Slide dall'Università sul Diritto Privato, che esplora i vincoli nella formazione dei contratti. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, analizza l'obbligo legale a contrarre, i divieti e le prelazioni, con un focus sul negozio fiduciario e le sue implicazioni.
Mostra di più30 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Parte quarta Vincoli nella formazione dei contratti diapositive da 1 a 29
P. PERLINGIERI (a cura di), Istituzioni di Diritto civile, Napoli, 2022, pp. 390-409 Prof. Marcello D'AmbrosioVINCOLI ALLA LIBERTÀ DI CONTRARRE I vincoli alla libertà di contrarre operano nella fase di formazione del contratto ed incidono sul "se" concludere un contratto, "con chi" con concludere un contratto, sulla libertà di determinare "il contenuto" e 66 'come" concludere un contratto
La libertà di contrarre può essere limitata dalla esigenza di tutela di interessi determinati e "superiori" Sono espressamente previsti da leggi speciali ( es. campo assicurativo e medico) «In ipotesi di rifiuto a contrarre e di inadempimento dell'obbligo corrispondente, è possibile chiedere, oltre al risarcimento del danno, l'esecuzione in forma specifica» Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 29, 30
1
Con il patto di opzione si crea un vincolo nella fase di formazione del contratto: una parte (concedente) rimane vincolata alla propria dichiarazione e l'altra parte (opzionario) ha facoltà di accettarla o rifiutarla entro un certo termine (art. 1331 c.c.) «La dichiarazione viene considerata come proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c. Tuttavia nell'opzione il vincolo consegue ad un impegno assunto contrattualmente mediante un accordo (a differenza della proposta irrevocabile dove il vincolo sorge unilateralmente)» In assenza di un termine prefissato e di accordo tra le parti, esso viene stabilito dal giudice secondo le regole previste dal codice civile (art. 1183 c.c.) L'opzione, in quanto contratto, può anche costituire oggetto di cessione ad un terzo Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 31
2
L'opzione può essere a titolo oneroso laddove sia previsto un premio a carico dell'opzionario Tale contratto, pertanto, consta di una prima fase, il contratto preparatorio di opzione cui segue l'esercizio del potere di accettazione L'opzione differisce dal contratto preliminare unilaterale poiché da quest'ultimo sorge sempre l'obbligo di stipulare il contratto definitivo, nel patto di opzione il potere dell'opzionario è di «per sé sufficiente a costituire il rapporto contrattuale finale» Il concedente non è vincolato ad un obbligo, pertanto, in caso di impedimento o impossibilità dell'esercizio di opzione, sarà esperibile il rimedio della responsabilità precontrattuale Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 31
3
Il contratto preliminare è un contratto ad effetti obbligatori e ad esecuzione differita Nel contratto preliminare le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto, detto definitivo Sebbene esso abbia una funzione strumentale e preparatoria rispetto al contratto definitivo, il contratto preliminare determina il contenuto essenziale del definitivo L'obbligo assunto dalle parti concerne il consenso da prestare per la conclusione del contratto definitivo, i cui gli effetti giuridici si produrranno nella sfera giuridica delle parti con la stipula del contratto definitivo La forma deve essere la medesima del contratto definitivo Se il soggetto obbligato a contrarre non adempie, l'altra parte può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.): in particolare essa può domandare al giudice competente una sentenza che dichiara gli effetti del contratto non concluso. Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 32
4
Tale sentenza ha natura costitutiva poiché «trasferisce la proprietà del bene del promittente venditore al promittente compratore e si attribuisce al primo il diritto ad ottenere il pagamento del prezzo, così la parte non inadempiente consegue il risultato atteso» A garanzia dell'efficacia di tale forma di tutela, è prevista la possibilità di trascrizione del contratto preliminare: è possibile così anticipare l'opponibilità del contratto definitivo o della sentenza alla data di trascrizione dello stesso preliminare La trascrizione del preliminare determina una sorta prenotazione degli effetti della successiva trascrizione del definitivo dalla durata limitata: esso infatti cade se il contratto definitivo o la domanda giudiziale che mira ad ottenere la sentenza costitutiva ai sensi dell'articolo 2932 c.c. non siano a loro volta trascritti entro un anno dalla data in cui era prevista la stipula del definitivo e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione del preliminare Diverso dal contratto preliminare è il compromesso (o preliminare improprio), quest'ultimo contiene un accordo con l'impegno a documentarlo successivamente in una forma determinata Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 32
5
La distinzione tra i due contratti si ravvisa sia nelle formule usate ("promette di vendere") sia nelle regole d'interpretazione che impongono di non fermarsi al mero criterio letterale ma di indagare la comune intenzione delle parti Il contratto preliminare differisce dal contratto di opzione «poiché richiede una nuova manifestazione del consenso della parte obbligata» Inoltre è previsto che le parti possano combinare lo schema originario del contratto preliminare con altri schemi contrattuali: questo è il caso del preliminare per persona da nominare, in favore di un terzo, etc. Per accordo tra le parti, queste possono inoltre anticipare gli effetti rispetto alla conclusione del contratto: c.d. preliminare con effetti anticipati Il preliminare del preliminare è il contratto con il quale le parti si obbligano alla successiva stipula di un altro contratto preliminare Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 32
6
Il negozio fiduciario «è il negozio con cui il fiduciante trasferisce al fiduciario la proprietà di un bene con l'obbligo di trasferirgli con apposito patto detto pactum fiduciae in futuro il diritto o di trasferirlo ad un terzo o di farne uso secondo le direttive impartite» L'effetto reale, rilevante per i terzi, è limitato, nei rapporti interni, da un patto obbligatorio che compensa e corregge il trasferimento della proprietà, rispetto al fine, non traslativo, in realtà perseguito Si tratta di una dissociazione tra la «proprietà formale dei beni acquisita dal fiduciario e la proprietà sostanziale degli stessi che permane al fiduciante o spetta ad un terzo» Se il fiduciario non rispetta l'obbligo assunto, il fiduciante può adire il giudice ed ottenere una sentenza costitutiva di cui all'articolo 2932 c.c. ed il risarcimento del danno Se il fiduciario viola il pactum fiduciae, trasferendo il bene a terzi, il fiduciante non può recuperare il bene, può soltanto ottenere il risarcimento del danno Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 33
7
I c.d. "divieti di contrarre" sono possibili in misura limitata poiché in contrasto con la libertà contrattuale e la circolazione dei beni Tali vincoli hanno effetto solo tra le parti contraenti e sono validi solo entro definiti limiti di tempo Essi consistono, ad esempio, nel patto «di non alienare, frequentemente incluso nelle condizioni generali di vendita delle case automobilistiche sotto forma di divieto di rivendere le autovetture nei sei mesi successivi all'acquisto» Se il contraente, violando il divieto aliena a terzi, questi validamente acquistano ma l'alienante è tenuto al risarcimento Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 34
8
Il vincolo alla libertà contrattuale può concernere l'opportunità di concludere un contratto con un determinato soggetto: ciò si verifica in presenza di un diritto di prelazione Il patto di prelazione, c.d. prelazione volontaria, consiste in una clausola contrattuale o in un contratto con cui un soggetto detto promittente o concedente si obbliga nei confronti dell'altra parte, detta prelazionario a preferirlo rispetto ad altri ed a parità di condizioni nella conclusione di un determinato contratto Il vincolo, quindi, consiste in un obbligo del concedente verso la persona "preferita" come proprio contraente; ha efficacia obbligatoria e non è opponibile ai terzi In altre parole il concedente deve «comunicare al prelazionario la decisione di concludere il contratto a certe condizioni, la c.d. denutiatio, in modo da consentirgli di esercitare il diritto e contestualmente di non stipulare il medesimo contratto con terzi prima o in pendenza della denuntiatio» Se il promittente non rispetta i suddetti obblighi, il prelazionario può ottenere il risarcimento del danno da inadempimento Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 35
9
Allorquando il diritto di prelazione è accordato dalla legge si discorre di c.d. prelazione legale per tutelare particolari interessi: È il caso del conduttore di immobile ad uso abitativo (art. 3 l. 431 del 1998), dell'affittuario coltivatore diretto (art. 8 1. 590 del 1965), del promittente- acquirente di immobile da costruire nel caso di espropriazione a danno del conduttore (art. 9 d.lg. n. 122 del 2005 e art. 584 c.p.c.), del proprietario di terreni confinanti con quello che si intende alienare (art. 7 l. n. 817 del 1971) Per tali motivi la prelazione legale, a differenza di quella volontaria, ha efficacia reale ed è opponibile ai terzi Materiale didattico - Lezioni di Diritto privato P. Perlingieri, Istituzioni di Diritto civile, IV, 35
10