Valutazione nella scuola primaria: normativa italiana e strumenti didattici

Slide sulla Valutazione nella Scuola Primaria. Il Pdf esplora l'evoluzione storica e le modalità attuali di espressione del giudizio descrittivo, con riferimento alla normativa italiana per la scuola primaria e la materia di Educazione civica.

Mostra di più

46 pagine

VALUTAZIONENELLASCUOLAPRIMARIA
Legge41/2020,modificatadaLegge126/2020
O.M.172/2020eLineeguida
1
FrancaDa Re
PRIMADELD.LVO62/2017
Prima della seconda guerra mondiale la valutazione del profitto
e del comportamento veniva comunicata con un giudizio
sintetico (sufficiente, buono, lodevole…)
Dal 1945 e fino al 1977 la valutazione del profitto e del
comportamento veniva comunicata con voto in decimi, senza
ulteriori precisazioni.
A seguito della critica degli anni 60/70 alla valutazione selettiva,
la legge 517/77, tra le molte altre cose, introduce nella scuola
primaria il giudizio analitico descrittivo. I docenti dovevano
formulare una descrizione personalizzata del profitto di ogni
alunno nelle diverse discipline, senza però parametri comuni a
monte. L’orientamento, non sempre seguito, era di mantenere
formulazioni positive: «sa, risolve, sa fare…»
Nel tempo, le scuole si sono dotate di «griglie» analitiche con
indicatori per meglio esplicitare le variabili considerate.

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Valutazione nella Scuola Primaria: Contesto Normativo

Legge 41/2020, modificata da Legge 126/2020 O.M. 172/2020 e Linee guida S C H L Franca Da Re

Prima del D.LVO 62/2017: Evoluzione della Valutazione

Valutazione del profitto e del comportamento

  • Prima della seconda guerra mondiale la valutazione del profitto e del comportamento veniva comunicata con un giudizio sintetico (sufficiente, buono, lodevole ... )
  • Dal 1945 e fino al 1977 la valutazione del profitto e del comportamento veniva comunicata con voto in decimi, senza ulteriori precisazioni.
  • A seguito della critica degli anni 60/70 alla valutazione selettiva, la legge 517/77, tra le molte altre cose, introduce nella scuola primaria il giudizio analitico descrittivo. I docenti dovevano formulare una descrizione personalizzata del profitto di ogni alunno nelle diverse discipline, senza però parametri comuni a monte. L'orientamento, non sempre seguito, era di mantenere formulazioni positive: «sa, risolve, sa fare ... »
  • Nel tempo, le scuole si sono dotate di «griglie» analitiche con indicatori per meglio esplicitare le variabili considerate.

La Scheda di Valutazione del 1993

  • Nel 1993 (OM n. 236/93 e CM 237/93) veniva introdotta la scheda con giudizio sintetico con lettere A, B, C, D, E, però riferite a indicatori che rappresentavano le competenze culturali delle discipline. Inoltre, si prevedeva un profilo iniziale e un giudizio globale finale di tipo narrativo sui processi riferito a: Alfabetizzazione culturale, Autonomia personale, Partecipazione alla convivenza democratica . E' il primo documento che prende in carico la valutazione come processo, ancorata alla progettazione curricolare e all'epistemologia delle discipline. La valutazione era bimestrale; con C.M. 288/95, si semplifica a valutazione quadrimestrale, con gli stessi parametri.

Esempio di Scheda di Valutazione (1993)

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE LINGUA ITALIANA 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE ABC DE A B C D E A B C D E ABC DE Ascoltare e comprendere Comunicare oralmente in modo significativo e corretto Leggere e comprendere diversi tipi di testo Produrre testi scritti di vario genere Rielaborare testi Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture morfosintattiche e lessicali

Semplificazioni Successive nella Valutazione

  • Con la C.M. n. 491 del 7 agosto 1996, vengono profondamente modificate le schede di valutazione della scuola elementare e della scuola media introdotte nel 1993.
  • Il Quadro 1 diagnostico sulla situazione iniziale dell'alunno viene eliminato. I giudizi sugli apprendimenti disciplinari non verranno più attribuiti alle singole competenze, ma alla disciplina nel suo complesso, non più attraverso lettere, ma con gli aggettivi sintetici: "non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo."
  • Le competenze culturali rimangono, riportate a caratteri piccoli, nella parte alta della finestra riservata alla disciplina, come riferimento generale.
  • Viene mantenuto il Quadro 3, ma non si fa più alcuna menzione alle dimensioni che dovrebbero guidarne la redazione in modo condiviso.

Esempio di Scheda Semplificata

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE LINGUA ITALIANA: ascoltare, comprendere e comunicare oralmente; leggere e comprendere testi di tipo diverso; produrre e rielaborare testi scritti; riconoscere le strutture della lingua e arricchire il lessico. * Spazio libero per annotazioni (ndr) * (*) Giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE.

Ritorno al Voto in Decimi (L. 169/2008)

L. 169/2008 e DPR 122/09

  • Dall'a.s. 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata con voti in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
  • La valutazione del comportamento, nella scuola primaria, viene effettuata attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione. (art. 2 comma 8 lettera a) DPR 122/2009)

Il Decreto Legislativo 62/2017

ARTICOLO 2.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. ( ... ) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. ( ... ) La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione . La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art. 1).

La Legge 41 del 06/06/2020

Art. 1, comma 2-bis.

In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione. Le modifiche introdotte dalla L. 126 del 13/10/2020, art. 32, comma 6 sexies, hanno esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione intermedia.

L'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020

  • A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (art. 3 O.M.)
  • La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.
  • I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.
  • Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

I Livelli di Riferimento dei Giudizi

  • I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
  • a) In via di prima acquisizione
  • b) Base
  • c) Intermedio
  • d) Avanzato

Dimensioni di Riferimento dei Livelli (Linee Guida)

  • a) l'autonomia dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
  • b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
  • c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
  • d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

Potenzialità del Giudizio Descrittivo (Linee Guida)

  • Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina.
  • Ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.
  • Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che "[l]'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento ( ... )." (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017).

Significato Generale dei Livelli di Apprendimento

LIVELLISIGNIFICATO
AVANZATOL'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità
INTERMEDIOL'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASEL'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONEL'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.