Documento dall'Università sulla laicità e libertà religiosa. Il Pdf analizza la qualificazione dello Stato italiano in materia religiosa, le direttrici della laicità e le Intese con le confessioni, utile per studenti universitari di Diritto.
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· Valutazione Complessa: La qualificazione di uno Stato (es. laico, confessionista) deriva da un esame complessivo del suo sistema legislativo, specialmente delle norme costituzionali, e degli equilibri delle relazioni ecclesiastiche. . Auto-qualificazione vs. Realtà: A volte la Costituzione si auto-qualifica, ma non sempre questa corrisponde alla realtà. o Esempio UK: L'ordinamento inglese, per la legge dinastica e la subordinazione della Chiesa Anglicana al sovrano, potrebbe sembrare cesaropapista. In realtà, tutela ampiamente la libertà religiosa dei cittadini, smentendo la qualificazione cesaropapista.
· Conciliazione di Principi: Il sistema italiano concilia: o La tradizione di rispetto della libertà religiosa. ○ Un sistema di contrattazione con le confessioni religiose (Patti Lateranensi con la Chiesa Cattolica e Intese con i culti non cattolici). . Tre Direttrici Fondamentali della Laicità Italiana: La conciliazione tra contrattualismo e libertà religiosa ha portato a tre direttrici gerarchicamente ordinate: a) Diritto di Libertà ed Eguaglianza Religiosa (Art. 2, 3, 8, 19 Cost.) ○ Fondamento della Laicità: Art. 19: Libertà di professare liberamente la propria fede religiosa. · Art. 3: Eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione. Art. 2: Riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (inclusa la libertà religiosa). Esclusione di Limitazioni: Questi articoli escludono qualsiasi limitazione, ○ discriminazione o condizionamento dei cittadini per motivi religiosi. ○ Scelta Laica della Costituzione: La Costituzione italiana ha evitato sfumature confessionali nelle discipline della vita civile: Dibattito Costituente: Volontà di creare una Costituzione "non ideologica" per favorire l'azione delle forze politiche. Rifiuto di Proposte Confessionali: Respinte proposte come: matrimonio indissolubile, insegnamento religioso obbligatorio nelle scuole pubbliche, invocazione di Dio nel testo. ○ Neutralità dello Stato (Art. 8, comma 1): "Tutte le confessioni sono egualmente libere di fronte alla legge" esclude che lo Stato favorisca l'espansionismo di una confessione. Significato Intimo: Il principio di laicità assume il significato di neutralità dello Stato rispetto a tutte le espressioni religiose. b) Superamento del Separatismo e Valorizzazione del Carattere Sociale della Religioneo Oltre l'Equazione "Laicità = Separatismo": La Costituzione riconosce il valore sociale e storico delle religioni. o Riconoscimento delle Formazioni Sociali (Art. 2, 3, 8): Lo Stato riconosce le formazioni sociali dove si svolge la personalità dell'uomo (incluse le confessioni religiose). Si impegna a rimuovere gli ostacoli alla libertà e all'eguaglianza (anche religiosa). · Riconosce il diritto delle confessioni di organizzarsi e la possibilità di rapporti tramite Concordato (Chiesa Cattolica) o Intese (altri culti). o Agevolazione della Libertà Religiosa: Lo Stato interviene a livello giuridico, sociale e finanziario per favorire l'effettività del diritto di libertà religiosa per cittadini e istituzioni confessionali, pur nel rispetto di laicità ed eguaglianza. ○ Divaricazione delle Fonti del Diritto Ecclesiastico: Fonti Unilaterali: Processo di formazione interno all'ordinamento (es. leggi ordinarie). Fonti Bilaterali: Processo di formazione che prevede la partecipazione delle confessioni (Concordato, Intese). ○ Riconoscimento Radici Storiche e Autonomia: Lo Stato italiano non sottovaluta le radici storiche delle confessioni e riconosce l'autonomia di tutte le Chiese, inclusa la speciale posizione della Santa Sede. c) Mutamento del Rapporto Pubblico-Privato o Tradizione Europea dell'800: Stato come principale gestore dei servizi pubblici essenziali (scuola, educazione, assistenza). ○ In Italia: Nonostante il Concordato del 1929, le iniziative private in questi settori sono rimaste minoritarie. La Costituzione riflette questa situazione, riconoscendo i privati ma anteponendo le funzioni sociali dello Stato. ○ Superamento dello Squilibrio: La dottrina ha promosso: · Un sistema integrato tra pubblico e privato nei servizi scolastici, educativi e assistenziali. Il riconoscimento e l'agevolazione delle iniziative private con sostegni giuridici e finanziari. ○ Sviluppo del Volontariato: Ha evidenziato un impegno privato e sociale insieme, non sempre confessionalmente ispirato. Nuova Consapevolezza sui Limiti Statali: ○ · Ha portato a un'amplia deregolamentazione. · Ha favorito la libertà dei privati a espandersi senza eccessivi vincoli burocratici.
In conclusione, il sistema italiano si fonda su: 1. Piena neutralità e laicità dello Stato: Garantisce eguaglianza e libertà religiosa a tutti i cittadini. 2. Riconoscimento del carattere sociale della religione: Con la scelta del metodo pattizio per i rapporti istituzionali tra Stato e Chiese. 3. Mutamento del rapporto pubblico-privato: Con un maggiore riconoscimento e agevolazione delle iniziative e strutture privatistiche in settori chiave. Dunque, lo Stato italiano è qualificabile come laico e sociale.La conciliazione tra contrattualismo e libertà religiosa ha portati a l'enucleazione di tre direttrici fondamentali e gerarchicamente ordinate che caratterizzano la laicità del nostro stato: 1) Art 2-3-8-19 si è affermato il diritto di libertà ed uguaglianza in materia religiosa che presiede quale diritto fondamentale della persona umana 2) superamento equazione storica separatismo=Laicità e valorizzazione del carattere sociale e valore storico della religione e delle confessioni religiose 3) Rapporto pubblico-privato: tentativo di attenuazione dello squilibrio fra queste due componenti, la dottrina ha elaborato un impostazione teorica secondo la quale i servizi scolastici devono essere concepiti in modo unitario - sistema integrato
La qualificazione dello stato in materia religiosa condiziona le fonti del diritto ecclesiastico interno 1. Stato separatista > La legislazione ecclesiastica è di esclusiva derivazione unilaterale -> le fonti non hanno rilevanza giuridica diretta salvo che non siano richiamate espressamente in qualche legge dello stato 2. Stato confessionale (Nord Europa, Grecia) a livello costituzionale sono disciplinate le rispettive religioni di stato e le loro prerogative pubbliche > l'ordinamento confessionale della religione ufficiale ha una notevole rilevanza giuridica statale 3. Stati concordatari (Paesi Cattolici + Germania) commistione di fonti unilaterali e di derivazione bilaterale di fonte concordataria
Le fonti di diritto interno si dividono in: 1) fonti unilaterali, che a loro volta possono essere divise in · fonti costituzionali : preminenti e prevalenti su ogni altra categoria non possono essere derogate o modificate senza procedimento di revisione speciale · fonti ordinarie generiche: materie più ampie, che menzionano direttamente o indirettamente qualche aspetti religioso o confessionale (codici sostanziali, leggi sul divorzio, libertà religiosa in ambito lavorativo) · fonti ordinarie specifiche : la principale fonte in questo senso è legge sull'esercizio dei culti ammessi dallo stato (L. 1159/1929) · legislazione regionale : attuazione del decentramento regionale ha aperto e fatto crescere un nuovo settore di legislazione dal 1970 in poi ha agito su temi dell'assistenza, istruzione e edilizia del culto 2) fonti di derivazione bilaterale · esse sono riconducibili ai Patti Lateranensi (1929 riformati nel 1984) · le imprese sub concordatarie : elaborate per dare attuazione ai principi e alle disposizioni concordatarie in alcune specifiche materie · Intese con i culti acattolici
I processi di integrazione europea sono sostanzialmente due:1. processo di unificazione attraverso aggregazione di diversi stati europei (27) 2. Stati che si raccolgono attorno al consiglio D'europa (47) -> finalità di promuovere la democrazia, diritti umani,identità culturale dell'europa Le relazioni tra stato-chiesa e la concreta disciplina delle materie ecclesiastiche sono di esclusiva competenza dei singoli stati membri,senza che l'unione possa intervenire sulle legislazioni nazionali Tuttavia gli organismi Ue sono in grado di incidere sempre di più sulla legislazione interna sotto il profilo sostanziale e giurisdizionale: ricorsi presentati alla corte di giustizia del lussemburgo rispetto alla tutela dei diritti umani e libertà personali
· Corte che giudica essenzialmente sulla base della convenzione del 1950 . vi possono ricorrere tutti i cittadini che vivono nei paesi e si riconoscano ne consiglio d'europa · assunto il ruolo crescente per l'affermazione della libertà religiosa ma la sua competenza incontra dei limiti -> nessuna istituzione europea è competente a intervenire sui sistemi di relazioni tra stato e chiese propri di ciascuno stato 1) Sentenza Kokkinakis 1993 2) Sentenza Otto Preminger Institut 1993 · con il tempo però la corte si evolve e pone le basi di una tutela religiosa crescente in rapporto con l'ammodernamento delle legislazioni nazionali -> tendenza ad abbattere le più antiche barriere lrotezionitioche deka chiesa di stato 1) pronuncia Commissione 5 maggio 1979 2) Sentenza Manoussakis 1996 Certamente, riorganizzò il riassunto del capitolo 5 per renderlo più schematico, seguendo la struttura del libro e senza le divisioni in paragrafi "strani", mantenendo la fedeltà al testo e l'assenza di asterischi.
· Limiti della libertà Religiosa sotto il regime autoritario-> ammissibili nello stato culti acattolici purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume = potere discrezionale delle pubbliche autorità di limitare o interdire l'esercizio di un culto sulla base di una preventiva valutazione della suoi contenuti dottrinali 1) Circolare Buffarini-Guidi 1935 · post costituzione 1948 escludono un controllo di merito sui contenuti di una fede religiosa Costituzione italiana non richiama: ateismo, ma utilizza solo il termine "credenza" o "convinzione" > l'uguaglianza dei cittadini sembrerebbe limitata solo a coloro che professano un determinato redi qualunque essi sia · 1950: ateismo di uno dei due gg motivo di affidamento dei figli all'altro · Oggi non più così: interdipendenza fra ateismo,agnosticismo e religione può considerarsi acquisita · art 181 della costituzione del belgio · contenzione UAAR vs Governo Italiano per riconoscimento ex art 8 costituzione di confessione religiosa a) Respinta dal governo b) Ricorso al Tar Lazio: eccepito difetto assoluto di giurisdizione riconoscendo natura di atto politico alla decisione del governo c) Consiglio di Stato e Cassazione escludono che il governo possa discrezionalmente negare l'avvio delle trattative per una linea d'intesa