Diritto Ecclesiastico: principi costituzionali e rapporti Chiesa-Stato

Documento dall'Università degli Studi di Milano su Diritto Ecclesiastico: riassunto dei concetti chiave. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, esamina i principi costituzionali, la normativa CEDU e l'influenza del fattore religioso nel diritto italiano, con un indice dettagliato per facilitare la consultazione.

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Diritto ecclesiastico - riassunto
Diritto ecclesiastico (Università degli Studi di Milano)
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Diritto ecclesiastico - riassunto
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DIRITTO ECCLESIASTICO - “Nozioni di diritto ecclesiastico” Casuscelli ultima edizione
Indice
Parte I - Profili sistematici e principi costituzionali e CEDU
- Introduzione (1)
- Le fonti (2)
- I principi (3)
- L’attuazione dei principi (4)
- Il principio di uguaglianza (5)
- I principi del pluralismo confessionale (6)
- La libertà di religione e di convinzioni (7)
- Il divieto di discriminazione degli enti ecclesiastici (8)
- La libertà di pensiero, coscienza e religione CEDU (9)
- Obiezioni di coscienza e questioni bioetiche (10)
Parte II - Il fattore religioso e l’esperienza giuridica
- Il lavoro (11)
- L’insegnamento della religione nella scuola pubblica (12)
- L’assistenza spirituale nelle comunità separate (13)
- La famiglia (14)
- Il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto cattolico (15)
- Il matrimonio celebrato davanti ai ministri delle confessioni diverse dalla cattolica (16)
- La giurisdizione sul matrimonio canonico trascritto (17)
- Gli enti ecclesiastici (18)
- Il finanziamento delle confessioni religiose (19)
- L’edilizia e gli edifici di culto (20)
- I beni culturali (21)
- Diritto penale ecclesiastico (22)
- I simboli religiosi (23)
- L’ordinamento radiotelevisivo e la comunicazione religiosa (24)
- La tutela dei dati personali di natura religiosa (25)
Parte III - Chiesa cattolica e Città del Vaticano nel Trattato Lateranense
- Gli enti centrali della Chiesa cattolica (26)
- Lo Stato della Città del Vaticano (27)
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Diritto Ecclesiastico: Profili Sistematici e Principi Costituzionali e CEDU

Diritto ecclesiastico - riassunto
Diritto ecclesiastico (Università degli Studi di Milano)
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Scaricato da JOAO LUCAS DOS SANTOS NOBRE (joaolucas.dossantosnobre.74@iisbona.edu.it)DIRITTO ECCLESIASTICO - "Nozioni di diritto ecclesiastico" Casuscelli ultima edizione

Indice del Diritto Ecclesiastico

Parte I - Profili sistematici e principi costituzionali e CEDU

  • Introduzione (1)
  • Le fonti (2)
  • I principi (3)
  • L'attuazione dei principi (4)
  • Il principio di uguaglianza (5)
  • I principi del pluralismo confessionale (6)
  • La libertà di religione e di convinzioni (7)
  • Il divieto di discriminazione degli enti ecclesiastici (8)
  • La libertà di pensiero, coscienza e religione CEDU (9)
  • Obiezioni di coscienza e questioni bioetiche (10)

Parte II - Il fattore religioso e l'esperienza giuridica

  • Il lavoro (11)
  • L'insegnamento della religione nella scuola pubblica (12)
  • L'assistenza spirituale nelle comunità separate (13)
  • La famiglia (14)
  • Il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto cattolico (15)
  • Il matrimonio celebrato davanti ai ministri delle confessioni diverse dalla cattolica (16)
  • La giurisdizione sul matrimonio canonico trascritto (17)
  • Gli enti ecclesiastici (18)
  • Il finanziamento delle confessioni religiose (19)
  • L'edilizia e gli edifici di culto (20)
  • I beni culturali (21)
  • Diritto penale ecclesiastico (22)
  • I simboli religiosi (23)
  • L'ordinamento radiotelevisivo e la comunicazione religiosa (24)
  • La tutela dei dati personali di natura religiosa (25)

Parte III - Chiesa cattolica e Città del Vaticano nel Trattato Lateranense

  • Gli enti centrali della Chiesa cattolica (26)
  • Lo Stato della Città del Vaticano (27)

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Scaricato da JOAO LUCAS DOS SANTOS NOBRE (joaolucas.dossantosnobre.74@iisbona.edu.it)Parte I - Profili sistematici e principi costituzionali e CEDU

Introduzione al Diritto Ecclesiastico (1)

Diritto ecclesiastico: ramo del diritto (con norme pubbliche e private) che disciplina il fattore religioso individuale
e associato e le relazioni di uno stato con le confessioni religiose.
Fattore religioso: credenze dell'uomo organizzate riferite a realtà sacre e frutto di una comunione morale, E
convinzioni religiose o filosofiche fondate su un'etica laica.
La laicità dell'ordinamento Italiano mira a tutelare nella nostra società democratica le libertà di religione e
convinzione individuali e collettive, sia dei credenti sia dei non credenti, in un'ottica secondo cui tutti gli individui
vanno trattati con uguale rispetto e considerazione. Tale meritevolezza dell'interesse religioso ha fondamento del
diritto al pieno sviluppo della persona umana (art 3 cost) ed al progresso spirituale della società (art 4 cost).
Ogni soggetto ha il diritto di essere se stesso al cospetto dei propri simili, di distinguersi e di essere distinto da tutti
gli altri, di avere una propria identità personale e morale.
Lo stato agisce sia in tutela di tali principi, sia predisponendo attività promozionali che ne agevolino la
realizzazione.
Le comunità stabili e organizzate di fedeli, possono dar luogo a veri e propri ordinamenti giuridici indipendenti
dagli stati MA in realtà il territorio in cui operano è luogo di esercizio della sovranità degli stati: conflitti inter-
istituzionali. Coloro che appartengono sia a tale comunità che allo stato si trovano nella situazione di conflitto di
lealtà ove i due ordinamenti a cui aderiscono abbiano norme contrastanti tra loro. Ove non ci sono contrasti invece,
spesso lo stato ha predisposto leggi facoltizzanti per cui i singoli possono scegliere che condotta applicare tra le
varie lecite (anche se ne deriva applicazione della giurisdizione religiosa rispetto a quella statale).
Gli Stati possono essere:

  • confessionista (presceglie una religione propria o dominante e informa il suo ordinamento ai principi etici) o laico
    (accoglie la distinzione tra sfera temporale e spirituale ma riconosce e garantisce il pluralismo confessionale).
  • unionista (ove l'autorità governante raccoglie il potere religioso e statuale) o separatista.
    La differenza delle discipline dei vari stati con una tale realtà ha reso impossibili normative unitarie, l'assemblea
    dell'Onu ha ad oggi adottato numerevoli risoluzioni che però rimangono NON vincolanti.

Le Fonti del Diritto Ecclesiastico (2)

1) di Cognizione

  1. Patti Lateranensi 1929 (L 810/1929) -> trattato (istituisce Città del vaticano), concordato (ora non più in
    vigore) e 4 allegati
  2. L 847/1929 di esecuzione del concordato per il matrimonio, perché l'articolo 8 dell'accordo 1984 non ha la
    legge di attuazione
  3. L 1159/1929 sui culti ammessi, per le confessioni senza intese.
  4. Accordo 1984 modificativo del Concordato, la cui legge di esecuzione è 121/1985 (regola chiesa in Italia)
  5. Intese con confessioni diverse dalla cattolica (11 leggi)
  6. Accordi di secondo livello, di attuazione dell'accordo 1984

2) di Produzione

  1. unilaterali (diritto interno, legislatore italiano)
  2. concordate (con le confessioni religiose): necessitano della ratifica e dell'ordine di esecuzione (o
    approvazione per intese con confessioni altre diverse dalla cattolica)
  3. convenzione di diritto europeo (trattato di Lisbona e Carta di Nizza) rientranti nell'articolo 11 della
    costituzione (+ fonti non convenzionali: regolamenti e direttive vincolanti, raccomandazioni non
    vincolanti)
  4. norme internazionali consuetudinarie (generalmente riconosciute), rientranti nell'articolo 10 cost, e norme
    convenzionali, rientranti nell'articolo 117 (es. dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)

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Scaricato da JOAO LUCAS DOS SANTOS NOBRE (joaolucas.dossantosnobre.74@iisbona.edu.it)Assetto delle fonti (rete: policentrismo normativo)
le fonti sono legate alla tutela dei diritti fondamentali > devono garantire il massimo livello di protezione e quindi
si applica la norma che offre la tutela più ampia ed efficace
Gerarchia > costituzione / vincoli comunitari / obblighi internazionali, norme interposte, legge ordinaria e norme
regolamentari

Fonti di Produzione

h) fonti concordate
Sono gli accordi che riguardano tutte la materie dei rapporti tra stato e chiesa (o confessioni religiose), come il
Concordato, e gli accordi quadro, come quello del 1984. È importante ricordare che questo Accordo del 1984 rinvia
alla stipulazione di successive intese.

  • Disciplinano i rapporti dello stato con le confessioni religiose (funzione premiale > funzione promozionale, es.
    finanziamento)
  • Risolvono in via preventiva i conflitti individuali di lealtà
  • Lo stato accetta una limitazione di poteri sottostando al divieto di violare l'indipendenza e di dettare una specifica
    regolamentazione in materia di rapporti > discende un obbligo costituzionale di rispetto dell'indipendenza della
    chiesa sulla base della distinzione degli ordini e un obbligo di rispetto del principio di bilateralità pattizia, secondo
    cui i rapporti sono regolati tramite accordi
  • è necessaria la disciplina di attuazione quando gli accordi non esauriscono la regolamentazione (norme quadro)
  • accordi > self-executing (direttamente applicabili) e non self-executing (necessitano del procedimento ordinario,
    di una norma che ne recepisca il contenuto)
  • poteri > governo conclude gli accordi, il parlamento esercita il controllo- indirizzo preventivo (controllo sulle
    bozze) e il controllo-sindacato successivo ( potere di emanare le leggi di esecuzione e approvazione degli accordi,
    ratificando o no l'operato del governo): riserva di legge
    Poi la legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di trattati spetta all'assemblea plenaria.
  • intese di secondo livello non necessitano della ratifica e sono rese esecutive con d.p.r. (proposta presidente del
    consiglio dei ministri + deliberazione consiglio)
    Riforma del 2001 (federalista)
    Stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato, la potestà residuale delle Regioni e delle materia di potestà
    concorrente. Per quanto riguarda la materia dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni, essa è riservata
    (legislazione esclusiva) allo stato. Lo stato ha competenza trasversale e funzionale. Essendo le materie di tipo
    trasversale, cioè suscettibili di una collocazione mobile all'interno di una pluralità di materie, la competenza
    esclusiva dello stato incide anche negli ambiti riservati teoricamente alla regione.
    Sulla base dell'articolo 117 cost. le regioni possono (diritto ecclesiastico regionale):
  • attuare o eseguire accordi internazionali e atti dell'UE
  • concludere accordi esecutivi e applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore o accordi di
    natura tecnico-amministrativa
  • non possono disporre forme di collaborazione tramite i loro statuti regionali: disposizioni culturali sì, mai
    normative

j) fonti convenzionali di diritto internazionale (trattati, convenzioni, accordi)
-> tutelano libertà di pensiero, coscienza, religione
Articolo 9.2 Cedu > restrizione delle libertà e diritti fondamentali (manifestare la propria religione o credo)
quando le restrizioni, stabilite per legge, siano misure necessarie in una società democratica, per proteggere
l'ordine pubblico, la salute ei diritti e libertà altrui.
Le restrizioni sono giustificate se:

  • previste dalla legge
  • scopo legittimo
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  • proporzionate nella portata e negli effetti in relazione agli interessi da proteggere.
    La Cedu rientra nell'articolo 117 cost. ed è norma interposta. Con la sua sottoscrizione l' Italia ha l'obbligo di
    adeguare la propria legislazione alle sue norme (valore costituzionale).
    Le norme Cedu sono nella competenza della Corte costituzionale e se ci sono contrasti con una norma interna:
    se l'interpretazione convenzionalmente orientata non funziona, la norma interna non può essere disapplicata ma va
    posta a controllo di legittimità costituzionale in ogni suo profilo di contrasto. È necessario vedere la conformità di
    entrambe le norme alla costituzione. La corte non può allontanarsi dall'interpretazione data dalla Corte di
    Strasburgo ma può interpretare la norma cedu con un certo margine di apprezzamento che gli permetta di tener
    conto della peculiarità dell'ordinamento. Questo margine si usa quando non ci sia un orientamento comune degli
    stati membri su una certa materia. Da tener conto è la riserva delle disposizioni più favorevoli.
    Ove la CEDU limiti libertà e garanzie costituzionalmente riconosciute, tali limiti non operano nel nostro
    ordinamento.

i) fonti di diritto dell'unione europea
Diritto primario > trattati e accordi (con paesi terzi, organizzazioni internazionali, tra stati membri)
Diritto derivato > regolamenti (efficacia obbligatoria e diretta applicazione), direttive (vincolano nel fine),
decisioni vincolanti e risoluzioni non vincolanti (e pareri).
Trattato di Lisbona (in vigore nel 2009) > integra la Carta di Nizza nel diritto primario e muta il suo status
riunendo in un unico testo diritti civili e politici con diritti economici e sociali > fa aderire alla Cedu l'unione
europea.
La tutela dei diritti fondamentali è garantita da (nell'UE):

  • Carta di Nizza
  • Cedu
  • Principi generali, che comprende quelli della Cedu e le tradizioni costituzionali comuni (libertà pensiero,
    coscienza, religione / divieto di discriminazione).
    Carta di Nizza e Cedu hanno valore equivalente.

Rapporti tra Chiesa e Unione Europea

Trattato di Lisbona > non parla di radici cristiane ma richiama solo l'eredità culturali, religiose e umanistiche
dell'europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili.
Articolo 17 TFUE > l'UE rispetta e non pregiudica lo status della chiesa e delle associazioni religiose e anche
quello delle organizzazioni non confessionali (filosofiche) > rispetto con valore vincolante che comporta obblighi,
come quello di non competenza dell' UE nella materia della qualificazione degli stati come confessionista, laico,
pluralista ecc. e di non ingerenza nella scelta. > l'articolo stabilisce anche che l'unione mantenga, attraverso la
Commissione europea, con le chiese e le organizzazioni non confessionali, un dialogo (mai accordi):

  • aperto: può prendervi parte chiunque (organizzazioni riconosciute dagli stati membri)
  • trasparente: chiunque ha diritto di conoscere obiettivi e risultati
  • regolare: permanente
    In ogni caso provvedimenti dell' Ue producono effetti riguardo al fenomeno religioso nei vari stati: il consiglio
    d'europa può deliberare senza procedura speciale e previa approvazione del parlamento per combattere la
    discriminazione religiosa. Si avvale di direttive e regolamenti (vincolanti).

Fonti di Cognizione

f) accordi di secondo livello (derivati)
L'accordo del 1984 ha stabilito che le ulteriori materie, per cui è necessaria collaborazione tra stato e chiesa,
verranno regolate tramite accordi tra governo e santa sede o intese tra autorità competenti e CEI, conferenza
episcopale italiana (intesa va prima approvata dal consiglio dei ministri e poi eseguita tramite d.p.r.).
Le intese hanno natura accessoria e dettano una disciplina applicativa, di integrazione, dettaglio e specificazione.
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