Diritto digitale: libertà di espressione, diritto d'autore e protezione dati

Documento sul diritto digitale, che copre libertà di espressione, diritto d'autore e protezione dei dati personali. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, analizza normative italiane ed europee, con riferimenti a casi specifici come software e metaverso, offrendo una trattazione approfondita degli argomenti.

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16 pagine

Diritto digitale
Libertà di espressione 1
Comunicazione attraverso le immagini 2
Legge sul diritto d’autore 2
Banche di dati 6
Sistema dei nomi a dominio 7
Tutela e trattamento dei dati personali 8
Regolamento del trattamento dei dati nell’ambito dell’attività giornalistica 12
Droni e dati personali 12
Il commercio elettronico 12
Blockchain 14
Il metaverso 15
Approfondimento: come funzionano le piattaforme digitali/elettroniche? 15
Libertà di espressione
La libertà di espressione è un diritto riconosciuto a tutti. Chiunque può comunicare liberamente le proprie idee, i propri pensieri e i dati di
un individuo.
L’art. 21 aerma inoltre che la stampa non può essere soggetta a limitazioni o censure, salvo casi particolari disposti dall’autorità
giudiziaria. Il sequestro tempestivo può essere compiuto dagli uciali di polizia, salvo che essi ne facciano denuncia all’autorità giudiziaria.
La legge, inoltre, può rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa pubblica. Tale normativa si applica anche alle testate online.
La libertà di espressione è un principio comune anche ad altri ordinamenti giuridici internazionali.
Tra quelli sovraordinati all’ordinamento italiano troviamo:
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 19
ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere e diondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Questo articolo contempla la libertà di espressione in modo più completo rispetto all’art.21. Viene sancito, oltre al diritto attivo,
anche un diritto passivo: l’individuo ha il diritto di ricevere e fornire le informazioni.
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 10
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di
frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di
radiodiusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poichè comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni,
restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge
Chi vigila in ambito europeo sulla eettiva salvaguardia di tali diritti è la Corte europea dei diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo. Essa
vigila su casi di controversie che possono intercorrere tra la stampa e l’autorità giudiziaria.
I media devono essere liberi: ciascuno deve poter essere libero di manifestare il proprio pensiero senza costrizioni. Deve essere garantito il
pluralismo, ossia l’esistenza di più voci e opinioni. Si prevede che esista un pluralismo nella comunicazione e che esso arricchisca e
contribuisca alla crescita di una collettività. Insomma, ci deve essere quello che gli americani hanno chiamato “marketplace of ideas”.
Costituzione tedesca
Art. 5
Ognuno ha diritto di esprimere e diondere liberamente le sue opinioni con parole, scritte e immagini, e di informarsi senza impedimento
da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire
alcuna censura.
La comunicazione può avvenire anche attraverso immagini e anche questa viene tutelata.
Costituzione statunitense
Primo emendamento
Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento uciale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che
limitino la libertà di parola, o stampa, o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per la
riparazione dei torti.
In America la manifestazione del proprio pensiero/la libertà di parola sono molto forti e sovrastano il resto. È un diritto inviolabile.
Tuttavia, la libertà di espressione e comunicazione nella sua forma massima, pura, astratta, piena ed assoluta non esiste. Anche la libertà
di espressione e comunicazione deve rispettare dei criteri e limiti stabiliti dall’ordinamento e da altri diritti.
Tali limiti, che godono dello stesso grado di forza della libertà di espressione, sono riassumibili in quattro categorie:
Buon costume: si intende il rispetto di una morale collettiva presente all’interno di una società.
Riservatezza: si intende il rispetto della riservatezza della sfera intima di una persona.
Segreti: si intende la riservatezza assoluta su alcune informazioni.
Reputazione: si intende il diritto della personalità di un individuo, l’onore e la reputazione.
L’esercizio della libertà di diondere alla collettività notizie e commenti è legittimo. Prevale sul diritto alla riservatezza in questi casi:
Verità della notizia: la notizia è vera e si può riscontrare obiettivamente la veridicità delle informazioni veicolate che devono
essere aderenti alla realtà. Un ruolo fondamentale è svolto dalle fonti che confermano che i fatti si sono eettivamente verificati.
Interesse comune: c’è un interesse collettivo, sociale alla diusione della notizia, che deve essere stimolante.
Continenza: la forma della notizia deve essere corretta.
Data la loro capacità di diondere informazioni, anche le immagini e i prodotti audiovisivi possono ledere i diritti della persona e porsi in
contrasto con la legge. Classifichiamo gli audiovisivi in:
Opere a carattere storico o documentaristico
Opere cinematografiche di fantasia
Fiction
Satirici
1

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Anteprima

Diritto digitale

Libertà di espressione Comunicazione attraverso le immagini Legge sul diritto d'autore Banche di dati Sistema dei nomi a dominio Tutela e trattamento dei dati personali Regolamento del trattamento dei dati nell'ambito dell'attività giornalistica 12 Droni e dati personali 12 Il commercio elettronico 12 Blockchain 14 Il metaverso 15 Approfondimento: come funzionano le piattaforme digitali/elettroniche? 1226782 1 2 2 6 7 8 15LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

La libertà di espressione è un diritto riconosciuto a tutti. Chiunque può comunicare liberamente le proprie idee, i propri pensieri e i dati di un individuo.

L'art. 21 afferma inoltre che la stampa non può essere soggetta a limitazioni o censure, salvo casi particolari disposti dall'autorità giudiziaria. Il sequestro tempestivo può essere compiuto dagli ufficiali di polizia, salvo che essi ne facciano denuncia all'autorità giudiziaria. La legge, inoltre, può rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa pubblica. Tale normativa si applica anche alle testate online. La libertà di espressione è un principio comune anche ad altri ordinamenti giuridici internazionali.

Ordinamenti giuridici internazionali

Tra quelli sovraordinati all'ordinamento italiano troviamo:

  • Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, art. 19 ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Questo articolo contempla la libertà di espressione in modo più completo rispetto all'art.21. Viene sancito, oltre al diritto attivo, anche un diritto passivo: l'individuo ha il diritto di ricevere e fornire le informazioni.
  • Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, art. 10
    1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
    2. L'esercizio di queste libertà, poichè comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge

Chi vigila in ambito europeo sulla effettiva salvaguardia di tali diritti è la Corte europea dei diritti dell'Uomo, con sede a Strasburgo. Essa vigila su casi di controversie che possono intercorrere tra la stampa e l'autorità giudiziaria. I media devono essere liberi: ciascuno deve poter essere libero di manifestare il proprio pensiero senza costrizioni. Deve essere garantito il pluralismo, ossia l'esistenza di più voci e opinioni. Si prevede che esista un pluralismo nella comunicazione e che esso arricchisca e contribuisca alla crescita di una collettività. Insomma, ci deve essere quello che gli americani hanno chiamato "marketplace of ideas".

Costituzione tedesca

Art. 5 Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritte e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura. La comunicazione può avvenire anche attraverso immagini e anche questa viene tutelata.

Costituzione statunitense

Primo emendamento Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola, o stampa, o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti. In America la manifestazione del proprio pensiero/la libertà di parola sono molto forti e sovrastano il resto. È un diritto inviolabile. Tuttavia, la libertà di espressione e comunicazione nella sua forma massima, pura, astratta, piena ed assoluta non esiste. Anche la libertà di espressione e comunicazione deve rispettare dei criteri e limiti stabiliti dall'ordinamento e da altri diritti.

Limiti alla libertà di espressione

Tali limiti, che godono dello stesso grado di forza della libertà di espressione, sono riassumibili in quattro categorie:

  • Buon costume: si intende il rispetto di una morale collettiva presente all'interno di una società.
  • Riservatezza: si intende il rispetto della riservatezza della sfera intima di una persona.
  • Segreti: si intende la riservatezza assoluta su alcune informazioni.
  • Reputazione: si intende il diritto della personalità di un individuo, l'onore e la reputazione.

L'esercizio della libertà di diffondere alla collettività notizie e commenti è legittimo. Prevale sul diritto alla riservatezza in questi casi:

  • Verità della notizia: la notizia è vera e si può riscontrare obiettivamente la veridicità delle informazioni veicolate che devono essere aderenti alla realtà. Un ruolo fondamentale è svolto dalle fonti che confermano che i fatti si sono effettivamente verificati.
  • Interesse comune: c'è un interesse collettivo, sociale alla diffusione della notizia, che deve essere stimolante.
  • Continenza: la forma della notizia deve essere corretta.

Data la loro capacità di diffondere informazioni, anche le immagini e i prodotti audiovisivi possono ledere i diritti della persona e porsi in contrasto con la legge. Classifichiamo gli audiovisivi in:

  • Opere a carattere storico o documentaristico
  • Opere cinematografiche di fantasia
  • Fiction
  • Satirici 1COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LE IMMAGINI

L'immagine è la rappresentazione di una persona. Nel diritto italiano è disciplinata dall'articolo 10 del codice civile.

Art. 10, abuso dell'immagine altrui

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Questo articolo non dice esattamente cosa sia l'immagine ma dice che l'immagine di un individuo appartiene all'individuo stesso. Si lega quindi al diritto di proprietà, il proprietario dell'immagine ha il diritto di inibire che altri soggetti possano utilizzare il bene di sua proprietà. La legge sanziona infatti tutti i casi in cui non ci sia autorizzazione.

Art. 97, legge sul diritto d'autore

Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto tuttavia non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta. Usare l'immagine di un personaggio pubblico è consentito dalla legge. È come se ci fosse un'autorizzazione generale da parte del soggetto, in quanto pubblico, all'utilizzo della propria immagine. Se una persona è ritratta all'interno di un contesto pubblico non esiste diritto a mantenere esclusiva la sua immagine. L'immagine è un bene giuridico protetto che ha un valore anche economico che è soggetto ad un prezzo richiesto dal titolare dell'immagine stessa per il suo titolo d'uso.

Limiti all'utilizzo di immagini altrui

Quando diffondiamo/utilizziamo un'immagine altrui ci sono dei limiti insuperabili:

  • Dignità: la persona ritratta non deve essere in un contesto che può provocare un pregiudizio al suo decoro/onore, alla sua persona
  • Vita privata: non possono essere utilizzate immagini che attengono alla vita privata

I giornali sono soggetti economici che perseguono solo la finalità del lucro e dunque attuano una valutazione economica per l'utilizzo di fotografie che rappresentano illecite immagini altrui. Quando un giornale viene chiamato in causa, la sentenza è lunga e nel frattempo il giornale lucra. La sanzione non sarà mai superiore al guadagno ottenuto. Un giudice per quantificare l'apporto del risarcimento utilizza il "prezzo del consenso", viene tenuto in conto l'importo che il soggetto avrebbe potuto chiedere ed ottenere per acconsentire alla pubblicazione della sua immagine. La soggettività però non è attendibile, perciò il parametro di riferimento utilizzato sono i precedenti contratti di sponsorizzazione stipulati tra il possessore dell'immagine e altre aziende o con l'azienda stessa.

LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

Legge 633, emanata nel 1941, regola la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi. Nel corso degli anni ha ricevuto molte modifiche e integrazioni che ne hanno ampliato la portata e ha introdotto entità che prima non erano conosciute (come software e banche dati) e le ha disciplinate con i principi propri del diritto d'autore. La disciplina su questa legge stabilisce che sono protette ai sensi della legge tutte le opere creative che appartengono alla letteratura (poesie, romanzi, racconti), alla musica (indipendentemente dallo stile), alle arti figurative (disegno), all'architettura (progetti), al teatro e alla cinematografia, c'è un'elencazione tassativa delle entità che possono essere protette dalla legge sul diritto d'autore.

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

  1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 2

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