Documento di Università sul diritto penale, le sue funzioni e i meccanismi sanzionatori. Il Pdf, utile per lo studio autonomo del Diritto, analizza le diverse tipologie di sanzioni e il loro impatto, dedicando una sezione al principio di legalità formale e sostanziale, con riferimenti alla Costituzione italiana e all'iter legislativo.
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È importante chiedersi cosa sia il diritto penale perché "se non ci si occupa del diritto penale, questo prima o poi si occuperà di noi"; sono poche le persone che nella vita non avranno mai a che fare con questo sistema, anche perché è un sistema che spazia in tutte le materie.
Uno dei caratteri del diritto penale è quello di non avere una materia, si occupa di tutto: tutela di: beni privatistici, di valori pubblicistici, valori del commercio, valori legati alla personalità dello stato, ecc.
È uno strumento che ha lo scopo di salvaguardare dei valori chiamati BENI GIURIDICI. La sua funzione è preservarli, tutelarli e fare in modo che non siano violati.
Per eseguire questa tutela, detta delle regole detti PRECETTI e contempla un modello di SANZIONE.
La sanzione, come vedremo, è quella che dà il nome a tutto il sistema giuridico e si chiama PENA.
Le regole che detta sono di varia natura, ma hanno due caratteri fondamentali: sono delle regole che dicono:
Queste regole possono avere riguardo ai modi di interazione soggettiva più diversi: dai rapporti con le persone, con lo Stato, ai rapporti con i doveri di cittadinanza.
In un universo governato da regole, quelle penalistiche si riconoscono perché la loro violazione è punita con una pena.
La pena è una sanzione diversa da tutte le altre; i nostri modi di interagire sono regolati quasi sempre da sanzioni.
Le sanzioni attengono alle dinamiche dell'interesse, per cercare di rendere la regola più affidabile, garantirne la validità, il valore.
Le sanzioni possono essere:
La regola è la stessa costruita in due diverse chiavi di lettura.
Tutte le dinamiche sanzione-regola sono fondate su una serie di assunti:
Nessuno di questi due presupposti è universalmente valido. Ci sono molte sfumature tra di noi per cui, per qualcuno la medesima sanzione varrebbe in modo diverso rispetto a qualcun - 1 -altro. Posso minacciare qualsiasi sanzione nei confronti di chi è motivato da esigenze etiche, religiose, sentimentali ma niente varrebbe a modificargli il comportamento.
Qualcuno invece si fa motivare, ma quelli che lo fanno alla fine sono quelli che delle sanzioni hanno meno bisogno (sono quelli che probabilmente rispetterebbero le regole anche senza una sanzione); persone normali, perbene, che sono la maggioranza delle persone, che non solo non delinquono ma non lo fanno per normale costume di vita, non è il sistema penale a convincerle a non delinquere.
Perché anticipo queste considerazioni che sono riferite a qualcosa che non conoscete? Perché il vero problema è che la scienza penalistica è una scienza pratica della quale non abbiamo nessuna prova del suo funzionamento - che davvero serva a qualcosa, perché non ci sono sistemi giuridici che non abbiamo un ordinamento penale, quindi non sappiamo cosa succederebbe se non ci fosse un sistema penale. Di questa impotenza noi dobbiamo sin dall'inizio farci carico perché produce malfunzionamenti ulteriori. Il fatto che il sistema penale non consenta di evitare i 2.340.000 reati che sono stati denunciati nel 2023 (il sole 24 ore) induce le persone nella loro istintualità a pensare che queste regole siano troppo blande/gentili nei confronti dei criminali, che questo dipenda dal fatto che il diritto penale sia troppo mite, ma non è vero. Quantomeno non ne abbiamo la prova e abbiamo delle prove contrarie molto importanti.
Come vediamo dalle statistiche, infatti, il diritto penale nel 2018 si è manifestato in 2.900.000 reati denunciati che sono di più di quelli del 2023. Quel diritto penale del 2018, se leggete il giornale, non era più severo, era più mite. Poi la l'anno scorso si verificano l'1,7% di denunce di reato in più rispetto al 2022 e i giornali pubblicano l'insicurezza dei cittadini "abbiamo bisogno di nuove leggi più severe". Non è quello il problema. Noi dobbiamo scontare la percezione dell'inefficienza del sistema che è anche causa dell'inefficienza stessa del sistema.
Vi ho anticipato come il precetto penale abbia due nature: di fare e di non fare. Nella maggior parte dei casi è un precetto di non fare. È anche il modello considerato meno intrusivo di legiferazione perché, quando l'ordinamento dice che una cosa non va fatta, implicitamente dice che ogni altra cosa si può fare; quindi, la proibizione che si esprime in un precetto di non fare lascia margini indefiniti di libertà. Questi si chiamano REATI A CONDOTTA ATTIVA, condotta che viola un precetto di non fare.
Quando invece l'ordinamento mi dice che devo fare quella cosa, cioè mi rivolge un precetto che mi ordina solo quello che devo e che quindi mi è consentito fare, ovviamente è molto più invadente perché mi proibisce di fare qualsiasi altra cosa: non posso fare nient'altro se non quello che è mio dovere fare. In questo caso il precetto riguarda una condotta di non fare CONDOTTA OMISSIVA.
Le une e le altre caratterizzano il nostro ordinamento con andamenti sinusoidali per cui in alcuni momenti storici prevale una determinata scelta quindi si preferisce imprimere il precetto in forma di non fare (condotta attiva), altre volte si preferisce una condotta di dover fare (omissiva). Questo dipende anche dal tipo di coinvolgimento del cittadino nella gestione dei beni tutelati: la condotta omissiva comporta margini maggiori di limitazione della libertà dell'individuo, ma è anche vero che rappresenta uno strumento di tutela fondamentale per molti beni e quindi ipotizza un ruolo che il cittadino deve assumere nella loro tutela, un ruolo che è tanto importante da imporgli il fare qualcosa per tutelare il bene giuridico.
CORREGGIDAQUA La condotta omissiva presenta dei profili di autonomia logica che dobbiamo considerare fin da ora. Il primo dei passi che dobbiamo compiere è quello di confrontarci con le 2 problematiche che abbiamo evidenziato:
- 2 -Se c'è una cosa chiara è che non è operando scelte punitive troppo severe che si possono conseguire effetti. Ci sono degli esempi semplici che possiamo proporre.
Esempio 1: Le scelte di criminalizzazione del reato di omicidio colposo stradale. Omicidio colposo è cagionare la morte di un uomo che non si voleva cagionare. Quello stradare dipende dalla violazione di norme del codice della strada ed è un omicidio che non c'è. L'omicidio colposo è uno solo ed era qualsiasi omicidio nel quale un uomo avesse cagionato la morte di un altro uomo non volendo cagionarla ma operando in modo inappropriato. Nel 2016 legislatori e giuristi si accorgono che moltissima gente muore sulle strade e allora si sceglie di aumentare indiscriminatamente/molto severamente la pena prevista per la condotta di chi cagiona la morte di un uomo violando una regola importante del codice della strada. Figuratevi che adesso una pena può arrivare a crescere per effetto di molti moltiplicatori fino a 8 anni che sono tantissimi, tanto più che la pena per gli altri omicidi colposi (es. per la madre che schiaccia il neonato nel letto perché lo mette a dormire a fianco a sé e lo soffoca) è punita da 1 a 5 anni, quindi molto più mite. Nel 2016 viene fatta questa riforma; il problema è che nel 2021 rispetto al 2020 i dati fanno riscontrare un incremento degli incidenti mortali del 9,4% e nel 2022 rispetto al 2021 un incremento del 9,9%. Facendo un piccolo calcolo siamo circa sul 21% di aumento. Questo dimostra che l'idea di aumentare la pena nella speranza di salvare la vita agli utenti della strada non ha funzionato.
Esempio 2: Così come non ha funzionato l'idea di aumentare indiscriminatamente le pene per il delitto di incendio boschivo rispetto alla generalità degli incendi. Questo avviene in due passaggi, l'ultimo è recentissimo del 2023 art. 6 decreto-legge 105/23 convertito in legge 137/23 che ha innalzato la pena minima per l'incendio boschivo a 6 anni di reclusione mantenendo ferma la pena massima a 10 anni. Mentre la pena minima per l'incendio di una casa è molto minore rispetto a questa.
Questi interventi non hanno funzionato: da cosa dipende? Dipende da un'esigenza che rappresenta un principio essenziale che si esprime in diversi spunti e che potremmo chiamare come esigenza del PROPORZIONALISMO DEL DIRITTO. Non possiamo pensare che questo strumento da usare per indurre i cittadini a non commettere reati, e quindi a non ledere i beni giuridici, sia uno strumento privo di una sua razionalità interna, che sia uno strumento che si può usare nel quotidiano per cui qualsiasi condotta possa essere punita in modo severissimo, come se non presentare la dichiarazione dei redditi (che è un reato gravissimo) fosse uguale ad uccidere un uomo o provocare un disastro. Abbiamo bisogno di una corrispondenza tra la pena e il valore del bene che la condotta proibita intende danneggiare.
Abbiamo anche bisogno che queste regole siano poche e non siano abusate, non siano utilizzate in modo disordinato come manifesto elettorale/strumento propagandistico. Non abbiamo bisogno del decreto legge 162/22 che ha introdotto la penalizzazione dei rave party perché non abbiamo bisogno che sia tutto egualmente punito con la pena. Anzi avremmo bisogno che la pena fosse una dosata con estrema parsimonia perché (come un farmaco che da assuefazione: perde efficacia con l'abuso). Bisogna provare a preferire la verifica puntuale dell'utilità di altri strumenti/sanzioni. Possiamo chiamarla anche principio di estrema ratio dato che la sanzione penale è solo la più grave di tutte le sanzioni in un sistema che di sanzioni ne conosce tante. Utilizzare quella sanzione implica esprimere un giudizio di particolare rilevanza dell'illecito e questo indizio dobbiamo riservarlo ai soli casi nei quali sussiste una ragione per esprimerlo.
L'estrema ratio è uno dei primi connotati di questo sistema e deriva dal modo di essere della pena e cioè dai suoi contenuti oggettivi: non il mero contenuto nominalistico che si esprime con il tratto di penna del legislatore, non è questo che connota la pena.
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