Documento universitario sul diritto e la procedura penale ordinaria e minorile. Il Pdf analizza l'evoluzione storica dei codici penali, confronta i sistemi inquisitori e accusatori, e dettaglia le fasi del processo, i mezzi di prova e le procedure di impugnazione per la materia Diritto.
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NOZIONI GENERALI Il processo penale si distingue in ordinario (rivolto a tutti i maggiorenni) e minorile (rivolto agli infradiciottenni) ed in entrambi i casi serve per verificare in concreto se l'imputato abbia o meno commesso reato (se colpevole o innocente) per il quale viene rinviato a giudizio davanti al giudice a cura del pubblico ministero.
Per comprendere la procedura penale minorile servono le nozioni di base della procedura penale ordinaria, infatti il DPR 448/1988 garantisce il principio di sussidiarietà, cioè la regola in forza della quale le norme del codice di procedura penale, ad eccezione di specifici istituti, sono applicabili all'interno della procedura penale minorile alla luce del cosiddetto criterio di adeguatezza, ovvero le norme del codice di procedura penale ordinaria (pur esso del 1988) vanno applicate in modo adeguato alle specifiche esigenze educative e di crescita del minore.
Perciò la sola normativa non basta, il DPR 448 codice procedura penale minorile non è autosufficiente.
Le regole del processo penale si riferiscono sempre al contesto storico e politico, quindi rappresenta il sistema istituzionale del regime politico in vigore.
Un codice si pone sempre alla ricerca costante di un equilibrio tra due esigenze contrapposte:
L'equilibro è difficile da trovare ed è sempre modificabile, per questo viene associato all'immagine di un pendolo che oscilla da una parte all'altra + ricerca costante nel corso degli anni, attraverso l'emanazione di diversi codici:
La distinzione che normalmente viene fatta per capire se un codice è più o meno garantista è quella tra sistemi processuali penali di tipo inquisitorio e accusatorio + il nostro è un codice tendenzialmente accusatorio (sia ordinario sia minorile) in quanto non è puro (grazie al nuovo art. 111 cost. dopo la riforma del 99 che riconosce le regole del giusto processo all'interno della costituzione).
INQUISITORIO =come il codice di procedura penale del 1930:
Il tutto viene raccolto e definito all'interno di un verbale da solo prodotto e fornito al giudice, che si baserà su questo, senza sentire e vedere gli imputati;
ACCUSATORIO =come il codice di procedura penale del 1988:
Inoltre l'azione penale è obbligatoria secondo l'articolo 112 della Costituzione, ovvero quando il PM ha elementi sufficienti per sostenere l'accusa ed arrivare ad una sentenza di condanna, è obbligato ad esercitare azione penale e quindi inviare a giudizio/sotto processo il soggetto.
+ Se gli elementi sono sufficienti e concreti c'è obbligo coatto da parte del GIP (giudice per indagini preliminari), altrimenti se non sono sufficienti, il PM non esercita azione penale e chiede l'archiviazione;
Vige Principio di oralità: il Giudice che fa sentenza di condanna o proscioglimento decide solo sulla base delle disposizioni che percepisce oralmente in udienza dai testimoni, consulenti, imputati, e che possono portare al suo convincimento in aula + non deve essere pregiudicato da precedente conoscenza degli atti e quindi ignorante riguardo gli atti del processo (indagini) che non entrano in fascicolo.
-> nel loro complesso costituiscono l'autorità giudiziaria /distinta dalla polizia giudiziaria.
22) Procedimento e processo sembrano sinonimi ma da un punto di vista tecnico giuridico, ma non lo sono:
Procedimento = fase delle indagini preliminari che fa il PM insieme alla polizia giudiziaria per vedere se a carico dell'indagato ci siano degli elementi sufficienti per inviarlo a giudizio (=esercitando azione penale sempre a suo carico).
Processo = fase successiva all'esercizio dell'azione penale nei suoi diversi gradi (indagato diventa imputato) + principale forma data dal dibattimento, ovvero momento in cui la difesa e l'accusa si confrontano in modo paritario in udienza (una o più) e successivamente viene emessa la sentenza.
3) Provvedimenti restrittivi della libertà personale:
Arresto: provvedimento provvisorio eseguito dalla polizia quando la persona viene arrestata in fragranza di reato (sul luogo e tempo del fatto).
Persona fermata: è un provvedimento del PM adottato in presenza di gravi indizi di colpevolezza e quando esistono fondati sospetti che la persona possa darsi alla fuga + non è un caso di flagranza.
Cattura: ipotesi in cui una persona su richiesta del pubblico ministero e con motivato provvedimento del giudice prima della eventuale sentenza di condanna (nel corso dell'indagine preliminare) viene sottoposta alla custodia cautelare in carcere/carcerazione preventiva per un arco di tempo a seconda dello stadio del procedimento.
Carcerazione: arriva soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna.
Se l'udienza di convalida non si conclude entro il limite massimo di 96 ore la persona può essere liberata. Comunque sia la convalida non è ritenuta come un giusto titolo per la detenzione, quindi vi è possibilità per il PM di chiedere una misura cautelare in casa e se il GIP la accoglie allora sarà disposta.
Nel processo penale minorile questa disciplina vale anche per un'altra situazione: accompagnamento del minore colto in flagranza presso l'ufficio di polizia per essere poi restituito con apposito verbale di consegna alla famiglia, al tutore o chiunque ne sia responsabile
A questi principi corrisponde il potere dell'autorità giudiziaria (PM o giudice, a seconda della fase) di disporre dei provvedimenti di inquisizione ed ispezione per quanto concerne il caso di domicilio, mentre per il caso di corrispondenza vi sono provvedimenti di apertura dei diritti postali, intercettazione telefonica, intercettazione di flussi informatici e intercettazione di conversazioni tra persone presenti nel medesimo ambiente chiuso.
Tutta questa disciplina tipicamente investigativa è appannaggio (in favore) esclusivo dell'autorità giudiziaria, la polizia non può mai di propria iniziativa far intercettazioni, può farlo solo su richiesta del pubblico ministero che abbia ottenuto un decreto autorizzativo del giudice.