Diritto Internazionale Privato: definizione, settori e giurisdizione

Documento dall'Università degli Studi di Bari sul Diritto Internazionale Privato. Il Pdf esplora la definizione, i settori e i criteri di giurisdizione internazionale, distinguendo tra diritto internazionale pubblico e privato, e diritto del commercio internazionale, utile per lo studio universitario di Diritto.

Mostra di più

53 pagine

StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Diritto internazionale privato professoressa Carella
Diritto internazionale (Università degli Studi di Bari)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Diritto internazionale privato professoressa Carella
Diritto internazionale (Università degli Studi di Bari)
Scaricato da CaterinaFrancesca Cimmino (caterinacimmino779@gmail.com)
lOMoARcPSD|3812513
Scaricato da Giulia Pellicciotti (giulia.pellicciotti01@gmail.com)
lOMoARcPSD|36632572
NOZIONE, CARATTERI E SETTORI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Denizione: Il dirio internazionale privato è quella disciplina che si occupa della
regolamentazione delle faspecie transnazionali o transfrontaliere. Queste ulme sono
faspecie rientran nelle categorie del dirio privato (contra, matrimonio, successione…), ma
che si disnguono dalle faspecie interne per il fao di essere collegate a duo o più ordinamen
giuridici statali.
Proprio questa loro caraerisca, costuisce il movo per cui è necessario un complesso di regole,
quali il dirio internazionale privato, che vada a disciplinare esclusivamente queste faspecie.
Esse non possono essere sooposte alla stessa disciplina delle faspecie interne perché non
verrebbe assicurata alla faspecie transnazionale l’uniformità e la connuità di traamento da un
ordinamento all’altro.
Dierenza tra dirio internazionale pubblico e privato : il primo è costuito dalle norme che
disciplinano i rappor tra sta e formano un ordinamento disnto da quello interno; il secondo
costuisce un ramo del dirio interno che riguarda i rappor tra priva.
Dierenza tra dirio internazionale privato e dirio del commercio internazionale: entrambi
disciplinano i rappor economici internazionali, ma il primo dal punto di vista dei rappor tra
priva, il secondo dal punto di vista degli sta e degli obblighi internazionali. Può denirsi dunque
un seore del dirio internazionale pubblico.
I tre seori del dirio internazionale: le norme del dirio internazionale privato si disnguono in
tre seori:
1) Norme sulla giurisdizione internazionale. Tu gli ordinamen contengono norme sulla
giurisdizione internazionale, che stabiliscono le condizioni per l’esercizio della giurisdizione
rispeo a faspecie transnazionali.
2) norme per la disciplina di faspecie internazionali. Una volta applicate le norme sulla
giurisdizione, il giudice può ritenere o meno che sussista la giurisdizione del suo stato, e
quindi può acceare o respingere la domanda.
In caso di acceazione della domanda il giudice provvede ad accertare quale sia la
disciplina applicabile alla faspecie, in quanto ad essa non si applica direamente la legge
dell’ordinamento del giudice (lex fori).
Nel dirio internazionale privato non mancano certamente norme materiali, ma la
principale pologia di norme è costuita dalle norme di conio, cioè quelle norme che
non deano la disciplina materiale della faspecie ma si limitano ad indicare quale dirio,
tra quelli cui la faspecie si collega, deve deare tale disciplina.
3) Norme sull’ecacia di decisioni e a stranieri.
Il ricorso all’uno o all’altro seore dipende dal modo in cui viene impostata la domanda di
accertamento del dirio rispeo alla faspecie transnazionale e alla relava controversia. Si
hanno due possibilità:
a) Che al giudice dello Stato sia rivolta direamente una domanda relava ad una faspecie
internazionale. In tal caso troveranno applicazione le norme sulla giurisdizione quelle
relave alla disciplina della faspecie
Scaricato da CaterinaFrancesca Cimmino (caterinacimmino779@gmail.com)
lOMoARcPSD|3812513
Scaricato da Giulia Pellicciotti (giulia.pellicciotti01@gmail.com)
lOMoARcPSD|36632572

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

StuDocu.com

Diritto internazionale privato professoressa Carella Diritto internazionale (Università degli Studi di Bari) This document is available free of charge on StuDocu non è sponsorizzato o supportato da ne studocu ha universita o ateneo.

Nozione, Caratteri e Settori del Diritto Internazionale Privato

Definizione :_ Il diritto internazionale privato è quella disciplina che si occupa della regolamentazione delle fattispecie transnazionali o transfrontaliere. Queste ultime sono fattispecie rientranti nelle categorie del diritto privato (contratti, matrimonio, successione ... ), ma che si distinguono dalle fattispecie interne per il fatto di essere collegate a duo o più ordinamenti giuridici statali. Proprio questa loro caratteristica, costituisce il motivo per cui è necessario un complesso di regole, quali il diritto internazionale privato, che vada a disciplinare esclusivamente queste fattispecie. Esse non possono essere sottoposte alla stessa disciplina delle fattispecie interne perché non verrebbe assicurata alla fattispecie transnazionale l'uniformità e la continuità di trattamento da un ordinamento all'altro.

Differenza tra Diritto Internazionale Pubblico e Privato

il primo è costituito dalle norme che disciplinano i rapporti tra stati e formano un ordinamento distinto da quello interno; il secondo costituisce un ramo del diritto interno che riguarda i rapporti tra privati.

Differenza tra Diritto Internazionale Privato e Diritto del Commercio Internazionale

entrambi disciplinano i rapporti economici internazionali, ma il primo dal punto di vista dei rapporti tra privati, il secondo dal punto di vista degli stati e degli obblighi internazionali. Può definirsi dunque un settore del diritto internazionale pubblico.

I Tre Settori del Diritto Internazionale

le norme del diritto internazionale privato si distinguono in tre settori:

  1. Norme sulla giurisdizione internazionale. Tutti gli ordinamenti contengono norme sulla giurisdizione internazionale, che stabiliscono le condizioni per l'esercizio della giurisdizione rispetto a fattispecie transnazionali.
  2. norme per la disciplina di fattispecie internazionali. Una volta applicate le norme sulla giurisdizione, il giudice può ritenere o meno che sussista la giurisdizione del suo stato, e quindi può accettare o respingere la domanda. In caso di accettazione della domanda il giudice provvede ad accertare quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie, in quanto ad essa non si applica direttamente la legge dell'ordinamento del giudice (lex fori). Nel diritto internazionale privato non mancano certamente norme materiali, ma la principale tipologia di norme è costituita dalle norme di conflitto, cioè quelle norme che non dettano la disciplina materiale della fattispecie ma si limitano ad indicare quale diritto, tra quelli cui la fattispecie si collega, deve dettare tale disciplina.
  3. Norme sull'efficacia di decisioni e atti stranieri.

Il ricorso all'uno o all'altro settore dipende dal modo in cui viene impostata la domanda di accertamento del diritto rispetto alla fattispecie transnazionale e alla relativa controversia. Si hanno due possibilità:

a) Che al giudice dello Stato sia rivolta direttamente una domanda relativa ad una fattispecie internazionale. In tal caso troveranno applicazione le norme sulla giurisdizione quelle relative alla disciplina della fattispecie This document is available free of charge on StuDocu.com Scaricafo alac@tat elin@Furtiacestiactathingindiaqaedrocaoftio/h@gmai@gmail.com)

b) Che al giudice dello stato X viene chiesto non di decidere, ma di riconoscere quanto deciso nello stato Y. In tal caso troveranno applicazione le norme sull'efficacia di decisioni e atti. Le norme del primo e del terzo settore hanno carattere processuale pertanto si distingue un diritto privato processuale da un diritto privato internazionale in senso stretto, che include solo le norme del secondo settore.

Diritto Internazionale Privato e Diritti Umani

negli ultimi anni del 900 e inizi 2000 hanno fatto irruzione nel diritto privato internazionale le problematiche della tutela dei diritti umani. Le norme dei tre settori cominciarono ad essere interpretate e valutate alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ( CEDU), adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950.

Il Sistema Positivo di Diritto Internazionale Privato e le Sue Fonti

La Fonte Statale

Codificazioni del 1865 e del 1942

A partire dall'epoca in cui si è posto il problema della disciplina delle fattispecie transnazionali, ogni stato ha adottato le proprie norme di diritto internazionale privato. La prima fonte di tali norme è costituita pertanto dalla legge dello Stato. Nell'ordinamento italiano la prima codificazione di diritto privato internazionale si è avuta nel 1865, quando nelle disposizioni preliminari del codice civile, vengono inserite norme di conflitto sulla legge applicabile, invece le norme sulla giurisdizione e quell'efficacia di decisioni e atti stranieri sono collocate nel contemporaneo codice di procedura civile. Con la codificazione del 1942 le norme di conflitto sulla legge applicabile sono contenute negli artt. 17-31 delle disposizioni preliminari al codice civile

Esigenze e Caratteri della Riforma del Diritto Internazionale Privato

il complesso di norme posto nei codici del 1942 risultò ben presto inadeguato rispetto alle esigenze poste dalle trasformazioni sociali, dall'intensificarsi della cooperazione internazionale, dal progressivo sviluppo del fenomeno di integrazione europea. Così con la legge 218 del 31 maggio 1995 si ebbe la riforma del sistema di diritto privato internazionale italiano, che prevedeva una serie di innovazioni rispetto al sistema precedente. La prima innovazione fu la scelta di contemplare in un unico atto i tre settori del diritto privato internazionale, sottolineandone l'interdipendenza e l'unitarietà. La legge 218/1995 è divista in 5 titoli:

  • Titolo I : prevede disposizioni di carattere generale
  • Titoli II, III, IV : vengono disciplinate le norme sulla giurisdizione, quelle sulla legge applicabile, e quelle sull'efficacia di decisioni e atti stranieri19ieri
  • Titolo V : disposizioni transitorie e finali che tra l'altro dispongono l'abrogazione delle norme dei codici civile e di procedura civile This document is available free of charge on studocu

Le modifiche apportate successivamente alla legge sono state fatte per allinearla alle riforme civilistiche in materia di filiazione, convivenza e unioni civili. Anche le obbligazioni alimentari hanno subito una modifica determinata dall'adozione nella materia di un regolamento europeo. Inoltre molte disposizioni della legge sono state sostituite dalla disciplina posta dai regolamenti europei, ma il legislatore non è intervenuto a modificare il testo della legge, creando una situazione di scarsa trasparenza e incertezza. Oltre alla legge 218/1995 vi sono altre disposizioni che disciplinano particolari settori:

  • Le sentenze canoniche di nullità matrimoniale sono sottoposte alla perdurante vigenza degli artt. 769 ss. del c.p.c.
  • Non risultano abrogante le norme in materia di navigazione del codice della navigazione del 1942
  • Ulteriori disposizioni riguardanti fattispecie internazionali sono quelle sul matrimonio dello straniero in Italia e quelle dell'italiano all'estero
  • L'adozione internazionale è sottoposta alle disposizioni del titolo III della legge 184/1983.

Difformità tra le Norme Statali di Diritto Internazionale Privato

se ogni stato adotta le proprie norme per la disciplina di fattispecie transnazionali, si hanno conseguenze negative, in quanto le norme di diritto privato internazionale di uno stato differiscono per struttura e contenuto da quelle di un altro stato. La difformità delle norme statali sulla giurisdizione può dar luogo a conflitti positivi e negativi di giurisdizione. Si ha un conflitto positivo di giurisdizione quando rispetto ad una stessa controversia più stati possono esercitare la giurisdizione in base alle proprie norme. Di conseguenza può accadere che le parti adiscano giudici diversi, con conseguente emanazione di due sentenze diverse che possono essere in contrasto tra loro. L'esistenza di giurisdizioni concorrenti può dar luogo al fenomeno del forum shopping, cioè alla scelta della giurisdizione ad opera delle parti in base a criteri di convenienza. Si avrebbe così un'alterazione della tutela giurisdizionale per fini privati. Per ovviare a tale casi, i sistemi di common law prevedono il forum no conveniens per il quale il giudice può rifiutare la giurisdizione quando ritiene che ci sia un altro stato che potrebbe esercitarla in modo più adeguato. L'istituto però non è utilizzabile nei sistemi rigidi come il nostro. Si ha un conflitto negativo di giurisdizione quando rispetto ad una controversia nessuno stato possa esercitare la giurisdizione. Per evitare tale inconveniente è istituito il forum necessitatis, secondo cui in via eccezionale, i tribunali d uno stato pur non essendo competenti sulla controversia internazionale, possono comunque esercitare la giurisdizione se non vi sia altro giudice che possa farlo, al fine di evitare l'esclusione della tutela giurisdizionale. I suddetti inconvenienti possono essere evitati se gli stati, accodandosi tra loro, pervengono all'elaborazione di un complesso di norme sulla giurisdizione uguale per tutti. Di qui l'utilità del ricorso ad atti internazionali o dell'UE per stabilire norme uniformi per tutti gli stati vincolati. This document is available free of charge on StuDocu.com Scaricafo alac@tat elan@Firaacestiactathingindiaqaetrocaoftio/h@gmai@gmail.com)

Anche per la categoria delle norme del secondo settore, cioè delle norme sulla disciplina della fattispecie internazionale, in particolare le norme di conflitto, appare utile l'unificazione tra più stati tramite atti internazionali o dell'UE. Anche l'elaborazione di norme uniformi sull'efficacia di decisioni e atti stranieri, ponendo requisisti identici per tutti gli stati consentirebbe la circolazione delle decisioni e la continuità dei rapporti tra i vari ordinamenti. L'esigenza di disporre norme uniformi di diritto internazionale, per garantire l'armonia delle soluzioni, è stata soddisfatta ricorrendo allo strumento delle convenzioni internazionali e tra gli stati dell'UE si è reso possibile anche il ricorso a regolamenti e convenzioni dell'UE.

La Fonte Internazionale

Le convenzioni di diritto privato uniforme sono dei veri e propri trattati internazionali e quindi alla loro formazione, interpretazione e applicazione si applica la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattai del 1986. La formazione del testo di tali convenzione avviene mediante negoziazione, che per i trattati bilaterali coinvolge i due stati interessati, per i trattai multilaterali si volge nell'ambito i organizzazioni internazionali. Ne ricordiamo alcune:

  • Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato uniforme, nel cui ambito sono state adottate convenzioni uniformi di diritto privato sulla giurisdizione, sulla legge applicabile e sull'efficacia di decisioni e atti.
  • UNIDROIT ( istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato) si occupa della unificazione delle norme materiali di diritto privato internazionale, così come l' UNCITRAL (commissione delle nazioni unite sul diritto del commercio internazionale).

L'Italia ha stipulato sia convenzioni bilaterali, che convenzioni multilaterali: le prime riguardano soprattutto la giurisdizione e l'efficacia di decisioni e atti, le seconde riguardano l'unificazione delle norme di conflitto. Limitandoci alle principali convenzioni multilaterali, possiamo distinguere:

  1. Convenzioni di unificazione del diritto internazionale privato processuale: queste convenzioni possono contenere o solo norme sulla giurisdizione o solo norme sull'efficacia di decisioni e atti. Tuttavia vi sono anche convenzioni doppie che contengono sia norme sulla giurisdizione sia norme sull'efficacia di decisioni e atti ( Conv. Di Bruxelles 1968 e le due Conv. di Lugano.
  2. Convenzioni di unificazione dei diritto internazionale privato in senso stretto: qui distinguiamo le convenzioni che pongono norme materiali uniformi e convenzioni che pongono norme di conflitto uniformi.
  3. Convenzioni di unificazione di tutti e tre i settori : Convenzione dell'Aja su responsabilità genitoriale e misure di protezione dei fanciulli nel 1996 e Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti.

Affinché l'accordo internazionale di diritto privato venga applicato nell'ordinamento interno, in particolare di quello italiano bisogna verificare che: This document is available free of charge on studocu

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.