Società di Capitali: confronto e struttura finanziaria delle SRL

Documento dall'Università degli Studi di Torino su Società di Capitali. Il Pdf, di Diritto a livello universitario, confronta società di persone e capitali, esaminando costituzione, responsabilità dei soci e modelli di amministrazione, con un focus sulla struttura finanziaria delle SRL.

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Alice Marmotti | Universidegli Studi di Torino
SOCIETÀ DI CAPITALI
Storicamente le società di capitali nascono come società di ingenti dimensioni, riservate alle ampie aziende (con
grandi capitali da veicolare) e punto di riferimento dell’ordinamento capitalistico che segna il passaggio dalla
realtà agricola (tipicamente legata alle società semplici) verso l’industrializzazione.
Inizialmente, vi era la società per azioni (SPA) da cui derivò poi la società in accomandita per azioni (SAPA) che
prevedeva soci sempre amministratori (così da garantire come contrappeso la presenza di soggetti
illimitatamente responsabili). Ad oggi, la SPA continua ad essere il modello ad hoc per le società di grandi
dimensioni; le SAPA non hanno avuto molto successo dato che sono meno appetibili (pochi accettano di creare
una società il cui parte dei soci sono illimitatamente responsabili).
Tuttavia, il modello di maggiore successo è la società a responsabilità limitata (SRL), che sembra più pronta ad
assecondare le esigenze dei lavoratori. Essa è nata nel 1942 come società capitalistica semplificata, ciò ha
contribuito al suo successo: infatti, già prima della riforma del 2003, consentiva anche a società di piccole
dimensioni di godere dei vantaggi delle SPA (ossia, beneficio della responsabilità limitata dei soci e autonomia
patrimoniale).
La riforma ha riscritto organicamente la disciplina dell’SRL, rendendo l’organizzazione interna flessibile e
ampliando l’autonomia dei soci nello strutturare l’atto costitutivo (libera scelta se tratti più capitalistici o più
personalizzati). Inoltre, negli anni più recenti, si sono sviluppati ulteriori sottotipi di SRL: semplificate o a capitale
minimo, utilizzati soprattutto per start up innovative e PMI. Ad oggi, tale tipo societario sembra essere il più
adatto a soddisfare le esigenze di imprese di piccole/medie dimensioni (ma anche le gradi possono utilizzarlo).
SOCIETÀ DI PERSONE e DI CAPITALI A CONFRONTO
SOCIETÀ DI PERSONE
SOCIETÀ DI CAPITALI
TIPOLOGIE
Semplice
In nome collettivo
In accomandita semplice
Per azioni
In accomandita per azioni
A responsabilità limitata
DISCIPLINA
La disciplina prevista per la società semplice è
sostanzialmente la disciplina base seguita di
default dalla società in nome collettivo e in
accomandita semplice, salvo diverse previsioni.
Il modello base sono le SPA da cui poi riprendono la
disciplina la SRL e SAPA con alcune particolarità aggiunte
(es. soci accomandatari-amministratori).
È strano che si sia scelta la SPA, dato che è molto meno
presente in Italia rispetto alla SRL. Infatti, la riforma del
2003 ha introdotto grandi novità per l’SRL à in particolare,
molta più autonomia privata ai soci nello scrivere lo
statuto: in base al volto dato, l’organizzazione può
assomigliare a quella delle società di persone/per azioni o
ibrida. Ciò ne ha ampliato ulteriormente il numero.
NATURA GIURIDICA
Sono imprese collettive con scopo di lucro,
dotate di soggettività giuridica e autonomia
patrimoniale imperfetta.
Sono imprese collettive con scopo di lucro, dotate di
personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.
Sono di fatto dei soggetti giuridici pienamente distinti dai
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soci: titolari di crediti/debiti/diritti/doveri + capaci
contrattuale, giuridica, processuale.
COSTITUZIONE
Non ci sono obblighi prestabiliti, è necessaria
solo la forma scritta ai fini dell’iscrizione
(effetti dichiarativi/di pubblicità notizia). SNC e
SAS richiedono forma scritta, sennò irregolari.
È richiesta la stipulazione di un atto costitutivo sottoforma
di atto pubblico (notarile), per il quale si prevede
obbligatoriamente l’iscrizione che ha effetti costitutivi
(determina l’acquisizione della personalità giuridica).
RESPONSABILITÀ
DEI SOCI PER LE
OBBLIGAZIONI
SOCIALI
Quando il patrimonio sociale è insufficiente per
soddisfare i creditori, i soci rispondono
illimitatamente e solidalmente.
ECCEZIONE: sono consentiti patti limitativi nelle
SS e gli accomandanti nelle SAS rispondono
limitatamente.
Rispetto alle società di capitali, la disciplina è
più esile perché il creditore sociale ha la
garanzia di potersi rivalere anche sui soci (nei
limiti della preventiva escussione).
I soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente
alla quota di capitale conferita (l’importo dei conferimenti
è quindi il max rischio che si corre); di fatto, i creditori sociali
sono garantiti solo dal patrimonio sociale.
ECCEZIONE: gli accomandatari nelle SAPA, il socio unico
azionista nella SPA e (talvolta) il socio di una SRL
unipersonale rispondono illimitatamente.
Dato che il creditore sociale sa che la somma che ha dato a
credito potrà essergli restituita solo dalla società debitrice
(solo su di essa si applica ART. 2740 c.c.), si prevedono una
serie di regole imperative volte a tutelarlo à es. la stessa
struttura interna alla SPA non è rimessa all’autonomia
privata.
ORGANIZZAZIONE
INTERNA
Centrale è il socio perché non esiste un organo
decisionale: l’organizzazione e le decisioni sono
scelte all’unanimità (salvo casi particolari),
normalmente si vota per teste (di rado in base
all’apporto patrimoniale).
Ogni singolo socio, in quanto illimitatamente
responsabile, è amministratore salvo diversa
pattuizione (amministrazione disgiunta ex ART.
2257) con potere di opposizione su atti gestori
(segue votazione a maggioranza per utili) à ma
la grande libertà decisionale può portare anche
a scegliere amministrazione congiuntiva (con
potere di veto) o mista.
Ogni socio è poi anche dotato di poteri di
controllo.
Non c’è libertà di scelta, le società di capitali sono
caratterizzate da strutture corporative con un modello
organizzativo c.d. tradizionale/latino che presenta sfere di
competenza affidate a organi/soggetti diversi:
- Sfera della volontà dei soci = decisioni e regole
organizzative (assemblea dei soci)
- Sfera organizzativa = gestione interna e rappresentanza
esterna della società (amministrazione)
- Sfera del controllo = attività di monitoraggio delle altre
due sfere (organo di controllo à di solito c’è il collegio
sindacale, ma le SRL di piccole dimensioni assomigliano alle
società di persone perché il controllo è rimesso a tutti i soci)
I vari organi decidono in base al principio maggioritario e
insieme creano una struttura organizzativa complessa,
dove il socio ha un ruolo e un’importanza diversa rispetto
alla società di persone: fatta eccezione per la SAPA, il socio
è molto meno rilevante in quanto tale (la sua importanza
dipende dall’importo del conferimento).

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Anteprima

Società di Capitali: Origini e Sviluppo

Storicamente le società di capitali nascono come società di ingenti dimensioni, riservate alle ampie aziende (con grandi capitali da veicolare) e punto di riferimento dell'ordinamento capitalistico che segna il passaggio dalla realtà agricola (tipicamente legata alle società semplici) verso l'industrializzazione. Inizialmente, vi era la società per azioni (SPA) da cui derivò poi la società in accomandita per azioni (SAPA) che prevedeva soci sempre amministratori (così da garantire come contrappeso la presenza di soggetti illimitatamente responsabili). Ad oggi, la SPA continua ad essere il modello ad hoc per le società di grandi dimensioni; le SAPA non hanno avuto molto successo dato che sono meno appetibili (pochi accettano di creare una società il cui parte dei soci sono illimitatamente responsabili). Tuttavia, il modello di maggiore successo è la società a responsabilità limitata (SRL), che sembra più pronta ad assecondare le esigenze dei lavoratori. Essa è nata nel 1942 come società capitalistica semplificata, ciò ha contribuito al suo successo: infatti, già prima della riforma del 2003, consentiva anche a società di piccole dimensioni di godere dei vantaggi delle SPA (ossia, beneficio della responsabilità limitata dei soci e autonomia patrimoniale). La riforma ha riscritto organicamente la disciplina dell'SRL, rendendo l'organizzazione interna flessibile e ampliando l'autonomia dei soci nello strutturare l'atto costitutivo (libera scelta se tratti più capitalistici o più personalizzati). Inoltre, negli anni più recenti, si sono sviluppati ulteriori sottotipi di SRL: semplificate o a capitale minimo, utilizzati soprattutto per start up innovative e PMI. Ad oggi, tale tipo societario sembra essere il più adatto a soddisfare le esigenze di imprese di piccole/medie dimensioni (ma anche le gradi possono utilizzarlo).

Società di Persone e di Capitali a Confronto

Tipologie di Società

SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI

  • Semplice
  • Per azioni

TIPOLOGIE

  • In nome collettivo
  • In accomandita per azioni
  • In accomandita semplice
  • A responsabilità limitata

Disciplina delle Società

La disciplina prevista per la società semplice è sostanzialmente la disciplina base seguita di default dalla società in nome collettivo e in accomandita semplice, salvo diverse previsioni.

Il modello base sono le SPA da cui poi riprendono la disciplina la SRL e SAPA con alcune particolarità aggiunte (es. soci accomandatari-amministratori). DISCIPLINA È strano che si sia scelta la SPA, dato che è molto meno presente in Italia rispetto alla SRL. Infatti, la riforma del 2003 ha introdotto grandi novità per l'SRL > in particolare, molta più autonomia privata ai soci nello scrivere lo statuto: in base al volto dato, l'organizzazione può assomigliare a quella delle società di persone/per azioni o ibrida. Ciò ne ha ampliato ulteriormente il numero.

Natura Giuridica delle Imprese

Sono imprese collettive con scopo di lucro, dotate di soggettività giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta.

Sono imprese collettive con scopo di lucro, dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Sono di fatto dei soggetti giuridici pienamente distinti dai Alice Marmotti | Università degli Studi di Torino 1soci: titolari di crediti/debiti/diritti/doveri + capacità contrattuale, giuridica, processuale.

Costituzione delle Società

Non ci sono obblighi prestabiliti, è necessaria solo la forma scritta ai fini dell'iscrizione (effetti dichiarativi/di pubblicità notizia). SNC e SAS richiedono forma scritta, sennò irregolari.

È richiesta la stipulazione di un atto costitutivo sottoforma di atto pubblico (notarile), per il quale si prevede obbligatoriamente l'iscrizione che ha effetti costitutivi (determina l'acquisizione della personalità giuridica).

Responsabilità dei Soci per le Obbligazioni Sociali

Quando il patrimonio sociale è insufficiente per soddisfare i creditori, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente. ECCEZIONE: sono consentiti patti limitativi nelle SS e gli accomandanti nelle SAS rispondono limitatamente. Rispetto alle società di capitali, la disciplina è più esile perché il creditore sociale ha la garanzia di potersi rivalere anche sui soci (nei limiti della preventiva escussione).

I soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di capitale conferita (l'importo dei conferimenti è quindi il max rischio che si corre); di fatto, i creditori sociali sono garantiti solo dal patrimonio sociale. ECCEZIONE: gli accomandatari nelle SAPA, il socio unico azionista nella SPA e (talvolta) il socio di una SRL unipersonale rispondono illimitatamente. Dato che il creditore sociale sa che la somma che ha dato a credito potrà essergli restituita solo dalla società debitrice (solo su di essa si applica ART. 2740 c.c.), si prevedono una serie di regole imperative volte a tutelarlo > es. la stessa struttura interna alla SPA non è rimessa all'autonomia privata.

Organizzazione Interna delle Società

Centrale è il socio perché non esiste un organo decisionale: l'organizzazione e le decisioni sono scelte all'unanimità (salvo casi particolari), normalmente si vota per teste (di rado in base all'apporto patrimoniale). Ogni singolo socio, in quanto illimitatamente responsabile, è amministratore salvo diversa pattuizione (amministrazione disgiunta ex ART. 2257) con potere di opposizione su atti gestori (segue votazione a maggioranza per utili) > ma la grande libertà decisionale può portare anche a scegliere amministrazione congiuntiva (con potere di veto) o mista. Ogni socio è poi anche dotato di poteri di controllo.

Non c'è libertà di scelta, le società di capitali sono caratterizzate da strutture corporative con un modello organizzativo c.d. tradizionale/latino che presenta sfere di competenza affidate a organi/soggetti diversi: - Sfera della volontà dei soci = decisioni e regole organizzative (assemblea dei soci) - Sfera organizzativa = gestione interna e rappresentanza esterna della società (amministrazione) ORGANIZZAZIONE INTERNA - Sfera del controllo = attività di monitoraggio delle altre due sfere (organo di controllo > di solito c'è il collegio sindacale, ma le SRL di piccole dimensioni assomigliano alle società di persone perché il controllo è rimesso a tutti i soci) I vari organi decidono in base al principio maggioritario e insieme creano una struttura organizzativa complessa, dove il socio ha un ruolo e un'importanza diversa rispetto alla società di persone: fatta eccezione per la SAPA, il socio è molto meno rilevante in quanto tale (la sua importanza dipende dall'importo del conferimento). Alice Marmotti | Università degli Studi di Torino 2

Modificazione del Contratto di Società

Il socio ha un ruolo centrale perché è necessaria l'unanimità ai fini della modificazione.

Per modificare occorre una delibera dell'assemblea dei soci, ma è prevista comunque una maggioranza rafforzata (imposti quorum pari al 50%) > per assicurare che alla base della modifica ci sia un amplio consenso.

Trasferimento della Partecipazione Sociale

Salvo il caso dell'accomandante nelle SAS, il trasferimento comporta la modifica dell'atto costitutivo e richiede il consenso unanime.

Il trasferimento è sostanzialmente libero, tale previsione va espressa nell'atto costitutivo che può eventualmente riportare alcune clausole limitative (es. diritto di prelazione). Un regime particolare è previsto per gli accomandatari delle SAPA che in quanto amministratori hanno dei limiti.

Costituzione delle Società di Capitali

L'atto di costituzione non è sufficiente affinché la società di capitali prenda vita. Nelle SAS/SNC una volta stipulato l'atto, ricade sugli amministratori l'obbligo di iscriverlo nel registro delle imprese, ma il mancato adempimento non lede la formazione societaria che verrà al max reputata irregolare (si applica disciplina SS). Nella società di capitali invece è necessario che la stipulazione dell'atto sia seguita dall'iscrizione nel registro delle imprese (effetto costitutivo) > non è un meno obbligo, bensì una condizione di esistenza. L'atto deve quindi essere sempre sottoforma di atto pubblico stipulato dal notaio, poi sottoscritto dai soci. Vi sono due tipi di costituzione:

  1. SIMULTANEA = società si forma in seguito all'iscrizione dell'atto costitutivo, stipulato e sottoscritto dai soci fondatori che prendono l'iniziativa di costituire la società.
  2. PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE = il programma viene depositato da promotori presso il notaio e diffuso per sollecitare il pubblico a effettuare conferimenti (divenire azionista); l'atto costitutivo viene quindi sottoscritto da soggetti (soci fondatori) diversi da coloro che hanno dato l'iniziativa di costituire la società (promotori). Tale procedimento è utilizzato di solito quando c'è l'esigenza di cospicui versamenti iniziali e quindi serve un azionariato diffuso (es. banche di credito cooperativo).

Statuto e Atto Costitutivo

Lo statuto va tenuto distinto dall'atto costitutivo, anche se di regola è incorporato in esso > in caso di dissonanza, prevale lo statuto che contiene regole di organizzazione/funzionamento della SPA. Il Codice civile prevede un procedimento di modifica e redazione identico all'atto costitutivo: è stipulato con atto notarile e le modifiche prevedono il passaggio dall'organo assembleare di convocazione straordinaria. Nello statuto troviamo indicato il modello di amministrazione di cui si è dotata la società, che può essere pluripersonale (consiglio di amministrazione, che deve riunirsi su base trimestrale salvo diverse indicazioni riportate nello statuto) o monopersonale (amministratore unico). Alice Marmotti | Università degli Studi di Torino 3

L'Atto Costitutivo: Elementi Essenziali

L'atto costitutivo contiene la volontà dei soci (fondatori) di dare vita alla società. Nell'atto costitutivo delle società per azioni troviamo una serie di elementi essenziali. L'ART. 2328 elenca i contenuti irrinunciabili dell'atto costitutivo:

  • GENERALITÀ DEI SOCI = deve essere indicato il nome o il cognome o la denominazione, data e luogo di nascita, domicilio/sede e cittadinanza di ciascun socio fondatore -> in caso di trasferimento delle proprie azioni non viene modificato l'atto costitutivo (# nella società di persone) N.B. Per scoprire in un dato momento chi sono gli AZIONISTI della società bisogna ricorrere al libro dei soci che non è una scrittura contabile bensì una scrittura sociale (es. libro delle adunanze dell'assemblea/del consiglio di amministrazione).

§ DENOMINAZIONE SOCIALE = nome della società e tipologia; non è necessario indicare il nome di un socio perché i creditori si rivalgono solo sul patrimonio sociale, se si sceglie di indicarlo è perché ne diviene il marchio (# nella società di persone era necessario il nome di socio illimitatamente responsabile/accomandatario perché su questo si rivalgono i creditori; ciò qua vale solo per le SAPA).

  • SEDE = luogo dove si riunisce l'assemblea degli azionisti
  • OGGETTO SOCIALE = attività/obiettivo che la società intende attuare, può indicarne più di uno senza poi l'obbligo di perseguirli tutti ma deve essere caratterizzata da un certo grado di specificità. CAPITALE = l'ammontare le capitale sottoscritto e versato, che non può scendere sotto il valore minimo legale (50mila€, fino al 2014 era 120mila€); ma per le SRL è pari a 10mila€, per le semplificate 1€.
  • AZIONI = numero, valore nominale, caratteristiche e modalità di emissione/circolazione di ogni azione (in SPA e SAPA) oppure quota di partecipazione di ciascun socio (in SRL). In SPA e SAPA la partecipazione si calcola per azioni (unità minime), sommando il numero di azioni sottoscritte dal socio; in SRL la quota è unica e attribuita per intero al socio (non frazionata in singole unità) come nel regime personalistico.
  • VALORE dei CONFERIMENTI non in DENARO = crediti o beni in natura

§ STRUTTURA ORGANIZZATIVA = numero dei membri degli organi e indicazioni di poteri SPESE = vanno indicate le spese di costituzione iniziali della società

  • DURATA = se si prevede un tempo determinato (sennò si ritiene indeterminata) => Esistono anche contenuti eventuali, come il modello scelto (se diverso de quello di default) o le caratteristiche delle azioni (se la società emette azioni con caratteristiche speciale deve esplicitarlo). Ora, rispetto al contratto di società, l'ART. 2247 ne sottolinea il necessario carattere pluripersonale (con il contratto di società due o più persone [ ... ]). Dal 1993, dietro spinta europea, nell'ambito delle società di capitali, si è introdotta la possibilità di creare la c.d. impresa individuale a responsabilità limitata > nasce la c.d. SRL unipersonale e dal 2005 la SPA unipersonale, mediante atto costitutivo unipersonale. L'unico socio:
  • VANTAGGI: beneficio della responsabilità limitata e accesso al 100% degli utili
  • ONERI: deve eseguire per interno i conferimenti (alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, se unipersonalità originaria, o entro 90gg dalla venuta meno della pluralità) e comunicazione pubblicitaria => Sia in caso di atti unipersonali sia di SRL semplificate si prevede una restrizione nel contenuto dell'atto costitutivo. L'atto costitutivo viene modificato attraverso un procedimento aggravato: occorre che venga assunta una delibera da parte dell'assemblea straordinaria. In particolare, i soci devono riunirsi e rispettare il quorum deliberativo (proporzionato al numero di azioni che possiedono).

Controllo Notarile e Condizioni per la Costituzione

Il notaio analizzerà la sussistenza delle condizioni per la costituzione (ex ART. 2329): Alice Marmotti | Università degli Studi di Torino 4

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