Documento sulla giurisdizione nel diritto italiano, delineando i suoi limiti esterni e interni. Il Pdf esplora il difetto di giurisdizione e il regolamento, con focus sulle regole di competenza e la loro derogabilità, facendo riferimento all'art. 37 cpc e alla Riforma Cartabia, utile per studenti universitari di Diritto.
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La giurisdizione è il potere specifico di decidere le singole controversie. Per individuare il giudice al quale proporre la domanda, occorre procedere per gradi; occorre in primo luogo invidiare quale giudice sia dotato del potere giurisdizionale e quindi il giudice al cui rivolgere la domanda (giudice non nel senso di persona fisica ma di ufficio giudiziario). A tal fine occorre guardare alle regole di competenza.
La giurisdizione ordinaria incontra dei limiti che si definiscono in tre direzioni:
Nei primi due casi facciamo riferimento ai c.d limiti esterni della giurisdizione, nell'ultimo caso limiti interni. I confini della giurisdizione italiana rispetto al giudice stranieri (limiti esterni), sono delineati non tanto dal cpc ma bensì dal diritto internazionale privato e dal Regolamento comunitario 1215/2012 CE. Limite estero della giurisdizione è anche quello del giudice ordinario nei conforti della pubblica amministrazione. Esso si verifica quando si chiede al giudice di pronunciare un provvedimento che nessuna autorità giurisdizionale ha il potere di rendere, trattandosi di una attività riservata alla pubblica amministrazione. Si parla anche di difetto di attribuzione, quando si demanda al giudice di emettere provvedimenti amministrativi ovvero di emanare atti di natura politica. Quando manca nello Stato italiano una giudice dotato di potere, si parla anche di difetto assoluto di giurisdizione. Il limite interno alla giurisdizione definisce i confini della giurisdizione ordinaria rispetto alle giurisdizioni speciali. La legge fornisce i criteri per individuare l'ufficio giudiziario competente a decidere una lite. In particolare, le norme sulla giurisdizione, così come quella sulla competenza, individuano uno o più criteri di collegamento che attribuiscono ad un determinato Ufficio giudiziario la competenza rispetto alla fattispecie specifica. Criterio generale di definizione dei confini della giurisdizione italiana non è più quello della cittadinanza - ma bensì del domicilio o della residenza in Italia del convenuto. Regola centrale - per individuare non solo la giurisdizione ma anche la competenza - la si trova nel principio della c.d perpetuatio jurisdictionis enunciato dall'art 5 cpc: una volta Pagina 1 di 43istituito validamente il rapporto processuale, nessun cambiamento successivo può provocare il difetto di giurisdizione o competenza.
Il difetto di giurisdizione ricorre nei casi previsti all'art 37 cpc e consiste nell'impossibilità per il giudice ordinario di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri sistemi giudiziali (es: ricorsi amministrativi"). La Riforma Cartabia ha stabilito, a partire dal febbraio 2023 che: "il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di cognizione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunziare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito" (art 37 cpc). Il difetto di giurisdizione nei conforti di giudici stranieri può essere rilevato, in qualunque stato e grado "soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana". Quando il convenuto si costituisce, quindi, il difetto deve essere rilevato al momento della costituzione. È invece rilevato d'ufficio dal giudice se:
Il regolamento di giurisdizione si è evoluto come strumento di economia processuale per ottenere nel più breve tempo possibile la risoluzione di questioni di giurisdizione. Il regolamento di giurisdizione è uno strumento che permette di risolvere le questioni attinenti alla giurisdizione di cui all'art 37 cpc ma anche questioni relative ai rapporti tra giudice interno e internazionale. Il fine di questo strumento è quello di evitare che il processo si svolga inutilmente davanti ad un giudice privo di giurisdizione, richiedendo quindi alle Sezioni Unite della Cassazione, di pronunciarsi in modo definitivo e vincolante. Questo regolamento non è un mezzo di impugnazione; si tratta di un rimedio preventivo perché può essere proposto anticipatamente rispetto alla pronuncia di merito e non oltre essa. Pagina 2 di 43L'istanza di regolamento può essere proposta da ciascuna parte con ricorso a norma degli art 364 ss cpc L'istanza non produce automaticamente la sospensione del processo, possono quindi verificarsi due ipotesi:
La corte di cassazione decide sulla questione a sezioni unite con ordinanza e il provvedimento è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. Se le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza. Nel caso di carenza assoluta di giurisdizione, la pubblica amministrazione estranea al giudizio, può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni Unite della corte di cassazione "il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri dell'amministrazione stessa". Ciò avviene salvo che "non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato".
Questo è un tema che riguarda la prosecuzione del giudizio. Una delle tante questioni che ci si è posti sulla giurisdizione è il problema risolto prima nel 2007 e poi nel 2009. Prima del 2007 se il giudice a cui l'attore si rivolgeva rigettava in rito la domanda per difetto di giurisdizione, l'attore era costretto a ripartire da zero perendo gli effetti sostanziali della prima domanda. Nel 2009 intervenne una riforma, art 59 della legge 69 che consente il passaggio da una giurisdizione ad un'altra. Se il giudice ordinario si dichiara privo di giurisdizione si può riassumere il processo davanti al giudice dotato di giurisdizione (trasalito iudicii) con salvezza degli effetti sostanziali della domanda originaria. La trasalito iudicii può essere fatta sia dopo la sentenza di primo grado, sia dopo la sentenza di secondo grado, sia dopo la pronuncia della cassazione. In ogni momento si può fare con la salvezza degli effetti sostanziali della domanda. Questa legge regola la possibilità della continuazione del processo dinanzi al giudice indicato come provvisto di giurisdizione a seguito della sentenza con cui il giudice nazionale, ordinario o speciale, abbia declinato la propria giurisdizione. In tale sentenza, impugnabile con i normali mezzi di impugnazione, il giudice deve indicare il giudice munito di giurisdizione sulla controversia sottoposta a giudizio. Pagina 3 di 43Se entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria di giurisdizione la domanda è riproposta al giudice in essa indicato, si ha una sorta di continuazione del processo davanti al nuovo giudice; restano però ferme le preclusioni e le decadenze, ciò significa che la fase davanti al nuovo giudice non ripartirà da zero ma si dovrà tenere contro di quanto le parti non potranno più fare al momento della pronuncia della giurisdizione. Le prove raccolte davanti al giudice privo di giurisdizione potranno essere valutate dal giudice davanti a cui continua il giudizio come "argomenti di prova". Se invece il termine di tre mesi non è rispettato il processo non può proseguire davanti al nuovo giudice e questo comporta l'estinzione del processo. Tale estinzione, che è dichiarata anche d'ufficio impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Il giudice può sempre sollevare d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il regolamento di giurisdizione d'ufficio può essere fatto soltanto laddove la Cassazione non si sia già pronunciato perché se nel primo processo si è già pronunciata non può essere sollevato. Laddove la Cassazione non si è ancora espressa si può sollevare il regolamento di giurisdizione d'ufficio.
Nel nostro ordinamento, la competenza si individua sulla base di tre criteri:
I primi due descrivono le competenze in senso verticale, distribuendo il potere tra organi diversi; il terzo volto a definire la competenza in senso orizzontale, consente di distribuire il contenzioso sul territorio nazionale. In particolare, nel nostro sistema di giustizia civile esistono quattro diversi Uffici giudiziari:
Il criterio per valore ha carattere residuale operando laddove la legge non distribuisce la competenza in base alla materia. Il valore, ai fini dell'individuazione del giudice competente, si determina dalla domanda. In questo ambito bisogna tenere in considerazione quanto previsto dall'art 14 cpc circa le somme di denaro e i beni mobili.
Per le somme di denaro -> se l'attore qualifica la somma di denaro, si determinerà il valore della causa ai fini della competenza e le contestazioni del convenuto potranno essere prese in considerazione solo in relazione al merito; se l'attore non qualifica la somma di denaro aspettando che sia l'esito dell'istruttore a determinarla, anche qui le contestazioni del convenuto potranno assumere rilevanza solo in relazione al merito Per beni mobili -> se l'attore determina il valore dei beni mobili, sulla base di tale valore viene individuato il giudice competente; se l'attore non effettua alcuna quantificazione del valore, si presume competenze il giudice adito. Per causa relative a beni mobili, l'art 15 offre un criterio per la determinazione del valore fondato sul valore catastale dell'immobile.
Per individuare il giudice "territorialmente competente" esistono innanzitutto due c.d fori generali, operanti rispettivamente per le persone fisiche e per le persone giuridiche: per le prime competente è "il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora" - mentre in via residuale, se nessuno di questi criteri è applicabile - "è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore"; per le seconde è competente il giudice del luogo in cui la persona giuridica ha la sede; per le "società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo". Accanto ai fori generali, vi sono i c.d fori speciali, i quali operano per determinate controversie. Al loro interno a sua volta si distinguono i fori facoltativi dai fori esclusivi.
Fori facoltativi: sono quelli in cui il foro speciale concorre con quello generale Fori esclusivi: sono quelli che derogano, con carattere di esclusività, senza ammettere alternative. Tali cause sono disciplinate dagli art 21 e ss, fino a 27 cpc. Pagina 5 di 43