Documento da Csfo Centro Studi Formazione Orientamento su La Depenalizzazione Legge 689/1981. Il Pdf esplora l'illecito amministrativo, le procedure legali come appello, cassazione, esecuzione forzata, prescrizione e rateizzazione delle sanzioni, utile per Diritto universitario.
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Per illecito amministrativo, secondo l'ordinamento giuridico italiano si intende la violazione di una norma giuridica cui viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.
Pur esistendo, anche se in maniera frammentaria, in leggi anteriori, la nascita ufficiale e compiuta dell'illecito amministrativo in Italia si può collocare con l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", e pubblicata in GURI del 30 novembre 1981, n. 329.
La legge introduce un sistema compiuto di illecito e sanzione amministrativa, prevedendo principi generali, eccezioni, applicabilità e competenze. La norma introdusse un sistema para-penale, in quanto modellò sul sistema penalistico la sanzione amministrativa derivante dall'illecito amministrativo. Il legislatore, infatti, utilizzò la norma per effettuare la prima grande opera di depenalizzazione, ovvero la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, e affidò la constatazione dell'illecito amministrativo e l'irrogazione della relativa sanzione agli uffici della pubblica amministrazione italiana.
Leggi successive, quale il d. lgs. n. 758/1994 e da ultimo il d. lgs. 507/1999, hanno poi esteso l'opera della depenalizzazione.
L'illecito amministrativo è modellato sulla struttura del REATO A conferma di tale impostazione, la legge n. 689/1981 nella Sezione I del Capo 1, dedicato ai principi generali delle sanzioni amministrative ricalca gli istituti penalistici del principio di legalità (art. 1), della capacità di intendere e di volere (art. 2), dell'elemento soggettivo dell'illecito (art. 3), le cause di esclusione della punibilità (art. 4), il concorso di persone nell'illecito (art. 5), pur prevedendo macroscopiche differenze come il principio di solidarietà nell'illecito amministrativo che si estende all'ente impersonale (art. 6, persona giuridica, associazione priva di personalità, ecc.).
A differenza del sistema penalistico, per le sanzioni amministrative non opera il principio del favor rei, ovvero nella successione delle leggi penali prevale quella più favorevole, quanto piuttosto il principio tempus regit actum, ovvero la sanzione è individuata sulla base della legge vigente al momento della commissione dell'illecito, anche se più sfavorevole per il trasgressore. Tale principio non vale per le sanzioni amministrative tributarie che seguono una normativa peculiare, prevedendo il principio del favor rei.
La constatazione degli illeciti amministrativi è affidata agli organi amministrativi che svolgono attività di polizia amministrativa, in genere regolata dalla stessa legge n. 689/1981, ma in diversi casi dagli ordinamenti di settore, i cui poteri possono variare. Si pensi ai funzionari tributari dell'Agenzia delle entrate la cui normativa segue regole proprie, o ancora alle sanzioni in materia giuslavoristica comminate dagli Ispettori del lavoro, agli Agenti di Polizia municipale, o ancora gli operatori che seguono il Codice della strada quali la Polizia stradale, ecc.
La sanzione amministrativa è di tipo pecuniario e può essere fissa o tra una forcella da un minimo e un massimo. Nel primo caso la sanzione è inflitta nell'importo pari a un quarto, nel secondo caso nell'importo più favorevole tra un terzo del massimo e il doppio del minimo (art. 16).
La legge prevede altresì delle sanzioni accessorie, regolate dall'art. 20, quali ad esempio la confisca amministrativa.
Il mancato pagamento di questo importo, considerato di tipo ridotto, comporta l'emissione di una Ordinanza ingiunzione che a seguito di un procedimento effettuato dall'ufficio legale dell'ente che ha emesso la prima sanzione determina l'importo - in genere più alto - su criteri come le precedenti violazioni, la collaborazione con l'autorità, le condizioni economiche, ecc. (art. 18 legge n. 689/1981).
c) divieto di estensione analogica
La solidarietà si estende alle sanzioni accessorie purchè non personali (es. sosp. Patente) ma può riguardare la confisca del veicolo (occorre tuttavia contestazione anche nei cfr. dell'obbligato).
DISCIPLINATO DALLA LEGGE 689/1981
Cosa è un PROCEDIMENTO? Esso è costituito da una serie di atti ed atTività tutti finalizzati alla emissione di un PROVVEDIMENTO FINALE.
Quando parliamo di procedimento sanzionatorio amministrativo trattiamo di un insieme di atti concatenati il cui obiettivo finale è quello dell'applicazione di una SANZIONE di carattere amministrativo.
Cosa è un illecito? L'illecito è la violazione di una regola posta dall'ordinamento giuridico per la tutela di un interesse. Nel caso di commissione di un illecito viene prevista una sanzione, che costituisce la conseguenza, il castigo, la punizione per la violazione commessa
L'illecito può essere: civile, penale, amministrativo. La differenza sta esclusivamentenel tipo di sanzione prevista dalla norma di legge.
L'illecito civile tutela interessi patrimoniali di natura privata. Le sanzioni sono il "risarcimento del danno" o la "restituzione".
L'illecito penale si definisce reato ed è posto a tutela di interessi pubblici. Le sanzioni si chiamano pene. La pena viene applicata dal giudice con sentenza di condanna.
L'illecito amministrativo è posto a tutela di interessi pubblici. Le sanzioni si chiamano sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie). La sanzione amministrativa viene applicata dall'autorità amministrativa con atti o provvedimenti amministrativi.
Nello svolgimento della funzione repressiva, compito principale dell'operatore di polizia è classificare l'illecito per individuare correttamente la procedura da porre in essere. La classificazione viene fatta trovando la norma giuridica che vieta la condotta posta in essere e andando verificare il tipo di la sanzione che la legge prevede per la violazione commessa. La distinzione tra illeciti penali e illeciti amministrativi crea due settori distinti, ma non separati. Infatti il legislatore ha previsto diverse volte la trasformazione di un illecito da reato a illecito amministrativo.
La trasformazione dell'illecito da penale ad amministrativo, cioè la trasformazione dei reati in violazioni amministrative costituisce quella che tecnicamente viene chiamata depenalizzazione. L. 689/81 La legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per l'applicazione delle sanzioni amministrative. E' la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l'applicazione delle pene previste dalle leggi penali Il D.L.vo 507/99 ha apportato alcune modifiche alla L. n. 689/81 prevedendo l'istituto della reiterazione, l'aggiornamento del limite minimo delle sanzioni pecuniarie e l'attribuzione al giudice di pace della competenza generale in materia di opposizione