Responsabilità colposa nel diritto penale: evoluzione e limiti della disciplina

Documento di Università su Capitolo 18 Penale. Il Pdf, un testo didattico di Diritto, esplora la responsabilità colposa nel diritto penale, distinguendola da quella dolosa e analizzando l'impatto di normative recenti come l'omicidio stradale.

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CAPITOLO 18 PENALE
1. Sviluppo della responsabilità colposa e limiti della disciplina codicistica.
La seconda forma di responsabilità colpevole è costituita dalla colpa, cioè dalla
causazione di un fatto vietato dalla legge penale per violazione di regole cautelari,
codificate o meno. Proprio per questa sua natura, l'illecito colposo assume gravità
decisamente minore, rispetto a quello doloso. Basti pensare al solito esempio
dell'omicidio: dal punto di vista oggettivo il danno e il medesimo, ma il rimprovero nei
confronti di chi ha voluto uccidere è ben diverso da quello mosso all'automobilista
distratto che investe un pedone o al medico che, per ignoranza o per faciloneria,
sbaglia una diagnosi e cagiona la morte del suo paziente. Questo classico
paradigma del diritto penale è stato posto in discussione dall'introduzione, nel
codice penale, da parte della 1. 23 marzo 2016. n. 41, del c.d. "omicidio stradale" Alla
stregua, infatti, del nuovo art. 589-bis c.p., la pena per chi cagioni la morte di più
persone (o la morte di una e le lesioni di un'altra) in violazione di alcune regole del
codice della strada guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti; rilevante superamento dei limiti di velocità; sorpasso in situazioni di
particolare pericolo, ecc. - può giungere sino ad un massino di 18 anni di reclusione,
Ma soprattutto, il successivo art. 589-ter c.p. prevede che, nel caso nel quale il
colpevole si dia alla fuga dopo l'incidente, la pena possa essere aumentata sino a 30
anni di reclusione. Ora, come la dottrina non ha esitato anche con forza a mettere in
luce, prevedere, per un fatto colposo, pur se grave, la reclusione sino 30 anni, di fatto
ha scardinato completamente il rapporto di gravità ed a offensività tra delitti dolosi e
colposi, in ossequio ad una presunta richiesta di criminalizzazione da parte
dell'opinione pubblica con grave pregiudizio per i principi di proporzione
ragionevolezza. Tradizionalmente, lo studio del delitto doloso ha avuto un peso
maggiore, rispetto al colposo. Peraltro, dalla metà del secolo scorso si è assistito,
negli ordinamenti penali, al progressivo e per certi aspetti vertiginoso aumento dei
delitti colposi, in prevalenza con riferimento alla tutela della vita, integrità fisica e
salute dei cittadini. Tale incremento trova la sua principale ragion d'essere nello
sviluppo di attività pericolose, lecite e consentite, ma che costituiscono il terreno
principale nel quale si annidano i rischi di commissione di fatti colposi. Si pensi alla
circolazione stradale, alla produzione industriale degli alimenti e bevande, alla tutela
della salute nei luoghi di lavoro, all'inquinamento ambientale: tutti ambiti ove il
pericolo per la vita o la salute dei cittadini costituisce un fattore (talora
drammaticamente) imprescindibile. Pertanto, non solo lo studio del delitto colposo
ha acquisito maggiore dignità, ma si è progressivamente imposta l'idea della sua
autonomia, rispetto al delitto doloso, del quale non costituisce certa: mente una
mera appendice meno rilevante. Come si è già visto (v. cap. XVII, $ 1), la regola
generale dettata per i delitti dall'art. 42 c.p. prevede che la punibilità a titolo di colpa
necessiti di un'esplicita previsione normativa, in assenza della quale il fatto potrà
essere sanzionato solo se commesso con dolo. In tal senso, le fattispecie delittuose
colpose sono (nella disciplina codicistica) infinitamente meno numerose rispetto
alle ipotesi dolose, ma rivestono, come detto, grande importanza dal punto di vista
pratico, cioè la maggior parte dei processi che si celebrano nelle aule di giustizia,
con riferimento alla tutela della vita, della salute o dell'integrità fisica, giudica di fatti
colposi. L'art. 43 c.p. definisce come colposo (o contro l'intenzione) il delitto, <
quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline >, Questa definizione che ampiamente conto della natura della
colpa, intesa quale violazione di regole cautelari - è, per altro verso, del tutto
insufficiente a descrivere il contenuto reale dell'imputazione colposa. Anche con
riferimento ad elementi del reato diversi dall' evento primo luogo infatti, è
ovviamente ipotizzabile un rimprovero per condotta, in aver violato una regola
cautelare: si pensi ad un imprenditore che, ignorando colpevolmente che un certo
additivo è, in realtà, un veleno, lo introduca nelle sostanze alimentari che egli
produce, mettendo in pericolo la vita dei potenziali consumatori di quel prodotto
(artt. 439 e 452 c.p.), o al datore di lavoro che ometta di collocare gli estintori nel suo
stabilimento (art. 451 c.p.). Pertanto - come si è già visto a proposito del dolo - la
definizione di cui all'art. 43 c.p. deve essere integrata da quelle norme che, in materia
di errore di fatto (art. 43 c.p.), o di cause di giustificazione (artt. 55 e59 c.p.)
consentono di affermare che la definizione di colpa (come violazione di una regola
cautelare) deve abbracciare tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico.
2. Gli elementi strutturali della colpa.
Dalla definizione di cui all'art, 43 c.p. è possibile individuare tre espliciti elementi
costitutivi della colpa: l'elemento negativo della mancanza di volontà del fatto (<
l'evento non è voluto dalla gente >); l'elemento oggettivo positivo dell'inosservanza di
regole cautelari (l'evento, nel delitto colposo, è dovuto a < negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero [a] inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline >);
l'evitabilità dell'evento, cioè il nesso di derivazione tra colpa ed evento, dal momento
che quest'ultimo si deve verificare < a causa di> una violazione di una regola
cautelare. Infine, un quarto elemento, ricavato per via interpretativa da parte della
dottrina, è dato dalla c.d. doppia misura della colpa, della sua misura soggettiva, cioè
dall'elemento (soggettivo, appunto) della esigibilità del rispetto delle regole cautelari
nel caso concreto.

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CAPITOLO 18 PENALE

  1. Sviluppo della responsabilità colposa e limiti della disciplina codicistica.

La seconda forma di responsabilità colpevole è costituita dalla colpa, cioè dalla causazione di un fatto vietato dalla legge penale per violazione di regole cautelari, codificate o meno. Proprio per questa sua natura, l'illecito colposo assume gravità decisamente minore, rispetto a quello doloso. Basti pensare al solito esempio dell'omicidio: dal punto di vista oggettivo il danno e il medesimo, ma il rimprovero nei confronti di chi ha voluto uccidere è ben diverso da quello mosso all'automobilista distratto che investe un pedone o al medico che, per ignoranza o per faciloneria, sbaglia una diagnosi e cagiona la morte del suo paziente. Questo classico paradigma del diritto penale è stato posto in discussione dall'introduzione, nel codice penale, da parte della 1. 23 marzo 2016. n. 41, del c.d. "omicidio stradale" Alla stregua, infatti, del nuovo art. 589-bis c.p., la pena per chi cagioni la morte di più persone (o la morte di una e le lesioni di un'altra) in violazione di alcune regole del codice della strada guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; rilevante superamento dei limiti di velocità; sorpasso in situazioni di particolare pericolo, ecc. - può giungere sino ad un massino di 18 anni di reclusione, Ma soprattutto, il successivo art. 589-ter c.p. prevede che, nel caso nel quale il colpevole si dia alla fuga dopo l'incidente, la pena possa essere aumentata sino a 30 anni di reclusione. Ora, come la dottrina non ha esitato anche con forza a mettere in luce, prevedere, per un fatto colposo, pur se grave, la reclusione sino 30 anni, di fatto ha scardinato completamente il rapporto di gravità ed a offensività tra delitti dolosi e colposi, in ossequio ad una presunta richiesta di criminalizzazione da parte dell'opinione pubblica con grave pregiudizio per i principi di proporzione e ragionevolezza. Tradizionalmente, lo studio del delitto doloso ha avuto un peso maggiore, rispetto al colposo. Peraltro, dalla metà del secolo scorso si è assistito, negli ordinamenti penali, al progressivo e per certi aspetti vertiginoso aumento dei delitti colposi, in prevalenza con riferimento alla tutela della vita, integrità fisica e salute dei cittadini. Tale incremento trova la sua principale ragion d'essere nello sviluppo di attività pericolose, lecite e consentite, ma che costituiscono il terreno principale nel quale si annidano i rischi di commissione di fatti colposi. Si pensi alla circolazione stradale, alla produzione industriale degli alimenti e bevande, alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, all'inquinamento ambientale: tutti ambiti ove il pericolo per la vita o la salute dei cittadini costituisce un fattore (talora drammaticamente) imprescindibile. Pertanto, non solo lo studio del delitto colposo ha acquisito maggiore dignità, ma si è progressivamente imposta l'idea della sua autonomia, rispetto al delitto doloso, del quale non costituisce certa: mente una mera appendice meno rilevante. Come si è già visto (v. cap. XVII, $ 1), la regolagenerale dettata per i delitti dall'art. 42 c.p. prevede che la punibilità a titolo di colpa necessiti di un'esplicita previsione normativa, in assenza della quale il fatto potrà essere sanzionato solo se commesso con dolo. In tal senso, le fattispecie delittuose colpose sono (nella disciplina codicistica) infinitamente meno numerose rispetto alle ipotesi dolose, ma rivestono, come detto, grande importanza dal punto di vista pratico, cioè la maggior parte dei processi che si celebrano nelle aule di giustizia, con riferimento alla tutela della vita, della salute o dell'integrità fisica, giudica di fatti colposi. L'art. 43 c.p. definisce come colposo (o contro l'intenzione) il delitto, < quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline >, Questa definizione che dà ampiamente conto della natura della colpa, intesa quale violazione di regole cautelari - è, per altro verso, del tutto insufficiente a descrivere il contenuto reale dell'imputazione colposa. Anche con riferimento ad elementi del reato diversi dall' evento primo luogo infatti, è ovviamente ipotizzabile un rimprovero per condotta, in aver violato una regola cautelare: si pensi ad un imprenditore che, ignorando colpevolmente che un certo additivo è, in realtà, un veleno, lo introduca nelle sostanze alimentari che egli produce, mettendo in pericolo la vita dei potenziali consumatori di quel prodotto (artt. 439 e 452 c.p.), o al datore di lavoro che ometta di collocare gli estintori nel suo stabilimento (art. 451 c.p.). Pertanto - come si è già visto a proposito del dolo - la definizione di cui all'art. 43 c.p. deve essere integrata da quelle norme che, in materia di errore di fatto (art. 43 c.p.), o di cause di giustificazione (artt. 55 e59 c.p.) consentono di affermare che la definizione di colpa (come violazione di una regola cautelare) deve abbracciare tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico.

  1. Gli elementi strutturali della colpa.

Dalla definizione di cui all'art, 43 c.p. è possibile individuare tre espliciti elementi costitutivi della colpa: l'elemento negativo della mancanza di volontà del fatto (< l'evento non è voluto dalla gente >); l'elemento oggettivo positivo dell'inosservanza di regole cautelari (l'evento, nel delitto colposo, è dovuto a < negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero [a] inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline >); l'evitabilità dell'evento, cioè il nesso di derivazione tra colpa ed evento, dal momento che quest'ultimo si deve verificare < a causa di> una violazione di una regola cautelare. Infine, un quarto elemento, ricavato per via interpretativa da parte della dottrina, è dato dalla c.d. doppia misura della colpa, della sua misura soggettiva, cioè dall'elemento (soggettivo, appunto) della esigibilità del rispetto delle regole cautelari nel caso concreto.

  1. Mancanza di volontà del fatto.

Questo primo elemento, esplicitamente richiesto dall'art. 43 c.p., consente di distinguere la colpa dal dolo. Naturalmente, come detto, la mancanza di volontà non va limitata all'evento del delitto ma può concernere qualsiasi altro elemento del fatto tipico, dal momento che, ai sensi dell'art. 59 c.p., il soggetto che crede per errore (dovuto a colpa) di essere aggredito, risponderà delle lesioni provocate al presunto aggressore a titolo di colpa, anche se egli vuole l'evento (in senso naturalistico), ma non si rappresenta l'antigiuridicità del suo agire. La mancanza di volontà del fatto non esclude, però, che l'agente, nel delitto colposo, possa prevedere l'evento. In tal senso milita, senza quale il delitto è colposo quando l'evento < anche se preveduto>, non è possibilità di dubbio, la previsione di cui all'art. 43 c.p., secondo la voluto. Vi possono, pertanto, essere ipotesi di colpa (c.d. cosciente o con previsione) nelle quali il soggetto agente Si rappresenta come possibile la verificazione del fatto tipico, ma - come abbiamo visto nel distinguere questa particolare forma di colpa dal dolo eventuale (v. cap. si deve trattare di una rappresentazione XVII, S 4) a contenuto negativo. Egli, cioè, deve escludere che il fatto si verificherà facendo leva sulle sue (reali e provate) capacità ed abilità, oppure su altri elementi concreti del fatto storico, che militano significativamente in tal senso. Risponde, pertanto, a titolo di colpa cosciente l'espertissimo autista di piazza che viola i limiti di velocità, per cercare di portare a tempo un cliente all'aeroporto, ma investe un pedone e lo uccide. come colui che, per un folle gioco, si getti, con la propria autovettura, a fari spenti, di notte, ed attraversi a rilevante velocità una strada statale, contando sul fatto che non si intravedono i fari di nessun altro veicolo, e travolga e uccida un ciclista che proveniva a fari spenti (ma se il "gioco" fosse stato condotto ad occhi bendati, in mancanza di solidi elementi per escludere la verificazione del fatto, si potrebbe ipotizzare una responsabilità per omicidio doloso, a titolo di dolo eventuale).

  1. Violazione di regole cautelari: colpa generica e colpa specifica.

L'essenza della colpa penale è costituita dalla violazione di una o più regole cautelari. Al riguardo, l'art. 43 c.p., distingue due diverse ipotesi, a seconda che si tratti di imprudenza, imperizia, negligenza, oppure di violazione di leggi, ordini, regolamenti e discipline. Nel primo caso (c.d. colpa generica), vi è una violazione di norme di prudenza, perizia ed attenzione non scritte, ma derivanti da fonti sociali, delle quali l'ordinamento pretende il rispetto da parte di tutti cittadini. Per esempio, la buona pratica medica impone di scandagliare a fondo un certo sintomo del paziente, per escludere una patologia che, se trascurata, può portare a morte; oppure, ancora, il genitore non deve lasciare solo nella vasca del bagnetto il bimbo in età troppo tenera, perché questi potrebbe affogare. La seconda ipotesi (c.d. colpa specifica) attiene invece cautelari individuate e cristallizzate: per esempio, quelle in materia di regole circolazione stradale non consentono al singolo automobilista di decidere a suo piacimento, seconda delle condizioni del traffico, del a tempo e della strada, a quale andatura lanciare la propria autovettura, ma stabiliscono, una volta per tutte (e per tutti) i limiti di velocità consentiti, imponendo quindi la regola di prudenza. Sia con riferimento alla colpa generica che a quella specifica è possibile individuare diversi contenuti delle regole di condotta. Non sempre, infatti, possibile ricondurre la responsabilità colposa al mero dovere di rispettare una più misure cautelari. Talora, infatti, ciò che si imputa al soggetto è di essersi assunto un compito che non era in grado di portare a termine, senza esporre a rischio l'incolumità altrui. Si pensi all'operaio in pensione che accetti di rifare l'impianto elettrico dell'appartamento di un conoscente, senza avere le necessarie capacità e competenze. L'eventuale morte di uno degli occupanti dell'immobile, dovuto ad una scarica elettrica prodotta dall'inadeguatezza dell'impianto di messa terra, potrebbe essergli imputata a titolo di colpa proprio per l'assunzione di un'attività per la quale egli non aveva la necessaria competenza (c.d. colpa per assunzione). Un esempio paradigmatico di questo particolare contenuto del dovere di diligenza emerge dalla decisione della Corte di cassazione: < Se il medico specializzando non ritiene di essere in grado di svolgere un'attività secondo le istruzioni del tutore, deve rifiutarsi di compierla, altrimenti è ravvisabile la colpa per assunzione. Sussiste dunque responsabilità professionale sia per il medico strutturato che per lo specializzando che non abbia rifiutato di svolgere un compito che non era in grado di svolgere correttamente, se dalla sua attività deriva un danno >. Altre volte, invece, il rimprovero attiene al mancato dovere di informazione, come nel caso dell'avvocato che non si accerti di quali obblighi fiscali - penalmente sanzionati a titolo contravvenzionale, e quindi anche per mera colpa - l'ordinamento pone a carico di chi svolge attività libero professionali. Infine, con riferimento alle attività caratterizzate da rapporti gerarchici, può imputarsi al soggetto apicale di aver non debitamente controllato l'operato di coloro che sono sottoposti alla sua vigilanza: individuato coloro cui affidare un certo compito, o di non avere dirigente ospedaliero che affidi un paziente alle cure di un giovane e inesperto specializzando (culpa in eligendo) o che non ne controlli l'attività (culpa in vigilando) potrà rispondere, a titolo di colpa per le lesioni o la morte, causate dall'incapacità " dall'imperizia di chi ha concretamente preso in carico il malato. La colpa generica, come detto, consiste in un atteggiamento negligente (cioè trascurato, corrivo, distratto), imprudente (incauto, avventato, che non vede o non tiene nel debito conto il pericolo che si profila all'orizzonte) o imperito (di chi agisce senza capacità e preparazione adeguate, ed è pertanto incapace ad affrontare questioni che richiedono abilità tecniche o manuali. conoscenze particolari e specifiche ecc.). Nella colpa generica la regola cautela violata, non scritta, deve essere individuata in concreto dal giudice. Nessun manuale del buon genitore dice a

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