Tesi giuridiche su fonti del diritto e ordinamento della Guardia di Finanza

Documento su tesi giuridiche che esplorano le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti. Il Pdf, utile per la preparazione universitaria in Diritto, analizza le limitazioni della libertà nel procedimento penale, il sistema sanzionatorio amministrativo tributario e l'ordinamento della Guardia di Finanza, inclusi i reparti aeronavali speciali.

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36 pagine

TESI NR°1
A. le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti
B. le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e
cautelari
C. il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali
D. la sovranità dello stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. i poteri della polizia
marittima. poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare.
E. ordinamento della guardia di finanza: lineamenti generali; reparto operativo aeronavale e
reparti aeronavali speciali
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LE FONTI DEL DIRITTO E I CRITERI DI RISOLUZIONE DEI CONTRASTI
TRA FONTI
NOZIONE DI DIRITTO
Per definizione il diritto è il l’insieme delle norme di legge e consuetudini che regolano la vita di una
collettività in un determinato momento storico. Ovvero il regolamento dei rapporti tra gli individui che
fanno parte di una collettività statale, assistito dalla garanzia della sua osservanza dal potere dell'autorità
dello Stato.
Il diritto oggettivo si distingue in:
a. diritto privato: insieme di norme che regolano i rapporti fra i privati o atti commerciali.
b. diritto pubblico: insieme di norme dell'organizzazione dello Stato, di tutti i suoi organi e dei
rapporti tra tali organi e i privati.
In particolare, il diritto privato si distingue in:
- diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto della navigazione.
I principali rami del diritto pubblico sono:
- diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto processuale.
Una ulteriore partizione distingue il diritto interno da quello esterno (insieme delle norme che
regolano i rapporti tra gli Stati) che, a sua volta, si suddivide in diritto internazionale e
diritto comunitario.
FONTI DEL DIRITTO
Si definiscono “fonti del diritto” l’insieme degli atti e dei fatti che per loro natura producono diritto
ovvero quegli atti o fatti che in un ordinamento giuridico o un determinato contesto socio-
culturale reputano idonei a modificare o innovare l’ordinamento stesso.
Lo scopo è dunque sia costituire il sistema normativo di riferimento che regola la vita di una determinata
collettività sia garantire la conoscibilità delle norme, in modo che chiunque possa averne contezza e
rispettare le prescrizioni impartite.
Le fonti del diritto si distinguono in:
1. Le fonti di cognizione del diritto sono rappresenti da testi normativi (Costituzione della
Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale, codici…), contenenti norme giuridiche già formate di
cui assicurano la conoscibilità legale e si suddividono in:
- fonti di cognizione legali necessarie per l’entrata in vigore delle norme giuridiche (ad es.
la G.U.);
- fonti di cognizione notiziali non necessarie per l’entrata in vigore delle norme (ad es. i
codici, i testi unici, ecc.);
2. Le fonti di produzione strumenti predisposti dall’ ordinamento per creare modificare o
estinguere altre norme giuridiche, pertanto si identificano con gli atti e i fatti che l’ordinamento
riconosce idonei a produrre norme giuridiche tali fonti si distinguono in:
- fonti-atto: norme giuridiche scritte, emanate per volontà dagli organi costituzionali
(Governo, Parlamento, ecc) nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla
produzione;
- fonti-fatto: si identificano invece con azioni e comportamenti (i c.d. usi e consuetudini),
ripetuti nel tempo, che danno vita a consuetudini, che secondo l’ordinamento giuridico sono
idonee a creare norme giuridiche.
3. fonti sulla produzione (o sistema delle fonti), Si tratta di atti che disciplinano la
produzione delle norme giuridiche, individuando i soggetti deputati ad adottarle e
definendo le relative procedure, oltre a regolare l’efficacia delle norme all’interno
dell’ordinamento giuridico.Nel nostro sistema costituzionale la fonte sulla produzione per
antonomasia è ovviamente la Costituzione, che tuttavia spesso rinvia, più o meno
esplicitamente, a fonti di livello primario per disciplinare alcune fasi del procedimento di
formazione degli atti normativi. Tipico esempio è l’articolo 77 della Carta costituzionale,
fonte sulla produzione dei decreti legge.
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LE FONTI DEL DIRITTO E I CRITERI DI RISOLUZIONE DEI CONTRASTI TRA FONTI

TESI NRº1 A. le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti B. le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari C. il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali D. la sovranità dello stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. i poteri della polizia marittima. poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare. E. ordinamento della guardia di finanza: lineamenti generali; reparto operativo aeronavale e reparti aeronavali speciali pag. 1

NOZIONE DI DIRITTO

Per definizione il diritto è il l'insieme delle norme di legge e consuetudini che regolano la vita di una collettività in un determinato momento storico. Ovvero il regolamento dei rapporti tra gli individui che fanno parte di una collettività statale, assistito dalla garanzia della sua osservanza dal potere dell'autorità dello Stato.

Il diritto oggettivo si distingue in:

  1. diritto privato: insieme di norme che regolano i rapporti fra i privati o atti commerciali.
  2. diritto pubblico: insieme di norme dell'organizzazione dello Stato, di tutti i suoi organi e dei rapporti tra tali organi e i privati.

In particolare, il diritto privato si distingue in:

  • diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto della navigazione.

I principali rami del diritto pubblico sono:

  • diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto processale.

Una ulteriore partizione distingue il diritto interno da quello esterno (insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati) che, a sua volta, si suddivide in diritto internazionale e diritto comunitario.

FONTI DEL DIRITTO

Si definiscono "fonti del diritto" l'insieme degli atti e dei fatti che per loro natura producono diritto ovvero quegli atti o fatti che in un ordinamento giuridico o un determinato contesto socio- culturale reputano idonei a modificare o innovare l'ordinamento stesso.

Lo scopo è dunque sia costituire il sistema normativo di riferimento che regola la vita di una determinata collettività sia garantire la conoscibilità delle norme, in modo che chiunque possa averne contezza e rispettare le prescrizioni impartite.

Le fonti del diritto si distinguono in:

  1. Le "fonti di cognizione" del diritto sono rappresenti da testi normativi (Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale, codici ... ), contenenti norme giuridiche già formate di cui assicurano la conoscibilità legale e si suddividono in:
    • fonti di cognizione legali necessarie per l'entrata in vigore delle norme giuridiche (ad es. la G.U.);
    • fonti di cognizione notiziali non necessarie per l'entrata in vigore delle norme (ad es. i codici, i testi unici, ecc.);
  2. Le "fonti di produzione" strumenti predisposti dall' ordinamento per creare modificare o estinguere altre norme giuridiche, pertanto si identificano con gli atti e i fatti che l'ordinamento riconosce idonei a produrre norme giuridiche tali fonti si distinguono in:
    • fonti-atto: norme giuridiche scritte, emanate per volontà dagli organi costituzionali (Governo, Parlamento, ecc) nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione;
    • fonti-fatto: si identificano invece con azioni e comportamenti (i c.d. usi e consuetudini), ripetuti nel tempo, che danno vita a consuetudini, che secondo l'ordinamento giuridico sono idonee a creare norme giuridiche.
  3. fonti sulla produzione (o sistema delle fonti), Si tratta di atti che disciplinano la produzione delle norme giuridiche, individuando i soggetti deputati ad adottarle e definendo le relative procedure, oltre a regolare l'efficacia delle norme all'interno dell'ordinamento giuridico.Nel nostro sistema costituzionale la fonte sulla produzione per antonomasia è ovviamente la Costituzione, che tuttavia spesso rinvia, più o meno esplicitamente, a fonti di livello primario per disciplinare alcune fasi del procedimento di formazione degli atti normativi. Tipico esempio è l'articolo 77 della Carta costituzionale, fonte sulla produzione dei decreti legge.

pag. 2E' necessario ricordare che, accanto alle fonti del diritto italiano, esistono anche le fonti derivanti dall'adesione della Repubblica italiana all'Unione Europea, alla Comunità Europea e ai vari trattati internazionali, che entrano a far parte della gerarchia delle fonti.

GERARCHIA DELLE FONTI

Il sistema di fonti appena citato può essere rappresentato graficamente come una piramide (c.d. piramide di Kelsen), al cui vertice sono collocate le fonti di rango più alto (Costituzione e leggi costituzionali) e via via quelle di livello inferiore, man mano che si discende verso la base. Esiste dunque una vera e propria gerarchia delle fonti e delle norme giuridiche da esse prodotte, che consente anche di risolvere eventuali contrasti tra fonti giuridiche coeve (svolte nello stesso tempo) ma dotate di forza giuridica diversa.

COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI REGOLAMENTI UE, DIRETTIVE UE LEGGI ORDINARIE, DECRETI LEGGE, DECRETI LEGISLATIVI LEGGI REGIONALI REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO USI O CONSUETUDINI

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Entrata in vigore il 1º gennaio del 1948, la Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica italiana e occupa il vertice della gerarchia delle fonti, formalmente in ragione della sua natura rigida. All'interno della Costituzione si trovano cristallizzati i principi cardine dello Stato italiano: la forma di stato, la forma di governo, l'ordinamento della Repubblica, i diritti e i doveri dei cittadini. Dei 139 articoli di cui è composta la Carta, i primi dodici rappresentano i c.d. principi fondamentali, che assieme ai diritti e doveri dei cittadini (artt. da 13 a 54 Cost.) e alla forma di governo repubblicana (art. 139 Cost.), rappresentano il nucleo rigido e immodificabile della Carta. Proprio a garanzia di quest'ultimo, la Costituzione italiana ha natura rigida, non può infatti essere modificata attraverso il processo di legiferazione ordinario ma solo a seguito dello speciale procedimento di revisione costituzionale contemplato all'art. 138 della Carta.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (ART. DA 1 A 12)

Nei primi 12 articoli della Costituzione si evincono i c.d. principi fondamentali che delineano la struttura e le caratteristiche immutabili dello Stato repubblicano democratico e fissano i limiti degli organi di governo nei confronti dei cittadini e degli Stati stranieri, per tali motivi sono immodificabili ed in vetta alla gerarchia delle fonti e si distinguono in:

  1. principio democratico: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".
  2. principio pluralista o dell'inviolabilità dei diritti: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali".
  3. principio di uguaglianza: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione ecc.".
  4. principio lavorista: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto".

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  1. principio autonomista (autonomia degli enti locali): "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali".
  2. Tutela delle minoranze linguistiche: "La Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche".
  3. principio di laicità (libertà religiosa): "Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge".
  4. principio della libertà di culto: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge".
  5. principio culturale e ambientalista (sviluppo della cultura e della ricerca): "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione".
  6. principio internazionalista: "L'ordinamento italiano si adatta alle norme di diritto internazionale".
  7. principio pacifista "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".
  8. la bandiera della Repubblica italiana è il Tricolore.

LE FONTI DI RILIEVO COSTITUZIONALE: LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Di pari rango rispetto alla Costituzione sono le leggi costituzionali e di revisione costituzionale: le prime sono emanate in materie in cui la stessa Costituzione formula riserve di legge costituzionali, disponendo cioè che possano essere regolate solo con questo tipo di legge (ne sono un esempio gli artt. 71, 117 e 137 Cost.). Le leggi di revisione costituzionale sono invece deputate a modificare gli articoli della Costituzione all'esito dell'apposito procedimento delineato all'art. 138 della Carta, cui restano ovviamente sottratti i principi fondamentali i diritti e doveri dei cittadini e la forma di governo repubblicana.

LE FONTI COMUNITARIE

I trattati di origine comunitaria (Trattato di Roma sulla CEE, Atto unico europeo, Trattato di Maastricht. Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza) sono entrati a far parte dell'ordinamento giuridico italiano per effetto dell'art. 80 Cost. I trattati sono alla base del diritto comunitario derivato che si costituisce di norme poste in essere dagli organi comunitari: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. I trattati europei, a differenza dei trattati internazionali, prevedono e disciplinano un ordinamento sopranazionale i cui organi possono creare norme che si indirizzano agli Stati quanto ai cittadini. Il rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale è concepito dalla Corte costituzionale come un rapporto tra ordinamenti distinti ma coordinati. Infatti le norme comunitarie sono emanazione di una fonte di produzione autonoma, propria di un ordinamento distinto da quello interno. Tuttavia la Corte di giustizia considera i due ordinamenti come uno unico. Nella gerarchia delle fonti, le norme comunitarie sono posta ad un livello più elevato rispetto alle norme interne che verranno disapplicate se contrastanti con le prime. La distinzione fondamentale da cui muovere è tra il diritto convenzionale e il diritto derivato. Le fonti del diritto convenzionale consistono nei "trattati" con cui la Comunità europea è stata istituita e successivamente modificata e sviluppata. I trattati vengono recepiti con l'ordine di esecuzione, cioè l'ordine contenuto nella legge di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali o in una legge ordinaria che dà esecuzione al trattato medesimo. Con l'ordine di esecuzione il legislatore opera un rinvio al trattato, al quale dunque l'interprete dovrà riferirsi per determinare il contenuto delle norme interne esecutive del trattato. Nel trattato CE sono disciplinati gli organi della Comunità e i loro poteri normativi: questi si esprimono attraverso atti normativi che costituiscono il diritto derivato. Le fonti del diritto derivato si distinguono anzitutto in atti vincolanti e non vincolanti. Le fonti non vincolanti sono:

  • - le Raccomandazioni, inviti rivolti agli Stati a conformarsi ad un certo comportamento.
  • - i Pareri, esprimono il punto di vista di un organo su un determinato oggetto, che ogni organo della Comunità europea può emanare.

Le fonti vincolanti si distinguono in tre tipologie:

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