Domande di Diritto Tributario: Dichiarazione dei Redditi e Trasparenza Fiscale

Documento di Università sul Diritto Tributario: Dichiarazione dei Redditi, Trasparenza Fiscale e Plusvalenze Esenti. Il Pdf esplora i concetti chiave del diritto tributario italiano, analizzando le differenze tra reddito di lavoro autonomo e d'impresa individuale, e i principi di residenza fiscale e tassazione universale.

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DOMANDE DIRITTO TRIBUTARIO
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La dichiarazione dei redditi rappresenta un atto fondamentale nel sistema tributario, il cui deposito deve
avvenire entro 90gg successivi al termine ordinario, secondo modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate
per l'anno di riferimento. I soggetti tenuti a presentarla sono coloro che hanno percepito redditi, mentre
sono esentati coloro il cui reddito deriva solo da lavoro dipendente e casa di abitazione, i quali ricevono
il modello CU dal sostituto d'imposta.
Il modello 730 è destinato a coloro che non hanno redditi d'impresa, come i dipendenti, e può essere
presentato sia all'Agenzia delle Entrate che al datore di lavoro, che funge da intermediario per le ritenute
scali. Il modello Unico, utilizzato dagli imprenditori individuali per dichiarare diverse imposte insieme, è
stato abrogato.
Il modello F24 consente di compensare debiti tributari relativi a qualsiasi imposta.
La dichiarazione si divide in contenuto essenziale e opzioni (come regimi agevolativi). Il primo è
correggibile entro il termine di deposito, mentre le opzioni sono denitive.
Le dichiarazioni integrative o correttive sono consentite tramite il "ravvedimento operoso", che offre sconti
d'imposta in base alla tempestività della correzione. I termini per la presentazione variano, ma di solito è
entro il 30 novembre dell'anno successivo. I ritardi no a 90gg sono accettati con sanzioni, mentre oltre i
90 giorni sono considerati "ultratardivi".
L'omissione della dichiarazione comporta l'accertamento d'ufcio da parte della PA.
La dichiarazione produce effetti sostanziali e procedimentali, permettendo controlli formali come gli
accertamenti in rettica o d'ufcio. La dichiarazione pre-compilata può essere accettata o contestata dal
contribuente.
Il DPR 322/98 disciplina la dichiarazione dei redditi per l'IRPEF, richiedendo modelli conformi approvati
entro febbraio, con deposito entro maggio-giugno o via telematica entro novembre. Le integrazioni della
dichiarazione possono correggere errori e omissioni e il credito derivante può essere compensato con
debiti maturati.
Resta comunque la possibilità per il contribuente di impugnare errori sia in sede di accertamento sia
correggendo la propria dichiarazione.
IMPOSIZIONE TRASPARENZA NEI GRUPPI
Imposizioni per trasparenza ex art. 115-116 e il consolidato nazionale e mondiale:
Le imposizioni per trasparenza e i regimi del consolidato sono introdotti come opzioni per le società
appartenenti a gruppi, offrendo alternative alla partecipazione esentasse. Tali regimi non riconoscono i
gruppi come soggetti scali, mantenendo le singole società come soggetti passivi. La loro nalità
principale è consentire la compensazione delle perdite infragruppo e non attenuare la doppia
imposizione degli utili. La trasparenza consente la condivisione dei redditi e delle perdite tra le società
del gruppo.
Trasparenza per opzione ex art. 115 TUIR:
Questa opzione prevede l'imputazione proporzionale del reddito della partecipata ai redditi delle società
partecipanti. L'opzione è limitata alle società di capitali residenti e soggette all'Ires, possedenti quote di
partecipazione nella partecipata. Deve essere esercitata congiuntamente da tutte le società coinvolte nel
gruppo.
Il regime di trasparenza scale tra società prevede delle ipotesi ostative che impediscono l'applicazione
di questo regime, al ne di evitare possibili elusioni scali. Le cause di cessione che ostacolano l'attuazione
di tale regime sono le seguenti:
1. Società sottoposta a procedura concorsuale: Se una delle società coinvolte è soggetta a una
procedura concorsuale, il regime di trasparenza scale tra le società non può essere applicato.
Questa disposizione mira a prevenire situazioni di evasione scale attraverso la partecipazione
indiretta alla procedura concorsuale.
2. Regime IRES agevolato: Nel caso in cui una delle società partecipanti goda di un regime scale
agevolato ai sensi dell'IRES per speciche caratteristiche, il regime di trasparenza scale non può
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essere applicato. Questa misura è volta a evitare che la società agevolata possa estendere
indirettamente i vantaggi scali alla società partecipata.
3. Regime del consolidato nazionale: Nel caso in cui la partecipata abbia optato per il regime del
consolidato nazionale, sia come capogruppo che come controllata, il regime di trasparenza scale
non può essere applicato. Se la società è il capogruppo, tutti i redditi inizialmente sono imputati
ad essa e poi alle partecipanti per trasparenza. Se invece è controllata, non sussistono le condizioni
(ovvero il controllo per più del 50%).
4. Partecipanti non residenti: Le società partecipanti non residenti possono accedere al regime di
trasparenza scale solo se non sono soggette all'obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.
Questo si verica principalmente quando tali società possono avvalersi delle direttive dell'Unione
Europea "madre-glia". Secondo tali direttive, le società non residenti in Italia che partecipano a
società italiane possono essere soggette al regime scale ordinario dell'IRES e, allo stesso modo,
possono optare per il regime di trasparenza scale.
Trasparenza delle S.r.l. a ristretta base proprietaria ex art. 116:
Le S.r.l. con un volume di ricavi limitato e una base sociale ristretta possono optare per questo regime,
simile alle società di persone, per accedere a un trattamento scale agevolato.
Consolidato nazionale ex art. 117ss:
Il consolidato nazionale è un'operazione contabile che considera un gruppo di società come un'unica
unità economica, pur conservando ciascuna società la propria soggettività giuridica. Il reddito
complessivo globale nel consolidato è dato dalla somma del reddito di tutte le società coinvolte, e i
risultati delle società partecipate sono imputati alla società controllante. Questo regime è alternativo al
regime di trasparenza, in cui i redditi sono imputati direttamente ai soci.
Per optare al consolidato nazionale, è necessaria un'opzione congiunta tra la società capogruppo e
almeno una società controllata. L'opzione richiede specici requisiti, come l'identità di esercizio sociale
tra le società coinvolte, l'elezione del domicilio della controllata presso la controllante e la comunicazione
dell'opzione all'Agenzia delle Entrate entro un termine prestabilito. Questa opzione è irrevocabile e ha
validità per tre esercizi sociali.
Per poter accedere al consolidato, la controllante deve avere un controllo diretto o indiretto sulla
controllata, che può manifestarsi attraverso la partecipazione al capitale o agli utili della società
controllata.
Le società non residenti possono accedere al consolidato nazionale se sono residenti in un paese con
convenzione contro la doppia imposizione e operano tramite stabile organizzazione.
Il reddito consolidato viene determinato attraverso la somma algebrica dei redditi e delle perdite delle
società partecipanti, includendo anche il 5% dei dividendi percepiti da altre società del gruppo. Viene
retticata la deduzione degli interessi passivi dalle perdite scali del gruppo, che possono essere riportate
a nuovo dalla controllante. Sull'intero reddito del gruppo si applica l'aliquota IRES.
Ogni società partecipante presenta la propria dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate e alla
capogruppo, e le transazioni interne tra società del gruppo non hanno rilevanza scale.
La responsabilità scale ricade sulla consolidata che deve versare gli acconti infrannuali e l'imposta
liquidata nella dichiarazione di gruppo. In caso di accertamenti scali, la consolidante risponde per la
maggiore imposta accertata, mentre le singole consolidate rispondono per il debito direttamente
collegato alle loro operazioni.
Il consolidato cessa se viene meno il rapporto di controllo o se non viene rinnovato l'opzione entro il
triennio. Le perdite possono restare a carico della consolidante o essere assegnate alle società ex-
consolidate che le hanno prodotte. Le rettiche del reddito consolidato possono essere effettuate
dall'amministrazione nanziaria e hanno conseguenze sia sulle singole società sia sul risultato nale della
società controllante.
Consolidato mondiale ex art. 130ss:
Il consolidato mondiale è un'opzione disponibile per le società e gli enti residenti, nonché per le società
controllanti anche non residenti, che consente l'inclusione proporzionale nella propria base imponibile,

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione dei redditi rappresenta un atto fondamentale nel sistema tributario, il cui deposito deve avvenire entro 90gg successivi al termine ordinario, secondo modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di riferimento. I soggetti tenuti a presentarla sono coloro che hanno percepito redditi, mentre sono esentati coloro il cui reddito deriva solo da lavoro dipendente e casa di abitazione, i quali ricevono il modello CU dal sostituto d'imposta.

Il modello 730 è destinato a coloro che non hanno redditi d'impresa, come i dipendenti, e può essere presentato sia all'Agenzia delle Entrate che al datore di lavoro, che funge da intermediario per le ritenute fiscali. Il modello Unico, utilizzato dagli imprenditori individuali per dichiarare diverse imposte insieme, è stato abrogato.

Il modello F24 consente di compensare debiti tributari relativi a qualsiasi imposta.

La dichiarazione si divide in contenuto essenziale e opzioni (come regimi agevolativi). Il primo è correggibile entro il termine di deposito, mentre le opzioni sono definitive.

Le dichiarazioni integrative o correttive sono consentite tramite il "ravvedimento operoso", che offre sconti d'imposta in base alla tempestività della correzione. I termini per la presentazione variano, ma di solito è entro il 30 novembre dell'anno successivo. I ritardi fino a 90gg sono accettati con sanzioni, mentre oltre i 90 giorni sono considerati "ultratardivi".

L'omissione della dichiarazione comporta l'accertamento d'ufficio da parte della PA.

La dichiarazione produce effetti sostanziali e procedimentali, permettendo controlli formali come gli accertamenti in rettifica o d'ufficio. La dichiarazione pre-compilata può essere accettata o contestata dal contribuente.

Il DPR 322/98 disciplina la dichiarazione dei redditi per l'IRPEF, richiedendo modelli conformi approvati entro febbraio, con deposito entro maggio-giugno o via telematica entro novembre. Le integrazioni della dichiarazione possono correggere errori e omissioni e il credito derivante può essere compensato con debiti maturati.

Resta comunque la possibilità per il contribuente di impugnare errori sia in sede di accertamento sia correggendo la propria dichiarazione.

IMPOSIZIONE TRASPARENZA NEI GRUPPI

Imposizioni per trasparenza ex art. 115-116 e il consolidato nazionale e mondiale

Le imposizioni per trasparenza e i regimi del consolidato sono introdotti come opzioni per le società appartenenti a gruppi, offrendo alternative alla partecipazione esentasse. Tali regimi non riconoscono i gruppi come soggetti fiscali, mantenendo le singole società come soggetti passivi. La loro finalità principale è consentire la compensazione delle perdite infragruppo e non attenuare la doppia imposizione degli utili. La trasparenza consente la condivisione dei redditi e delle perdite tra le società del gruppo.

Trasparenza per opzione ex art. 115 TUIR

Questa opzione prevede l'imputazione proporzionale del reddito della partecipata ai redditi delle società partecipanti. L'opzione è limitata alle società di capitali residenti e soggette all'Ires, possedenti quote di partecipazione nella partecipata. Deve essere esercitata congiuntamente da tutte le società coinvolte nel gruppo.

Il regime di trasparenza fiscale tra società prevede delle ipotesi ostative che impediscono l'applicazione di questo regime, al fine di evitare possibili elusioni fiscali. Le cause di cessione che ostacolano l'attuazione di tale regime sono le seguenti:

  1. Società sottoposta a procedura concorsuale: Se una delle società coinvolte è soggetta a una procedura concorsuale, il regime di trasparenza fiscale tra le società non può essere applicato. Questa disposizione mira a prevenire situazioni di evasione fiscale attraverso la partecipazione indiretta alla procedura concorsuale.
  2. Regime IRES agevolato: Nel caso in cui una delle società partecipanti goda di un regime fiscale agevolato ai sensi dell'IRES per specifiche caratteristiche, il regime di trasparenza fiscale non può essere applicato. Questa misura è volta a evitare che la società agevolata possa estendere indirettamente i vantaggi fiscali alla società partecipata.
  3. Regime del consolidato nazionale: Nel caso in cui la partecipata abbia optato per il regime del consolidato nazionale, sia come capogruppo che come controllata, il regime di trasparenza fiscale non può essere applicato. Se la società è il capogruppo, tutti i redditi inizialmente sono imputati ad essa e poi alle partecipanti per trasparenza. Se invece è controllata, non sussistono le condizioni (ovvero il controllo per più del 50%).
  4. Partecipanti non residenti: Le società partecipanti non residenti possono accedere al regime di trasparenza fiscale solo se non sono soggette all'obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. Questo si verifica principalmente quando tali società possono avvalersi delle direttive dell'Unione Europea "madre-figlia". Secondo tali direttive, le società non residenti in Italia che partecipano a società italiane possono essere soggette al regime fiscale ordinario dell'IRES e, allo stesso modo, possono optare per il regime di trasparenza fiscale.

Trasparenza delle S.r.l. a ristretta base proprietaria ex art. 116

Le S.r.l. con un volume di ricavi limitato e una base sociale ristretta possono optare per questo regime, simile alle società di persone, per accedere a un trattamento fiscale agevolato.

Consolidato nazionale ex art. 117ss

Il consolidato nazionale è un'operazione contabile che considera un gruppo di società come un'unica unità economica, pur conservando ciascuna società la propria soggettività giuridica. Il reddito complessivo globale nel consolidato è dato dalla somma del reddito di tutte le società coinvolte, e i risultati delle società partecipate sono imputati alla società controllante. Questo regime è alternativo al regime di trasparenza, in cui i redditi sono imputati direttamente ai soci.

Per optare al consolidato nazionale, è necessaria un'opzione congiunta tra la società capogruppo e almeno una società controllata. L'opzione richiede specifici requisiti, come l'identità di esercizio sociale tra le società coinvolte, l'elezione del domicilio della controllata presso la controllante e la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate entro un termine prestabilito. Questa opzione è irrevocabile e ha validità per tre esercizi sociali.

Per poter accedere al consolidato, la controllante deve avere un controllo diretto o indiretto sulla controllata, che può manifestarsi attraverso la partecipazione al capitale o agli utili della società controllata.

Le società non residenti possono accedere al consolidato nazionale se sono residenti in un paese con convenzione contro la doppia imposizione e operano tramite stabile organizzazione.

Il reddito consolidato viene determinato attraverso la somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti, includendo anche il 5% dei dividendi percepiti da altre società del gruppo. Viene rettificata la deduzione degli interessi passivi dalle perdite fiscali del gruppo, che possono essere riportate a nuovo dalla controllante. Sull'intero reddito del gruppo si applica l'aliquota IRES.

Ogni società partecipante presenta la propria dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate e alla capogruppo, e le transazioni interne tra società del gruppo non hanno rilevanza fiscale.

La responsabilità fiscale ricade sulla consolidata che deve versare gli acconti infrannuali e l'imposta liquidata nella dichiarazione di gruppo. In caso di accertamenti fiscali, la consolidante risponde per la maggiore imposta accertata, mentre le singole consolidate rispondono per il debito direttamente collegato alle loro operazioni.

Il consolidato cessa se viene meno il rapporto di controllo o se non viene rinnovato l'opzione entro il triennio. Le perdite possono restare a carico della consolidante o essere assegnate alle società ex- consolidate che le hanno prodotte. Le rettifiche del reddito consolidato possono essere effettuate dall'amministrazione finanziaria e hanno conseguenze sia sulle singole società sia sul risultato finale della società controllante.

Consolidato mondiale ex art. 130ss

Il consolidato mondiale è un'opzione disponibile per le società e gli enti residenti, nonché per le società controllanti anche non residenti, che consente l'inclusione proporzionale nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, dei redditi conseguiti dalle controllate non residenti. Questa opzione è motivata dalla necessità di compensare le perdite.

L'opzione ha una durata di 5 esercizi del soggetto controllante ed è eventualmente prorogabile per il triennio successivo; tuttavia, durante tali periodi, diventa irrevocabile.

I soggetti interessati sono le società di capitali ed enti commerciali controllanti e residenti in Italia. Per soddisfare i requisiti e per evitare perdite delle controllate che diminuiscano il reddito, occorre osservare alcune cautele:

  1. La partecipata estera deve essere controllata dalla società residente in Italia e avere i titoli negoziati in mercati regolamentati, con adeguato controllo tributario, oppure deve essere controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici. Si applica la regola "All in all out" per le controllate.
  2. L'esercizio dell'opzione deve riguardare tutte le controllate non residenti e deve essere effettuato nella dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta per cui si desidera che abbia effetto.
  3. È richiesta l'identità dell'esercizio sociale tra le società controllanti e la controllata, a meno che ciò non sia impossibile.

In questo modello, non è necessaria la coincidenza dei periodi d'imposta, poiché ciò che conta è l'imputazione della quota di partecipazione agli utili delle controllate all'esercizio in corso della controllante. Non vi è un reddito consolidato.

  1. È necessaria la revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate. L'Agenzia delle Entrate richiede la determinazione del reddito della controllata secondo le regole italiane.
  2. È richiesta l'attestazione del consenso e dell'impegno a collaborare da parte delle controllate non residenti.

L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto controllante, indipendentemente dalla distribuzione degli utili, i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, simile all'imposizione per trasparenza. Il controllo può essere anche indiretto attraverso l'applicazione del demoltiplicatore (80% dell'80% = 64%).

Ad esempio, se la società residente in Italia possiede la partecipazione di controllo della società non residente attraverso una prima controllata avente sede in Italia, anch'essa entra nel consolidato.

Transfer pricing ex art. 110.7

Metodologia per determinare i prezzi di trasferimento nelle transazioni internazionali tra società di gruppo, al fine di evitare evasione fiscale.

Stabile organizzazione ex art. 162 TUIR

Criterio per identificare soggetti non residenti che producono redditi sul territorio italiano, con distinzione tra stabile organizzazione materiale e personale.

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero ex art. 165 TUIR

Detrazioni consentite sull'imposta netta dovuta in Italia per le imposte pagate all'estero su redditi esteri.

Questi regimi e concetti fiscali sono parte integrante del sistema normativo italiano, offrendo agli operatori economici diverse opzioni e responsabilità in relazione alle loro attività nazionali e internazionali.

SOGGETTI PASSIVI IRES

L'imposta sul reddito delle società (IRES) è un'imposta che incide sul reddito complessivo netto delle società di capitali e dei soggetti collettivi in genere, con un'aliquota standard del 24%. Tuttavia, possono essere presenti maggiorazioni o riduzioni, come ad esempio una maggiorazione di 3,5 punti percentuali per la Banca d'Italia.

Gli artt. 73 e 75 del TUIR definiscono i soggetti passivi e la base imponibile dell'IRES in maniera dettagliata.

I soggetti passivi dell'IRES sono suddivisi in quattro gruppi: a) società di capitali, che includono società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (SRL), cooperative, società di mutua assistenza, e società e cooperative europee; b) enti commerciali, che comprendono sia enti pubblici che privati, inclusi i trust il cui oggetto principale è un'attività commerciale; c) enti non

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