Diritto e procedura penale ordinaria e minorile: analisi completa

Documento universitario sul diritto e la procedura penale ordinaria e minorile. Il Pdf analizza l'evoluzione storica dei codici penali, confronta i sistemi inquisitori e accusatori, e dettaglia le fasi del processo, i mezzi di prova e le procedure di impugnazione per la materia Diritto.

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49 pagine

DIRITTO E PROCEDURA PENALE ORDINARIA E MINORILE!
NOZIONI GENERALI
Il processo penale si distingue in ordinario (rivolto a tutti i maggiorenni) e minorile (rivolto agli
infradiciottenni) ed in entrambi i casi serve per verificare in concreto se l’imputato abbia o meno
commesso reato (se colpevole o innocente) per il quale viene rinviato a giudizio davanti al giudice
a cura del pubblico ministero.!
Per comprendere la procedura penale minorile servono le nozioni di base della procedura penale
ordinaria, infatti il DPR 448/1988 garantisce il principio di sussidiarietà, cioè la regola in forza della
quale le norme del codice di procedura penale, ad eccezione di specifici istituti, sono applicabili
all’interno della procedura penale minorile alla luce del cosiddetto criterio di adeguatezza, ovvero
le norme del codice di procedura penale ordinaria (pur esso del 1988) vanno applicate in modo
adeguato alle specifiche esigenze educative e di crescita del minore.!
Perciò la sola normativa non basta, il DPR 448 codice procedura penale minorile non è
autosuciente. !
Premessa storica:#
Le regole del processo penale si riferiscono sempre al contesto storico e politico, quindi
rappresenta il sistema istituzionale del regime politico in vigore. #
Un codice si pone sempre alla ricerca costante di un equilibrio tra due esigenze contrapposte:#
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le ragioni dell’individuo (libertà, tutela dell’imputato, garanzie difensive);#
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le ragioni dello Stato (accertamento dei fatti, tutela delle vittime o persone oese del reato). #
L’equilibro è dicile da trovare ed è sempre modificabile, per questo viene associato all’immagine
di un pendolo che oscilla da una parte all’altra + ricerca costante nel corso degli anni, attraverso
l’emanazione di diversi codici: #
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1865 il primo codice di procedura penale di diretta derivazione napoleonica di impronta
autoritaria cioè attento alle ragioni dello stato e all’accertamento del reato; #
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1913 codice più attento alle ragioni dell’individuo cioè alla tutela e garanzia della libertà
personale; #
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1930 con il fascismo il codice è fortemente autoritario volto a tutela delle ragioni dello stato
(mette in secondo piano quelle dell’individuo);#
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1948 con la costituzione abbiamo un momento di rottura netta con il passato monarchico e
fascista, e diventa il fondamento dello stato italiano repubblicano e democratico + vengono
costituzionalizzati una serie di diritti per cui si pone un problema di adattamento del codice di
procedura penale -> viene adattato attraverso una serie di interventi della Corte costituzionale
con la finalità di renderlo il più possibile compatibile con i principi costituzionali;#
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tra gli anni 70 e 80 si decide di mettere mano al codice di procedura penale -> 1988 entrano in
vigore il codice di procedura penale (DPR 447/88 che recupera i principi e le garanzie della
costituzione + è un codice di stampo più garantista, più attento alle ragioni dell'individuo e alla
tutela della libertà, mette in secondo piano la tutela delle ragioni dello stato) e il codice del
processo penale minorile (autonomo ma collegato in forza del richiamo contenuto nell'art. 1 del
decreto 448);#
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1992 essendo l'anno delle stragi falcone e borsellino (anno del fenomeno mafioso) il codice di
procedura penale attraverso interventi dei legislatori e un po' attraverso della Corte
costituzionale si sposta verso la tutela delle ragioni dell'autorità, quindi, c'è una accettazione
dei poteri di accertamento da parte dell'autorità statale e una diminuzione delle garanzie che
connotavano il codice;#
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1999 si ritorna verso la tutela dell'individuo e le ragioni della libertà perché vi fu una riforma
costituzionale che è stata una sostanziale riscrittura dell'art. 111 cost. : all’interno della
costituzione vengono inseriti i principi del giusto o equo processo attraverso cui si attribuisce
rango di norma costituzionale ai principi e alle garanzie a favore dell’imputato, in modo che
vengano rispettate e raorzate all'interno del codice di procedura penale > si evita che in futuro
una legge ordinaria possa modificarle poiché esiste il principio di gerarchia delle fonti con cui le
leggi di rango costituzionale hanno una forza maggiore di quelle ordinarie.!
La distinzione che normalmente viene fatta per capire se un codice è più o meno garantista è
quella tra sistemi processuali penali di tipo inquisitorio e accusatorio + il nostro è un codice
tendenzialmente accusatorio (sia ordinario sia minorile) in quanto non è puro (grazie al nuovo art.
111 cost. dopo la riforma del 99 che riconosce le regole del giusto processo all’interno della
costituzione).!
Principi di un sistema processuale INQUISITORIO =come il codice di procedura penale del
1930:#
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Non realizza compiutamente o aatto la distinzione tra Giudice e Pubblico Ministero;#
-
Azione penale (=possibilità di mandare sotto processo un soggetto imputato) non spetta solo
al Pubblico Ministero, ma anche ad un organo con potere esecutivo, ovvero la Pubblica
Amministrazione;#
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accusa e difesa stanno su due piani profondamente diversi: l’accusa è più forte in quanto
dispone di molti strumenti d’indagine e di prova, mentre la difesa dell’imputato ha pochissime
possibilità;#
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in caso di sentenza di condanna dettata dal giudice, le prove su cui si basa sono basate sugli
atti d’indagine eettuati unilateralmente nel segreto delle proprie istanze dal Pubblico
Ministero o dalla polizia giudiziaria senza il contraddittorio e le garanzie difensive, ossia
senza la presenza di un avvocato difensore e senza essere di fronte ad un giudice terzo ed
imparziale; #
Il tutto viene raccolto e definito all’interno di un verbale da solo prodotto e fornito al giudice, che
si baserà su questo, senza sentire e vedere gli imputati;#
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Conosce ampie forme di carcerazione preventiva o custodia cautelare in carcere, ovvero
c’è la possibilità di incarcerare, anche a lungo, un soggetto in attesa di giudizio + Quanto più un
sistema conosce forme di carcerazione preventiva tanto più il sistema è inquisitorio. #
Principi di un sistema processuale ACCUSATORIO =come il codice di procedura penale del
1988:#
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rigorosa distinzione di funzioni tra Giudice e Pubblico Ministero:!
> Giudice fa la sentenza e assume posizione di assoluta terzietà e imparzialità;!
> Pubblico Ministero (Ucio di Procura) fa il magistrato inquirente ovvero fa le indagini
(inquisisce) e il magistrato requirente, ovvero fa le richieste (requisisce) = è il motore che fa
andare avanti il procedimento e il processo;#
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accusa e difesa si trovano in una posizione di sostanziale parità (triangolo equilatero in cui
accusa, difesa e giudice si pongono ai vertici) ovvero ciascuna delle due parti, necessarie nel
processo penale, hanno uguali termini, disciplina, possibilità di portare prove e di dimostrare
ciascuno la propria tesi davanti al Giudice;#
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la formazione della prova si forma tendenzialmente in via esclusiva nel processo che è
pubblico, davanti al giudice terzo ed imparziale con le medesime possibilità per ciascuno di
poter dimostrare le proprie tesi e garantendo per quanto riguarda alla formazione della prova
una piena completa parità tra accusa e difesa; #
-
azione penale è a panneggio esclusivo della pubblica accusa e non spetta agli organi del
potere esecutivo, ma soltanto all’ucio di procura =al pubblico ministero, l’unico che decide se
mandare sotto processo una persona e la garanzia sta nel fatto che è un organo pubblico e
indipendente. #
Inoltre l’azione penale è obbligatoria secondo l’articolo 112 della Costituzione, ovvero quando il
PM ha elementi sucienti per sostenere l’accusa ed arrivare ad una sentenza di condanna, è
obbligato ad esercitare azione penale e quindi inviare a giudizio/sotto processo il soggetto. #
+ Se gli elementi sono sucienti e concreti c’è obbligo coatto da parte del GIP (giudice per
indagini preliminari), altrimenti se non sono sucienti, il PM non esercita azione penale e chiede
l’archiviazione;#
Vige Principio di oralità: il Giudice che fa sentenza di condanna o proscioglimento decide solo
sulla base delle disposizioni che percepisce oralmente in udienza dai testimoni, consulenti,
imputati, e che possono portare al suo convincimento in aula + non deve essere pregiudicato da
precedente conoscenza degli atti e quindi ignorante riguardo gli atti del processo (indagini) che
non entrano in fascicolo.#
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Non conosce o conosce in forma minore, forme di carcerazione preveniva. #
AVVERTENZE DI CARATTERE TERMINOLOGICO #
1) Giudice e Magistrato del pubblico ministero non sono sinonimi:#
-%Giudice è terzo ed imparziale chiamato a decidere se la persona sia colpevole o innocente;!
- Magistrato del pubblico ministero rappresenta lo stato nel corso delle indagini, nei processi
rappresenta l’accusa, chiede la condanna nel caso dell’imputato ed esercita l’azione penale cioè !
rinvia il giudizio dell’imputato e quindi rappresentante della pubblica accusa. #
—> nel loro complesso costituiscono l’autorità giudiziaria /distinta dalla polizia giudiziaria. !
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DIRITTO E PROCEDURA PENALE ORDINARIA E MINORILE

NOZIONI GENERALI Il processo penale si distingue in ordinario (rivolto a tutti i maggiorenni) e minorile (rivolto agli infradiciottenni) ed in entrambi i casi serve per verificare in concreto se l'imputato abbia o meno commesso reato (se colpevole o innocente) per il quale viene rinviato a giudizio davanti al giudice a cura del pubblico ministero.

Per comprendere la procedura penale minorile servono le nozioni di base della procedura penale ordinaria, infatti il DPR 448/1988 garantisce il principio di sussidiarietà, cioè la regola in forza della quale le norme del codice di procedura penale, ad eccezione di specifici istituti, sono applicabili all'interno della procedura penale minorile alla luce del cosiddetto criterio di adeguatezza, ovvero le norme del codice di procedura penale ordinaria (pur esso del 1988) vanno applicate in modo adeguato alle specifiche esigenze educative e di crescita del minore.

Perciò la sola normativa non basta, il DPR 448 codice procedura penale minorile non è autosufficiente.

Premessa storica

Le regole del processo penale si riferiscono sempre al contesto storico e politico, quindi rappresenta il sistema istituzionale del regime politico in vigore.

Un codice si pone sempre alla ricerca costante di un equilibrio tra due esigenze contrapposte:

  • le ragioni dell'individuo (libertà, tutela dell'imputato, garanzie difensive);
  • le ragioni dello Stato (accertamento dei fatti, tutela delle vittime o persone offese del reato).

L'equilibro è difficile da trovare ed è sempre modificabile, per questo viene associato all'immagine di un pendolo che oscilla da una parte all'altra + ricerca costante nel corso degli anni, attraverso l'emanazione di diversi codici:

  • 1865 il primo codice di procedura penale di diretta derivazione napoleonica di impronta autoritaria cioè attento alle ragioni dello stato e all'accertamento del reato;
  • 1913 codice più attento alle ragioni dell'individuo cioè alla tutela e garanzia della libertà personale;
  • 1930 con il fascismo il codice è fortemente autoritario volto a tutela delle ragioni dello stato (mette in secondo piano quelle dell'individuo);
  • 1948 con la costituzione abbiamo un momento di rottura netta con il passato monarchico e fascista, e diventa il fondamento dello stato italiano repubblicano e democratico + vengono costituzionalizzati una serie di diritti per cui si pone un problema di adattamento del codice di procedura penale -> viene adattato attraverso una serie di interventi della Corte costituzionale con la finalità di renderlo il più possibile compatibile con i principi costituzionali;
  • tra gli anni 70 e 80 si decide di mettere mano al codice di procedura penale -> 1988 entrano in vigore il codice di procedura penale (DPR 447/88 che recupera i principi e le garanzie della costituzione + è un codice di stampo più garantista, più attento alle ragioni dell'individuo e alla tutela della libertà, mette in secondo piano la tutela delle ragioni dello stato) e il codice del processo penale minorile (autonomo ma collegato in forza del richiamo contenuto nell'art. 1 del decreto 448);
  • 1992 essendo l'anno delle stragi falcone e borsellino (anno del fenomeno mafioso) il codice di procedura penale attraverso interventi dei legislatori e un po' attraverso della Corte costituzionale si sposta verso la tutela delle ragioni dell'autorità, quindi, c'è una accettazione dei poteri di accertamento da parte dell'autorità statale e una diminuzione delle garanzie che connotavano il codice;
  • 1999 si ritorna verso la tutela dell'individuo e le ragioni della libertà perché vi fu una riforma costituzionale che è stata una sostanziale riscrittura dell'art. 111 cost. : all'interno della costituzione vengono inseriti i principi del giusto o equo processo attraverso cui si attribuisce rango di norma costituzionale ai principi e alle garanzie a favore dell'imputato, in modo che vengano rispettate e rafforzate all'interno del codice di procedura penale > si evita che in futuro una legge ordinaria possa modificarle poiché esiste il principio di gerarchia delle fonti con cui le leggi di rango costituzionale hanno una forza maggiore di quelle ordinarie.

La distinzione che normalmente viene fatta per capire se un codice è più o meno garantista è quella tra sistemi processuali penali di tipo inquisitorio e accusatorio + il nostro è un codice tendenzialmente accusatorio (sia ordinario sia minorile) in quanto non è puro (grazie al nuovo art. 111 cost. dopo la riforma del 99 che riconosce le regole del giusto processo all'interno della costituzione).

Principi di un sistema processuale INQUISITORIO

INQUISITORIO =come il codice di procedura penale del 1930:

  1. Non realizza compiutamente o affatto la distinzione tra Giudice e Pubblico Ministero;
    • Azione penale (=possibilità di mandare sotto processo un soggetto imputato) non spetta solo al Pubblico Ministero, ma anche ad un organo con potere esecutivo, ovvero la Pubblica Amministrazione;
    • accusa e difesa stanno su due piani profondamente diversi: l'accusa è più forte in quanto dispone di molti strumenti d'indagine e di prova, mentre la difesa dell'imputato ha pochissime possibilità;
    • in caso di sentenza di condanna dettata dal giudice, le prove su cui si basa sono basate sugli atti d'indagine effettuati unilateralmente nel segreto delle proprie istanze dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria senza il contraddittorio e le garanzie difensive, ossia senza la presenza di un avvocato difensore e senza essere di fronte ad un giudice terzo ed imparziale;

Il tutto viene raccolto e definito all'interno di un verbale da solo prodotto e fornito al giudice, che si baserà su questo, senza sentire e vedere gli imputati;

  • Conosce ampie forme di carcerazione preventiva o custodia cautelare in carcere, ovvero c'è la possibilità di incarcerare, anche a lungo, un soggetto in attesa di giudizio + Quanto più un sistema conosce forme di carcerazione preventiva tanto più il sistema è inquisitorio.

Principi di un sistema processuale ACCUSATORIO

ACCUSATORIO =come il codice di procedura penale del 1988:

  • rigorosa distinzione di funzioni tra Giudice e Pubblico Ministero:
    • Giudice fa la sentenza e assume posizione di assoluta terzietà e imparzialità;
    • Pubblico Ministero (Ufficio di Procura) fa il magistrato inquirente ovvero fa le indagini (inquisisce) e il magistrato requirente, ovvero fa le richieste (requisisce) = è il motore che fa andare avanti il procedimento e il processo;
  • accusa e difesa si trovano in una posizione di sostanziale parità (triangolo equilatero in cui accusa, difesa e giudice si pongono ai vertici) ovvero ciascuna delle due parti, necessarie nel processo penale, hanno uguali termini, disciplina, possibilità di portare prove e di dimostrare ciascuno la propria tesi davanti al Giudice;
  • la formazione della prova si forma tendenzialmente in via esclusiva nel processo che è pubblico, davanti al giudice terzo ed imparziale con le medesime possibilità per ciascuno di poter dimostrare le proprie tesi e garantendo per quanto riguarda alla formazione della prova una piena completa parità tra accusa e difesa;
  • azione penale è a panneggio esclusivo della pubblica accusa e non spetta agli organi del potere esecutivo, ma soltanto all'ufficio di procura =al pubblico ministero, l'unico che decide se mandare sotto processo una persona e la garanzia sta nel fatto che è un organo pubblico e indipendente.

Inoltre l'azione penale è obbligatoria secondo l'articolo 112 della Costituzione, ovvero quando il PM ha elementi sufficienti per sostenere l'accusa ed arrivare ad una sentenza di condanna, è obbligato ad esercitare azione penale e quindi inviare a giudizio/sotto processo il soggetto.

+ Se gli elementi sono sufficienti e concreti c'è obbligo coatto da parte del GIP (giudice per indagini preliminari), altrimenti se non sono sufficienti, il PM non esercita azione penale e chiede l'archiviazione;

Vige Principio di oralità: il Giudice che fa sentenza di condanna o proscioglimento decide solo sulla base delle disposizioni che percepisce oralmente in udienza dai testimoni, consulenti, imputati, e che possono portare al suo convincimento in aula + non deve essere pregiudicato da precedente conoscenza degli atti e quindi ignorante riguardo gli atti del processo (indagini) che non entrano in fascicolo.

  • Non conosce o conosce in forma minore, forme di carcerazione preveniva.

AVVERTENZE DI CARATTERE TERMINOLOGICO

  1. Giudice e Magistrato del pubblico ministero non sono sinonimi:
    • Giudice è terzo ed imparziale chiamato a decidere se la persona sia colpevole o innocente;
    • Magistrato del pubblico ministero rappresenta lo stato nel corso delle indagini, nei processi rappresenta l'accusa, chiede la condanna nel caso dell'imputato ed esercita l'azione penale cioè rinvia il giudizio dell'imputato e quindi rappresentante della pubblica accusa.

-> nel loro complesso costituiscono l'autorità giudiziaria /distinta dalla polizia giudiziaria.

22) Procedimento e processo sembrano sinonimi ma da un punto di vista tecnico giuridico, ma non lo sono:

Procedimento = fase delle indagini preliminari che fa il PM insieme alla polizia giudiziaria per vedere se a carico dell'indagato ci siano degli elementi sufficienti per inviarlo a giudizio (=esercitando azione penale sempre a suo carico).

Processo = fase successiva all'esercizio dell'azione penale nei suoi diversi gradi (indagato diventa imputato) + principale forma data dal dibattimento, ovvero momento in cui la difesa e l'accusa si confrontano in modo paritario in udienza (una o più) e successivamente viene emessa la sentenza.

3) Provvedimenti restrittivi della libertà personale:

Arresto: provvedimento provvisorio eseguito dalla polizia quando la persona viene arrestata in fragranza di reato (sul luogo e tempo del fatto).

Persona fermata: è un provvedimento del PM adottato in presenza di gravi indizi di colpevolezza e quando esistono fondati sospetti che la persona possa darsi alla fuga + non è un caso di flagranza.

Cattura: ipotesi in cui una persona su richiesta del pubblico ministero e con motivato provvedimento del giudice prima della eventuale sentenza di condanna (nel corso dell'indagine preliminare) viene sottoposta alla custodia cautelare in carcere/carcerazione preventiva per un arco di tempo a seconda dello stadio del procedimento.

Carcerazione: arriva soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna.

PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE RIGUARDANO DIRETTAMENTE IL PROCESSO PENALE

  • art. 3 cost. Comma 1 esplicitazione del principio di uguaglianza formale e 2 uguaglianza sostanziale + importante richiamarlo perché serve per comprendere la parità di accusa e difesa che incontriamo all'art. 111 cost.
  • Art. 13 cost. Principio di inviolabilità della libertà personale Non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione, perquisizione personale o qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge + la cost. Prevede nei casi di necessità ed urgenza la libertà personale può essere ristretta dalla polizia giudiziaria purché entro un periodo di tempo limitato di 96 ore, entro cui vi sia intervento di un giudice per le indagini preliminari che attraverso l'udienza di convalida controlla la presenza o assenza di presupposti volti alla violazione della libertà personale e stabilisce se il provvedimento restrittivo debba essere convalidato o no (=situazione dell'arresto in flagranza o fermo).

Se l'udienza di convalida non si conclude entro il limite massimo di 96 ore la persona può essere liberata. Comunque sia la convalida non è ritenuta come un giusto titolo per la detenzione, quindi vi è possibilità per il PM di chiedere una misura cautelare in casa e se il GIP la accoglie allora sarà disposta.

Nel processo penale minorile questa disciplina vale anche per un'altra situazione: accompagnamento del minore colto in flagranza presso l'ufficio di polizia per essere poi restituito con apposito verbale di consegna alla famiglia, al tutore o chiunque ne sia responsabile

  • Art.14 cost. Principio di inviolabilità del domicilio + Art.15 Principio di inviolabilità (segretezza) della corrispondenza Il domicilio e la corrispondenza sono costituzionalmente garantiti e possono essere limitati soltanto dalla legge nei casi e modi previsti.

A questi principi corrisponde il potere dell'autorità giudiziaria (PM o giudice, a seconda della fase) di disporre dei provvedimenti di inquisizione ed ispezione per quanto concerne il caso di domicilio, mentre per il caso di corrispondenza vi sono provvedimenti di apertura dei diritti postali, intercettazione telefonica, intercettazione di flussi informatici e intercettazione di conversazioni tra persone presenti nel medesimo ambiente chiuso.

Tutta questa disciplina tipicamente investigativa è appannaggio (in favore) esclusivo dell'autorità giudiziaria, la polizia non può mai di propria iniziativa far intercettazioni, può farlo solo su richiesta del pubblico ministero che abbia ottenuto un decreto autorizzativo del giudice.

  • Art.24 cost. comma 2 che costituzionalizza il Diritto inviolabile di difesa (una delle norme più importanti) La difesa intesa come tecnica dell'avvocato difensore a favore dell'imputato, è un diritto inviolabile, è necessaria e mai derogabile perciò deve esservi in ogni stato e grado del 3

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