Documento dall'Università degli Studi di Torino su Società di Capitali. Il Pdf, di Diritto a livello universitario, confronta società di persone e capitali, esaminando costituzione, responsabilità dei soci e modelli di amministrazione, con un focus sulla struttura finanziaria delle SRL.
Mostra di più59 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Storicamente le società di capitali nascono come società di ingenti dimensioni, riservate alle ampie aziende (con grandi capitali da veicolare) e punto di riferimento dell'ordinamento capitalistico che segna il passaggio dalla realtà agricola (tipicamente legata alle società semplici) verso l'industrializzazione. Inizialmente, vi era la società per azioni (SPA) da cui derivò poi la società in accomandita per azioni (SAPA) che prevedeva soci sempre amministratori (così da garantire come contrappeso la presenza di soggetti illimitatamente responsabili). Ad oggi, la SPA continua ad essere il modello ad hoc per le società di grandi dimensioni; le SAPA non hanno avuto molto successo dato che sono meno appetibili (pochi accettano di creare una società il cui parte dei soci sono illimitatamente responsabili). Tuttavia, il modello di maggiore successo è la società a responsabilità limitata (SRL), che sembra più pronta ad assecondare le esigenze dei lavoratori. Essa è nata nel 1942 come società capitalistica semplificata, ciò ha contribuito al suo successo: infatti, già prima della riforma del 2003, consentiva anche a società di piccole dimensioni di godere dei vantaggi delle SPA (ossia, beneficio della responsabilità limitata dei soci e autonomia patrimoniale). La riforma ha riscritto organicamente la disciplina dell'SRL, rendendo l'organizzazione interna flessibile e ampliando l'autonomia dei soci nello strutturare l'atto costitutivo (libera scelta se tratti più capitalistici o più personalizzati). Inoltre, negli anni più recenti, si sono sviluppati ulteriori sottotipi di SRL: semplificate o a capitale minimo, utilizzati soprattutto per start up innovative e PMI. Ad oggi, tale tipo societario sembra essere il più adatto a soddisfare le esigenze di imprese di piccole/medie dimensioni (ma anche le gradi possono utilizzarlo).
SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI
TIPOLOGIE
La disciplina prevista per la società semplice è sostanzialmente la disciplina base seguita di default dalla società in nome collettivo e in accomandita semplice, salvo diverse previsioni.
Il modello base sono le SPA da cui poi riprendono la disciplina la SRL e SAPA con alcune particolarità aggiunte (es. soci accomandatari-amministratori). DISCIPLINA È strano che si sia scelta la SPA, dato che è molto meno presente in Italia rispetto alla SRL. Infatti, la riforma del 2003 ha introdotto grandi novità per l'SRL > in particolare, molta più autonomia privata ai soci nello scrivere lo statuto: in base al volto dato, l'organizzazione può assomigliare a quella delle società di persone/per azioni o ibrida. Ciò ne ha ampliato ulteriormente il numero.
Sono imprese collettive con scopo di lucro, dotate di soggettività giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta.
Sono imprese collettive con scopo di lucro, dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Sono di fatto dei soggetti giuridici pienamente distinti dai Alice Marmotti | Università degli Studi di Torino 1soci: titolari di crediti/debiti/diritti/doveri + capacità contrattuale, giuridica, processuale.
Non ci sono obblighi prestabiliti, è necessaria solo la forma scritta ai fini dell'iscrizione (effetti dichiarativi/di pubblicità notizia). SNC e SAS richiedono forma scritta, sennò irregolari.
È richiesta la stipulazione di un atto costitutivo sottoforma di atto pubblico (notarile), per il quale si prevede obbligatoriamente l'iscrizione che ha effetti costitutivi (determina l'acquisizione della personalità giuridica).
Quando il patrimonio sociale è insufficiente per soddisfare i creditori, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente. ECCEZIONE: sono consentiti patti limitativi nelle SS e gli accomandanti nelle SAS rispondono limitatamente. Rispetto alle società di capitali, la disciplina è più esile perché il creditore sociale ha la garanzia di potersi rivalere anche sui soci (nei limiti della preventiva escussione).
I soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di capitale conferita (l'importo dei conferimenti è quindi il max rischio che si corre); di fatto, i creditori sociali sono garantiti solo dal patrimonio sociale. ECCEZIONE: gli accomandatari nelle SAPA, il socio unico azionista nella SPA e (talvolta) il socio di una SRL unipersonale rispondono illimitatamente. Dato che il creditore sociale sa che la somma che ha dato a credito potrà essergli restituita solo dalla società debitrice (solo su di essa si applica ART. 2740 c.c.), si prevedono una serie di regole imperative volte a tutelarlo > es. la stessa struttura interna alla SPA non è rimessa all'autonomia privata.
Centrale è il socio perché non esiste un organo decisionale: l'organizzazione e le decisioni sono scelte all'unanimità (salvo casi particolari), normalmente si vota per teste (di rado in base all'apporto patrimoniale). Ogni singolo socio, in quanto illimitatamente responsabile, è amministratore salvo diversa pattuizione (amministrazione disgiunta ex ART. 2257) con potere di opposizione su atti gestori (segue votazione a maggioranza per utili) > ma la grande libertà decisionale può portare anche a scegliere amministrazione congiuntiva (con potere di veto) o mista. Ogni socio è poi anche dotato di poteri di controllo.
Non c'è libertà di scelta, le società di capitali sono caratterizzate da strutture corporative con un modello organizzativo c.d. tradizionale/latino che presenta sfere di competenza affidate a organi/soggetti diversi: - Sfera della volontà dei soci = decisioni e regole organizzative (assemblea dei soci) - Sfera organizzativa = gestione interna e rappresentanza esterna della società (amministrazione) ORGANIZZAZIONE INTERNA - Sfera del controllo = attività di monitoraggio delle altre due sfere (organo di controllo > di solito c'è il collegio sindacale, ma le SRL di piccole dimensioni assomigliano alle società di persone perché il controllo è rimesso a tutti i soci) I vari organi decidono in base al principio maggioritario e insieme creano una struttura organizzativa complessa, dove il socio ha un ruolo e un'importanza diversa rispetto alla società di persone: fatta eccezione per la SAPA, il socio è molto meno rilevante in quanto tale (la sua importanza dipende dall'importo del conferimento). Alice Marmotti | Università degli Studi di Torino 2
Il socio ha un ruolo centrale perché è necessaria l'unanimità ai fini della modificazione.
Per modificare occorre una delibera dell'assemblea dei soci, ma è prevista comunque una maggioranza rafforzata (imposti quorum pari al 50%) > per assicurare che alla base della modifica ci sia un amplio consenso.
Salvo il caso dell'accomandante nelle SAS, il trasferimento comporta la modifica dell'atto costitutivo e richiede il consenso unanime.
Il trasferimento è sostanzialmente libero, tale previsione va espressa nell'atto costitutivo che può eventualmente riportare alcune clausole limitative (es. diritto di prelazione). Un regime particolare è previsto per gli accomandatari delle SAPA che in quanto amministratori hanno dei limiti.
L'atto di costituzione non è sufficiente affinché la società di capitali prenda vita. Nelle SAS/SNC una volta stipulato l'atto, ricade sugli amministratori l'obbligo di iscriverlo nel registro delle imprese, ma il mancato adempimento non lede la formazione societaria che verrà al max reputata irregolare (si applica disciplina SS). Nella società di capitali invece è necessario che la stipulazione dell'atto sia seguita dall'iscrizione nel registro delle imprese (effetto costitutivo) > non è un meno obbligo, bensì una condizione di esistenza. L'atto deve quindi essere sempre sottoforma di atto pubblico stipulato dal notaio, poi sottoscritto dai soci. Vi sono due tipi di costituzione:
Lo statuto va tenuto distinto dall'atto costitutivo, anche se di regola è incorporato in esso > in caso di dissonanza, prevale lo statuto che contiene regole di organizzazione/funzionamento della SPA. Il Codice civile prevede un procedimento di modifica e redazione identico all'atto costitutivo: è stipulato con atto notarile e le modifiche prevedono il passaggio dall'organo assembleare di convocazione straordinaria. Nello statuto troviamo indicato il modello di amministrazione di cui si è dotata la società, che può essere pluripersonale (consiglio di amministrazione, che deve riunirsi su base trimestrale salvo diverse indicazioni riportate nello statuto) o monopersonale (amministratore unico). Alice Marmotti | Università degli Studi di Torino 3
L'atto costitutivo contiene la volontà dei soci (fondatori) di dare vita alla società. Nell'atto costitutivo delle società per azioni troviamo una serie di elementi essenziali. L'ART. 2328 elenca i contenuti irrinunciabili dell'atto costitutivo:
§ DENOMINAZIONE SOCIALE = nome della società e tipologia; non è necessario indicare il nome di un socio perché i creditori si rivalgono solo sul patrimonio sociale, se si sceglie di indicarlo è perché ne diviene il marchio (# nella società di persone era necessario il nome di socio illimitatamente responsabile/accomandatario perché su questo si rivalgono i creditori; ciò qua vale solo per le SAPA).
§ STRUTTURA ORGANIZZATIVA = numero dei membri degli organi e indicazioni di poteri SPESE = vanno indicate le spese di costituzione iniziali della società
Il notaio analizzerà la sussistenza delle condizioni per la costituzione (ex ART. 2329): Alice Marmotti | Università degli Studi di Torino 4