Slide da Unitel - Università Telematica Internazionale sui Principi di Diritto dello Sport. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, esplora i principi fondamentali del diritto dello sport, analizzando il suo inquadramento nel contesto del diritto europeo e i soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale.
Mostra di più16 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Lo sport ha sempre avuto riflessi decisivi sull'intera comunità. Esso si inserisce, dunque, a maggior ragione tra le problematiche di interesse del mondo giovanile, all'attenzione dei Paesi della Comunità. La pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità. Per questo la Carta Europea dello Sport per Tutti adottata dal Consiglio d'Europa nel lontano 1975, afferma (articolo 1) che chiunque ha il diritto di praticare lo sport. Lo sport (articolo 2), in quanto fattore rilevante ed essenziale dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici.
Definizione di sport: "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".
L'organigramma sportivo italiano è basato su molteplici soggetti, distinti per funzione ma accomunati dal fine di promuovere (direttamente o indirettamente) la pratica sportiva, ad ogni livello. Lo Stato italiano ha inteso regolarizzare la gestione e l'organizzazione di questi soggetti istituendo il CONI, organo che disciplina per conto dello Stato tutti gli altri soggetti del mondo sportivo. Il CONI nasce come Ente pubblico con la legge 426 del 1942, con il compito di potenziare il panorama dello sport Nazionale. Per mezzo di questa legge, e delle successive modificazioni, al CONI è stata attribuita ampia autonomia ed il potere di nomina (e revoca) e riconoscimento di propri organi e nuove Federazioni Nazionali. In funzione dei compiti ai quali è chiamato ad assolvere, il CONI, è ritenuto un Ente non economico, con organizzazione non imprenditoriale, ma finalizzato al perseguimento di interessi comuni nell'ambito sportivo. Le ulteriori, e principali, caratteristiche che lo contraddistinguono sono l'autarchia (possibilità di emanare atti amministrativi equiparabili a quelli dello Stato), l'autogoverno, l'autonomia e l'autotutela.
Quanto ai poteri attribuiti al CONI, appare opportuno evidenziare i seguenti: - potenziamento e organizzazione dello Sport Nazionale - indirizzo verso il perfezionamento atletico - conservazione ed incremento delle strutture adibite alla pratica sportiva sul territorio - tutela e sorveglianza di tutte le altre organizzazioni operanti nello stesso ambito. Dalla sua nascita ad oggi, i poteri del CONI sono cresciuti per mezzo di leggi e decreti emanati nel corso degli anni. La sua articolazione è su base regionale, provinciale e locale, in cui dispone di propri uffici di competenza territoriale. Per ciascuno sport poi, il CONI, si avvale delle Federazioni Sportive Nazionali.
Le Federazioni Sportive Nazionali sono, dunque, organi del CONI, aventi scopi aderenti a quelli dell'ordinamento sportivo generale. Esse si occupano, ognuna nel suo ambito di competenza, della promozione e dell'ottimizzazione (tecnica e amministrativa) dello sport di cui si occupano. Alle Federazioni compete, per delega del CONI, il riconoscimento delle Società che intendono operare nell'ambito sportivo offrendo al cittadino la possibilità di praticare o usufruire delle discipline sportive.
Altro soggetto dell'ordinamento sportivo nazionale sono le "società sportive". Si intendono "società sportive" quegli Enti, a base associativa, che operano nel mondo dello sport, alle quali vengono assimilate le cd. "associazioni sportive". La loro peculiarità consiste nel porsi come soggetti tanto nell'ordinamento generale dello Stato che in quello sportivo. Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge 426 del 16 dicembre 1942, con la quale si istituisce il CONI con potere di riconoscere le suddette società che, a loro volta, saranno senza fine di lucro e assoggettate al CONI o, per delega, alle federazioni sportive. Il non riconoscimento o la non affiliazione delle società, comporta la rinuncia alla pratica agonistica ed ai vantaggi di ordine fiscale previsti dall'inquadramento nell'organizzazione ufficiale. Attraverso queste associazioni, la pratica sportiva, si inserisce in una serie di norme dell'ordinamento sportivo.
Tramite l'affiliazione alle Federazioni riconosciute dal CONI, le associazioni divengono soggetti dell'ordinamento sportivo stesso. Tesseramento ed affiliazione sono regolati dall'aspetto pubblicistico delle Federazioni, ricadono quindi sotto la giustizia amministrativa. Le associazioni sportive non sono tenute a costituirsi sotto una particolare forma giuridica, salvo che non intendano stipulare contratti con gli atleti.
Rientrano a far parte dell'ordinamento sportivo (oltre agli Enti ed alle Federazioni ed alle Società e Associazioni) tutti i soggetti che realizzano la prestazione sportiva a vario titolo. Nella fattispecie ci si riferisce ad atleti, dirigenti, tecnici, con la funzione di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni. L'iscrizione ad una associazione, però, non comporta l'automatico accesso all'ordinamento sportivo in qualità di atleta, considerando tali solo i soggetti che, oltre a praticare una determinata disciplina, svolgono la pratica agonistica al fine di confrontarsi con altri soggetti praticanti la medesima attività. Nell'ipotesi in cui un soggetto intenda adire alla carriera agonistica, oltre all'iscrizione ad una associazione, dovrà tesserarsi con una Federazione che predisporrà le classifiche ufficiali. Gli atleti sono inquadrati presso società sportive riconosciute dal CONI e partecipano alle competizioni con l'osservanza dei regolamenti e dei principi sportivi. Quanto premesso vale per il sistema sportivo definito "dilettantistico".
Nel professionismo sportivo, invece, rientrano tutti gli atleti, gli allenatori, i direttori ed i preparatori, che esercitano l'attività sportiva dietro compenso, in maniera continuativa e nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI, secondo quanto stabilito dal Legislatore Nazionale con la legge n° 91 del 1981. Naturalmente, essendo queste caratteristiche riscontrabili anche in soggetti dilettanti, si è voluto approntare un'ulteriore demarcazione, stabilendo anche che è ritenuto professionista chi pratica l'attività sportiva in maniera prevalente rispetto alle altre. Quando poi costui si trova a svolgere detto compito sotto contratto con una società, si instaura anche la condizione di lavoratore subordinato, sempre ai sensi della succitata legge del 1981.
Il vincolo sportivo attualmente permane solo nello sport dilettantistico. Esso consiste in un legame indissolubile, e a tempo indeterminato, fra l'atleta e la società di appartenenza con la facoltà di scioglimento concessa solo a quest'ultima, salvo rinuncia al tesseramento da parte dell'atleta. Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società è impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive. Dal punto di vista pubblicistico, questo vincolo atipico può essere reso affine alle leggi che regolano la cittadinanza. Il vincolo sportivo, nelle società professionistiche, è stato abolito in quanto ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa, soprattutto se si pensa che, la sua efficacia, non si esauriva con lo scadere del contratto. L'unica limitazione, che tuttora sussiste, è nel privilegio della società di poter stipulare il primo contratto professionistico con i propri atleti del settore giovanile.
In passato, inoltre, la società cedente aveva diritto ad un indennizzo al momento della cessione di un atleta, da parte della società che lo acquisiva tra le sue fila. Tale indennizzo era giustificato come compenso per la preparazione e promozione dell'atleta. In sua sostituzione è stato inserito il "premio di addestramento e formazione tecnica" che però è riconosciuto solo in caso di stipula del primo contratto professionistico, e solo in favore dell'ultima società presso la quale si è svolta l'attività dilettantistica. Tale compenso deve essere reinvestito nell'attività giovanile e vivaistica e risulta esente da IVA.