Dispensa completa di Diritto Commerciale del Prof. Mucciarone Gianluca

Documento dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano (ucsc Mi) su Dispensa completa Diritto Commerciale - Prof. Mucciarone Gianluca. Il Pdf, un utile Appunti di Diritto per l'Università, esplora i fondamenti del diritto commerciale, le scritture contabili e il registro delle imprese.

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28 pagine

Dispensa completa Diritto
Commerciale - Prof. Mucciarone
Gianluca
Diritto Commerciale
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano (UCSC MI)
27 pag.
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DIRITTO COMMERCIALE
IMPRENDITORE
Il libro V, intitolato “del lavoro” si occupa della produzione della ricchezza tramite il lavoro. Il lavoro può assumere
varie forme e nel momento in cui il lavoro è sotto la direzione altrui iniziano ad esserci i presupposti dell’impresa.
Difatti, il lavoro è uno dei fattori della produzione. All’interno del libro V é contenuto l’art 2082 del c.c il quale afferma
che l’imprenditore é colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi. Tutte queste parole hanno un peso ad eccezione di imprenditore
che potrebbe essere sostituita con qualsiasi altra parola perché è solo un codice. Infatti, questa norma é classificata
come definitoria, ovvero una norma che attribuisce un nome al fatto e detta regole per il fatto stesso. Tuttavia, non
detta una regola ma detta tante regole e dunque riassume in quel nome quello che si definisce statuto, cioè un
insieme di regole. Se così non fosse, la definizione non sarebbe una norma giuridica perché, se il nome non
riassumesse delle conseguenze giuridiche, sarebbe una mera classificazione. Infatti, per esempio, solo chi é
imprenditore può assumere la forma di società, solo chi é imprenditore può fallire/sottoposto a liquidazione
giudiziaria, l’imprenditore e a certe condizioni, deve tenere le scritture contabili ecc… Quindi capire chi é
imprenditore é necessario perché solo a lui si applicano una serie di discipline. (quella parola contiene tante regole
(come la vendita)). Dunque, la norma definitoria è la norma che definisce la fattispecie dandole un nome, come
per esempio, nel nostro caso, attribuendole il nome imprenditore. !
Tornando alla norma, quest’ultima definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente l’impresa,
ovvero una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.!
Attività: intesa come una serie di atti tra loro collegati da un fine unitario che é rappresentato dalla produzione o
dallo scambio di beni e servizi. Si può desumere che l’impresa significa attività creatrice di ricchezza derivante
dalla produzione o scambio!
Economica: non significa semplicemente di rilievo patrimoniale ma vuol dire con metodo economico cioè
un’attività che l’imprenditore programma sin dall’inizio per far si che i costi siano pareggiati dai ricavi
(garantendo autosufficienza economica). Tuttavia, anche se l’imprenditore programma e specifica fin dall’inizio che
i ricavi saranno minore dei costi, il debitore é responsabile con la totalità del suo patrimonio (responsabilità
patrimoniale/risarcitoria 1218 c.c) dell’eventuale inadempimento ovvero della non esecuzione totale o parziale o
inesatta o non puntuale di una obbligazione per causa imputabile o non imputabile al debitore. Infatti, la
responsabilità patrimoniale è connaturata al debito e dunque se non ci fosse la responsabilità patrimoniale non
ci sarebbe il debito o al più ci potrebbe essere un debito morale. !
L’ordinamento, a certe condizioni però, permette un’attività che già viene programmata o che mette in conto che
non vada a coprire i costi. Questo è possibile se viene specificato/chiarito che tale attività é un’associazione
o fondazione, ovvero un’attività no profit (attività senza metodo economico). Infatti, il connotato essenziale
dell’impresa é l’economicità di gestione non il lucro. Dunque, l’impresa é tale anche se non é programmata
per far si che i ricavi superino i costo. Infatti, anche se si programma semplicemente il pareggio quella é impresa.
(Se non si programma neanche il pareggio non si ha finalità di lucro perché il fine é quello di dare un bene o un
servizio anche se i costi non pareggiano i ricavi—> impresa no profit). Ma cosa cambia? Chi contratta con
l’associazione/fondazione e dunque chi fornisce i fattori della produzione sa di esporsi ad un rischio
economicamente e giuridicamente maggiore perché ha delle tutele minori in quanto l’attività già per come
é programmata non sarà in grado di ripagare i debiti. Infatti se si programma l’attività d’impresa lo statuto
dell’imprenditore serve ad aiutare a far si che effettivamente i ricavi pareggino i costi (tutto lo statuto
dell’impresa serve anzitutto a questo). Tuttavia, le regole dettate dalla legge per aiutare il perseguimento del
pareggio sono regole a cui non é soggetto chi vuole fare un’attiva no profit perché non é nel suo interesse quello
di far si che i ricavi pareggino i costi. Infatti, lo stato non costringe la fondazione a delle regole protettive
dell’economicità di gestione perché non è quello lo scopo. Inoltre, non essendo la finalità di lucro il connotato
essenziale, l’ordinamento protegge anche quelle attività di associazioni e fondazioni che distruggono
risorse ma per uno scopo più alto e anche quelle attività che si limitano al pareggio perché quell’attività non
distrugge risorse e nel contempo, se i ricavi coprono i costi, offre un bene o servizio che il mercato ritiene utile.
Professionale: ovvero in modo abituale, non occasionale perché se fosse un atto occasionale, lo statuto sarebbe
una sovrastruttura perché lo statuto ha un senso se l’attività è continua.!
Organizzata: ovvero deve esserci la programmazione, cioè il coordinamento dei fattori di produzione. Infatti se
fosse lasciato al caso, il rischio sarebbe troppo alto. Particolare attenzione bisogna riporre al fatto che i fattori della
produzione riguardano persone e/o mezzi che coordinate compongono l’azienda la quale, secondo l’Art. 2555 del
c.c é il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Dunque, si può
affermare che l’imprenditore svolge l’impresa (o attività) per mezzo dell’azienda. !
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DIRITTO COMMERCIALE

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano (UCSC MI)
27 pag.

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IMPRENDITORE

Il libro V, intitolato "del lavoro" si occupa della produzione della ricchezza tramite il lavoro. Il lavoro può assumere
varie forme e nel momento in cui il lavoro è sotto la direzione altrui iniziano ad esserci i presupposti dell'impresa.
Difatti, il lavoro è uno dei fattori della produzione. All'interno del libro V é contenuto l'art 2082 del c.c il quale afferma
che l'imprenditore e colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi. Tutte queste parole hanno un peso ad eccezione di imprenditore
che potrebbe essere sostituita con qualsiasi altra parola perché è solo un codice. Infatti, questa norma é classificata
come definitoria, ovvero una norma che attribuisce un nome al fatto e detta regole per il fatto stesso. Tuttavia, non
detta una regola ma detta tante regole e dunque riassume in quel nome quello che si definisce statuto, cioè un
insieme di regole. Se così non fosse, la definizione non sarebbe una norma giuridica perché, se il nome non
riassumesse delle conseguenze giuridiche, sarebbe una mera classificazione. Infatti, per esempio, solo chi é
imprenditore può assumere la forma di società, solo chi é imprenditore può fallire/sottoposto a liquidazione
giudiziaria, l'imprenditore e a certe condizioni, deve tenere le scritture contabili ecc ... Quindi capire chi é
imprenditore é necessario perché solo a lui si applicano una serie di discipline. (quella parola contiene tante regole
(come la vendita). Dunque, la norma definitoria è la norma che definisce la fattispecie dandole un nome, come
per esempio, nel nostro caso, attribuendole il nome imprenditore.

Tornando alla norma, quest'ultima definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente l'impresa,
ovvero una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

  • Attività: intesa come una serie di atti tra loro collegati da un fine unitario che é rappresentato dalla produzione o
    dallo scambio di beni e servizi. Si può desumere che l'impresa significa attività creatrice di ricchezza derivante
    dalla produzione o scambio
  • Economica: non significa semplicemente di rilievo patrimoniale ma vuol dire con metodo economico cioè
    un'attività che l'imprenditore programma sin dall'inizio per far si che i costi siano pareggiati dai ricavi
    (garantendo autosufficienza economica). Tuttavia, anche se l'imprenditore programma e specifica fin dall'inizio che
    i ricavi saranno minore dei costi, il debitore é responsabile con la totalità del suo patrimonio (responsabilità
    patrimoniale/risarcitoria 1218 c.c) dell'eventuale inadempimento ovvero della non esecuzione totale o parziale o
    inesatta o non puntuale di una obbligazione per causa imputabile o non imputabile al debitore. Infatti, la
    responsabilità patrimoniale è connaturata al debito e dunque se non ci fosse la responsabilità patrimoniale non
    ci sarebbe il debito o al più ci potrebbe essere un debito morale.
    L'ordinamento, a certe condizioni però, permette un'attività che già viene programmata o che mette in conto che
    non vada a coprire i costi. Questo è possibile se viene specificato/chiarito che tale attività é un'associazione
    o fondazione, ovvero un'attività no profit (attività senza metodo economico). Infatti, il connotato essenziale
    dell'impresa é l'economicità di gestione non il lucro. Dunque, l'impresa é tale anche se non é programmata
    per far si che i ricavi superino i costo. Infatti, anche se si programma semplicemente il pareggio quella é impresa.
    (Se non si programma neanche il pareggio non si ha finalità di lucro perché il fine é quello di dare un bene o un
    servizio anche se i costi non pareggiano i ricavi-> impresa no profit). Ma cosa cambia? Chi contratta con
    l'associazione/fondazione e dunque chi fornisce i fattori della produzione sa di esporsi ad un rischio
    economicamente e giuridicamente maggiore perché ha delle tutele minori in quanto l'attività già per come
    e programmata non sarà in grado di ripagare i debiti. Infatti se si programma l'attività d'impresa lo statuto
    dell'imprenditore serve ad aiutare a far si che effettivamente i ricavi pareggino i costi (tutto lo statuto
    dell'impresa serve anzitutto a questo). Tuttavia, le regole dettate dalla legge per aiutare il perseguimento del
    pareggio sono regole a cui non é soggetto chi vuole fare un'attiva no profit perché non é nel suo interesse quello
    di far si che i ricavi pareggino i costi. Infatti, lo stato non costringe la fondazione a delle regole protettive
    dell'economicità di gestione perché non è quello lo scopo. Inoltre, non essendo la finalità di lucro il connotato
    essenziale, l'ordinamento protegge anche quelle attività di associazioni e fondazioni che distruggono
    risorse ma per uno scopo più alto e anche quelle attività che si limitano al pareggio perché quell'attività non
    distrugge risorse e nel contempo, se i ricavi coprono i costi, offre un bene o servizio che il mercato ritiene utile.
  • Professionale: ovvero in modo abituale, non occasionale perché se fosse un atto occasionale, lo statuto sarebbe
    una sovrastruttura perché lo statuto ha un senso se l'attività è continua.
  • Organizzata: ovvero deve esserci la programmazione, cioè il coordinamento dei fattori di produzione. Infatti se
    fosse lasciato al caso, il rischio sarebbe troppo alto. Particolare attenzione bisogna riporre al fatto che i fattori della
    produzione riguardano persone e/o mezzi che coordinate compongono l'azienda la quale, secondo l'Art. 2555 del
    c.c é il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Dunque, si può
    affermare che l'imprenditore svolge l'impresa (o attività) per mezzo dell'azienda.

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IMPRENDITORE AGRICOLO

Gli articoli 2188 e seguenti si occupano della disciplina dell'impresa commerciale (statuto) con queste due
precisazioni. Innanzitutto, questa disciplina in origine valeva solo per l'impresa commerciale non per
l'agricoltura. Tuttavia, ad oggi una parte di questa disciplina è venuta a valere anche per l'impresa agricola.
Inoltre, una parte di questa disciplina non vale per l'impresa commerciale piccola.
Innanzitutto, nell'art. 2195 c.c non viene specificato che quelle indicate sono le imprese commerciali ma ci si arriva
per deduzione. Infatti, l'art. 2188 c.c che corrisponde al primo articolo del capo terzo intitolato "delle imprese
commerciali", prevede il Registro delle imprese. Invece, l'art. 2195 c.c afferma "sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano tali mestieri" dal che noi deduciamo che
questi mestieri sono le attività cosiddette commerciali con l'esclusione dell'impresa agricola che è contenuta
nell'art 2135 c.c. Dunque sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che
esercitano: (definizione di imprenditore commerciale)

  • un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • un'attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Tale elencazione è sovraccaricata/ridondante perché si poteva ridurre e di certo il punto tre poteva essere
eliminato perché l'attività di trasporto rientra nei servizi e dunque rientra nel primo punto che riguarda l'attività
industriale diretta alla produzione di beni o di servizi. Attività industriale che si contrappone a quella agricola (lo
dice la legge).
Tramite l'art 2135, in negativo, la legge ci dice qual è attività agricola e dunque un'attività non industriale di
produzione di beni e servizi. Difatti, l'art 2135 afferma "e imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse." L'articolo prosegue
affermando che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Dunque, possiamo capire che oggi non necessariamente l'agricoltura avviene per terra come, per esempio, le
uova coltivate a terra. Infatti, anche le galline messe per aria e che non si fanno mai scendere a terra è agricoltura cioè
oggi non è più necessario ai fini del 2188 e non solo per il 2188 che il prodotto della natura sia ottenuto tramite il
contatto diretto con la terra. Questo ci fa capire che anche quella agricola può essere una produzione
economicamente parlando, industriale perché può prescindere dallo sfruttamento della terra. Non solo. Infatti, il
comma terzo dell'art. 2135 afferma che "si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dall'allevamento di animali." Dunque, quella attività che economicamente ed materialmente è industriale, come
per esempio la trasformazione di un pomodoro in passata, per la legge continua ad essere agricola purché la
materia prima usata provenga principalmente dalla coltivazione del suolo da parte dello stesso soggetto che
poi la trasforma, ma il soggetto che trasforma a questo punto potrebbe trasformare anche materia prima agricola
altrui purché prevalente sia la propria e comunque rimane agricoltore. Ad esempio, il pastificio è un agricoltore se il
grano è prevalentemente il proprio. Invece, inizia ad essere un'industria, inizia ad essere un'attività commerciale nel
momento in cui il grano non è prevalentemente il proprio.

PICCOLO IMPRENDITORE: ARTIGIANO

Quando l'impresa è commerciale è soggetta alla disciplina del registro delle imprese (art. 2188), è soggetta alla
disciplina della rappresentanza commerciale (art. 2230) ed è soggetta alla disciplina fondamentale delle
scritture contabili (art. 2214 e seguenti). La disciplina del Registro delle imprese, dalla legge nº 580 del 1993,
vale anche per l'impresa agricola e anche per il piccolo imprenditore. Mentre in origine non valeva né per l'una
né per l'altro. Invece, la disciplina della rappresentanza commerciale e delle scritture contabili non vale di per sè per
l'impresa agricola ed, inoltre, la disciplina delle scritture contabili non vale per l'imprenditore piccolo. Infatti, il comma
terzo dell'art. 2214 afferma "le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori". Secondo
l'art. 2083, "sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che
esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia". Dunque possiamo capire che i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti hanno in
comune, di regola, che quello che fanno lo fanno prevalentemente con il proprio lavoro. Tuttavia, ciò non è detto
perché il coltivatore diretto del fondo potrebbe anche avere 500 dipendenti sotto di sé e lo stesso vale per l'artigiano.

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