con abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti (art. 186 cod.
strada), alla efficacia deterrente di misure amministrative quali la confisca del veicolo, la riduzione dei
punti sulla patente o la sospensione stessa della patente di guida, mentre il legislatore ha preferito
introdurre norme penali p severe con i nuovi delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt.
589-bis e 590-bis c.p. introdotti dalla 1. n. 41/2016).
A sua volta, la politica criminale costituisce un aspetto della più ampia politica sociale:
se quest'ultima ha come oggetto qualunque fenomeno sociale, la politica criminale
prende in considerazione quella, particolare forma di devianza sociale che è il reato. La
politica sociale deve intervenire in via preventiva per contrastare i fattori predisponenti
alla commissione del reato, i cosiddetti fattori criminogeni (ad es., interventi sul piano
sociale ed educativo finalizzati ad evidenziare gli effetti nocivi dell'assunzione di
sostanze stupefacenti possono essere più efficaci degli interventi repressivi): è la
traduzione m termini attuali della teoria dei sostitutivi penali sviluppata a suo tempo
dalla scuola positiva, ed in particolare da Enrico Ferri.
Nell'ambito della politica criminale il diritto penale è costituito pomi dall'insieme delle
regole che disciplinano i presupposti della responsabilità penale e le conseguenze
sanzionatorie che seguono alla commissione di un reato. Non si può non convenire con
Franz von Liszt, il quale aveva elevato il diritto penale a Magna Charta del reo (Der
Zweckgedanke Strafrecht, 1882): in effetti il diritto penale, ricorrendo alle sanzioni più
afflittive di cui il sistema disponga, costituisce un'arma a doppio taglio di «tutela dei
beni giuridici attuata attraverso la lesione di beni giuridici»; le sue norme, quindi,
costituiscono un limite alla politica criminale. Se la politica criminale è alla ricerca
delle strategie più efficaci per contrastare un fenomeno criminale, il diritto penale con il
suo complesso di garanzie costituisce un argine alla logica puramente preventiva. Il
diritto penale, da questo punto di vista, assicura all'autore del reato garanzie su due
versanti: da un lato, gli garantisce che non sa punito se non nel rispetto delle regole
(sostanziali e processuali) previste dall'ordinamento (tutela dagli abusi del potere
punitivo); dall'altro lato, nella misura in cui la potestà punitiva spetta allo Stato, lo
tutela da arbitrarie forme di vendetta privata attuate dalla vittima o da altri per essa
(tutela dagli abusi dell'autodifesa privata).
Per lungo tempo, purtroppo, l'approccio del tecnicismo giuridico Poi al diritto penale (v.
cap. II, § 4) ha tenuto lontano i giuristi da qualsiasi do considerazione di politica
criminale: lo studioso del diritto penale doveva limitarsi a fare opera di ricognizione
della disciplina normativa e. sviluppare un lavoro di sistematizzazione della materia
(dogmatica penale), senza interrogarsi sulla efficacia della disciplina rispetto agli scopi
perseguiti. Al giurista era bandita ogni considerazione che conducesse a valutare in
termini critici la disciplina esistente per proporre nuovi assetti normativi in funzione di
contrasto alla criminalità. Proprio la divaricazione tra analisi giuridica e politica
criminale spiega il forte sviluppo della dogmatica che ha elaborato e sistematizzato le
categorie giuridiche, scomposto e ricomposto gli elementi strutturali del reato,
elaborando costruzioni teoriche molto raffinate, ma spesso lontane dalle concrete
esigenze di tutela e di funzionamento del sistema penale che si affrontano ogni giorno
nelle aule di. giustizia.

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Diritto Penale e Politica Criminale

CAPITOLO 3 DIRITTO PENALE 1. Diritto penale e politica criminale Per politica criminale si intende l'insieme degli strumenti che un i sistema predispone per contrastare la criminalità e la ricerca di quelli che si presentano più efficaci (c.d. razionalità di scopo). La politica criminale non coincide con la politica penale, che affronta il problema della criminalità attraverso il ricorso a strumenti strettamente penali: la politica criminale, quindi, include la politica penale, ma ha un ambito di intervento più ampio che, per contrastare un certo fenomeno, prende in considerazione anche strumenti non necessariamente di tipo penale, come sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari, interventi di tipo preventivo, meccanismi ingiunzionali. Si pensi, per fare un esempio, alla criminalità organizzata, per combattere la quale sono previste sanzioni penali (come la reclusione per gli appartenenti alla associazione criminale e la confisca dei beni illecitamente acquisiti) ed interventi non di tipo penale (limiti alla iscrizione nell'albo degli appalti, scioglimento dei comuni sospettati di infiltrazione mafiose). Per passare ad un esempio più vicino alla esperienza di molti, si considerino gli strumenti di contrasto ai reati di omicidio o di lesione personale commessi con violazione delle regole sulla circolazione stradale: accanto alla sanzione penale, il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) prevede sanzioni amministrative come la confisca del veicolo, la sospensione della patente di guida e la riduzione dei punti della patente. Un altro esempio significativo di interazione tra strumenti penali e repressivi è costituito dalla disciplina penale degli stupefacenti (tu, stup. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), che prevede un articolato complesso normativo: sanzioni penali rispetto ad alcune condotte (vendita, commercio, cessione, associazione finalizzata al traffico); sanzioni amministrative e programmi terapeutici e socio-riabilitativi per le condotte finalizzate al consumo personale; disposizioni con finalità preventive relative ad interventi informativi ed educativi. La politica penale costituisce solo un settore della politica criminale, anche se è il più problematico per le garanzie individuali, considerato che la sanzione penale può incidere sulla libertà personale ed il legislatore spesso ricorre a tale strumento per contrastare alcuni fenomeni criminali, anche quando la sanzione penale non risulta l'arma più efficace (emblematica è la scelta dell'inasprimento sanzionatorio per contrastare la commissione di reati). Così, rimanendo agli esempi innanzi riportati, la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, condotta con il tradizionale strumento repressivo della sanzione penale, si è dimostrata inefficace nel contrastare il fenomeno e si sono privilegiati altri strumenti di contrasto sul piano preventivo per acquisire le ingenti ricchezze illegittimamente acquisite che costituiscono il vero scopo delle associazioni criminali (in particolare misure di prevenzione di tipo patrimoniale introdotte dalla 1. n. 646/1982 ed ora disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011: v. cap. XXX, § 6); o si pensi, nell'ambito dei reati commessi alla guida di autoveicoli con abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti (art. 186 cod. strada), alla efficacia deterrente di misure amministrative quali la confisca del veicolo, la riduzione dei punti sulla patente o la sospensione stessa della patente di guida, mentre il legislatore ha preferito introdurre norme penali più severe con i nuovi delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p. introdotti dalla 1. n. 41/2016).A sua volta, la politica criminale costituisce un aspetto della più ampia politica sociale: se quest'ultima ha come oggetto qualunque fenomeno sociale, la politica criminale prende in considerazione quella, particolare forma di devianza sociale che è il reato. La politica sociale deve intervenire in via preventiva per contrastare i fattori predisponenti alla commissione del reato, i cosiddetti fattori criminogeni (ad es., interventi sul piano sociale ed educativo finalizzati ad evidenziare gli effetti nocivi dell'assunzione di sostanze stupefacenti possono essere più efficaci degli interventi repressivi): è la traduzione m termini attuali della teoria dei sostitutivi penali sviluppata a suo tempo dalla scuola positiva, ed in particolare da Enrico Ferri. Nell'ambito della politica criminale il diritto penale è costituito pomi dall'insieme delle regole che disciplinano i presupposti della responsabilità penale e le conseguenze sanzionatorie che seguono alla commissione di un reato. Non si può non convenire con Franz von Liszt, il quale aveva elevato il diritto penale a Magna Charta del reo (Der Zweckgedanke Strafrecht, 1882): in effetti il diritto penale, ricorrendo alle sanzioni più afflittive di cui il sistema disponga, costituisce un'arma a doppio taglio di «tutela dei beni giuridici attuata attraverso la lesione di beni giuridici»; le sue norme, quindi, costituiscono un limite alla politica criminale. Se la politica criminale è alla ricerca delle strategie più efficaci per contrastare un fenomeno criminale, il diritto penale con il suo complesso di garanzie costituisce un argine alla logica puramente preventiva. Il diritto penale, da questo punto di vista, assicura all'autore del reato garanzie su due versanti: da un lato, gli garantisce che non sarà punito se non nel rispetto delle regole (sostanziali e processuali) previste dall'ordinamento (tutela dagli abusi del potere punitivo); dall'altro lato, nella misura in cui la potestà punitiva spetta allo Stato, lo tutela da arbitrarie forme di vendetta privata attuate dalla vittima o da altri per essa (tutela dagli abusi dell'autodifesa privata). Per lungo tempo, purtroppo, l'approccio del tecnicismo giuridico Poi al diritto penale (v. cap. II, § 4) ha tenuto lontano i giuristi da qualsiasi do considerazione di politica criminale: lo studioso del diritto penale doveva limitarsi a fare opera di ricognizione della disciplina normativa e. sviluppare un lavoro di sistematizzazione della materia (dogmatica penale), senza interrogarsi sulla efficacia della disciplina rispetto agli scopi perseguiti. Al giurista era bandita ogni considerazione che conducesse a valutare in termini critici la disciplina esistente per proporre nuovi assetti normativi in funzione di contrasto alla criminalità. Proprio la divaricazione tra analisi giuridica e politica criminale spiega il forte sviluppo della dogmatica che ha elaborato e sistematizzato le categorie giuridiche, scomposto e ricomposto gli elementi strutturali del reato, elaborando costruzioni teoriche molto raffinate, ma spesso lontane dalle concrete esigenze di tutela e di funzionamento del sistema penale che si affrontano ogni giorno nelle aule di. giustizia.Solo a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, il diritto penale ha cominciato nuovamente a riflettere anche in termini di politica criminale, sebbene non tutti i penalisti siano stati capaci di rendere meno sterile l'astrattismo della dogmatica nell'analisi delle questioni che erano sempre meno astratte e sempre più concrete, a fronte di una società in rapido mutamento che imponeva la ricerca di norme nuove per affrontare problemi nuovi o risvolti nuovi di problemi vecchi. Ne è conseguito, in generale, il ridimensionamento della prospettiva dogmatica negli studi penalistici ed il suo utilizzo in presenza di effetti concreti sul piano delle conseguenze applicative.

Politica Criminale e Garanzie Sostanziali

Scelta di Incriminazione e Norme Costituzionali

2. La politica criminale e le garanzie sostanziali: la scelta di incriminazione nel quadro delle norme costituzionali. La politica criminale si occupa non solo di ricercare gli strumenti più efficaci per contrastare un certo fenomeno, ma anche di definire che cosa possa debba essere punito: non interviene solo sulla predi-sposizione dei mezzi, ma anche sulla definizione dell'oggetto dell'intervento penale. Abbiamo visto che l'ordinamento italiano accoglie una nozione formale di reato, secondo la quale costituisce reato solo quel fatto per il quale la legge prevede come conseguenza sanzionatoria una pena (v. cap. I, g 3). Dobbiamo, però, a questo punto, porci un ulteriore interrogativo: una volta cha sia garantito il rispetto della riserva di legge, il legislatore è libero di qualificare qualsiasi fatto come reato? Una legge potrebbe, ad esempio, prevedere l'applicazione di una pena a chi dichiara di voler commettere un reato o a chi appare pericoloso per la collettività per la condotta deviante rispetto agli standard sociali condivisi dalla maggioranza? Potrebbe criminalizzare la condizione di omosessualità? potrebbe considerare reato un fatto del tutto insignificante sotto il profilo dell'offesa agli interessi della collettività? Si tratta, in altri termini, di capire se il legislatore incontri limiti nel ricorrere al diritto penale, considerata la particolare afflittività della sanzione penale che, ricordiamo, costituisce un'arma a doppio taglio. Muovere da questa prospettiva significa interrogarsi sui limiti del potere politico in una delle sue prerogative più gravide di conseguenze sulle garanzie individuali, quella dell'esercizio della potestà punitiva. Non è un caso che la questione fosse ben presente nelle riflessioni degli illuministi (ed in particolare in quelle di Cesare Beccaria), che non solo valorizzarono la dimensione politica della riserva di legge (solo la legge, espressione della volontà popolare, può prevedere le condizioni per limitare o privare della libertà personale i consociati), ma sostennero anche la necessità di distinguere tra reato e peccato, tra infrazione giuridica e violazione di un precetto morale: in quelle riflessioni era in nuce l'esigenza di limitare il potere legislativo sul piano del contenuto delle leggi, perché ci si rese conto che la limitazione solo formale non garantiva da arbitrii del potere punitivo. Non bastava, dunque, assicurare la garanzia formale della legalità, se a questa non si affiancavano garanzie sostanziali su che cosa punire: era

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