Documento di Università sul diritto civile: beni, proprietà e responsabilità civile. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, esplora i concetti fondamentali del diritto civile, dalla classificazione dei beni alla responsabilità civile, con un'analisi approfondita della proprietà e dei suoi limiti.
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I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritto (art. 810 c.c.). Per cose non s'intendono solo le cose materiali, ma anche quelle immateriali. Il termine cosa quindi è usato in via generale. I beni sono oggetti di situazioni soggettive e quindi di un rapporto giuridico.
I beni si dividono in:
Il bene può risultare anche dalla particolare connessione che può instaurarsi tra più cose: si discorre, in queste ipotesi di combinazioni di cose che possono essere cose composte o universalità di mobili.
Le universalità di mobili (art. 816 c.c.) sono costituite dalla relazione di più cose destinate alla funzione unitaria, appartenenti allo stesso proprietario (biblioteca). La disciplina è diversa da quella dei singoli beni; ad esempio il principio possesso vale titolo è applicabile ai singoli beni, ma non alle universalità.
Le cose composte sono costitute dalla connessione di più cose che, nella destinazione unitaria, perdono la loro funzione originaria per adempierne una diversa (automobile).
La cosa composta si distingue dall'universalità di mobili fondamentalmente perché nell'universalità non vi è coesione fisica fra i vari elementi, infatti la cosa composta viene considerata come un bene semplice.
Le pertinenze riguardano quei beni che hanno funzione durevole, di servizio o di ornamento, di un altro bene; esse hanno carattere accessorio.
La proprietà si pone come uno dei fenomeni centrali per il suo stretto collegamento con quasi tutti gli istituti di diritto civile; si presenta come il pilastro degli ordinamenti e, si è reputato, di poterla annoverare tra i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo. La proprietà, storicamente concepita in senso "statico" come fonte di reddito e di godimento, si adegua al modello industriale della società moderna e s'inserisce nella complessità dei rapporti economici. Da centro del sistema, la proprietà diviene soprattutto uno degli strumenti mediante i quali si manifesta l'iniziativa economica.
La proprietà è il diritto pieno ed esclusivo di disporre delle cose, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento (art. 832 c.c.).
Il codice del 1865 prevede limiti negativi, quello del 1942, affianca a questi ultimi comportamenti positivi. L'espressione "osservanza degli obblighi stabilita dall'ordinamento" sottintende larealizzazione della funzione che la proprietà deve realizzare (utilità produttivistica) alla quale non ci si può sottrarre. Emblematica è la possibilità di espropriare i beni che interessano la produzione nazionale se il proprietario n'abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio (art. 838 c.c.). Contrariamente a quanto traspariva nello Statuto Albertino, la proprietà non è più un attributo della persona, ma ne diviene uno degli strumenti mediante i quali si realizza la sua personalità (profilo dinamico previsto dalla Costituzione).
Nella Costituzione, la proprietà è garantita non tra i principi fondamentali (art. 1-12 cost.), né tra i diritti di libertà (art. 13-28 cost.), ma tra i rapporti economici (art. 35-47 cost.). La proprietà è riconosciuta esclusivamente come situazione garantita dall'ordinamento che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (art. 42 cost.).
La funzione sociale assegnata alla proprietà permette di individuare la giustificazione dell'attribuzione del diritto al soggetto e gli scopi da perseguire, sulla base dei principi di solidarietà e di promozione della persona.
Il potere di godimento è la facoltà di usare o no la cosa, di deciderne le modalità d'uso, di trasformazione o addirittura la distruzione.
Il potere di disposizione è la possibilità di compiere atti giuridici o di scegliere la destinazione economica del bene o di disporre materialmente della cosa o, inoltre, di scegliere il tempo di utilizzazione e di godimento della stessa. Godimento e disponibilità sono pieni ed esclusivi; sono pieni (pienezza), nel senso che della cosa o sulla cosa il proprietario può fare ciò che vuole; sono esclusivi (esclusività) nel senso che è vietata qualsiasi intromissione altrui nelle scelte del proprietario. La pienezza e l'esclusività incontrano dei limiti quando i beni non sono ad uso strettamente personale.
Esistono moltissime tipologie di proprietà: case, appartamento, ecc .... Quindi la proprietà si caratterizza per i profili più diversi e dalle differenti caratterizzazioni. A ciò consegue una variegata disciplina, perché è impensabile applicare la stessa disciplina per due tipologie ben diverse di proprietà.
Accanto alla proprietà ci sono logicamente dei limiti e degli obblighi che si differenziano in vincoli pubblici, che riguardano la legislazione pubblicistica, e i vincoli privati, che riguardano i conflitti tra proprietari. Ulteriori limiti e obblighi emergono dalla legislazione speciale: si pensi, in particolare, alla materia edilizia ed urbanistica in genere, alla legislazione in tema di locazione e alla legislazione sull'edificabilità dei suoli.
Oltre all'urbanistica, altro limite molto importante riguarda l'ambiente e soprattutto la sua difesa dalla sua distruzione e dall'abusivismo. Collegate ai limiti ci sono le limitazioni delle proprietà conseguenti all'esercizio dell'espropriazione, riconosciuto dalla pubblica amministrazione. Con l'espropriazione si sottrae la proprietà ad un soggetto allo scopo di destinare il bene espropriato ad una finalità di interesse generale. Presupposto importante affinché avvenga l'espropriazione è la finalità per un interesse generale. All'espropriato andrà, come di logica, un indennizzo in moneta o in lotti edificabili.
Il legislatore prevede una disciplina specifica per regolare i rapporti fra proprietari vicini, tendente a contemperare il diritto al libero esercizio, con il diritto altrui a non vedersi leso nella propria situazione di godimento.
I rapporti di vicinato sono disciplinati dall'ordinamento che vieta:
Una specifica disciplina riguarda le distanze; essa si pone lo scopo di preservare il godimento del diritto altrui; riguardo a ciò abbiamo la comunione forzosa del muro di confine (art. 874 ss c.c.): il proprietario può richiedere la comunione del muro di un fondo contiguo e diventarne così contitolare. Egli, comunque, pagherà un indennizzo per la metà del valore della terra su cui fonda il muro e metà del valore del muro. Specifiche distanze, anche queste tendenti a garantire il godimento del bene da parte del proprietario confinante, sono previste per i pozzi, per i fossi, per i canali, per le fabbriche, per i depositi nocivi o pericolosi e per le piantagioni (art. 889 ss c.c.).Quanto alle aperture di luce e vedute, queste sono sottoposte ad una disciplina che tende a contemperare l'esigenza di godere nei propri ambienti di luce naturale e vedute panoramiche con la necessità di garantire comunque la riservatezza del proprietario del fondo vicino.
La luce è l'apertura che senza possibilità di guardare sul fondo vicino consente l'entrata d'aria e luce naturale; la veduta è l'apertura che consente di vedere sul fondo vicino [art.901, 903, 905 c.c.].
Per proprietà fondiaria, il codice considera la proprietà edilizia (art. 869 ss c.c.), rurale (art. 846 ss c.c.) e i diritti sulle acque (art. 909 ss c.c.).
La proprietà fondiaria è, in linea di principio, illimitata in altezza e profondità.
L'illimitatezza trova il suo confine nell'interesse del proprietario; nel caso manchi tale interesse, il diritto del proprietario non è più tutelato e non può opporsi all'attività dei terzi (art. 840 c.c.). Egli ha diritto di chiudere il fondo in qualunque tempo e modo nei limiti stabiliti dall'ordinamento (art. 841 c.c.). Egli non può impedire la caccia salvo che il passaggio dei cacciatori comprometta il fondo (art. 842 c.c.).
La proprietà edilizia è limitata dall'urbanistica dei comuni, che definiscono zone edificabili e non. Ai comuni si è riconosciuto il potere di classificare il territorio comunale in zone al fine di destinare ciascuna di esse alla realizzazione di specifiche opere: edilizia residenziale, viabilità e servizi pubblici in genere, verde pubblico, ecc ....; gli strumenti utilizzati dai comuni per stabilire i vincoli di zonizzazione sono i piani regolatori. Alcune lacune presenti nella legislazione urbanistica sono state colmate definitivamente con la legge Bucalossi, dove si è sostituita la precedente licenza con una concessione edilizia rilasciata dai comuni nei limiti della conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione urbanistica, e si è trasferito sul proprietario il costo del contributo per le opere di urbanizzazione. Con questo sistema non si è voluto eliminare la facoltà di costruire (ius aedificandi) dai poteri del proprietario, ma hanno il solo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall'ordinamento per l'esercizio del diritto nei limiti nei quali il sistema normativo ne riconosce l'esistenza.
Un particolare limite della normativa urbanistica è costituito dal rapporto tra superficie e volumetria, perché ad ogni area corrisponde un preciso volume di quanto è possibile costruire. Questo rapporto è stabilito soltanto in via potenziale dai piani regolatori; il consenso dei proprietari si manifesta con il trasferimento di volumetria o di cubatura.
Diverso e grave problema, rimasto tuttora irrisolto, è quello della sperequazione (disuguaglianza) che si crea fra i proprietari a seguito dell'adozione del piano regolatore; attesi i diversi valori economici di mercato, non è indifferente se il proprio terreno è destinato a verde o a zona residenziale.
La proprietà rurale è quella dei terreni agricoli; da qui la sua denominazione di proprietà terriera o, meglio, di proprietà agraria. Essa è limitata dalle trasformazioni dei terreni per il miglioramento della produzione (art. 857 ss c.c.) e dai vincoli idrogeologico (art. 866 ss c.c.).
L'acquisto della proprietà può avvenire sia mediante atti di natura negoziale (contratti) sia con semplici fatti naturali. Contrariamente all'acquisto a titolo originario, che fa nascere il diritto pieno, l'acquisto a titolo derivativo è retto dal principio per il quale chi trasferisce (dante causa) non può cedere un diritto più ampio di quello del titolare. Il nuovo proprietario (avente causa) acquista un diritto identico per contenuto a quello di cui era titolare il dante causa. I modi di acquisto della proprietà sono indicati dall'art. 922 del c.c. e quelli a titolo originario sono (art. 923 ss. c.c.):