L'IRPEF: Caratteristiche e Presupposti
- E' un'imposta personale e progressiva.
- La nozione di reddito è quella di reddito prodotto ma comprende
elementi del reddito entrata (include parzialmente le plusvalenze e le
entrate occasionali) e del reddito consumo con l'esclusione
dall'imponibile dei redditi di capitali.
- Il reddito è quello effettivo con elementi di reddito normale.
- Il riferimento è il reddito individuale con correzioni attraverso
detrazioni e deduzioni.
Il presupposto del tributo è il possesso di un reddito, in denaro o
in natura, attribuibile al soggetto passivo.
- I soggetti passivi sono le persone fisiche, residenti (per i redditi
posseduti all'interno e all'estero) e non residenti (limitatamente ai
redditi prodotti nel territorio dello Stato).
- La base imponibile è costituita dalla somma di tutti i redditi
del soggetto passivo.
Le plusvalenze sono in generale sottoposte ad Irpef, al momento del
realizzo, solo se conseguite nell'esercizio di imprese. Quelle su
attività finanziarie e azioni possedute da persone fisiche diverse da
imprese sono assoggettate a regimi di prelievo sostitutivo, alla
maturazione o alla realizzazione a seconda dei casi.
Esclusioni dall'Imponibile IRPEF
- Dall'imponibile sono comunque esclusi:
- redditi che sono ricondotti a regimi sostitutivi di tale imposta
(principalmente i redditi delle attività finanziarie);
- redditi assoggettati a tassazione separata (ad esempio arretrati di
stipendi, Tfr);
- redditi assoggettati a regimi sostitutivi o separati in via opzionale
(alcune fattispecie di redditi di fabbricati o di impresa);
- redditi esenti (ad esempio, borse di studio e assegni di ricerca
corrisposti da università, talune tipologie di pensioni di invalidità,
assegni familiari, assegni per il mantenimento dei figli).
La Determinazione del Reddito Disponibile
- I redditi sono classificati in sei categorie:
A: redditi fondiari;
B: redditi da capitale;
C: redditi da lavoro dipendente;
D: redditi da lavoro autonomo;
E: redditi di impresa;
F: redditi diversi.
A: Redditi Fondiari
A1: redditi dei terreni. Il reddito dei terreni si distingue in:
- reddito dominicale, corrispondente, nel lessico economico, alla
rendita fondiaria;
- reddito agrario, il profitto dell'imprenditore agricolo.
Sia il reddito agrario che il reddito dominicale dei terreni sono
determinati sulla base di tariffe d'estimo catastali. Si tratta quindi di
una definizione di reddito normale. Le rendite catastali sono rivalutate
ai fini dell'Irpef
A2: Redditi da Fabbricati
Sono esclusi quelli ottenuti in attività agricole e commerciali
- redditi figurativi di fabbricati destinati all'abitazione del
proprietario o tenuti a disposizione. La rendita catastale è deducibile
dal reddito.
- redditi effettivi dei fabbricati (abitazioni, residenze estive,
negozi, opifici, ecc.) locati a terzi.
Per gli immobili locati, il reddito imponibile è costituito dal canone di
locazione, ridotto del 5% per le spese di manutenzione e dei costi di
gestione dell'immobile. In alternativa all'Irpef è possibile pagare una
cedolare secca del 21% del canone
B: Redditi da Capitale
- redditi derivanti dall'impiego di capitale finanziario, diversi da quelli
conseguiti nell'esercizio di impresa.
Categorie più importanti:
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
- obbligazioni e titoli similari, altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
certificati di massa;
- gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires;
- i proventi derivanti dalle gestioni collettive del risparmio;
- i proventi derivanti da riporti e da operazioni del tipo pronti contro
termine.
Prodotti derivati e innovazione finanziaria
Il reddito da capitale da sottoporre a tassazione è ogni provento che
derivi da rapporti aventi ad oggetto l'impiego di capitale.
La maggior parte di questi redditi è assoggettata a regimi di imposte
sostitutive.
- La categoria più rilevante che va nell'Irpef è data dai dividendi azionari
relativi a partecipazioni qualificate, inclusi nella base dell'Irpef per
una percentuale del loro ammontare, attualmente pari al 49,72%.
C: Redditi da Lavoro Dipendente
- Redditi percepiti al netto dei contributi sociali. Include le pensioni e i
proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro (ad esempio,
l'indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.).
Si considerano redditi assimilati le rendite dei fondi pensione, per la
parte che non rappresenta redditi di capitale; le rendite in dipendenza
di contratti di assicurazione sulla vita; i compensi per le attività
professionali intramurarie; i compensi per i lavori socialmente utili; le
indennità parlamentari; i compensi percepiti in relazione alle funzioni
di amministratore, sindaco, revisore di società, collaborazione a
giornali, riviste.
- Per la determinazione dell'imponibile si applica un criterio di cassa.
- I redditi da lavoro dipendente sono circa l'80% dell'imponibile
dichiarato ai fini Irpef.
- L'accertamento risulta agevolato dal fatto che i datori di lavoro e gli
enti previdenziali che corrispondono compensi di lavoro dipendente o
pensioni svolgono la funzione di sostituti di imposta.
- Sono esclusi i premi di risultato entro gli 80000€. Ciò favorisce la
produttività ma implica iniquità.
- non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i
servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro (Welfare aziendale)
D: Redditi da Lavoro Autonomo
- E' il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni più altri redditi
di lavoro autonomo.
Il reddito imponibile è determinato dalla differenza tra i compensi
percepiti nel periodo di imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte
o professione sostenute nello stesso periodo. Si fa riferimento ad un
criterio di reddito netto di cassa.
Si possono dedurre gli ammortamenti dei beni strumentali entro dei
limiti.
È ammessa la deduzione integrale ed immediata delle spese per beni
strumentali dal costo inferiore a 516,46 euro.
- Nel caso di impiego di beni immobili nell'esercizio della professione è
ammessa la deducibilità al 50% del canone di locazione.
- I lavoratori autonomi operano cioè in regime di contabilità
semplificata. È però riconosciuta la possibilità di optare per la
contabilità ordinaria.
- I lavoratori autonomi che hanno compensi inferiori a 15.000 euro
possono poi rientrare nel regime riservato ai contribuenti minimi che
sostituisce l'Irpef.
- Sostituti di imposta: Le imprese, gli esercenti arti e professioni,
nonché gli amministratori di condomini che corrispondono a residenti
compensi per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare all'atto
del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef, con obbligo
di rivalsa, nella misura del 20%.
E: Redditi di Impresa
- Il reddito prodotto da attività imprenditoriali. Nell'Irpef sono
considerate le imprese individuali e le società di persone.
Nel caso delle società di persone il reddito è accertato in capo alla
società e poi, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione, è
attribuito, ai fini della tassazione, ai soci in proporzione alla loro quota
di partecipazione agli utili.
E' difficile identificare quelle tipologie di reddito al confine tra il reddito
di impresa e il reddito di lavoro autonomo, relative ad attività
artigianali, piccolo commercio, ecc.
Utile Netto: Argomenti in Positivo
- a) i ricavi derivanti dalla cessione di beni e/o prestazioni di servizi alla
cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa, nonché i
corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, e
semilavorati e merci acquistate per essere impiegate nella produzione.
Sono considerati ricavi anche i corrispettivi delle cessioni di azioni o
quote di partecipazioni in società di capitali, di obbligazioni e di altri
titoli, iscritti nello stato patrimoniale non come «immobilizzazioni
finanziarie» ma come «attivo circolante».
- b) le variazioni delle rimanenze.
Vari criteri di valutazione delle scorte
- c) le plusvalenze patrimoniali relative ai beni dell'impresa diversi da
quelli alla cui produzione e scambio è dedicata l'attività.
Entrano nell'imponibile al momento del realizzo.
Il plusvalore sottoposto ad imposizione è costituito dalla differenza tra
il corrispettivo ricevuto e il costo non ancora ammortizzato del bene.
E' prevista la possibilità di tassazione graduale delle plusvalenze.
Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in
società sono tassate per una percentuale del loro ammontare, pari al
49,72%.
- d ) le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di proventi a
fronte di costi o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in
precedenti periodi di imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta
insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio.
- e) i dividendi e gli utili derivanti da partecipazione in altre società per
una percentuale del loro ammontare, pari al 49,72%.
- f ) gli interessi attivi da capitali dati a prestito.
- g) i redditi degli immobili non strumentali e che non sono l'oggetto
dell'attività di produzione e scambio dell'impresa.
Argomenti in Negativo
- a) i costi di esercizio relativi alle retribuzioni e all'acquisizione di beni e
servizi necessari all'attività dell'impresa.
- b) le minusvalenze realizzate, deducibili integralmente o in parte.
- c) le sopravvenienze passive.
- d ) gli interessi passivi deducibili nella percentuale R/(R + D), dove R
sono i ricavi tassabili e D i redditi esenti.
- e) Aiuto alla crescita economica (Ace). E' ammesso in deduzione un
importo pari alla remunerazione ordinaria del capitale che:
per le imprese individuali e le società di persone, corrisponde al 2,7%
(2,3% per il 2017) della variazione intervenuta nel patrimonio netto fra
il 2010 e il 2015
a cui si sommano le variazioni in aumento del capitale proprio
realizzate annualmente, dal 2016 in poi, con conferimenti in denaro da
parte dei soci o con destinazione di utili a riserva.
L'obiettivo è quello di compensare i vantaggi in favore delle imprese che
si finanziano con debito