Documento di Diritto sull'analisi del processo penale minorile in Italia. Il Pdf esplora i ruoli della magistratura, del pubblico ministero e del giudice, evidenziando le differenze procedurali rispetto al rito ordinario, inclusi gli accertamenti sull'età e sulla personalità del minore.
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La magistratura è un organo giudiziario autonomo e indipendente e la sua autonomia viene garantita attraverso un organo di auto-governo: il Consiglio superiore della magistratura. Il giudice ed il PM, chiamati anche magistrati, devono superare un difficile concorso per "uditore giudiziario" per accedere alla magistratura. Ad oggi è possibile passare dal fare il giudice a fare il PM e viceversa, ma a riguardo la Magistratura sta cercando di separare le due funzioni poiché il giudice ed il PM possono influenzarsi nelle decisioni a scapito del difensore e dell'imputato, determinando una asimmetria di posizione, andando contro all'art. 111 della nostra Costituzione che sancisce il principio di parità tra le due parti durante un processo penale. Altri invece sono favorevoli al cambio di ruolo in quanto, un PM che ha svolto per tanti anni il ruolo di giudice riuscirà a svolgere il ruolo di pubblico ministero al meglio, avvicinandosi di più al ruolo di giudizio.
Il pubblico ministero è, dunque, il magistrato che si occupa della fase investigativa, e che eventualmente esercita l'azione penale e sostiene l'accusa davanti al giudice. Poche volte il PM ha la possibilità di disporre delle ordinanze, come nel caso del fermo di indiziato di delitto, una misura restrittiva della libertà personale che dura al massimo 96 ore (a meno che il giudice non risponda con una misura cautelare), nel caso di reati realmente gravi o nel caso, ad esempio, di un fondato pericolo di fuga dell'indagato; e nel caso dell' accompagnamento coattivo, ciò quando si ordina di condurre l'imputato alla sua presenza anche con la forza.
Il giudice invece è una figura totalmente imparziale, l'imparzialità infatti è sua una prerogativa ed un valore essenziale, il suo compito è quello di pronunciare la decisione sulla responsabilità e di prendere delle decisioni come disporre il carcere, dare l'autorizzazione per delle intercettazioni ecc ... Una prima distinzione è tra giudici ordinari o speciali:
La Corte costituzionale, ad esempio, giudica il Presidente della Repubblica quando c'è Alto Tradimento e Attentato alla Costituzione. Per individuare l'ufficio giudiziario ed il giudice competente per stabilire il reato compiuto, si utilizza il criterio della competenza. I tre criteri di competenza sono:
L'art. 5. C.p.p. stabilisce che la Corte d'assise è competente per tutti i reati puniti con l'ergastolo o per quelli punibili con una pena di reclusione non inferiore a 24 anni, esclusi alcuni reati che, anche se sono puniti con una pena inferiore a 24 anni il legislatore stabilisce una pena più alta come l'istigazione, aiuto al suicidio e l'omicidio preterintenzionale. Sono esclusi dalla sua competenza alcuni reati che, anche se superano i 24 anni di pena, sono molto frequenti, come rapina, estorsione ecc ...
Alcuni istituti garantiscono l'imparzialità e sono: l'incompatibilità, l'astensione e ricusazione. Nello specifico, un giudice non basta che sia imparziale ma deve anche apparire imparziale alla collettività. Per quanto riguarda l'incompatibilità fa riferimento a delle situazioni che rendono il giudice incompatibile a giudicare in un determinato processo. Questa incompatibilità può derivare da diverse situazioni: Può derivare dai rapporti che il giudice ha con le parti (rapporti di parentela, coniugio, affinità ... ) In questo caso, il giudice non può pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato. Quando il giudice è parente/coniuge/affine con altri giudici, magistrati, poliziotti, e quindi non possono comporre la stessa corte, tribunale o ufficio giudiziario perché si condizionerebbero reciprocamente (incompatibilità di sede). Altra ipotesi deriva dalle situazioni e ruoli inconciliabili che il giudice ha svolto nel medesimo procedimento penale. Ad esempio: un PM che ha svolto le indagini e poi vince un concorso non può trovarsi in quello stesso caso come giudice. Quando il giudice ha già svolto precedentemente funzioni giudicanti non può rigiudicare la stessa persona in una fase successiva. Ad esempio: immaginiamo che il giudice per le indagini preliminari, abbia emesso un'ordinanza con cui ha disposto il collocamento in carcere dell'indagato e dopo qualche anno diventerà giudice della fase di dibattimento, non potrà pronunciarsi di nuovo in quanto ha un condizionamento derivante dalla sua stessa decisione ed ha anche conosciuto gli atti d'indagine. Il giudice dovrebbe quindi spontaneamente astenersi da quel processo penale per evitare l'incompatibilità perché. se non ci si astiene, qualcun altro lo ricuserà, cioè, verrà estromesso. La ricusazione del giudice è un istituto processuale che consente alle parti di assegnare il processo ad un giudice differente rispetto a quello che lo ha avviato. Ciò, in virtù del diritto di ciascuna parte di essere giudicata da un Giudice terzo, della cui imparzialità non si possa in alcun modo dubitare. Dunque, il giudice può essere estromesso se una parte ne fa richiesta, che dovrà comunque essere valutata, ossia un altro giudice deciderà se quel giudice può essere o meno estromesso. La ricusazione è, quindi, una richiesta che si atteggia come domanda. Tuttavia, tra le tante situazioni in cui il giudice è chiamato ad astenersi, vi è un'ipotesi che porta il giudice ad astenersi ma non alla ricusazione, ossia: l'ipotesi di altre gravi ragioni di convenienza, come quella dell'amicizia. In questo caso, spetta al giudice valutare se quella situazione può compromettere la sua apparente imparzialità, l'art. 36. Ci sono giudici che si asterrebbero, altri invece no perché si sentono liberi di giudicare anche qualora si sia instaurato un rapporto di amicizia; ciò spetterà alla coscienza del giudice. L'ultimo istituto è la rimessione del processo che tende a garantire la serenità del giudizio del giudice. Qui, il processo si sposta da una sede ad un'altra quando vi sono situazioni locali (cioè, specifiche di una sede) che possono limitare la libertà di determinazione di chi partecipa al processo. A decidere ciò, è la corte di cassazione.
L'imputato è la persona nei cui confronti si svolge un processo penale. Il difensore è un avvocato iscritto all'albo, che dopo un certo numero di anni possono anche, con un concorso specifico, diventare difensori della Corte di Cassazione. Il difensore può essere o di fiducia, se viene scelto dall'imputato, o di ufficio, cioè un servizio di assistenza tecnica garantito all'indagato o all'imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia.
La polizia giudiziaria è rappresentata dagli organi a cui la legge attribuisce il potere di ricercare elementi di prova per ricostruire i fatti di reato e per individuare i colpevoli (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza), assumendo quindi funzioni investigative, insieme al PM, e di pubblica sicurezza.
Accanto a questi soggetti essenziali si trova poi la parte offesa, ovvero chi subisce il reato, il titolare del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice. La persona offesa non deve però essere confusa con la persona danneggiata perché il danneggiato è colui che subisce un danno economicamente valutabile (o patrimoniale o morale) come conseguenza del reato, ovviamente la persona offesa potrebbe coincidere anche con la persona danneggiata.
Il danneggiato è quindi diverso dalla persona offesa perché potrebbe non essere il titolare del bene giuridico protetto dalla norma, ad esempio in un omicidio la persona offesa è colui che perde la vita mentre i danneggiati sono i parenti. Solo chi è danneggiato si può quindi costituire parte civile, il giudice penale dunque lo condannerà sia ad una sentenza penale (es. reclusione) e sia ad una civile (al risarcimento del danno) I soggetti della parte civile sono: Il responsabile civile, cioè un soggetto che risponde civilmente (e non penalmente) per un fatto altrui; ad esempio, l'assicurazione che risponde di un danno del conducente di un autoveicolo che provoca un incidente. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, che non compare quasi mai nei processi penali, deve solo pagare l'ammontare della pena pecuniaria, non rispondere del reato; ad esempio, se un imputato viene condannato ad una pena pecuniaria di risarcimento del danno, con multa o ammenda, e quest'ultimo è insolvibile, cioè non ha le possibilità economiche di risarcire, subentra la persona civilmente obbligata che pagherà la pena pecuniaria. Se, ancora, non ci sono i requisiti per pagarla, la pena si converte in pena limitativa della libertà personale. Nel processo minorile è vietata la costituzione di parte civile, si esclude la possibilità del risarcimento del danno provocato dal minorenne per tutelare e mettere al primo piano l'esigenza educativa del minorenne. Il danneggiato potrà far valere le proprie pretese risarcitorie in un separato e apposito giudizio civile. L'ultimo soggetto è rappresentato dagli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, o anche detti enti esponenziali, come ad esempio il wwf, le associazioni ambientaliste o a tutela delle donne, cioè enti costituiti prima che avvenga il reato, che si fanno portatori dell'interesse che il reato offende, lede o mette in pericolo.
Le sanzioni processuali condizionano lo svolgimento e gli epiloghi del procedimento penale, in quanto la sanzione può determinare l'assoluzione anziché la condanna. Abbiamo 4 sanzioni, a cui corrispondono 3 specie di invalidità degli atti:
notiamo un collegamento tra inammissibilità e decadenza: la decadenza non colpisce l'atto, ma colpisce il potere di compiere un determinato atto entro un termine stabilito; mentre l'inammissibilità è la patologia che investe l'atto già compiuto oltre il tempo stabilito dalla legge. Dunque, l'atto eventualmente compiuto oltre tale decadenza risulta giuridicamente invalido (inammissibile). ESEMPIO: impugnazione di una sentenza di condanna. A tal riguardo l'articolo 585 afferma che " il termine per impugnare una sentenza è un termine previsto a pena di decadenza". Mentre, l'art 591 afferma che "uno dei casi in cui è inammissibile l'impugnazione è la violazione dell'art 585". Altre volte, invece, il collegamento si pone tra decadenza e inutilizzabilità, perché esiste un caso in cui la scadenza di un termine determina l'inutilizzabilità degli atti probatori; il caso è l'art 407 comma 3, che afferma che: "gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini massimi per le indagini, sono inutilizzabili". Dunque, si verifica l'inutilizzabilità dell'atto probatorio.
Le nullità ricorrono quando un atto è compiuto in difformità rispetto al suo modello legale, purché tale conseguenza sia espressamente prevista da una norma del codice, rappresentano quindi sia una sanzione processuale sia un'invalidità dell'atto cioè, è un atto non conforme al modello penale.