L'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale: principi fondamentali

Documento di Università su Capitolo 1: L'ordinamento Giuridico e il Diritto Costituzionale. Il Pdf esplora i principi del diritto costituzionale, definendo l'ordinamento giuridico e la Costituzione, con un focus sui diritti e doveri fondamentali, il principio di eguaglianza e le partizioni del Diritto Pubblico, utile per lo studio del Diritto.

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35 pagine

CAPITOLO 1: L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE
Le regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione:insieme formano un
ordinamento giuridico.
Le regole etiche o religiose sono volte a perseguire la perfezione dello spirito, le regole
giuridiche regolano direttamente i rapporti tra i soggetti di un’organizzazione sociale. Le
norme non giuridiche impongono solo doveri, le norme giuridiche affiancano anche diritti.
quando si instaura un rapporto tra soggetti sulla base di una regola comune siamo in
presenza di norme giuridiche (diritto oggettivo), che da luogo a vincoli reciproci. Tali vincoli
determinano situazioni giuridiche di vantaggio (diritti in senso soggettivo) o di
svantaggio(doveri o obblighi).
ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto; ne deriva che il
diritto non è monopolio di alcuna organizzazione.(TEORIA DELLA PLURALITÀ’ DEGLI
ORDINAMENTI GIURIDICI).
Il diritto dello Stato è la più importante tra le organizzazioni giuridiche.
Rapporto tra il diritto e l’organizzazione sociale:
-TEORIE NORMATIVISTE Kelsen: l’ordinamento è costituito dal complesso di norme vigenti
in un determinato territorio
-TEORIE ISTITUZIONALISTE Santi Romano: è il complesso di norme che scaturiscono da
una determinata organizzazione sociale; non sono le norme a dar luogo all’organizzazione
ma è questa che le produce.
Secondo le TEORIE NORMATIVISTE una società organizzata ha un ordinamento; secondo
le TEORIE ISTITUZIONALISTE una società organizzata è un ordinamento.
ORDINAMENTO GIURIDICO: INSIEME DI PIÙ’ ELEMENTI- PRESCRIZIONI
,CONSUETUDINI,FATTI NORMATIVI- ACCOMUNATI DAL FATTO DI ESSERE TUTTI
ESPRESSIONE DI UNA DETERMINATA ORGANIZZAZIONE SOCIALE E COORDINATI
FRA LORO SECONDO CRITERI SISTEMATICI.
Disposizioni vs Norme: le disposizioni sono mere formulazioni linguistiche, suscettibili a
diverse interpretazioni; le norme sono il risultato dell’interpretazione operata sulla base di più
criteri.
Per l’ordinamento statale si parla per lo più di COSTITUZIONE: la costituzione può essere
scritta o non scritta, se scritta può essere rigida (se si può modificare solo con un
procedimento di revisione aggravato) o flessibile(se può essere modificata o derogata con
legge ordinaria).
Con lo sviluppo del costituzionalismo moderno si ebbero le prime costituzioni scritte
(costituzione americana e costituzione francese). Molte costituzioni furono ottriate, ovvero
concesse dalla corona.
Ogni ordinamento statale ha un suo assetto costituzionale:una forma di stato-un catalogo e
dei diritti-una forma di governo-un sistema delle fonti del diritto.
Vi sono paesi che hanno una costituzione scritta(regno unito), possiedono un nucleo di
norme che costituiscono l'ordinamento costituzionale di quel paese.
Ogni ordinamento statale ha un proprio ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: COMPLESSO
DELLE NORME FONDAMENTALI, SCRITTE O NON SCRITTE, CHE DANNO FORMA
ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO E RAPPRESENTANO PER COSÌ’ DIRE IL CODICE
GENETICO CHE DETERMINA L'IDENTITÀ’ DELL’ORDINAMENTO STESSO, OSSIA IL
SUO ORDINE COSTITUZIONALE.
1.la costituzione no esaurisce affatto tutto ciò che attiene agli elementi di fondo
dell’ordinamento: restano fuori da esse leggi costituzionali e consuetudini costituzionali.
Restano fuori anche le cosiddette norme materialmente costituzionali.
2.vi sono norme formalmente costituzionali la cui eventuale abrogazione o modifica non
eliminerebbe alcun pilastro dell’ordine costituzionale.
3.l’ordinamento costituzionale di un paese non si identifica con le sole norme formalmente
costituzionali, e viceversa le norme di una costituzione non esauriscono i contenuti di un
ordinamento costituzionale.
Distinzione tra ORGANI COSTITUZIONALI e ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE:
i primi (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale) concorrono
a delineare il volto stesso dell’ordinamento costituzionale; i secondi non possono dirsi
necessari( es. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)
Essendo il potere di revisione un potere costituito(cioè previsto dalla medesima costituzione)
e non costituente, esso non può contraddire le basi stesse della propria legittimazione.
COSTITUZIONE e ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: LA PRIMA E’ LA CARTA
COSTITUZIONALE ENTRATA IN VIGORE IL 1 GENNAIO 1948; IL SECONDO E’ IL
COMPLESSO DEI PRINCIPI E DELLE NORME COSTITUZIONALI LEGATI INSIEME DA
UN PROGETTO COSTITUENTE CHE LI PERCORRE DANDO LORO SENSO E CAPACITà
ESPANSIVA.
Le partizioni del Diritto Pubblico:
-DIRITTO COSTITUZIONALE( studia l'ordinamento costituzionale)
-DIRITTO PARLAMENTARE (studia l’organizzazione e il funzionamento del Parlamento)
-DIRITTO REGIONALE o DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI (studia l’attribuzione
l’organizzazione e il funzionamento delle regioni o degli enti locali)
-DIRITTO AMMINISTRATIVO (studia le pubbliche amministrazioni)
-DIRITTO TRIBUTARIO ( studia mezzi e procedure volti a reperire le risorse per finanziare le
spese dello Stato)
-DIRITTO ECCLESIASTICO (studia la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica)
-DIRITTO PENALE (studia il complesso di norme che sono assistite dalla minaccia di una
sanzione afflittiva, la pena)
-DIRITTO PROCESSUALE CIVILE O PENALE (studiano le norme che regolano i processi
civili e penali)
-DIRITTO INTERNAZIONALE
- DIRITTO DELL’UE
-DIRITTO DEL LAVORO
-DIRITTO DELL’ECONOMIA
CAPITOLO 2: LO STATO
Lo Stato è un ordinamento giuridico.
Gli Stati si organizzano intorno ad un princeps; il processo si sviluppa in 2 direzioni:
a.affermando la propria autonomia nei confronti sia del Papato che dell’Impero, i quali
esercitavano giurisdizione sui singoli ordinamenti locali. b.affermando la propria supremazia
nei confronti degli ordinamenti che esistevano al loro interno. L’autonomia dei poteri che si
contendono l’universalità trova consacrazione con la fine della guerra dei Trent’anni e il
Trattato di Vestfalia del 1648.

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L'ordinamento Giuridico e il Diritto Costituzionale

CAPITOLO 1: L'ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE Le regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione:insieme formano un ordinamento giuridico. Le regole etiche o religiose sono volte a perseguire la perfezione dello spirito, le regole giuridiche regolano direttamente i rapporti tra i soggetti di un'organizzazione sociale. Le norme non giuridiche impongono solo doveri, le norme giuridiche affiancano anche diritti. quando si instaura un rapporto tra soggetti sulla base di una regola comune siamo in presenza di norme giuridiche (diritto oggettivo), che da luogo a vincoli reciproci. Tali vincoli determinano situazioni giuridiche di vantaggio (diritti in senso soggettivo) o di svantaggio(doveri o obblighi).

ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto; ne deriva che il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione.(TEORIA DELLA PLURALITÀ' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI). Il diritto dello Stato è la più importante tra le organizzazioni giuridiche.

Rapporto tra Diritto e Organizzazione Sociale

Rapporto tra il diritto e l'organizzazione sociale:

  • TEORIE NORMATIVISTE Kelsen: l'ordinamento è costituito dal complesso di norme vigenti in un determinato territorio
  • TEORIE ISTITUZIONALISTE Santi Romano: è il complesso di norme che scaturiscono da una determinata organizzazione sociale; non sono le norme a dar luogo all'organizzazione ma è questa che le produce.

Secondo le TEORIE NORMATIVISTE una società organizzata ha un ordinamento; secondo le TEORIE ISTITUZIONALISTE una società organizzata è un ordinamento.

ORDINAMENTO GIURIDICO: INSIEME DI PIÙ' ELEMENTI- PRESCRIZIONI , CONSUETUDINI,FATTI NORMATIVI- ACCOMUNATI DAL FATTO DI ESSERE TUTTI ESPRESSIONE DI UNA DETERMINATA ORGANIZZAZIONE SOCIALE E COORDINATI FRA LORO SECONDO CRITERI SISTEMATICI.

Disposizioni e Norme

Disposizioni vs Norme: le disposizioni sono mere formulazioni linguistiche, suscettibili a diverse interpretazioni; le norme sono il risultato dell'interpretazione operata sulla base di più criteri.

La Costituzione

Per l'ordinamento statale si parla per lo più di COSTITUZIONE: la costituzione può essere scritta o non scritta, se scritta può essere rigida (se si può modificare solo con un procedimento di revisione aggravato) o flessibile(se può essere modificata o derogata con legge ordinaria). Con lo sviluppo del costituzionalismo moderno si ebbero le prime costituzioni scritte (costituzione americana e costituzione francese). Molte costituzioni furono ottriate, ovvero concesse dalla corona.

Ogni ordinamento statale ha un suo assetto costituzionale:una forma di stato-un catalogo e dei diritti-una forma di governo-un sistema delle fonti del diritto. Vi sono paesi che hanno una costituzione scritta(regno unito), possiedono un nucleo di norme che costituiscono l'ordinamento costituzionale di quel paese.

Ogni ordinamento statale ha un proprio ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: COMPLESSO DELLE NORME FONDAMENTALI, SCRITTE O NON SCRITTE, CHE DANNO FORMA ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO E RAPPRESENTANO PER COSÌ' DIRE IL CODICE GENETICO CHE DETERMINA L'IDENTITÀ' DELL'ORDINAMENTO STESSO, OSSIA IL SUO ORDINE COSTITUZIONALE.1.la costituzione no esaurisce affatto tutto ciò che attiene agli elementi di fondo dell'ordinamento: restano fuori da esse leggi costituzionali e consuetudini costituzionali. Restano fuori anche le cosiddette norme materialmente costituzionali. 2.vi sono norme formalmente costituzionali la cui eventuale abrogazione o modifica non eliminerebbe alcun pilastro dell'ordine costituzionale. 3.l'ordinamento costituzionale di un paese non si identifica con le sole norme formalmente costituzionali, e viceversa le norme di una costituzione non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale.

Organi Costituzionali e di Rilevanza Costituzionale

Distinzione tra ORGANI COSTITUZIONALI e ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE: i primi (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale) concorrono a delineare il volto stesso dell'ordinamento costituzionale; i secondi non possono dirsi necessari( es. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) Essendo il potere di revisione un potere costituito(cioè previsto dalla medesima costituzione) e non costituente, esso non può contraddire le basi stesse della propria legittimazione.

COSTITUZIONE e ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: LA PRIMA E' LA CARTA COSTITUZIONALE ENTRATA IN VIGORE IL 1 GENNAIO 1948; IL SECONDO E' IL COMPLESSO DEI PRINCIPI E DELLE NORME COSTITUZIONALI LEGATI INSIEME DA UN PROGETTO COSTITUENTE CHE LI PERCORRE DANDO LORO SENSO E CAPACITà ESPANSIVA.

Partizioni del Diritto Pubblico

Le partizioni del Diritto Pubblico:

  • DIRITTO COSTITUZIONALE( studia l'ordinamento costituzionale)
  • DIRITTO PARLAMENTARE (studia l'organizzazione e il funzionamento del Parlamento)
  • DIRITTO REGIONALE o DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI (studia l'attribuzione l'organizzazione e il funzionamento delle regioni o degli enti locali)
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO (studia le pubbliche amministrazioni)
  • DIRITTO TRIBUTARIO ( studia mezzi e procedure volti a reperire le risorse per finanziare le spese dello Stato)
  • DIRITTO ECCLESIASTICO (studia la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica)
  • DIRITTO PENALE (studia il complesso di norme che sono assistite dalla minaccia di una sanzione afflittiva, la pena)
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE O PENALE (studiano le norme che regolano i processi civili e penali)
  • DIRITTO INTERNAZIONALE
  • DIRITTO DELL'UE
  • DIRITTO DEL LAVORO
  • DIRITTO DELL'ECONOMIA

Lo Stato

CAPITOLO 2: LO STATO Lo Stato è un ordinamento giuridico. Gli Stati si organizzano intorno ad un princeps; il processo si sviluppa in 2 direzioni: a.affermando la propria autonomia nei confronti sia del Papato che dell'Impero, i quali esercitavano giurisdizione sui singoli ordinamenti locali. b.affermando la propria supremazia nei confronti degli ordinamenti che esistevano al loro interno. L'autonomia dei poteri che si contendono l'universalità trova consacrazione con la fine della guerra dei Trent'anni e il Trattato di Vestfalia del 1648.Lo stato moderno è caratterizzato da 2 elementi importanti:

Politicità e Sovranità dello Stato

POLITICITÀ': sta ad indicare che l'ordinamento statale assume tra le proprie finalità la cura di tutti gli interessi generali che riguardano la collettività SOVRANITÀ': vale a dire la sua supremazia rispetto ad ogni altro potere costituito al suo interno e l'indipendenza rispetto a poteri esteri.

Uno stato può definirsi tale se riesce a conseguire il MONOPOLIO DELLA FORZA: se è in grado di agire tendenzialmente senza resistenze al proprio interno e senza interferenze esterne: esercita il monopolio della forza o in forma diretta, grazie all'uso della forza legale, o indiretta, ponendosi come unico soggetto in grado di legittimare altri soggetti all'uso della forza.

Si parla di STATO QUANDO UNA POPOLAZIONE, SOTTOMETTENDOSI A UN POTERE POLITICO, DA VITA AD UN ORDINAMENTO IN GRADO DI SODDISFARE I SUOI INTERESSI GENERALI. In questo modo la popolazione diviene POPOLO, ovvero un insieme di persone che condividono la stessa cittadinanza, ovvero eguaglianza di diritti e doveri di fronte al governo sovrano a cui sia assoggettano.

Elementi Costitutivi dello Stato

Devono essere presenti 3 elementi:

  • POPOLO
  • TERRITORIO
  • GOVERNO SOVRANO

La sovranità non è un potere costituito ma costituente, e in quel potere trova legittimazione la costituzione dello stato, a sua volta costitutiva di ogni altro potere pubblico. Solo gli stati sovrani possono darsi una costituzione. 2 aspetti fondamentali:

  1. il popolo è ,la fonte di legittimazione di ogni potere statale; nello stato assoluto fonte di legittimazione del re era considerato Dio stesso, nello stato liberale la Nazione
  2. il popolo, o meglio il corpo elettorale, è titolare dei poteri sovrani

Limiti all'Esercizio del Potere Sovrano

L'esercizio del potere sovrano incontra dei limiti

  1. LIMITI DI FATTO: derivanti dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dai processi di globalizzazione, che rendono difficile il controllo di circolazione di informazioni e risorse prodotte nel proprio territorio
  2. LIMITI GIURIDICI: derivanti dall'evoluzione dell'ordinamento internazionale, che mira a proteggere i popoli in nome dei diritti umani.

Stato Federale e Confederazione di Stati

Lo Stato Federale sembra contraddire lo schema classico della sovranità: realizza un ordinamento complesso in cui la sovranità è distribuita a due livelli di governo, quello dello stato federale e quello degli stati federati, ciascuno con una propria costituzione. Il processo di unificazione federale da vita a un nuovo stato. La costituzione federale si pone come fonte di legittimazione di tutti i poteri pubblici. La Confederazione degli Stati invece non dà vita a una nuova entità statale , ma a un'unione fra stati indipendenti e sovrani attraverso strutture comuni di cooperazione., disciplinata dal diritto internazionale e priva di costituzione.

Dottrine dello Stato

Le dottrine dello Stato:

  • COSTITUZIONALISMO DI MATRICE LIBERALE Locke: gli uomini possiedono 3 diritti: alla vita, alla libertà e alla proprietà. Allo scopo di salvaguardarli hanno anche diritto a difendersi; essi trasferiscono per contratto tali diritti ad un'autorità sovrana (DOTTRINE CONTRATTUALISTICHE). Il trasferimento può essere sempre revocato. Lo Stato tutela i diritti naturali dei cittadini (giusnaturalismo): la la sola funzione di riconoscerli e assicurarli.Hobbes: lo stato di natura è una condizione di grave conflitto; per uscire da quella condizione si delega al sovrano il potere di disporre di sé stessi. Ne deriva che lo stato non ha obblighi verso i sudditi, è Leviatano, che tutti assoggetta al suo potere autoritario.
  • DOTTRINE STATOLATRE Hegel: concezione dello Stato come realtà spirituale. Lo stato non è la somma di volontà individuali, non ha nulla a che vedere col contratto ed è del tutto separato dalla società .. Esso è il realizzarsi dell'opera millenaria della ragione. E' il popolo che riceve l'identità dello Stato e non viceversa. Lo Stato assorbe l'individuo. Mussolini :<< lo stato un assoluto, davanti al quale gli individui e i gruppi sono il relativo ... tutto nello stato, nulla fuori o contro lo stato>> Stato Etico: uno stato che tende a riconoscere un <capo>, che ammette un solo partito politico, che si basa su gerarchie precise e su una conseguente ricomposizione organicista della società.
  • DOTTRINE MARXISTE Marx: il principale fattore di civilizzazione non era lo stato ma la SOCIETÀ' CIVILE. Nega il valore all'individuo al di fuori dei rapporti sociali e al di fuori della sua collocazione di classe. Rifiuta anche la logica della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; lo stato era solo uno strumento attraverso cui una classe esercitava il proprio dominio sulle altre classi. Lenin: compito del proletariato sarebbe stata la conquista dello stato al fine di instaurare una propria dittatura di classe.

Forme di Governo e Forme di Stato

FORME DI GOVERNO: riguardano il modo in cui si distribuisce il potere politico fra i vari organi dello stato. FORME DI STATO: riguardano il modo in cui di atteggia il rapporto tra i cittadini e iol potere politico, vale a dire il rapporto tra governanti e governati. Classificazione:

  • stato assoluto
  • stato liberale
  • stato liberaldemocratico (in diversi paesi si caratterizza come stato sociale)
  • stato fascista
  • stato socialista
  • stato confessionale

Evoluzione delle Forme di Stato

STATO ASSOLUTO: Medioevo, dopo la dissoluzione dell'ordinamento feudale. a. la legittimazione del sovrano viene direttamente da Dio b. accentramento di tutto il potere nel capo sovrano c. divisione in classi sociali e privilegi dell'aristocrazia

STATO LIBERALE: frutto della lotta vittoriosa della borghesia (Terzo Stato); è contrassegnato da una base sociale ristretta in quanto il diritto di voto è riservato solo a coloro che possiedono un determinato censo (STATO MONOCLASSE), ma riconosce a tutti i cittadini i diritti di libertà e proprietà, garantiti da regole di diritto generali e tutelate da giudici indipendenti( STATO DI DIRITTO)

STATO LIBERALDEMOCRATICO: estensione del suffragio ai ceti esclusi; favorisce l'organizzazione dei cittadini in partiti politici e sindacati, non si possono ignorare i bisogni delle classi popolari(STATO PLURICLASSE). Sempre più esteso l'intervento dello stato nell'economia e al riconoscimento giuridico; di qui l'espressione STATO SOCIALE per definire le varianti di stato liberal democratico nelle quali fra i fini dello stato c'è la garanzia di importanti prestazioni sociali.

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