DIRITTO PENALE (Parte Generale)
CAPITOLO 1 -> INTRODUZIONE
1. DEFINIZIONE
Il diritto penale costituisce quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una
sanzione (pena), punisce determinati comportamenti umani ritenuti contrari ai fini che esso persegue (reati).
2. PARTIZIONI
- Diritto penale fondamentale e diritto penale complementare: il primo è quello contenuto nel Codice
penale; il secondo è quello contenuto nelle leggi speciali che integrano o modificano il codice penale.
- Diritto penale comune e diritto penale speciale: a seconda che si applichi a tutti coloro che
si trovano nel territorio dello Stato oppure solo a determinate classi e categorie di persone.
3. NORMA PENALE
A) ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA NORMA INCRIMINATRICE:
- il precetto: comando o divieto di compiere una determinata azione od omissione
- la sanzione: conseguenza giuridica che deriva dall'inosservanza del precetto.
Le norme penali possono distinguersi in:
- norme incriminatrici: sono le norme penali vere e proprie;
- norme imperfette: contengono o solo il precetto o solo la sanzione;
- norme penali in bianco: hanno una sanzione ben determinata, ma un precetto generico
che deve essere specificato da atti normativi di grado inferiore (es. regolamenti);
- norme integratici: non contengono né un precetto né una sanzione, ma precisano
o limitano la portata di altre norme o ne disciplinano l'applicabilità,
indicando regole di interpretazione o rinviando ad altre disposizioni.
B) CARATTERI DELLA NORMA PENALE:
- l'imperatività: perché la norma una volta entrata in vigore diviene
obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato;
- la statualità: perché la norma penale promana solo dallo Stato. Non sono,
perciò, considerate norme penali quelle che promanano dagli statuti degli enti
(pubblici o privati) dello Stato, né quelle contenute nelle convenzioni internazionali.
C) DESTINATARI DELLA NORMA PENALE SONO TUTTI I CONSOCIATI.
4. FONTI
In diritto penale, il numero delle fonti è assai limitato rispetto agli altri rami del diritto. Infatti, l'ART.25
COST. pone al riguardo una espressa riserva di legge. Il legislatore, quindi, non solo ha riservato allo Stato
ogni competenza normativa in materia penale (principio della statualità), ma ha anche disposto che fonti
del diritto penale siano solo la legge ordinaria e gli atti ad essa equivalenti (principio di legalità).
5. PRINCIPI
Il diritto penale è retto da quattro principi fondamentali:
- Principio di legalità
- Principio di materialità
- Principio di offensività
- Principio di soggettività
Inoltre, il ricorso al diritto penale è ammesso solo come extrema ratio punitiva (principio di sussidiarietà); la pena
deve scattare solo in caso di aggressione ai beni/interessi di notevole gravità (principio di meritevolezza); il diritto
penale interviene a difesa di singoli beni/interessi e contro specifiche modalità di aggressione (p. di frammentarietà).
Principio di Legalità
A) PRINCIPIO DI LEGALITA' -> ex art.25, co.2-3 Cost e artt.1 e 199 c.p.
Comporta il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia
espressamente previsto come reato dalla legge (anche se socialmente pericoloso) e con pene
che non siano dalla stessa espressamente stabilite. Ne deriva che è reato solo un fatto previsto
come tale dalla legge; ciò corrisponde al principio nullum crimen nulla poena sine lege.
Il principio di legalità formale si articola in tre principi sostanziali:
- Il principio della riserva di legge: comporta il divieto di punire un determinato fatto
in mancanza di una specifica norma di legge che lo configuri come reato: esso, quindi,
esclude dalle fonti del diritto penale sia le fonti non scritte, sia quelle scritte diverse dalla
legge (es. regolamenti, ordinanze). Tale principio risponde all'esigenza di garantire i
cittadini contro i possibili arbitri del potere giudiziario o del potere esecutivo.
Poiché le riserve di legge previste dalla Costituzione possono avere carattere assoluto (quando
escludono per la disciplina di dettaglio qualsiasi atto normativo di rango inferiore alla legge ordinaria)
o relativo (quando ammettono che la disciplina di dettaglio sia demandata ad atti di normazione
secondaria - i regolamenti - e sempre che sia la legge a fissare i principi generali regolatori) ci si
è chiesti che natura abbia la riserva di legge contenuta nell'art.25 Cost., cioè se sia una riserva
di legge assoluta o relativa. La dottrina prevalente qualifica la riserva come assoluta ed esclude,
quindi, l'intervento delle norme secondarie in materia penale. Tuttavia, discussa è la compatibilità
delle norme penali in bianco con la riserva di legge: il problema si risolve o accettando la natura
di riserva relativa (come ha fatto la Corte costituzionale) oppure, una volta accolta la tesi della
riserva assoluta, riconoscendo che il precetto amministrativo, integrativo della norma penale
in bianco, sia sufficientemente regolato dalla legge nei suoi scopi, presupposti e contenuti,
così da porsi come mero svolgimento di una disciplina già tracciata dalla legge penale.
- Il principio di tassatività: indica il dovere del legislatore di determinare la fattispecie
penale, rispondendo ad una esigenza di certezza del diritto, al fine di evitare l'arbitrio
del potere giudiziario. Alla tipicità del reato si accompagna il principio della tipicità
delle pene e delle misure di sicurezza, secondo cui agli autori dei fatti previsti dalla
legge come reato si applicano solo le pene e le misure di sicurezza previste dalla legge.
- Il principio di irretroattività: in base ad esso la legge penale
ha efficacia solo per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.
Principio di Materialità
B) PRINCIPIO DI MATERIALITA' > ex art.25 Cost. Comporta che il reato debba
necessariamente consistere in un fatto umano materialmente estrinsecato nel mondo esteriore.
Principio di Offensività
C) PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' -> ex art.49, co.2 c.p.
Per la sussistenza del reato non è sufficiente che il fatto concreto sia conforme a quello tipico
previsto dalla norma incriminatrice, ma occorre altresì che esso sia realmente offensivo del
bene protetto dalla stessa norma. In relazione al bene giuridico tutelato, si distinguono:
- reati monoffensivi: vi è l'offesa di un solo bene giuridico (es. omicidio e lesioni).
- reati plurioffensivi: offensivi di più beni giuridici (es.
rapina, lesiva sia del patrimonio che della libertà personale).
Principio di Soggettività
D) PRINCIPIO DI SOGGETTIVITA' > un comportamento umano costituisce reato
quando, oltre ad essere tipico e compiuto in assenza di cause di giustificazione, è anche
riferibile alla volontà dell'agente: per aversi reato, quindi, occorre che sussista non
solo un nesso causale, ma anche un nesso psichico tra l'agente e il fatto criminoso.
Dopo la sentenza 364/88 della Corte costituzionale, principio cardine è anche quello della COLPEVOLEZZA.
CAPITOLO 2 -> EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE
Interpretazione della Legge Penale
1. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE PENALE
> ex art.12 disp. prel. c.c.
In diritto penale l'interpretazione delle norme soggiace agli stessi principi degli altri rami del diritto.
a) Divieto del ricorso all'analogia nel diritto penale: la ragione di tale divieto, in diritto
penale, va ravvisata nel principio di tassatività che limita l'applicazione della pena da parte
del giudice ai soli casi tassativamente previsti dalla legge, così da evitare possibili arbitri.
b) Ambito di applicazione del procedimento analogico: l'analogia è applicabile alle scriminanti,
poiché le norme che le prevedono non hanno carattere eccezionale, ma sono espressione di principi
generali. Ciò nonostante, essa è esclusa per talune cause di giustificazione (es. esercizio del diritto).
La dottrina prevalente esclude, inoltre, il procedimento analogico anche per le cd. immunità,
giacché le norme che le prevedono sono eccezionali, poiché derogano al principio della
obbligatorietà della legge penale per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
Efficacia della Legge Penale nel Tempo
2. EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO
> ex art.11 disp. prel. e art.2 c.p.
Nel caso di successioni di leggi nel tempo, principio generale è quello della irretroattività, per cui la legge
nuova dispone solo per l'avvenire (art.11 disp. prel.), temperato dall'art.2 c.p., secondo cui nel concorso
di due leggi (quella vigente al momento del fatto e quella attuale) si applica quella più favorevole al reo.
In particolare, nel caso di:
- NUOVE INCRIMINAZIONI > ART.2, CO.1: quando una nuova norma eleva a reato un fatto che in
precedenza non era previsto come tale, si applica il principio della irretroattività della legge, per cui ogni
legge che prevede nuove figure di reato si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.
- ABOLIZIONE DI INCRIMINAZIONI PRECEDENTI > ART.2, CO.2: quando una nuova
norma non prevede più come reato un fatto che in precedenza era considerato tale,
si applica il principio della retroattività della legge nuova più favorevole al reo.
- ART.2, CO.3 > nel caso in cui per una fattispecie di reato venga pronunciata condanna a pena detentiva
e poi, a seguito di modifica legislativa, la norma posteriore preveda, per la stessa fattispecie, solo
la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente in pena pecuniaria.
- NUOVE DISPOSIZIONI SOLO MODIFICATRICI > ART.2, CO.4: quando una nuova norma
considera pur sempre come reato un fatto considerato come tale in precedenza, ma
stabilisce per essa un trattamento diverso, la nuova legge opererà retroattivamente o
irretroattivamente, a seconda che le modificazioni siano favorevoli o sfavorevoli al reo.
- ART.2, CO.5 > tali disposizioni non si applicano in caso di leggi eccezionali o temporanee,
per le quali si applica sempre la legge del tempo in cui è stato commesso il reato.
Efficacia della Legge Penale nello Spazio
3. EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO
> ex art.28 disp. prel. e artt.3 e 6 c.p.
In via generale, vige il principio della territorialità della legge penale, per il quale essa obbliga tutti
coloro che (cittadini o stranieri) si trovano nel territorio dello Stato e per i reati ivi commessi.