Diritto delle società di persone: costituzione, gestione e scioglimento

Documento di Università sul Diritto delle Società di Persone. Il Pdf, di Diritto, esplora le società di persone, la loro costituzione, gestione e scioglimento, analizzando le diverse tipologie e le responsabilità degli amministratori.

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disponendo che, quando queste vengono iscritte nel registro delle imprese, acquistano personalità
giuridica. Una così diretta affermazione non si rileva invece per le società di persone; tale questione
ha ancora una volta diviso in due la giurisprudenza. Parte di essa riteneva che, conseguenza di tale
silenzio, fosse il fatto che le società di persone non sarebbero dotate di personalità giuridica, e che
dunque i beni, i rapporti giuridici e l'attività economica sarebbero da imputare ai soci. Tale tesi è
oggi superata, e la giurisprudenza appare in accordo sul fatto che le società di persone siano dotate
non di personalità, ma di soggettività minore. In tal senso, le stesse sono comunque dotate di una
propria autonomia soggettiva, di grado inferiore rispetto alla personalità giuridica,ma rimangono
centri di imputazione di rapporti giuridici. Questo è dimostrato dal fatto che, anche le società di
persone sono soggette all'iscrizione nei registri immobiliari, si dotano comunque di un nome e di
una sede, i rapporti giuridici che sorgono in capo ad esse nei confronti dei terzi sono insensibili al
mutare della compagine sociale.
LE SOCIETA' DI PERSONE
La società di persone è quel modello societario per cui si opta in caso di esercizio in comune di
imprese di dimensioni contenute. Le sue caratteristiche tipiche sono: responsabilità illimitata di
almeno un socio per le obbligazioni sociali, stabilità nel tempo della compagine sociale e
dell'assetto organizzativo cristallizzato nell'atto costitutivo, rilevanza normativa di alcune vicende
personali dei soci, agilità gestionale. Le società di persone sono disciplinate nei circa settanta
articoli che seguono quello di nozione della società. Questi descrivono la versione più elementare di
società di persone, motivo per cui il modello legale presenta ampi margini di derogabilità, che
consentono ai soci di includere clausole che richiamano istituti e regole molto rigide, tipiche delle
società di capitali. Il modello ideale per l'esercizio di attività economiche di modesta entità è
dunque la società di persone; questa compete con la s.r.l. Nonostante entrambe si adattino bene
all'esercizio di attività economiche di dimensioni contenute, il modello della società di persone
risulta quello maggiormente scelto, per due motivi principali: il primo attiene alla convenienza sul
piano tributario. Questa dipende dal principio della trasparenza fiscale, in forza del quale l'utile
della società può essere tassato direttamente in capo i soci, che dunque possono usufruire di aliquote
più basse. Il secondo motivo attiene alla maggiore elasticità che la società di persone consente.
Esistono tre diversi tipi di società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo
(s.n.c) e la società in accomandita semplice (s.a.s). Sul piano dell'attività, la società semplica è
destinata al solo svolgimento di attività economica non commerciale, dunque possono assumerne le
vesti le società agricole e quelle di attività professionale. Tale limite non è imposto alle s.n.c e s.a.s,
che si prestano invece all'esercizio di società con attività commerciale. Sul piano della
responsabilità, tutte le società di persone hanno almeno un socio che è illimitatamente responsabile
per i debiti della società (ovvero risponde totalmente dei debiti della società, non solo in misura dei
propri conferimenti). Nella società semplice e nella s.n.c, tutti i soci sono illimitatamente
responsabili, mentre nelle s.a.s lo sono solo i soci accomandatari. Sul piano dell'organizzazione
dell'attività, viene lasciata ampia discrezionalità ai soci, e le poche regole in merito designano un
modello organizzato “per persone”, nel senso che i poteri vengono affidati ai soci, e non ad organi
designati da questi. Sul piano normativo infine, le società di persone si caratterizzano per una
tecnica “a cascata”, nel senso che la maggior parte delle disposizioni in materia di società di
persone, si riferiscono alla società semplice; le s.n.c sono disciplinate in minima parte da articoli
specificatamente dedicati, e in larga parte dagli articoli che si riferiscono alla società semplice; allo
stesso modo, la s.a.s è disciplinata in minima parte da articoli che le sono specificatamente dedicati,
e in larga parte dagli articoli che si riferiscono alla s.n.c.
LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
La caratteristica fondamentale della s.n.c, è che tutti i soci rispondono illimitatamente e
solidalmente per le obbligazioni sociali. Gli eventuali patti limitativi della responsabilità per un
singolo socio, hanno efficacia solo nei rapporti interni tra soci e non possono, in alcun caso, essere
opposti ai creditori della società. Questo aspetto basta a distinguere la s.n.c dalla società semplice,
in cui tali patti hanno efficacia anche nei rapporti esterni (cioè con i creditori); e dalla s.a.s, in cui vi
sono le due categorie di soci, accomandanti e accomandatari. Le s.n.c sono tenuta ad operare sotto
una ragione sociale, composta dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.
Tale ragione sociale assolve alla funzione distintiva-identificativa dell'ente.
Costituzione, partecipazione, invalidità dell'atto costitutivo
Il codice fissa un contenuto piuttosto ampio dell'atto costitutivo delle s.n.c. Questo deve contenere:
cognome, nome, domicilio, cittadinanza dei soci; ragione sociale; i soci che hanno
l'amministrazione e la rappresentanza della società; la sede e le eventuali sedi secondarie;l'oggetto
sociale (ovvero il settore di attività); i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il
metodo di valutazione; le prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera, se vi sono; le norme in forza
delle quali sono ripartiti gli utili e la quota di ciascun socio; la durata della società. Non tutti gli
elementi sono essenziali. Per quanto riguarda la forma, il contratto costitutivo è a forma libera (a
meno che una forma solenne non sia richiesta a causa dei conferimenti). La stipula per atto pubblico
o scrittura privata autenticata è invece richiesta ai soli fini pubblicitari, dunque per poter iscrivere la
società nel registro delle imprese. L'iscrizione infatti, non costituisce condizione di esistenza, ma
solo condizione di regolarità. L'unica conseguenza della mancata iscrizione è il fatto che, in ambito
di rapporti tra la società e i terzi, la s.n.c non iscritta viene assoggettata alla disciplina della società
semplice e in particolare, gode della minore autonomia patrimoniale della società semplice. E' il
caso dell'efficacia normativa dell'iscrizione. La s.n.c non iscritta (s.n.c irregolare) è dunque
pienamente valida, come è pienamente valida la s.n.c di fatto, ovvero costituita senza l'esternazione
della stipula del contratto di società e dunque, di fatto, senza che venga stilata la documentazione
relativa all'atto costitutivo. La s.n.c di fatto viene costituita quindi per fatti concludenti. In realtà,
nella s.n.c di fatto, manca addirittura la scelta del tipo s.n.c, ma la legge dispone che, in caso di
mancata scelta del modello societario da adottare da parte dei soci e in presenza di attività
commerciale, la società adotta le vesti della s.n.c. Alla società irregolare vengono infine
tradizionalmente ricondotte due fattispecie, le quali presuppongono necessariamente la mancata
iscrizione della s.n.c: la società occulta (dove l'imprenditore, in forza della documentazione, sembra
agire come imprenditore individuale, ma di fatto riceve l'aiuto, in termini di finanziamenti o di
supporto alla gestione di altri individui: i soci occulti) e la società apparente (in cui, pur non
essendoci un vincolo societario nei rapporti tra i soci, si reputa comunque sussistente quella società
che appare tale nei rapporti esterni, inducendo i terzi a confidare ragionevolmente sulla sua
esistenza).
La partecipazione
La legge ammette la partecipazione, nelle s.n.c, sia di persone fisiche che di persone giuridiche. Le
società di capitali, possono essere ammesse alla partecipazione in una s.n.c solo previa
autorizzazione dell'assemblea, in quanto la partecipazione in essa prevede che la società per azioni
assuma le vesti di socio illimitatamente responsabile. Tale autorizzazione non è necessaria per la
partecipazione in una s.a.s come socio accomandante. Nel caso di società di persone di tipo
commerciale (s.n.c o s.a.s), in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano s.p.a, s.a.p.a o s.r.l,
questa deve redigere il bilancio secondo le norme previste per il bilancio delle s.p.a.
L'invalidità del contratto
Il codice civile non presenta alcuna norma specifica in materia di invalidità dell'atto costitutivo, né
di quello delle s.n.c, né di quelle delle società di persone in generale. Si applicherebbe dunque la
disciplina generale sulla patologia dei contratti. La disciplina generale risulta si facile applicazione
per quanto riguarda il rilevamento dei vizi, appare invece estremamente complessa per quanto
riguarda gli effetti dell'invalidità. Secondo la disciplina generale, in caso di invalidità del negozio
(in questo caso quello costitutivo della società), questo dovrebbe avere efficacia retroattiva, e
dunque invalidare il negozio dal momento della sua stipula. In ambito societario tuttavia, questo
significherebbe contrastare il principio di salvaguardia dell'attività svolta dall'organizzazione
societaria nell'interesse di tutti i soci. A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto opportuno
consentire l'applicabilità alla s.n.c con attività sociale iniziata, una regola dettata in materia di s.p.a,
ovvero quella in forza della quale in caso di invalidità dell'atto costitutivo, la nullità opera ex nunc,
dunque non ha efficacia retroattiva.
Profili finanziari e rapporti patrimoniali tra i soci. Responsabilità per le obbligazioni sociali

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Personalità Giuridica e Società di Persone

disponendo che, quando queste vengono iscritte nel registro delle imprese, acquistano personalità giuridica. Una così diretta affermazione non si rileva invece per le società di persone; tale questione ha ancora una volta diviso in due la giurisprudenza. Parte di essa riteneva che, conseguenza di tale silenzio, fosse il fatto che le società di persone non sarebbero dotate di personalità giuridica, e che dunque i beni, i rapporti giuridici e l'attività economica sarebbero da imputare ai soci. Tale tesi è oggi superata, e la giurisprudenza appare in accordo sul fatto che le società di persone siano dotate non di personalità, ma di soggettività minore. In tal senso, le stesse sono comunque dotate di una propria autonomia soggettiva, di grado inferiore rispetto alla personalità giuridica,ma rimangono centri di imputazione di rapporti giuridici. Questo è dimostrato dal fatto che, anche le società di persone sono soggette all'iscrizione nei registri immobiliari, si dotano comunque di un nome e di una sede, i rapporti giuridici che sorgono in capo ad esse nei confronti dei terzi sono insensibili al mutare della compagine sociale.

Le Società di Persone

La società di persone è quel modello societario per cui si opta in caso di esercizio in comune di imprese di dimensioni contenute. Le sue caratteristiche tipiche sono: responsabilità illimitata di almeno un socio per le obbligazioni sociali, stabilità nel tempo della compagine sociale e dell'assetto organizzativo cristallizzato nell'atto costitutivo, rilevanza normativa di alcune vicende personali dei soci, agilità gestionale. Le società di persone sono disciplinate nei circa settanta articoli che seguono quello di nozione della società. Questi descrivono la versione più elementare di società di persone, motivo per cui il modello legale presenta ampi margini di derogabilità, che consentono ai soci di includere clausole che richiamano istituti e regole molto rigide, tipiche delle società di capitali. Il modello ideale per l'esercizio di attività economiche di modesta entità è dunque la società di persone; questa compete con la s.r.l. Nonostante entrambe si adattino bene all'esercizio di attività economiche di dimensioni contenute, il modello della società di persone risulta quello maggiormente scelto, per due motivi principali: il primo attiene alla convenienza sul piano tributario. Questa dipende dal principio della trasparenza fiscale, in forza del quale l'utile della società può essere tassato direttamente in capo i soci, che dunque possono usufruire di aliquote più basse. Il secondo motivo attiene alla maggiore elasticità che la società di persone consente. Esistono tre diversi tipi di società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo (s.n.c) e la società in accomandita semplice (s.a.s). Sul piano dell'attività, la società semplica è destinata al solo svolgimento di attività economica non commerciale, dunque possono assumerne le vesti le società agricole e quelle di attività professionale. Tale limite non è imposto alle s.n.c e s.a.s, che si prestano invece all'esercizio di società con attività commerciale. Sul piano della responsabilità, tutte le società di persone hanno almeno un socio che è illimitatamente responsabile per i debiti della società (ovvero risponde totalmente dei debiti della società, non solo in misura dei propri conferimenti). Nella società semplice e nella s.n.c, tutti i soci sono illimitatamente responsabili, mentre nelle s.a.s lo sono solo i soci accomandatari. Sul piano dell'organizzazione dell'attività, viene lasciata ampia discrezionalità ai soci, e le poche regole in merito designano un modello organizzato "per persone", nel senso che i poteri vengono affidati ai soci, e non ad organi designati da questi. Sul piano normativo infine, le società di persone si caratterizzano per una tecnica "a cascata", nel senso che la maggior parte delle disposizioni in materia di società di persone, si riferiscono alla società semplice; le s.n.c sono disciplinate in minima parte da articoli specificatamente dedicati, e in larga parte dagli articoli che si riferiscono alla società semplice; allo stesso modo, la s.a.s è disciplinata in minima parte da articoli che le sono specificatamente dedicati, e in larga parte dagli articoli che si riferiscono alla s.n.c.

La Società in Nome Collettivo

La caratteristica fondamentale della s.n.c, è che tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Gli eventuali patti limitativi della responsabilità per un singolo socio, hanno efficacia solo nei rapporti interni tra soci e non possono, in alcun caso, essere opposti ai creditori della società. Questo aspetto basta a distinguere la s.n.c dalla società semplice, in cui tali patti hanno efficacia anche nei rapporti esterni (cioè con i creditori); e dalla s.a.s, in cui vi sono le due categorie di soci, accomandanti e accomandatari. Le s.n.c sono tenuta ad operare sottouna ragione sociale, composta dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. Tale ragione sociale assolve alla funzione distintiva-identificativa dell'ente.

Costituzione, Partecipazione, Invalidità dell'Atto Costitutivo

Il codice fissa un contenuto piuttosto ampio dell'atto costitutivo delle s.n.c. Questo deve contenere: cognome, nome, domicilio, cittadinanza dei soci; ragione sociale; i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; la sede e le eventuali sedi secondarie;l'oggetto sociale (ovvero il settore di attività); i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il metodo di valutazione; le prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera, se vi sono; le norme in forza delle quali sono ripartiti gli utili e la quota di ciascun socio; la durata della società. Non tutti gli elementi sono essenziali. Per quanto riguarda la forma, il contratto costitutivo è a forma libera (a meno che una forma solenne non sia richiesta a causa dei conferimenti). La stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata è invece richiesta ai soli fini pubblicitari, dunque per poter iscrivere la società nel registro delle imprese. L'iscrizione infatti, non costituisce condizione di esistenza, ma solo condizione di regolarità. L'unica conseguenza della mancata iscrizione è il fatto che, in ambito di rapporti tra la società e i terzi, la s.n.c non iscritta viene assoggettata alla disciplina della società semplice e in particolare, gode della minore autonomia patrimoniale della società semplice. E' il caso dell'efficacia normativa dell'iscrizione. La s.n.c non iscritta (s.n.c irregolare) è dunque pienamente valida, come è pienamente valida la s.n.c di fatto, ovvero costituita senza l'esternazione della stipula del contratto di società e dunque, di fatto, senza che venga stilata la documentazione relativa all'atto costitutivo. La s.n.c di fatto viene costituita quindi per fatti concludenti. In realtà, nella s.n.c di fatto, manca addirittura la scelta del tipo s.n.c, ma la legge dispone che, in caso di mancata scelta del modello societario da adottare da parte dei soci e in presenza di attività commerciale, la società adotta le vesti della s.n.c. Alla società irregolare vengono infine tradizionalmente ricondotte due fattispecie, le quali presuppongono necessariamente la mancata iscrizione della s.n.c: la società occulta (dove l'imprenditore, in forza della documentazione, sembra agire come imprenditore individuale, ma di fatto riceve l'aiuto, in termini di finanziamenti o di supporto alla gestione di altri individui: i soci occulti) e la società apparente (in cui, pur non essendoci un vincolo societario nei rapporti tra i soci, si reputa comunque sussistente quella società che appare tale nei rapporti esterni, inducendo i terzi a confidare ragionevolmente sulla sua esistenza).

La Partecipazione

La legge ammette la partecipazione, nelle s.n.c, sia di persone fisiche che di persone giuridiche. Le società di capitali, possono essere ammesse alla partecipazione in una s.n.c solo previa autorizzazione dell'assemblea, in quanto la partecipazione in essa prevede che la società per azioni assuma le vesti di socio illimitatamente responsabile. Tale autorizzazione non è necessaria per la partecipazione in una s.a.s come socio accomandante. Nel caso di società di persone di tipo commerciale (s.n.c o s.a.s), in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano s.p.a, s.a.p.a o s.r.l, questa deve redigere il bilancio secondo le norme previste per il bilancio delle s.p.a.

L'Invalidità del Contratto

Il codice civile non presenta alcuna norma specifica in materia di invalidità dell'atto costitutivo, né di quello delle s.n.c, né di quelle delle società di persone in generale. Si applicherebbe dunque la disciplina generale sulla patologia dei contratti. La disciplina generale risulta si facile applicazione per quanto riguarda il rilevamento dei vizi, appare invece estremamente complessa per quanto riguarda gli effetti dell'invalidità. Secondo la disciplina generale, in caso di invalidità del negozio (in questo caso quello costitutivo della società), questo dovrebbe avere efficacia retroattiva, e dunque invalidare il negozio dal momento della sua stipula. In ambito societario tuttavia, questo significherebbe contrastare il principio di salvaguardia dell'attività svolta dall'organizzazione societaria nell'interesse di tutti i soci. A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto opportuno consentire l'applicabilità alla s.n.c con attività sociale iniziata, una regola dettata in materia di s.p.a, ovvero quella in forza della quale in caso di invalidità dell'atto costitutivo, la nullità opera ex nunc, dunque non ha efficacia retroattiva.

Profili Finanziari e Rapporti Patrimoniali tra i Soci. Responsabilità per le Obbligazioni Sociali

I conferimenti La disciplina relativa ai conferimenti nelle s.n.c è estremamente snella e si concentra sul tema delle entità conferibili e dei rapporti tra socio e società in funzione della loro prestazione. Innanzitutto, i soci hanno l'obbligo di indicare nell'atto costitutivo il valore attribuito ai conferimenti stessi e la modalità di valutazione scelta. Il valore dei conferimenti è liberamente scelto dai soci, e il loro definito ammontare coincide con il capitale della società, per il quale non è fissata alcuna soglia minima. Per quanto riguarda le entità conferibili, non esistono limiti impliciti o espliciti, dunque possono costituire conferimenti tutti i beni e i servizi, di conseguenza tutte le entità suscettibili di valutazione economica. Tra queste: conferimenti in denaro o di beni in natura, di crediti, di beni intangibili, o di obblighi di non fare. Più particolare è invece la disciplina relativa ai conferimenti d'opera (o di servizi). Il socio d'opera si obbliga, nei confronti della s.n.c, a svolgere una prestazione di fare, senza assumere la posizione di lavoratore subordinato, ma assumendo quella di socio. In capo al socio d'opera grava tuttavia il rischio di esclusione, in forza del quale lo stesso può essere escluso dalla compagine sociale, se emerge la sua sopravvenuta inidoneità a svolgere il servizio pattuito. Per quanto riguarda l'importo di ogni conferimento, i soci possono fissarlo in piena autonomia. Se tuttavia l'entità dei conferimenti dovuti da ciascun socio non viene concretamente determinata, la legge prevede una duplice presunzione: i soci sono tenuti a versare quanto necessario per il raggiungimento dell'oggetto sociale; sul piano delle parti interne, si presume che queste siano uguali per tutti i soci.

Il Capitale Sociale

Il capitale sociale è costituito dall'insieme dei conferimenti dei soci, i quali sono tendenzialmente liberi di fissare la cifra dell'ammontare del capitale sociale nominale. Nell'ambito delle s.n.c, la legge non prescrive infatti soglie minime per il capitale sociale, e nemmeno l'obbligo di accantonare una determinata cifra a riserva. I soci inoltre, sono liberi di valorizzare i beni diversi dal denaro nella misura tra loro concordata, senza che tale attribuzione di valore sia poi accertata da un perito. L'importo del capitale in cifra monetaria è un elemento essenziale dell'atto di costituzione della società. Tale importo rappresenta la somma dei valori dei conferimenti. Per quanto riguarda i conferimenti d'opera tuttavia, la legge riporta che questi non devono essere necessariamente capitalizzati, ovvero possono essere inclusi nella somma rappresentativa del capitale o meno. La mancata capitalizzazione dei conferimenti d'opera provoca conseguenza in caso di liquidazione della società, quando l'attivo residuo dopo il pagamento dei debiti della società deve essere ripartito tra i soci in misura dei loro conferimenti. Nelle s.n.c si delinea una prima disciplina di tutela del capitale sociale. E' prima di tutto vietata la restituzione ai soci dei conferimenti e la distribuzione agli stessi di somme attinte dal patrimonio sociale, se non nella misura in cui questo sia maggiore rispetto al capitale sociale indicato nell'atto costitutivo. Per quanto riguarda la riduzione reale dello stesso, questa diviene efficace trascorsi tre mesi dal giorno dell'iscrizione della riduzione nel registro delle imprese. Tale misura ha l'obiettivo di tutelare i creditori della società anteriori all'iscrizione, in quanto questi, nel corso di tali tre mesi, possono opporsi alla riduzione del capitale se ritengono che questa possa arrecare pregiudizio al proprio credito. Il tribunale può dunque negare la riduzione di capitale, oppure acconsentirla previa prestazione da parte della società di una garanzia idonea. Tale regola ha anche lo scopo di scoraggiare le riduzioni facoltative di capitale, poste in essere solitamente a seguito di valutazione in esubero del capitale stesso. Altro elemento della disciplina di tutela del capitale sociale è il divieto di distribuire ai soci gli utili fittizi, cioè somme non corrispondenti all'eccedenza del patrimonio sociale rispetto capitale sociale, oppure somme destinate a ripianare le perdite maturate negli esercizi precedenti. Da tali regole si delinea l'obbligo, in capo agli amministratori, di conservazione del capitale. Manca tuttavia una disciplina della riduzione obbligatoria obbligatoria del capitale a seguito di perdite. Gli amministratori dunque, non sono obbligati a ridurre il capitale a seguito di particolari perdite (no soglia minima). E' però comunque vietata la distribuzione degli utili fino a che il capitale non venga reintegrato o ridotto in maniera corrispondente. In ogni caso, ogni modifica del capitale originario va assunta dai soci all'unanimità. Infine, il capitale sociale assume una lieve funzione organizzativa, in quanto, il conteggio della maggioranza per la proposta

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