Normativa Internazionale, Europea e Nazionale
Normativa internazionale, europea e nazionale
riguardante la gestione della fauna selvatica
- Accordi
internazionali
- Direttive europee
- Normativa
nazionale
Accordi Internazionali
Convenzione di Parigi
- Convenzione di Parigi
- siglata nel 1950 ed entrata in vigore il 17 gennaio 1963;
- ha per oggetto la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico.
In particolare afferma che tutte le specie di uccelli selvatici sono protette
almeno durante il periodo di riproduzione e di migrazione, mentre quelle
minacciate di estinzione e quelle di interesse scientifico sono protette
durante tutto l'anno.
La Convenzione sostituisce e perfeziona la Convenzione per la protezione
degli uccelli utili all'agricoltura, firmata ugualmente a Parigi nel 1902 da 12
Stati Europei. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la Legge n. 812
del 24 novembre 1978.
Convenzione di Ramsar
- Convenzione di Ramsar (Convention on Wetlands o Ramsar
Convention)
- Firmata il 2 febbraio 1971 e recepita in Italia con DPR n. 448 del 13 marzo
1976.
- ha per oggetto le zone umide di importanza internazionale, soprattutto
come habitat per l'avifauna migratoria.
Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale
- Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale
culturale e naturale (World Heritage Convention- WHC)
- adottata dall'UNESCO nel 1972
- L'Italia ha ratificato questa Convenzione il 23 giugno 1978
- è nata dall'unione di due movimenti separati: uno focalizzato sulla
conservazione di siti culturali, l'altro sulla conservazione della natura.
Convenzione di Washington (CITES)
- Convenzione di Washington (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,nota
anche come CITES)
- sottoscritta il 3 marzo 1973 ed emendata a Bonn il 22 giugno 1979
- aderiscono 161 Paesi tra cui l'Italia che l'ha recepita con la Legge n. 874 del
19 dicembre 1975 e s.m.i.
- Ha per oggetto il commercio internazionale delle specie di fauna e flora
selvatiche minacciate di estinzione.
Allegati CITES
- Convenzione di Washington (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, nota anche come
CITES)
- Nell'allegato I della CITES sono elencate le specie protette per le quali ogni
commercio è proibito e la cui utilizzazione può essere concessa solo in circostanze
eccezionali.
- L'allegato II riporta le specie soggette a controllo, il cui commercio deve essere
compatibile con la loro sopravvivenza (il commercio di specimen deve essere
autorizzato con certificati CITES).
- L'allegato III riporta l'elenco delle specie soggette a controllo da parte di singoli
paesi membri, nell'allegato compare il nome della nazione che ne richiede il
controllo (il commercio di esemplari deve essere autorizzato con certificati CITES);
lo scopo è quello di aiutare nazioni che stanno proteggendo particolari
endemismi.
Convenzione di Barcellona
- Convenzione di Barcellona
- Siglata il 16 febbraio 1976
- Riguarda la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento
- Il titolo originario della Convenzione è stato modificato e dal 1995 è
denominata Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della
regione costiera del Mediterraneo.
- Uno dei sei protocolli specifici è dedicato alle aree specialmente protette
(Special Protection Areas - SPA) e alle azioni a favore delle specie minacciate
di estinzione e della conservazione degli habitat (Protocollo Med SPA).
- La Convenzione è stata ratificata dall'Italia attraverso diversi provvedimenti
legislativi: Legge di ratifica n. 30 del 25 gennaio 1979, Legge 979/82, Legge
349/86, Legge 394/91.
Convenzione di Bonn
- Convenzione di Bonn (Convention on Migratory Species of
Wild Animals - CMS)
- adottata a Bonn il 23 giugno 1979
- Riguarda la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna
selvatica
- Vi aderiscono 88 Paesi, tra cui l'Italia che l'ha ratificata con la Legge n. 42 del
25 gennaio 1983.
Convenzione di Berna
- Convenzione di Berna (Convention on the Conservation of
European Wildlife and Natural Habitats)
- Adottata a Berna il 19 settembre 1979
- È relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in
Europa
- ratificata dall'Italia con Legge n. 503 del 5 agosto 1981.
Convenzione per la Protezione delle Alpi
- Convenzione per la Protezione delle Alpi
- firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991
- È relativa alla protezione della flora e della fauna della regione delle Alpi
- ratifica della Convenzione in Italia è avvenuta con la Legge n. 403 del 14
ottobre 1999.
- Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della
cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali,
assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle
Alpi
Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)
- Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological
Diversity - CBD)
- adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 nel corso del Summit Mondiale delle
Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo
- Vi hanno aderito 187 Nazioni
- Le Parti Contraenti si sono impegnate a raggiungere in particolare tre obiettivi:
1) la conservazione in situ ed ex situ della diversità biologica; 2) l'uso sostenibile
delle sue componenti; 3) l'equa divisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle
risorse genetiche.
- In Italia la CBD è stata ratificata con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994.
Successivamente, il 16 marzo 1994, è stato deliberato dal CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica) il documento "Linee
strategiche e programma preliminare per l'attuazione della Convenzione sulla
Biodiversità in Italia";
Altre Convenzioni Internazionali
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici Dichiarazione di Rio
- Documento sulle foreste
- Agenda 21
- Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla siccità e
alla desertificazione
- Risoluzione sulla biodiversità
- Varie Risoluzioni approvate nella Conferenza dell'Unione
Europea
Direttive Europee
- L'Unione Europea dispone di due direttive fondamentali per la tutela della flora e
della fauna selvatica:
- la Direttiva «Uccelli»
- la Direttiva «Habitat»
- Costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della
biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000.
Direttiva «Uccelli»
Recepimento e Sostituzione della Direttiva Uccelli
- La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la Direttiva
79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si integra
all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat.
- Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11
febbraio 1992.
- Il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, e sue successive modifiche e
integrazioni, integra il recepimento della Direttiva Uccelli.
- Abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20.
Obiettivi della Direttiva Uccelli
- La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di
rischio per la conservazione degli uccelli selvatici;
- si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di
quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di
Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di
queste specie.
- Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono
designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della
rete Natura 2000.
Protezione e Caccia nella Direttiva Uccelli
- La Direttiva invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di
protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche
attività di minaccia diretta o disturbo; si vieta anche il commercio di esemplari
vivi o morti o parti di essi, con alcune eccezioni per le specie elencate
nell'Allegato III (III/1 in tutti gli Stati membri; III/2 negli Stati che lo richiedano e
in accordo con la Commissione).
- La Direttiva riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in
Allegato II (II/1 in tutti gli Stati membri; II/2 negli Stati menzionati) e fornisce
indicazioni per una caccia sostenibile.
- In particolare, vieta l'uso di metodi di cattura o uccisione di massa o non
selettivi, ed in particolare quelli elencati nell'Allegato IV a). Vieta altresì
qualsiasi tipo di caccia con i mezzi di trasporto elencati nell'Allegato IV b).