Slide dall'Università di Parma sugli assetti istituzionali del Terzo Settore. Il Pdf analizza le caratteristiche delle aziende non profit, la nuova disciplina del volontariato e le associazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS). Questo documento di Diritto è utile per studenti universitari.
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A differenza delle aziende private · operano su mercati non concorrenziali · non distribuiscono i profitti (no criterio economico come guida nelle decisioni) · Operano solo in alcuni settori A differenza delle amministrazioni pubbliche · Operano in un regime di diritto privato · Assumono decisioni in un sistema di autogoverno · Si finanziano attraverso modalità "volontarie"
Codice civile che identifica le principali forme giuridiche: Associazioni Comitati Fondazioni Cooperative a mutualità prevalente Norme speciali che normano forme giuridiche specifiche: Cooperative sociali Enti ecclesiastici Norme speciali che declinano le forme giuridiche già esistenti: Associazione di promozione sociale Organizzazioni di volontariato Impresa sociale Fondazioni di partecipazione
Normativa tributaria: Registro ONLUS (che verrà abolito con l'entrata in vigore della riforma del terzo settore): Identifica le caratteristiche che permettono ai diversi enti di poter usufruire delle agevolazioni fiscali Norme generiche che identificano i caratteri fiscali del non profit (resteranno in vigore anche dopo la riforma) ad es. la non valenza fiscale delle quote sociali annuali
Associazioni organizzazioni di volontariato non L.266/91 riconosciute Coop. sociali L. 381/91 minor grado di formalizzazione maggior grado di formalizzazione
fondazioni di partecipazione fondazioni ex enti lirici L. 367/96 Fondazioni tradizionali ex bancarie L.del.461/98 e D. lgs. 153/99
prende vita dall'accordo degli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell'atto costitutivo (contratto plurilaterale) l'associazione è un contratto con comunione di scopo, in cui le parti mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che partecipano all'associazione scopo dell'associazione, diversamente da quello delle società è quello di soddisfare i bisogni di natura ideale, o comunque non economica, dei propri membri l'assenza di finalità di lucro non impedisce all'associazione di svolgere attività economiche, purché esse siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali
Le associazioni riconosciute e non riconosciute Sono le due grandi tipologie in cui rientrano tutte le associazioni: la prima più «impegnativa» garantisce benefici e un riconoscimento istituzionale, la seconda più agile e diffusa è adatta per chi vuole mettersi alla prova. Tutte le associazioni, qualunque sia la forma associativa che le caratterizza, rientrano tra le associazioni riconosciute o tra quelle non riconosciute. La differenza tra le due categorie sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori.
La costituzione dell'associazione riconosciuta deve avvenire secondo una procedura formale: · l'Atto costitutivo deve essere un atto pubblico, sottoscritto in presenza di un notaio o un pubblico ufficiale; · lo Statuto dell'associazione deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate; · la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l'ente ha sede.
Gli elementi essenziali dell'atto costitutivo e dello Statuto sono: 1. Denominazione dell'ente 2. Indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede 3. Definizione delle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione 4. Specifica di diritti e obblighi degli associati ASSEMBLEA DEI SOCI (Art. 20-21 cc) ORGANO AMMINISTRATIVO (Art. 18 cc)
La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dell'associazione. La Prefettura, accertata la presenza delle condizioni previste dalla normativa, l'esistenza di uno scopo possibile e lecito, e che il patrimonio sia sufficiente, la inoltrerà per l'approvazione, attraverso il Ministero competente, alla Presidenza della Repubblica.
Sono riconosciute le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell'ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell'ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall'associazione ricadono solo sull'associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall'associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell'associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.
Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c'è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell'ente.
Si basano, come le associazioni riconosciute, sull'accordo raggiunto tra gli associati. contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità se non l'autentica delle firme da parte del notaio. È valido anche se redatto con una scrittura privata senza altri elementi specifici se non quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. L'atto pubblico serve se l'associazione acquisisce beni immobili. Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l'Atto costitutivo sia in forma scritta.
Nella maggior parte dei casi, infatti, anche le associazioni non riconosciute ricorrono alla redazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, che è opportuno registrare presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere il codice fiscale dell'associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Allo stesso modo è consigliabile l'iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali.
Chi intende costituire un'associazione non riconosciuta deve comunque trovare un accordo su: · scopo dell'associazione; · condizioni di ammissione degli associati; · regole, ordinamento interno e amministrazione; · denominazione; · sede; · patrimonio. Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono ottenere la qualifica di Onlus.
Tradizionalmente la fondazione viene intesa come organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante · Ente di diritto privato con personalità giuridica dotato di un PATRIMONIO destinato ad uno scopo > l'associazione può esistere senza patrimonio la fondazione non può esistere senza patrimonio