Le società di capitali: tipologia, caratteristiche e costituzione

Slide dall'Università sulle società di capitali: tipologia, caratteristiche e costituzione. Il Pdf esplora le motivazioni della scelta di questa forma societaria e gli organi sociali della Spa, distinguendo tra assemblea ordinaria e straordinaria e le relative competenze, per il Diritto universitario.

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28 pagine

Le società di capitali: tipologia,
caratteristiche, costituzione
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Il contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o
servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo
scopo di dividerne gli utili (art.2247 C.C.)
Motivazioni di questa scelta
A. Possibilità di reperire maggior volume di capitali
B. Frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone
RICORDA ………………………

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Le società di capitali: tipologia, caratteristiche, costituzione

RICORDA

Il contratto di società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art.2247 C.C.)

Motivazioni di questa scelta

  • Possibilità di reperire maggior volume di capitali
  • Frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone

Tipologia delle società di capitali

pluripersonale Società per azioni unipersonale Società di capitali Società in accomandita per azioni pluripersonale Società a responsabilità limitata unipersonale

La società per azioni

"Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni" (art. 2325 c.c.). Di conseguenza la spa è dotata di personalità giuridica. Non vi è alcuna responsabilità personale dei soci nei confronti dei terzi, al di là del conferimento effettuato. Pertanto la spa gode di autonomia patrimoniale perfetta. Il patrimonio sociale, nettamente distinto da quello dei soci, è dunque l'unica garanzia che viene offerta ai terzi per le obbligazioni assunte dalla società nei loro confronti. Si configura, quindi, un regime di responsabilità limitata.

Caratteristiche delle società per azioni

  • Nelle società per azioni (spa) il capitale sociale è rappresentato da azioni.
  • La possibilità di suddividere il capitale sociale in tante piccole frazioni (azioni) consente di diffondere il capitale di rischio tra una molteplicità di persone, convogliando verso la stessa società risorse monetarie spesso molto elevate.
  • Gli azionisti ricevono un dividendo variabile in relazione all'utile conseguito dall'impresa e alle decisioni deliberate dall'assemblea dei soci.
  • Le società per azioni, entro i limiti imposti dalla legge e nell'ambito della propria autonomia statutaria, possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio, garantite) fornite di diritti diversi. Il codice civile prevede anche l'emissione di particolari strumenti finanziari di partecipazione al capitale dedicato ad uno specifico affare.

Le azioni

Il capitale della società per azioni è suddiviso in azioni. Le azioni sono titoli di credito che rappresentano una frazione (o quota-parte) del capitale sociale di una spa (o di una sapa). Il soggetto che acquista le azioni diventa comproprietario (socio o azionista) dell'azienda che le ha emesse e partecipa quindi al rischio di impresa in proporzione al numero di titoli posseduti. Il D.Lgs 213/98 ha disposto la dematerializzazione delle azioni (e di altri strumenti finanziari, tra i quali le obbligazioni). Il titolo azionario non è più rappresentato da un certificato cartaceo ma da iscrizioni in conti aperti presso banche o altri intermediari abilitati.

Caratteristiche delle azioni

  • Hanno identico valore nominale, indicato sul titolo e determinato dal rapporto tra capitale sociale e numero delle azioni emesse.
  • Sono indivisibili: in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune.
  • Sono titoli nominativi o al portatore.
  • Conferiscono ai possessori uguali diritti.
  • Non possono essere emesse sotto la pari.

Le società per azioni si distinguono in

A) Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (Fiat, Enel, ecc.). A loro volta possono essere distinte in:

  1. società quotate, con azioni quotate in mercati regolamentati (Borsa valori);
  2. società non quotate, non ricorrono alla quotazione di borsa, tuttavia sono aperte al mercato del capitale di rischio poiché hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso i risparmiatori.

B) Società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio: non ricorrono al pubblico risparmio, sono società chiuse, formate da un ristretto numero di soci.

I valori delle azioni

Valore nominale Corrisponde da una frazione del capitale sociale; può anche non essere indicato Valore di emissione Coincide con il prezzo che l'azionista deve versare alla società emittente per acquistare l'azione all'atto delle sua emissione; le azioni possono essere emesse alla pari, ossia ad un prezzo uguale al valore nominale, sopra la pari: ad un prezzo superiore al valore nominale. Valore corrente È il prezzo che si forma sul mercato; se la contrattazione avviene in mercati regolamentati tale prezzo prende il nome di quotazione Valore contabile È dato dal rapporto tra patrimonio netto e numero delle azioni in circolazione. Valore di rimborso È il valore corrisposto all'azionista in caso di scioglimento della società; il valore di rimborso di un'azione coincide con la corrispondente frazione di quanto realizzato attraverso la liquidazione dei beni della società

Tipologia di azioni

ORDINARIE PRIVILEGIATE DI RISPARMIO SPECIALI

  • Diritto di partecipazione agli utili
  • Diritto d'opzione
  • Diritto al rimborso alla liquidazione della società
  • Diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie
  • Diritti di informazione
  • Privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
  • Diritto di voto limitato alle assemblee straordinarie
  • Prive del diritto di voto
  • Azioni postergate
  • Azioni di godimento
  • Diritto d'opzione

Permettono di influire nella conduzione della società Permettono di influire limitatamente nella conduzione della società Non permettono di influire nella conduzione della società Sono create con disposizioni statutarie e fornite di diritti diversi

  • Diritto d'opzione
  • Privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale

Le società in accomandita per azioni (sapa)

a) Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni: b) Sono una derivazione delle spa; c) Vi sono due categorie di soci:

  1. Soci accomandatari = rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e si assumono per legge l'amministrazione dell'impresa e ne sopportano i relativi rischi;
  2. Soci accomandanti = rispondono solo per le quote sottoscritte.

d) I soci accomandatari provvedono in modo permanente alla gestione dell'impresa in quanto ne assumono per legge l'amministrazione e ne sopportano anche i rischi relativi.

Le società a responsabilità limitata (srl)

a) Modello societario a ristretta compagine sociale; b) Le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico; c) I titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali (banche, SIM, ecc.).

Confronto tra spa,sapa e srl

Spa e sapa Srl Il capitale minimo stabilito è in € 50.000 Il capitale sociale minimo è stabilito in € 10.000 Il capitale sociale è rappresentato da azioni Il capitale sociale è diviso in quote Le azioni devono essere di uguale valore ma possono attribuire diritti diversi a seconda della categoria (ordinarie, privilegiate, di risparmio, garantite,rappresentative del capitale destinato a uno specifico affare) Le quote possono essere di importo diverso; i diritti sociali, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, spettano ai soci in misura proporzionale alle quote possedute Possono far ricorso alla raccolta del risparmio presso il pubblico attraverso l'emissione di titoli di debito (obbligazioni) I titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali

Società unipersonali

Le spa e le srl possono costituirsi anche come società unipersonali (artt. 2328 e 2643 C.C.). La responsabilità dell'unico socio diventa illimitata quando:

  1. il capitale sociale non è stato versato per intero;
  2. non è stata effettuata la pubblicità nel Registro delle imprese.

La denominazione sociale = nome sotto il quale agiscono le società di capitali. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione del tipo di società. Nella sapa deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari.

La costituzione delle società di capitali

Si costituiscono solo con atto notarile, in quanto la legge impone che il loro atto costitutivo abbia la natura di atto pubblico. Condizioni preliminari alla costituzione Spa e sapa Capitale sociale interamente sottoscritto Versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro in un c/c vincolato aperto presso una banca da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo Presentazione di una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale riguardante i valori attribuiti ai conferimenti di beni e di crediti Sussistenza delle autorizzazioni governative o di altre condizioni richieste da leggi speciali in relazione all'oggetto sociale

La costituzione nelle società per azioni

Può avvenire secondo due diverse modalità:

  1. Costituzione simultanea, ossia effettuata da parte di un gruppo ristretto di persone( detti soci fondatori) che, in presenza di un notaio che redige l'atto costitutivo (il contratto di società), sottoscrive l'intero capitale sociale e stabilisce lo statuto contenente le regole riguardanti l'organizzazione, il funzionamento e lo scioglimento della società;
  2. Costituzione per pubblica sottoscrizione, detta anche costituzione successiva, mediante la quale un gruppo di soci promotori stabilisce un programma sulla cui base si raccolgono le sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dalla legge. Successivamente viene convocata l'assemblea dei sottoscrittori e vengono redatti l'atto costitutivo e lo statuto.

ADEMPIMENTI

L'atto costitutivo deve avere il contenuto previsto dall'art.2328 del c.c. e deve essere accompagnato dallo statuto che diventa perciò parte integrante del contratto di società. L'atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni, a cura del notaio che lo ha redatto, presso l'ufficio del registro delle imprese, e deve contenere allegati i documenti comprovanti l'avvenuto versamento del 25% dei conferimenti in denaro, l'eventuale relazione giurata sui conferimenti in natura e le altre autorizzazioni prescritte in funzione dell'oggetto sociale. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

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