Le Indagini Preliminari nel Diritto Processuale Penale, Appunti Uniroma1

Documento dall'Università degli Studi di Roma la Sapienza (uniroma1) su Le Indagini Preliminari. Il Pdf descrive le funzioni delle indagini, le differenze tra atti di iniziativa del PM e della polizia giudiziaria, e le modalità di assunzione delle sommarie informazioni nel Diritto.

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30 pagine

LE INDAGINI PRELIMINARI - TONINI
RIASSUNTO
Diritto Processuale Penale
Università degli Studi di Roma La Sapienza (UNIROMA1)
29 pag.
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Anteprima

LE INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale. Essa inizia nel momento in cui una notizia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al PM e termina quando il PM esercita l'azione penale od ottiene dal giudice l'archiviazione richiesta. Le indagini preliminari consistono in investigazioni svolte dal PM e dalla polizia giudiziaria. In base all'art.327 la direzione delle indagini spetta al PM. Tale norma attua il principio costituzionale dell'articolo 109 per cui "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria".

Vi sono atti che sono compiuti ad iniziativa della polizia giudiziaria (art.347 ss) ed atti che sono compiuti ad iniziativa del PM (art.358 ss). La distinzione comporta una regolamentazione parzialmente diversa anche sotto il profilo della utilizzabilità di alcuni atti in dibattimento ma soprattutto implica una differente ampiezza di poteri coercitivi in capo all'organo inquirente.

Gli atti di indagine sono svolti in segreto dal soggetto che investiga e sono perciò assunti in modo unilaterale e senza il contraddittorio. Per questo motivo, di regola, gli atti di indagine non sono utilizzabili ai fini della decisione pronunciata in dibattimento>"Principio della separazione delle fasi" La norma cardine è nella Cost. all'art.111 c.4 "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova" ed è attuata nel cpp all'art.526 in base al quale "il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento". Proprio per questo il legislatore indica con termini diversi le "prove" e gli "atti di indagine"

Corrispondenza tra atti in indagine e prove

PROVE DIBATTIMENTO ASSUNTE IN

ATTI DI INIZIATIVA DEL PM

ATTI DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Testimonianza (194-203) Informazioni dal possibile testimone (persona informata, 362)

Sommarie informazioni dal possibile testimone (persona informata, 351)

Esame dell'imputato (208-209)

Interrogatorio dell'indagato (64-65)

Sommarie dall'indagato (350)

informazioni

Esame dell'imputato connesso (210)

Interrogatorio dell'indagato connesso o collegato (363)

Assunzione di informazioni dall'indagato connesso o collegato (351 -1bis)

Ricognizione di persone (213-214)"

Individuazione di persone (361)

Perizia (220)

Accertamento tecnico del PM (359- 360)

Operazioni tecniche (348)

Confronto (211)

Confronto (364)

Esperimento giudiziale (218)

Le indagini preliminari svolgono 3 funzioni:

  • Esse servono al PM per operare la scelta tra richiesta di rinvio a giudizio e la richiesta di archiviazione infatti l'art.326 "il PM e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale".

Gli elementi raccolti servono al PM per ottenere dal GIP i vari provvedimenti (misure cautelari e autorizzazione alle intercettazioni).

  • La formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per non ripetibilità oggettiva o per effetto di condotta illecita sul dichiarante (art.111 c.5 Cost). In tali casi il giudice in dibattimento può eccezionalmente utilizzare gli elementi raccolti durante le indagini preliminari.

In conclusione, si ritiene che gli elementi di prova acquisiti sono valutati:

  • dal PM per decidere se esercitare l'azione penale
  • dal GIP nel momento in cui questi pronuncia i provvedimenti di sua competenza

· dal giudice del dibattimento per emettere la decisione finale, sia pure in via eccezionale e con determinate cautele. In particolare, la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per non ripetibilità oggettiva o per effetto di condotta illecita sul dichiarante.

IL GIP

Nella fase delle indagini preliminari è previsto l'intervento del giudice per le indagini preliminari. II GIP svolge una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti più importanti, senza esercitare poteri di iniziativa (che in questa fase spettano al PM). La sua funzione si caratterizza come una "giurisdizione semipiena", perché è esercitata:

" Nei casi previsti dalla legge: convalida dell'arresto e del fermo, emissione delle misure cautelari e l'autorizzazione alle intercettazioni.

La legge consente anche che siano assunte davanti al GIP le prove non rinviabili in dibattimento, ciò avviene in una udienza in contraddittorio, denominata "incidente probatorio" (art.392).

.

Su richiesta di parte (art.238)

Il GIP ha una cognizione limitata, in quanto di regola decide soltanto sulla base di verbali di atti presentatigli dal PM, dalla polizia e dal difensore dell'indagato o dell'offeso.

LA NOTIZIA DI REATO

La notizia di reato è un'informazione che permette alla polizia giudiziaria ed al PM di venire a conoscenza di un illecito penale. La presenza di una notizia di reato produce tre effetti:

  1. segna il passaggio dalla funzione di polizia di sicurezza alla funzione di polizia giudiziaria
  2. impone alla polizia giudiziaria che abbia appreso la notizia l'obbligo di informare il PM (art.347)
  3. impone al PM l'obbligo di provvedere all'immediata iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato(art.335).

Il codice regola espressamente due notizie di reato: DENUNCIA e REFERTO.

Inoltre prevede "le condizioni di procedibilità": la denuncia, la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere > Questi atti contengono sia l'informativa sull'illecito penale, sia la manifestazione della volontà che si proceda contro il responsabile dello stesso.

La loro mancanza impedisce al PM di esercitare l'azione penale.

LA DENUNCIA

può esser presentata da qualsiasi persona che abbia avuto notizia di un reato (un cittadino, uno straniero o lo stesso autore del fatto illecito). Può essere scritta od orale e può essere presentata sia ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sia direttamente al PM. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Inoltre, quando è possibile, contiene le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art.332). Di regola, la denuncia è facoltativa (art.333) ed è rimessa al senso civico del soggetto. Vi sono delle ipotesi in cui essa costituisce, per persone che svolgono determinate funzioni o professioni, un obbligo sanzionato penalmente (art.331 e 334).

Una persona "privata" ha l'obbligo di denuncia in questi casi:

  1. quando sia cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce l'ergastolo (art.364 cp)
  2. quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto (art.709 cp)
  3. quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo da lui abitato (art.679 cp)

4) quando abbia subito un furto di armi o esplosivi 5) quando abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a fini di estorsione.

I "pubblici ufficiali" (art.357 cp) e gli "incaricati di un pubblico servizio"(art.358 cp) hanno l'obbligo di presentare denuncia quando vi è una determinata relazione tra la funzione o il servizio da loro svolto e la conoscenza del reato. L'obbligo infatti scatta per i reati non procedibili a querela di cui il soggetto abbia avuto conoscenza nell'esercizio delle funzioni (cioè durante l'orario di lavoro) o a causa della sua funzione o servizio (insegnante si accorge dei maltrattamenti della bambina in famiglia).

La definizione delle due qualifiche è data dagli artt. 357 e 358 del codice penale.

Aspetti comuni alle due qualifiche

" la funzione ed il servizio sono "pubblici" quando sono disciplinati da "norme di diritto pubblico e da atti autoritativi". Ciò che rileva non è l'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, ma l'esercizio in concreto di una funzione o servizio pubblici. Anche un professionista privato può essere legittimato da norme di diritto pubblico a svolgere tali funzioni

Pubblico ufficiale: sono funzioni pubbliche (ed in quanto tali integrano la qualifica di pubblico ufficiale) le funzioni legislative, giudiziarie ed amministrative. Al fine di consentire una precisa delimitazione del concetto di pubblica funzione, con particolare riferimento a quella amministrativa, il 357.2 c.p. afferma che la stessa deve avere almeno una di queste caratteristiche: deve consistere nella "formazione" o "manifestazione" della volontà della pubblica amministrazione o deve svolgersi per mezzo di "poteri autoritativi" o "certificativi".

Incaricato di pubblico servizio: nell'articolo 358 c.p. l'incaricato viene definito mediante un requisito positivo e due requisiti negativi.

  • Il servizio deve essere disciplinato da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi.
  • Devono mancare le caratteristiche proprie della funzione pubblica cioè lo svolgimento di poteri certificativi o autoritativi o la formazione o la manifestazione della volontà della p.a. e il servizio non deve comportare l'esercizio di semplici mansioni d'ordine (dattilografo o usciere) né la prestazione di un'opera meramente materiale (es.un manovale).

Nel momento in cui il privato esercita un servizio pubblico affidatogli dallo Stato assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio (es.il dipendente di una società per azioni che è concessionaria del servizio di riscossione delle imposte pubbliche).

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, data la particolare qualifica rivestita, sono tenuti ad informare il PM di tutti i reati procedibili d'ufficio dei quali sono venuti comunque a conoscenza (art.361 c.2 cp) e quindi anche fuori del servizio svolto.

Esenzioni dall'obbligo di denuncia => Il difensore e i suoi ausiliari non hanno obbligo di denuncia nemmeno in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

Tale disposizione deve intendersi nel senso che, rispetto all'obbligo di denuncia, il difensore e i suoi ausiliari sono trattati come privati anche quando svolgono investigazioni difensive (nonostante le attività difensive comportino l'esercizio di funzioni quali la certificazione o la verbalizzazione). Ciò avrebbe potuto indurre a pensare (erroneamente) che il difensore e i suoi ausiliari dovessero essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai fini dell'obbligo di denuncia penalmente sanzionato.

La persona offesa dal reato ha il diritto di ricevere le info necessarie al fine di esercitare i propri poteri nel proc penale. Ciò deve avvenire in una lingua comprensibile sin dal primo contatto con l'autorità procedente. Inoltre, al momento dell'acquisizione della notizia di reato il PM e la PG devono informare la

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