Le Res nel diritto romano: classificazioni e diritti reali

Documento di Università sul concetto di 'Le Res' nel diritto romano. Il Pdf esplora le classificazioni delle 'res' in base alla proprietà e alla commerciabilità, includendo i diritti reali e le azioni legali, utile per lo studio del Diritto.

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34 pagine

LE RES
Nel linguaggio giuridico dei romani il termine res indicava le entità corporali che servivano a
realizzare dei bisogni materiali. Per essere res in senso giuridico, dunque, un oggetto doveva avere
una utilità concreta.
Il diritto romano trattava come res anche entità che non erano (solo) cose nel senso di oggetti, quali
gli schiavi e i filii familias (le persone alieni iuris).
Oggi si utilizza il termine bene dandone un significato più ampio: esso non allude solo alla cosa
materiale, ma include una valutazione del suo valore economico-giuridico;
CLASSIFICAZIONI DELLE RES
- Res in nostro patrimonio (= cose che attualmente si trovano all’interno del patrimonio di
qualcuno)
- Res extra nostrum patrimonium (= al di fuori del nostro patrimonio). In tal caso si
verificano due situazioni:
o perché al momento non hanno un proprietario (=res nullius)
o perché non sono suscettibili di rapporti giuridici privati: non potranno mai ricadere nel
patrimonio di taluno né potranno mai essere oggetti di negoziazione (= RES EXTRA
COMMERCIUM)
- Res extra commercium (=non suscettibili di rapporti giuridici privati)
- RES IN COMMERCIO (= suscettibili di rapporti giuridici privati, che attualmente magari
non hanno un proprietario, ma in passato o in futuro si)
Summa divisio rerum
RES DIVINI IURIS (= DI DIRITTO DIVINO)
RES HUMANI IURIS (= DI DIRITTO UMANO)
Ciò che è di diritto divino non è in godimento di nessuno e quindi non è nel patrimonio di nessuno.
Per definizione, quindi, sono res extra commercium
Ciò che è di diritto umano può attualmente rientrare come può non rientrare nel patrimonio di
taluno -> ad esempio le res hereditariae che prima dell’esistenza di un erede sono nullius = in
godimento di nessuno
Le cose divini iuris sono ulteriormente suddivise in:
- sacrae –> sono sante quelle consacrate agli dei superi e, quindi, destinate (a seguito di
dedicatio) al culto come i templi e le are – si consideravano cedute alla divinità
- religiosae –> destinate agli Dei degli inferi. I luoghi sono i sepolcri che divenivano religiosi
a seguito del seppellimento del cadavere (anche quello di uno schiavo).
- sanctae (sante)-> Si trattava delle mura e delle porte della città che si consideravano poste
sotto la diretta protezione degli dei -> era punito con la sacertas chi le avesse violate
Le RES HUMANI IURIS a loro volta si dividevano in:
- PUBLICAE = cose dei privati del popolo di Roma
Si distinguevano a loro volta in:
1) IN USU POPULI (= quelli che oggi chiamiamo beni demaniali: non possono cadere nella
titolarietà dei singoli poichè destinate all’uso diretto da parte della collettività -> strade
rustiche e urbane, piazze, edifici cittadini, i fiumi, gli acquedotti)
2) IN PATRIMONIO POPULI: sono di proprietà pubblica (come i beni patrimoniali dello
stato moderno) ma possono appartenere anche ai privati purché questo non ne modifichi
l’uso e la finalità di pubblica utilità (miniere, cave, saline, denaro, schiavi).
Queste non sono propriamente pubbliche (perché queste apparterrebbero a tutti i cittadini
romani), ma sono res universitatis (unità territoriali più circoscritti rispetto al popolo di
Roma) ai municipia, ossia a collettività organizzate diverse dal populus: teatri, stadi e simili.
- RES PRIVATAE (SINGULORUM HOMINUM SUNT)
Communes omnium: comuni a tutti gli uomini (l’aria, l’acqua corrente, il mare)
- RES MANCIPI E NEC MANCIPI
La proprietà civile delle nec mancipi può essere trasferta in forza della mera consegna
(traditio) della res nec mancipi presupponendo di necessità la mancipatio.
- RES CONSUMABILI E INCONSUMABILI -> cose che si consumano o meno attraverso
un solo utilizzo. Quest’ultime o si annullano o si alienano (es: denaro).
es: di regola il contratto di comodato ha ad oggetto cose inconsumabili.
- FUNGIBILI: che si identificano pesandolo, contandole o misurandolo. Per tale motivo
sono sostituibili nella stessa quantità e qualità con un'altra res
- INFUNGIBILI: cose che si definiscono nella loro unicità
- IMMMOBILI: risiedono stabilmente al terreno.
- MOBILI: le altre cose
RES COMMUNES OMNIUM
D. 1.8.2pr.-1 (Marciano)Alcune cose per diritto naturale sono comuni a tutti gli uomini, alcune
appartengo alla collettività dei cittadini romani, alcune non appartengono a nessuno (res nullius), la
maggiore parte appartiene ai singoli. 1. E, come è noto, sono comuni a tutti in base al diritto
naturale le seguenti [cose]: l’aria, l’acqua corrente, il mare e, rispetto a questo, i lidi del mare”
Diritto naturale: non creato dall’uomo, quindi quest’ultimo non può cambiarlo. L’uomo deve
semplicemente coglierlo.
«Non esiste una definizione giuridica riconosciuta di bene/i comune/i. Tuttavia, vi è un consenso
di massima tra gli studiosi per non considerarli né privati né pubblici …I beni comuni sono
riconosciuti in quanto tali da una comunità che si impegna a gestirli e ne ha cura non solo nel
proprio interesse, ma anche in quello delle generazioni future. Essi sono, infatti, per citare Stefano
Rodotà, l’opposto della proprietà privata.
Proprio la c.d. Commissione Rodotà (si tratta della Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da
Stefano Rodotà, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica
delle norme del codice civile in materia di beni pubblici) ritengo abbia elaborato un’ottima
definizione dei beni comuni. I beni comuni sono quei “beni essenziali per la sopravvivenza
dell’uomo e per lo sviluppo della persona umana, strettamente collegati ai diritti fondamentali”.
Il prof aggiungerebbe “di cui si percepisce attualmente (o in un futuro) una decadenza” =non
potranno bastare per tutti.
DIRITTI REALI
Letteralmente significano: “diritti sulle cose”
Con l’espressione diritti reali oggi facciamo riferimento ai diritti soggettivi su una cosa ( su una res
onde reali) a carattere assoluto (ERGA OMNES), ossia opponibili a tutti i membri della
collettività. Ciò vale a dire che il titolare del diritto reale può opporlo a tutta la collettività che fa
parte di un ordinamento giuridico. Da questi consociati egli si aspetta un dovere meramente

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Anteprima

LE RES

Nel linguaggio giuridico dei romani il termine res indicava le entità corporali che servivano a realizzare dei bisogni materiali. Per essere res in senso giuridico, dunque, un oggetto doveva avere una utilità concreta. Il diritto romano trattava come res anche entità che non erano (solo) cose nel senso di oggetti, quali gli schiavi e i filii familias (le persone alieni iuris). Oggi si utilizza il termine bene dandone un significato più ampio: esso non allude solo alla cosa materiale, ma include una valutazione del suo valore economico-giuridico;

CLASSIFICAZIONI DELLE RES

  • Res in nostro patrimonio (= cose che attualmente si trovano all'interno del patrimonio di qualcuno)
  • Res extra nostrum patrimonium (= al di fuori del nostro patrimonio). In tal caso si verificano due situazioni:
    • perché al momento non hanno un proprietario (=res nullius)
    • perché non sono suscettibili di rapporti giuridici privati: non potranno mai ricadere nel patrimonio di taluno né potranno mai essere oggetti di negoziazione (= RES EXTRA COMMERCIUM)
  • Res extra commercium (=non suscettibili di rapporti giuridici privati)
  • RES IN COMMERCIO (= suscettibili di rapporti giuridici privati, che attualmente magari non hanno un proprietario, ma in passato o in futuro si)

Summa divisio rerum

  • RES DIVINI IURIS (= DI DIRITTO DIVINO)
  • RES HUMANI IURIS (= DI DIRITTO UMANO)

Ciò che è di diritto divino non è in godimento di nessuno e quindi non è nel patrimonio di nessuno. Per definizione, quindi, sono res extra commercium Ciò che è di diritto umano può attualmente rientrare come può non rientrare nel patrimonio di taluno -> ad esempio le res hereditariae che prima dell'esistenza di un erede sono nullius = in godimento di nessuno

Le cose divini iuris

Le cose divini iuris sono ulteriormente suddivise in:

  • sacrae -> sono sante quelle consacrate agli dei superi e, quindi, destinate (a seguito di dedicatio) al culto come i templi e le are - si consideravano cedute alla divinità
  • religiosae -> destinate agli Dei degli inferi. I luoghi sono i sepolcri che divenivano religiosi a seguito del seppellimento del cadavere (anche quello di uno schiavo).
  • sanctae (sante)-> Si trattava delle mura e delle porte della città che si consideravano poste sotto la diretta protezione degli dei -> era punito con la sacertas chi le avesse violate

Le RES HUMANI IURIS

Le RES HUMANI IURIS a loro volta si dividevano in:

  • PUBLICAE = cose dei privati del popolo di Roma Si distinguevano a loro volta in:
    1. IN USU POPULI (= quelli che oggi chiamiamo beni demaniali: non possono cadere nella titolarietà dei singoli poichè destinate all'uso diretto da parte della collettività -> strade rustiche e urbane, piazze, edifici cittadini, i fiumi, gli acquedotti)
    2. IN PATRIMONIO POPULI: sono di proprietà pubblica (come i beni patrimoniali dello stato moderno) ma possono appartenere anche ai privati purché questo non ne modifichi l'uso e la finalità di pubblica utilità (miniere, cave, saline, denaro, schiavi).Queste non sono propriamente pubbliche (perché queste apparterrebbero a tutti i cittadini romani), ma sono res universitatis (unità territoriali più circoscritti rispetto al popolo di Roma) ai municipia, ossia a collettività organizzate diverse dal populus: teatri, stadi e simili.
  • RES PRIVATAE (SINGULORUM HOMINUM SUNT) Communes omnium: comuni a tutti gli uomini (l'aria, l'acqua corrente, il mare)
  • RES MANCIPI E NEC MANCIPI La proprietà civile delle nec mancipi può essere trasferta in forza della mera consegna (traditio) della res nec mancipi presupponendo di necessità la mancipatio.
  • RES CONSUMABILI E INCONSUMABILI -> cose che si consumano o meno attraverso un solo utilizzo. Quest'ultime o si annullano o si alienano (es: denaro). es: di regola il contratto di comodato ha ad oggetto cose inconsumabili.
  • FUNGIBILI: che si identificano pesandolo, contandole o misurandolo. Per tale motivo sono sostituibili nella stessa quantità e qualità con un'altra res
  • INFUNGIBILI: cose che si definiscono nella loro unicità
  • IMMMOBILI: risiedono stabilmente al terreno.
  • MOBILI: le altre cose

RES COMMUNES OMNIUM

D. 1.8.2pr .- 1 (Marciano)Alcune cose per diritto naturale sono comuni a tutti gli uomini, alcune appartengo alla collettività dei cittadini romani, alcune non appartengono a nessuno (res nullius), la maggiore parte appartiene ai singoli. 1. E, come è noto, sono comuni a tutti in base al diritto naturale le seguenti [cose]: l'aria, l'acqua corrente, il mare e, rispetto a questo, i lidi del mare" Diritto naturale: non creato dall'uomo, quindi quest'ultimo non può cambiarlo. L'uomo deve semplicemente coglierlo. «Non esiste una definizione giuridica riconosciuta di bene/i comune/i. Tuttavia, vi è un consenso di massima tra gli studiosi per non considerarli né privati né pubblici ... I beni comuni sono riconosciuti in quanto tali da una comunità che si impegna a gestirli e ne ha cura non solo nel proprio interesse, ma anche in quello delle generazioni future. Essi sono, infatti, per citare Stefano Rodotà, l'opposto della proprietà privata. Proprio la c.d. Commissione Rodotà (si tratta della Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici) ritengo abbia elaborato un'ottima definizione dei beni comuni. I beni comuni sono quei "beni essenziali per la sopravvivenza dell'uomo e per lo sviluppo della persona umana, strettamente collegati ai diritti fondamentali". Il prof aggiungerebbe "di cui si percepisce attualmente (o in un futuro) una decadenza" =non potranno bastare per tutti.

DIRITTI REALI

Letteralmente significano: "diritti sulle cose" Con l'espressione diritti reali oggi facciamo riferimento ai diritti soggettivi su una cosa ( su una res onde reali) a carattere assoluto (ERGA OMNES), ossia opponibili a tutti i membri della collettività. Ciò vale a dire che il titolare del diritto reale può opporlo a tutta la collettività che fa parte di un ordinamento giuridico. Da questi consociati egli si aspetta un dovere meramente negativo: tutti coloro che fanno parte di un ordinamento giuridico dal quale il diritto reale è stato dichiarato, si astengano da comportamenti che con quel diritto reale siano in contrasto. Gli altri consociati rispettino il diritto reale e consentano che il titolare lo possa esprimere liberamente. Al diritto reale del titolare non corrisponde un dovere giuridico di un determinato o di più determinati soggetto/i, ma tutti i consociati sono potenzialmente in egual misura obbligati. Diversamente accade per il diritto di credito: diritto soggettivo, di carattere patrimoniale relativo: a fronte di uno o più creditori stanno uno o più debitori. Tutti sono soggetti precisamente individuati. La parte debitrice sarà tenuta al compimento di una prestazione che può consistere in un comportamento positivo in favore della parte creditrice (per la realizzazione del suo diritto di credito il creditore dovrà, quindi, esigere la collaborazione del debitore). La parte creditrice non realizza da sola il proprio diritto, ma serve la collaborazione del debitore. Il diritto di credito del rapporto obbligatorio rappresenta il lato attivo (il lato passivo è rappresentato dal debito e dalla relativa obbligazione) I diritti reali hanno carattere assoluto e dal lato passivo contenuto sempre negativo (astenersi alla prestazione) I diritti di credito hanno carattere relativo (sia dal lato passivo che attivo si riferiscono a determinati soggetti: debitori e creditori, sono loro e non altri) e dal lato passivo la prestazione a cui i debitori sono tenuti ha un contenuto che per lo più è positivo (pieno adempimento) Diritti reali tipici Rappresentavano un numero chiuso, erano tipici e tali sono ancora oggi, erano solo quelli man mano riconosciuti (al pari dei contratti), non hanno dunque un'origine comune. Diritto reale per eccellenza è la PROPRIETA': diritto reale che attribuisce al suo titolare, al proprietario, un potere generale, potenzialmente illimitato del godimento e alla disposizione del bene che ne è oggetto. La definizione viene data dagli interpreti medievali: ius utendi et abutendi res sua (= diritto di usare e di abusare della cosa propria). Un altro diritto reale che può gravare su una res sono i "diritti reali limitati (o su cosa altrui)" = IURA IN RE ALIENA quindi su una cosa che appartiene ad altri. Su due soggetti è possibile che contestualmente (nello stesso momento) e cumulativamente gravino su una medesima res un diritto di proprietà e un diritto reale limitato (o su cosa altrui). Si cumulano dunque un proprietario (titolare del diritto reale di proprietà ma non ha la disponibilità del bene, e quindi "nudo"), e dall'altra parte il titolare di un diritto reale limitato o su cose altrui (che quindi ha un altro soggetto come proprietario, iuta diritti in re aliena).

Classificazione dei diritti reali limitati o su cosa altrui

  • DIRITTI REALI DI GODIMENTO (usufrutto e diritti affini - uso, abitazione - servitù prediali, enfiteusi, superficie) -> attribuiscono al titolare il diritto di godere in modo più o meno limitato sulla res che ha un altro proprietario.
  • DIRITTI REALI DI GARANZIA (pegno e ipoteca) -> attribuiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito rivalendosi sulla cosa quando il debitore risulti inadempiente. Es: Pegno: Tizio è debitore di Caio di 100. Caio vuole garantire la prestazione: Tizio consegna a Caio 5 schiavi come garanzia e ne acquista il possesso. Laddove Tizio risulti inadempiente, Caio può vendere gli schiavi. Se nella vendita ci guadagna, deve dare a Tizio l'eccedenza. Il creditore pignoratizio è titolare di un diritto reale di garanzia perché può rivalersi sull'oggetto del pegno. Questo contratto reale determina il sorgere di un'obbligazione in capo al creditore pignoratizio segnando un evento futuro e incerto (quando e se avverrà): l'eventualità che Tizio soddisfi il debito. In tal caso Caio dovrà restituire la cosa oggetto di pegno. Quindi può essere sia un diritto reale che un diritto reale limitato di garanzia.

I DIRITTI REALI LIMITATI E ATTI DI DISPOSIZIONE DA PARTE DEL NUDO PROPRIETARIO

La sussistenza di un DIRITTO REALE LIMITATO su cose altrui non impedisce al proprietario nudo della res di compiere rispetto ad essa ATTI DI DISPOSIZIONE. Ciò significa che: Es1: a fronte dell'esistenza di un diritto limitato di fondo di usufrutto, il nudo proprietario può alienare la res, venderla, darla in deposito, comodato ... L'acquirente acquista solo la nuda proprietà, il diritto reale di usufrutto continua a gravare sulla res venduta e sarà, quindi, opponibile al nuovo proprietario, quale diritto reale, ossia quale diritto sulla res. Come tale vincola potenzialmente tutti i consociati. Ciò vale su qualsiasi bene gravato da un altro diritto reali limitato. Es 2: Laddove, invece, la res sia stata data in godimento a un terzo in forza di un contratto di comodato (o di locazione-conduzione) sorge un DIRITTO DI CREDITO e non a un diritto reale. Una volta alienata la res, il comodatario (il conduttore) non potrà vantare alcun diritto (di credito) nei confronti del nuovo proprietario (o da chi ne ha acquisito il pacifico godimento), a lui non resterà che rivolgersi al comodante (al locatore) il quale risponderà in quanto inadempiente per i danni occorsi al comodatario (al conduttore). L'acquirente dovrà accettare di acquistare il bene gravato dal diritto reale limitato che è opponibile anche nei suoi confronti (in quanto opponibile a tutti i suoi consociati). Una volta che il diritto reale limitato si sia estinto, le facoltà di godimento del proprietario (non più nudo) automaticamente tornano ad espandersi nella loro pienezza. Il proprietario, quindi, torna ad avere la pienezza del godimento del bene. Ancora oggi si usa parlare di elasticità in riferimento al diritto di proprietà in quanto capace di espandersi solo a seguito dell'estinzione del diritto reale limitato che avesse asserito ad un determinato bene.

ACTIONES IN REM E ACTIONES IN PERSONAM

La distinzione tra le actiones in rem e le actiones in persoam può essere valida in un certo senso rispetto alla nostra distinzione tra diritti reali e di credito I giuristi romani non hanno dato una definizione generale di diritto reale. Essi però hanno distinto tra actiones in rem (azioni in cose, volte alla tutela di un diritto reale) e actiones in personam (azioni in persona ovvero azioni personali di un diritto di credito)

  • ACTIONES IN REM: azioni processuali in rem (volte alla tutela di un diritto reale)
  • ACTIONES IN PERSONAM: azioni processuali ovvero azioni personali di credito, espressione attiva del rapporto obbligatorio

Gaio distingue tra azioni in personam e azioni in rem. Nelle prime, l'attore avanza una pretesa specifica nei confronti del convenuto, basata su un obbligo personale, incluse le azioni penali. Nelle seconde, l'attore tutela un diritto reale, affermando l'appartenenza di una res o il diritto di esercitare

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