Documento su tesi giuridiche che esplorano le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti. Il Pdf, utile per la preparazione universitaria in Diritto, analizza le limitazioni della libertà nel procedimento penale, il sistema sanzionatorio amministrativo tributario e l'ordinamento della Guardia di Finanza, inclusi i reparti aeronavali speciali.
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TESI NRº1 A. le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti B. le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari C. il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali D. la sovranità dello stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. i poteri della polizia marittima. poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare. E. ordinamento della guardia di finanza: lineamenti generali; reparto operativo aeronavale e reparti aeronavali speciali pag. 1
Per definizione il diritto è il l'insieme delle norme di legge e consuetudini che regolano la vita di una collettività in un determinato momento storico. Ovvero il regolamento dei rapporti tra gli individui che fanno parte di una collettività statale, assistito dalla garanzia della sua osservanza dal potere dell'autorità dello Stato.
Il diritto oggettivo si distingue in:
In particolare, il diritto privato si distingue in:
I principali rami del diritto pubblico sono:
Una ulteriore partizione distingue il diritto interno da quello esterno (insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati) che, a sua volta, si suddivide in diritto internazionale e diritto comunitario.
Si definiscono "fonti del diritto" l'insieme degli atti e dei fatti che per loro natura producono diritto ovvero quegli atti o fatti che in un ordinamento giuridico o un determinato contesto socio- culturale reputano idonei a modificare o innovare l'ordinamento stesso.
Lo scopo è dunque sia costituire il sistema normativo di riferimento che regola la vita di una determinata collettività sia garantire la conoscibilità delle norme, in modo che chiunque possa averne contezza e rispettare le prescrizioni impartite.
Le fonti del diritto si distinguono in:
pag. 2E' necessario ricordare che, accanto alle fonti del diritto italiano, esistono anche le fonti derivanti dall'adesione della Repubblica italiana all'Unione Europea, alla Comunità Europea e ai vari trattati internazionali, che entrano a far parte della gerarchia delle fonti.
Il sistema di fonti appena citato può essere rappresentato graficamente come una piramide (c.d. piramide di Kelsen), al cui vertice sono collocate le fonti di rango più alto (Costituzione e leggi costituzionali) e via via quelle di livello inferiore, man mano che si discende verso la base. Esiste dunque una vera e propria gerarchia delle fonti e delle norme giuridiche da esse prodotte, che consente anche di risolvere eventuali contrasti tra fonti giuridiche coeve (svolte nello stesso tempo) ma dotate di forza giuridica diversa.
COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI REGOLAMENTI UE, DIRETTIVE UE LEGGI ORDINARIE, DECRETI LEGGE, DECRETI LEGISLATIVI LEGGI REGIONALI REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO USI O CONSUETUDINI
Entrata in vigore il 1º gennaio del 1948, la Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica italiana e occupa il vertice della gerarchia delle fonti, formalmente in ragione della sua natura rigida. All'interno della Costituzione si trovano cristallizzati i principi cardine dello Stato italiano: la forma di stato, la forma di governo, l'ordinamento della Repubblica, i diritti e i doveri dei cittadini. Dei 139 articoli di cui è composta la Carta, i primi dodici rappresentano i c.d. principi fondamentali, che assieme ai diritti e doveri dei cittadini (artt. da 13 a 54 Cost.) e alla forma di governo repubblicana (art. 139 Cost.), rappresentano il nucleo rigido e immodificabile della Carta. Proprio a garanzia di quest'ultimo, la Costituzione italiana ha natura rigida, non può infatti essere modificata attraverso il processo di legiferazione ordinario ma solo a seguito dello speciale procedimento di revisione costituzionale contemplato all'art. 138 della Carta.
Nei primi 12 articoli della Costituzione si evincono i c.d. principi fondamentali che delineano la struttura e le caratteristiche immutabili dello Stato repubblicano democratico e fissano i limiti degli organi di governo nei confronti dei cittadini e degli Stati stranieri, per tali motivi sono immodificabili ed in vetta alla gerarchia delle fonti e si distinguono in:
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Di pari rango rispetto alla Costituzione sono le leggi costituzionali e di revisione costituzionale: le prime sono emanate in materie in cui la stessa Costituzione formula riserve di legge costituzionali, disponendo cioè che possano essere regolate solo con questo tipo di legge (ne sono un esempio gli artt. 71, 117 e 137 Cost.). Le leggi di revisione costituzionale sono invece deputate a modificare gli articoli della Costituzione all'esito dell'apposito procedimento delineato all'art. 138 della Carta, cui restano ovviamente sottratti i principi fondamentali i diritti e doveri dei cittadini e la forma di governo repubblicana.
I trattati di origine comunitaria (Trattato di Roma sulla CEE, Atto unico europeo, Trattato di Maastricht. Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza) sono entrati a far parte dell'ordinamento giuridico italiano per effetto dell'art. 80 Cost. I trattati sono alla base del diritto comunitario derivato che si costituisce di norme poste in essere dagli organi comunitari: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. I trattati europei, a differenza dei trattati internazionali, prevedono e disciplinano un ordinamento sopranazionale i cui organi possono creare norme che si indirizzano agli Stati quanto ai cittadini. Il rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale è concepito dalla Corte costituzionale come un rapporto tra ordinamenti distinti ma coordinati. Infatti le norme comunitarie sono emanazione di una fonte di produzione autonoma, propria di un ordinamento distinto da quello interno. Tuttavia la Corte di giustizia considera i due ordinamenti come uno unico. Nella gerarchia delle fonti, le norme comunitarie sono posta ad un livello più elevato rispetto alle norme interne che verranno disapplicate se contrastanti con le prime. La distinzione fondamentale da cui muovere è tra il diritto convenzionale e il diritto derivato. Le fonti del diritto convenzionale consistono nei "trattati" con cui la Comunità europea è stata istituita e successivamente modificata e sviluppata. I trattati vengono recepiti con l'ordine di esecuzione, cioè l'ordine contenuto nella legge di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali o in una legge ordinaria che dà esecuzione al trattato medesimo. Con l'ordine di esecuzione il legislatore opera un rinvio al trattato, al quale dunque l'interprete dovrà riferirsi per determinare il contenuto delle norme interne esecutive del trattato. Nel trattato CE sono disciplinati gli organi della Comunità e i loro poteri normativi: questi si esprimono attraverso atti normativi che costituiscono il diritto derivato. Le fonti del diritto derivato si distinguono anzitutto in atti vincolanti e non vincolanti. Le fonti non vincolanti sono:
Le fonti vincolanti si distinguono in tre tipologie:
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