Documento di Università sull'affidamento familiare: normativa, procedure e obiettivi. Il Pdf, un testo discorsivo di Diritto, esplora il quadro normativo italiano, le valutazioni delle famiglie affidatarie e il processo di abbinamento, utile per lo studio autonomo.
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Oggi si oscilla tra momenti in cui l'affido viene considerato quale soluzione insostituibile per assicurare il benessere e la sicurezza del bambino e momenti in cui prevale l'enfasi sul bisogno di riconoscere e sostenere i diritti e le responsabilità dei genitori. La decisione di un affidamento nasce dall'incapacità della famiglia di offrire cure sufficientemente adeguate sul piano emotivo, sociale o fisico. il bambino che viene allontanato dal proprio nucleo familiare ha subito una forma di abuso, maltrattamento o corre il pericolo di imbattersi in una di queste situazioni. Dopo aver delineato il percorso di valutazione che precede l'inizio dell'esperienza dell'affidamento, viene sottolineata la necessità di accompagnare con interventi mirati il bambino, la sua famiglia e gli affidatari lungo tutto il percorso. Infine, c'è la necessitò di verificare l'efficacia dell'affido.
L'AFFIDO FAMILIARE è un intervento complesso che viene attivato per tutelare il minore in difficoltà. Esso è sancito dalla legge 4 maggio 1983 n.184 la quale consiste nella possibilità per il minore di essere accolto da una nuova famiglia in grado di fornirgli le cure e le attenzioni necessarie e di mantenere, al contempo, i legami affettivi con la famiglia d'origine, modificata legge 28 marzo 2001 n.149.
Uno dei meriti maggiori della legge 184/1983 è quella di aver sancito il diritto del minore a crescere in famiglia. La famiglia di origine assume un ruolo importante per un adeguato sviluppo psicofisico del minore tanto da non essere motivazione di allontanamento del minore la condizione di povertà materiale (alla famiglia sono disposti interventi di sostegno ed aiuto da parte dello stato).
L'articolo 2 comma 1 afferma che il minore temporaneamente privo di un'ambiente famigliare idoneo, nonostante l'interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'art.1 è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicuragli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.L'affidamento offre al minore una risposta all'esigenze primarie di cura e protezione e consente alla famiglia d'origine la possibilità di recuperare la propria funzione genitoriale.
Un contesto famigliare viene definito non idoneo quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore ai 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. Vengono chiariti anche i requisiti che deve possedere chi si propone per l'affidamento: non è necessario che la coppia sia unita in matrimonio infatti alle persone non viene chiesto il loro status( vedovo, single o divorziato).
I genitori affidatari svolgono un ruolo protettivo nei confronti del bambino cioè, diventano figure di riferimento in attesa che il nucleo familiare di origine possa recuperare la propria funzione genitoriale. Per quanto riguarda l'inserimento in strutture assistenziali, viene identificata la comunità di tipo familiare come luogo più idoneo del minore, gli istituti pubblici, o privati, rimangono l'ultima soluzione prevista.
La caratteristica dell'affido che lo distingue dall'adozione è la sua temporaneità. L'adozione è un intervento risolutivo ad assicurare una famiglia al minore, in quanto questo versa in uno stato di abbandono irreversibile; l'affido, invece, si presenta come un intervento a termine e non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile, dal Tribunale dei minori. L'affidamento familiare cessa quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine.
Si distinguono 2 forme di affido:
CONSENSUALE: L'affidamento è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso dei genitori. L'attenzione all'infanzia appare nelle modifica apportate dalle legge 149/2001. Nella formulazione originaria il minore poteva essere ascoltato solo se il suo parere era ritenuto opportuno; con la nuova legge vi è il riconoscimento del valore del vissuto emotivo del bambino. non è previsto che il minore ultraquattordicenne dia il suo consenso (diversamente dall'adozione).
GIUDIZIARIO: L'affido giudiziario si applica nei casi in cui la famiglia, pur essendo temporaneamente non idonea a prendersi cura del minore, si opponga all'utilizzo di tale intervento. In tal caso, l'allontanamento viene disposto dal tribunale dei minorenni.
È possibile distinguere:
L'AFFIDO ETEROFAMILIARE il minore è affidato ad una famiglia esternaal suo nucleo di provenienza L'AFFIDO INTRAFAMILIARE: nel secondo caso invece è affidato a parenti diretti. La legge 149/2001, per l'affido a parenti entro il 4º grado non prevede che sia richiesta l'esecutività del giudice tutelare. Ad ogni regione, sulla base delle disposizioni nazionali è affidato il compito di determinare le condizioni e le modalità di sostegno verso le famiglie, le persone e le comunità di tipo familiare che possono avere minori in affidamento, nonché di proporre progetti specifici volti a tutelare l'interesse del minore. Poiché l'affido funzioni è necessario che la famiglia affidataria sia consapevole che si tratti di un intervento temporaneo.
L'affido educativo è centrato sull'inserimento sociale del minore attraverso attività educativo-scolastiche e ricreative; si differenzia da quello di tipo familiare che pone maggiormente enfasi sul compito, da parte della famiglia affidataria, di costruire una risorsa affettiva per il minore.
l'affido professionale: si propone si rispondere alle esigenze di minori che non riescono a trovare una collocazione in un contesto familiare, rischiando di rimanere troppo a lungo nelle comunità. Si tratta di minori traumatizzati, che hanno sperimentato abusi o gravi maltrattamenti , di bambini con handicap psicofisico. Gli affidatari professionali sono individui compresi tra i 25 e i 60 anni, che svolgono il ruolo di referente per tutta la durata del percorso di affido; essi eseguono un iter formativo specifico e non possono avere in corso un'attività lavorativa a tempo pieno.
L'affido diurno: consiste nell'affidamento di un bambino a una famiglia che lo accoglie presso sé solo durante la giornata, non provvedendo al suopernottamento. Avviene nelle situazioni in cui la famiglia d'origine necessiti di un supporto per l'educazione del minore. Nell'affido notturno, il minore rimane presso la famiglia affidataria solo la sera qualora la famiglia d'origine, per problemi di lavoro o salute, non abbiano la possibilità di occuparsi del bambino nelle ore notturne.
L'affido per le vacanze: avviene quando la famiglia abbia difficoltà nei periodi quando non c'è la scuola (l'affido bed and breakfast) il quale si pone l'obiettivo di ospitare l'adolescente in disagio, favorendone lo sviluppo dell'autonomia e della responsabilità. Viene definito bed and breakfast perché una famiglia ospitante mette a disposizione una stanza della propria abitazione per il pernottamento del minore, assicurandogli la prima colazione e la cene e condividendo il clima familiare della sera senza impegnarsi in un rapporto di tipo genitoriale.
La normativa sull'affido prevede che il servizio sociale territoriale, effettui la segnalazione del caso al giudice competente, il quale rende esecutivo il provvedimento. Nella segnalazione dovrebbero essere specificate sia le problematiche presentate dalla famiglia, sia la prognosi per in rientro del minore nel suo nucleo familiare. Sarà cura del comune o dell'ente responsabile sul territorio disporre l'affido e, mediante una delibera della giunta comunale, prendere ufficialmente in carico il caso. In realtà accade raramente che sia un unico ente a seguire il percorso di affido. La prassi normativa prevede che l'affidamento familiare cessi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto. L'affidamento familiare è un intervento complesso poiché coinvolge persone diverse:
IL MINORE occupa un ruolo preminente (l'istituto dell'affido infatti nasce con l'intento di salvaguardare e tutelare i suoi bisogni e le sue capacità psicofisiche) e dovrà affrontare l'allontanamento dalle figure genitoriali e l'allontanamento dal contesto familiare d'origine. Parlare di un minore in affido, significa dover comprendere le relazioni che il bambino ha stabilito con le figure genitoriali e le strategie che egli ha utilizzato per far fronte alle difficoltà presenti nel suo nucleo familiare di appartenenza. È anche importante tener conto della fase evolutiva in cui il minore è stato allontanato dai suoi genitori e inserito nella nuova famiglia. Un bambino inserito in un nuovo nucleo può presentare numerose difficoltà al termine di tale percorso, ilminore può trovarsi in 2 condizioni:
Il minore spesso svolge una parte passiva nel processo. L'elemento che il minore subisce maggiormente è la scarsa definizione dei confini temporali dell'intera esperienza.
LA FAMIGLIA D'ORIGINE che dovrà affrontare la separazione dal minore dovendo da un lato gestire la perdita del figlio e dall'altro prendere coscienza delle problematiche presenti. Conoscere il momento evolutivo che si sta attraversando con la famiglia di origine è di fondamentale importanza per comprendere quali dinamiche si siano attivate nel contesto familiare fattori di rischio sono:
La famiglia affidataria che ha il compito di offrire al minore un modello relazionale alternativo a quello della famiglia d'origine, assicurando il mantenimento dei legami del bambino con i suoi genitori. il profilo che emerge delle famiglie affidatarie si configura come abbastanza simile al prototipo di famiglia ideale. Con l'affido intrafamiliare, il numero di persone singole che accolgono il minore aumenta rispetto a quello eterofamiliare. È possibile ipotizzare che nel primo caso si tratti di nonni, zii non sposati o più comunemente vedovi, nel secondo caso si tratti o di una famiglia affidataria, oppure di una comunità. Rispetto alle caratteristiche socioculturali, le famiglie affidatarie si configurano come un contesto protettivo per il minore; un grado di istruzione medio-alto e