Diritto civile: beni, proprietà e responsabilità civile

Documento di Università sul diritto civile: beni, proprietà e responsabilità civile. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, esplora i concetti fondamentali del diritto civile, dalla classificazione dei beni alla responsabilità civile, con un'analisi approfondita della proprietà e dei suoi limiti.

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62 pagine

(Parte Terza) B. Situazioni reali di godimento.
20) I beni. !
I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritto (art. 810 c.c.).!
Per cose non s’intendono solo le cose materiali, ma anche quelle immateriali.!
Il termine cosa quindi è usato in via generale. I beni sono oggetti di situazioni soggettive e quindi
di un rapporto giuridico.!
I beni si dividono in:!
1.beni in commercio e fuori commercio, dove la dierenza è che i beni fuori commercio non si
possono acquistare la proprietà, nemmeno per usucapione;!
2.beni pubblici e privati (art. 822 c.c.), dove i beni pubblici hanno come titolare di diritto lo Stato o
un ente pubblico e appartengono al demanio pubblico; i beni sono necessariamente demaniali,
quando non possono che non appartenere allo Stato (spiaggia), o accidentalmente demaniali, il
bene diventa demaniale quando diventa di proprietà dello Stato (strade e ferrovie);!
3.beni immobili e mobili (812 c.c.), dove i beni immobili sono quei beni non trasportabili perché
naturalmente (un albero), o artificialmente (un edificio) sono incorporati al suolo; o beni mobili
sono la restante parte dei beni. Questa distinzione non sempre è fattibile, perché alcuni beni
mobili vengono iscritti nei registri come i beni immobili (art. 815 c.c.);!
4.beni divisibili e indivisibili, dove la divisibilità è possibile solo quando le singole parti divise
conservino un valore economico proporzionato al bene intero;!
5.beni fungibili e infungibili, dove esistono beni che possono essere sostituiti e altri dove la
quantità e la qualità è insostituibile;!
6.beni generici e specifici, dove i beni generici appartengono ad un determinato genere e quelli
specifici sono considerati per la loro indivisibilità;!
7.beni produttivi e improduttivi, dove la dierenza sta nel fatto che i beni produttivi producono
direttamente o indirettamente un frutto. I frutti possono essere naturali o civili (art. 820 c.c.): sono
naturali quelli che derivano direttamente da un altro bene a prescindere dall’eventuale opera
dell’uomo (il melo comunque produrrà i suoi frutti, e così gli animali i loro nati); sono civili i frutti
che conseguono alla particolare utilizzazione economica del bene e che coincidono con i redditi
che si traggono dal godimento del bene concesso ad altri (il canone di locazione di un
appartamento o gli interessi su una somma di denaro.!
Mentre i frutti naturali si acquistano con la separazione dal bene che li produce, i frutti civili si
acquistano giorno per giorno in considerazione della durata del diritto (art. 821 c.c.);!
8.beni consumabili e inconsumabili, i dove i beni consumabili si trasformano o si estinguono (cibo)
e i beni inconsumabili hanno un’utilità ripetibile anche se il bene si deteriora (vestito).!
Il bene può risultare anche dalla particolare connessione che può instaurarsi tra più cose: si
discorre, in queste ipotesi di combinazioni di cose che possono essere cose composte o
universalità di mobili.!
Le universalità di mobili (art. 816 c.c.) sono costituite dalla relazione di più cose destinate alla
funzione unitaria, appartenenti allo stesso proprietario (biblioteca). La disciplina è diversa da
quella dei singoli beni; ad esempio il principio possesso vale titolo è applicabile ai singoli beni, ma
non alle universalità.!
Le cose composte sono costitute dalla connessione di più cose che, nella destinazione unitaria,
perdono la loro funzione originaria per adempierne una diversa (automobile).!
La cosa composta si distingue dall’universalità di mobili fondamentalmente perché
nell’universalità non vi è coesione fisica fra i vari elementi, infatti la cosa composta viene
considerata come un bene semplice.!
Le pertinenze riguardano quei beni che hanno funzione durevole, di servizio o di ornamento, di un
altro bene; esse hanno carattere accessorio.!
21. La proprietà nel codice e nella Costituzione. !
La proprietà si pone come uno dei fenomeni centrali per il suo stretto collegamento con quasi tutti
gli istituti di diritto civile; si presenta come il pilastro degli ordinamenti e, si è reputato, di poterla
annoverare tra i diritti fondamentali ed inviolabili dell’uomo. La proprietà, storicamente concepita
in senso “statico” come fonte di reddito e di godimento, si adegua al modello industriale della
società moderna e s’inserisce nella complessità dei rapporti economici. Da centro del sistema, la
proprietà diviene soprattutto uno degli strumenti mediante i quali si manifesta l’iniziativa
economica.!
La proprietà è il diritto pieno ed esclusivo di disporre delle cose, entro i limiti e con l’osservanza
degli obblighi stabiliti dall’ordinamento (art. 832 c.c.).!
Il codice del 1865 prevede limiti negativi, quello del 1942, aanca a questi ultimi comportamenti
positivi. L’espressione “osservanza degli obblighi stabilita dall’ordinamento” sottintende la
realizzazione della funzione che la proprietà deve realizzare (utilità produttivistica) alla quale non ci
si può sottrarre. Emblematica è la possibilità di espropriare i beni che interessano la produzione
nazionale se il proprietario n’abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio (art. 838
c.c.). Contrariamente a quanto traspariva nello Statuto Albertino, la proprietà non è più un
attributo della persona, ma ne diviene uno degli strumenti mediante i quali si realizza la sua
personalità (profilo dinamico previsto dalla Costituzione).!
Nella Costituzione, la proprietà è garantita non tra i principi fondamentali (art. 1-12 cost.), né tra i
diritti di libertà (art. 13-28 cost.), ma tra i rapporti economici (art. 35-47 cost.). La proprietà è
riconosciuta esclusivamente come situazione garantita dall’ordinamento che ne determina i modi
di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti (art. 42 cost.).!
La funzione sociale assegnata alla proprietà permette di individuare la giustificazione
dell’attribuzione del diritto al soggetto e gli scopi da perseguire, sulla base dei principi di
solidarietà e di promozione della persona.!
22. Poteri di godimento e di disposizione. !
Il potere di godimento è la facoltà di usare o no la cosa, di deciderne le modalità d’uso, di
trasformazione o addirittura la distruzione.!
Il potere di disposizione è la possibilità di compiere atti giuridici o di scegliere la destinazione
economica del bene o di disporre materialmente della cosa o, inoltre, di scegliere il tempo di
utilizzazione e di godimento della stessa. Godimento e disponibilità sono pieni ed esclusivi; sono
pieni (pienezza), nel senso che della cosa o sulla cosa il proprietario può fare ciò che vuole; sono
esclusivi (esclusività) nel senso che è vietata qualsiasi intromissione altrui nelle scelte del
proprietario. La pienezza e l’esclusività incontrano dei limiti quando i beni non sono ad uso
strettamente personale.!
23. Pluralità di statuti proprietari. !
Esistono moltissime tipologie di proprietà: case, appartamento, ecc.... Quindi la proprietà si
caratterizza per i profili più diversi e dalle dierenti caratterizzazioni. A ciò consegue una variegata
disciplina, perché è impensabile applicare la stessa disciplina per due tipologie ben diverse di
proprietà.!
24. I limiti e gli obblighi. !
Accanto alla proprietà ci sono logicamente dei limiti e degli obblighi che si dierenziano in vincoli
pubblici, che riguardano la legislazione pubblicistica, e i vincoli privati, che!
riguardano i conflitti tra proprietari. Ulteriori limiti e obblighi emergono dalla legislazione speciale:
si pensi, in particolare, alla materia edilizia ed urbanistica in genere, alla legislazione in tema di
locazione e alla legislazione sull’edificabilità dei suoli.!
Oltre all’urbanistica, altro limite molto importante riguarda l’ambiente e soprattutto la sua difesa
dalla sua distruzione e dall’abusivismo. Collegate ai limiti ci sono le limitazioni delle proprietà
conseguenti all’esercizio dell’espropriazione, riconosciuto dalla pubblica amministrazione. Con
l’espropriazione si sottrae la proprietà ad un soggetto allo scopo di destinare il bene espropriato
ad una finalità di interesse generale. Presupposto importante anché avvenga l’espropriazione è
la finalità per un interesse generale. All’espropriato andrà, come di logica, un indennizzo in
moneta o in lotti edificabili.!
25. Rapporti di vicinato. !
Il legislatore prevede una disciplina specifica per regolare i rapporti fra proprietari vicini, tendente
a contemperare il diritto al libero esercizio, con il diritto altrui a non vedersi leso nella propria
situazione di godimento.!
I rapporti di vicinato sono disciplinati dall’ordinamento che vieta:!
a)atti emulativi, ossia atti che presentano pregiudizi ad altri come la sopra elevazione di un muro
che toglie aria e luce al fondo vicino (art. 833 c.c.);!
b)immissioni, ossia immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori e tutto ciò che va oltre la
tollerabilità (art. 834 c.c.). !
Una specifica disciplina riguarda le distanze; essa si pone lo scopo di preservare il godimento del
diritto altrui; riguardo a ciò abbiamo la comunione forzosa del muro di confine (art. 874 ss c.c.): il
proprietario può richiedere la comunione del muro di un fondo contiguo e diventarne così
contitolare. Egli, comunque, pagherà un indennizzo per la metà del valore della terra su cui fonda
il muro e metà del valore del muro. Specifiche distanze, anche queste tendenti a garantire il
godimento del bene da parte del proprietario confinante, sono previste per i pozzi, per i fossi, per i
canali, per le fabbriche, per i depositi nocivi o pericolosi e per le piantagioni (art. 889 ss c.c.).!

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Anteprima

I beni

I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritto (art. 810 c.c.). Per cose non s'intendono solo le cose materiali, ma anche quelle immateriali. Il termine cosa quindi è usato in via generale. I beni sono oggetti di situazioni soggettive e quindi di un rapporto giuridico.

I beni si dividono in:

  1. beni in commercio e fuori commercio, dove la differenza è che i beni fuori commercio non si possono acquistare la proprietà, nemmeno per usucapione;
  2. beni pubblici e privati (art. 822 c.c.), dove i beni pubblici hanno come titolare di diritto lo Stato o un ente pubblico e appartengono al demanio pubblico; i beni sono necessariamente demaniali, quando non possono che non appartenere allo Stato (spiaggia), o accidentalmente demaniali, il bene diventa demaniale quando diventa di proprietà dello Stato (strade e ferrovie);
  3. beni immobili e mobili (812 c.c.), dove i beni immobili sono quei beni non trasportabili perché naturalmente (un albero), o artificialmente (un edificio) sono incorporati al suolo; o beni mobili sono la restante parte dei beni. Questa distinzione non sempre è fattibile, perché alcuni beni mobili vengono iscritti nei registri come i beni immobili (art. 815 c.c.);
  4. beni divisibili e indivisibili, dove la divisibilità è possibile solo quando le singole parti divise conservino un valore economico proporzionato al bene intero;
  5. beni fungibili e infungibili, dove esistono beni che possono essere sostituiti e altri dove la quantità e la qualità è insostituibile;
  6. beni generici e specifici, dove i beni generici appartengono ad un determinato genere e quelli specifici sono considerati per la loro indivisibilità;
  7. beni produttivi e improduttivi, dove la differenza sta nel fatto che i beni produttivi producono direttamente o indirettamente un frutto. I frutti possono essere naturali o civili (art. 820 c.c.): sono naturali quelli che derivano direttamente da un altro bene a prescindere dall'eventuale opera dell'uomo (il melo comunque produrrà i suoi frutti, e così gli animali i loro nati); sono civili i frutti che conseguono alla particolare utilizzazione economica del bene e che coincidono con i redditi che si traggono dal godimento del bene concesso ad altri (il canone di locazione di un appartamento o gli interessi su una somma di denaro. Mentre i frutti naturali si acquistano con la separazione dal bene che li produce, i frutti civili si acquistano giorno per giorno in considerazione della durata del diritto (art. 821 c.c.);
  8. beni consumabili e inconsumabili, i dove i beni consumabili si trasformano o si estinguono (cibo) e i beni inconsumabili hanno un'utilità ripetibile anche se il bene si deteriora (vestito).

Il bene può risultare anche dalla particolare connessione che può instaurarsi tra più cose: si discorre, in queste ipotesi di combinazioni di cose che possono essere cose composte o universalità di mobili.

Le universalità di mobili (art. 816 c.c.) sono costituite dalla relazione di più cose destinate alla funzione unitaria, appartenenti allo stesso proprietario (biblioteca). La disciplina è diversa da quella dei singoli beni; ad esempio il principio possesso vale titolo è applicabile ai singoli beni, ma non alle universalità.

Le cose composte sono costitute dalla connessione di più cose che, nella destinazione unitaria, perdono la loro funzione originaria per adempierne una diversa (automobile).

La cosa composta si distingue dall'universalità di mobili fondamentalmente perché nell'universalità non vi è coesione fisica fra i vari elementi, infatti la cosa composta viene considerata come un bene semplice.

Le pertinenze riguardano quei beni che hanno funzione durevole, di servizio o di ornamento, di un altro bene; esse hanno carattere accessorio.

La proprietà nel codice e nella Costituzione

La proprietà si pone come uno dei fenomeni centrali per il suo stretto collegamento con quasi tutti gli istituti di diritto civile; si presenta come il pilastro degli ordinamenti e, si è reputato, di poterla annoverare tra i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo. La proprietà, storicamente concepita in senso "statico" come fonte di reddito e di godimento, si adegua al modello industriale della società moderna e s'inserisce nella complessità dei rapporti economici. Da centro del sistema, la proprietà diviene soprattutto uno degli strumenti mediante i quali si manifesta l'iniziativa economica.

La proprietà è il diritto pieno ed esclusivo di disporre delle cose, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento (art. 832 c.c.).

Il codice del 1865 prevede limiti negativi, quello del 1942, affianca a questi ultimi comportamenti positivi. L'espressione "osservanza degli obblighi stabilita dall'ordinamento" sottintende larealizzazione della funzione che la proprietà deve realizzare (utilità produttivistica) alla quale non ci si può sottrarre. Emblematica è la possibilità di espropriare i beni che interessano la produzione nazionale se il proprietario n'abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio (art. 838 c.c.). Contrariamente a quanto traspariva nello Statuto Albertino, la proprietà non è più un attributo della persona, ma ne diviene uno degli strumenti mediante i quali si realizza la sua personalità (profilo dinamico previsto dalla Costituzione).

Nella Costituzione, la proprietà è garantita non tra i principi fondamentali (art. 1-12 cost.), né tra i diritti di libertà (art. 13-28 cost.), ma tra i rapporti economici (art. 35-47 cost.). La proprietà è riconosciuta esclusivamente come situazione garantita dall'ordinamento che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (art. 42 cost.).

La funzione sociale assegnata alla proprietà permette di individuare la giustificazione dell'attribuzione del diritto al soggetto e gli scopi da perseguire, sulla base dei principi di solidarietà e di promozione della persona.

Poteri di godimento e di disposizione

Il potere di godimento è la facoltà di usare o no la cosa, di deciderne le modalità d'uso, di trasformazione o addirittura la distruzione.

Il potere di disposizione è la possibilità di compiere atti giuridici o di scegliere la destinazione economica del bene o di disporre materialmente della cosa o, inoltre, di scegliere il tempo di utilizzazione e di godimento della stessa. Godimento e disponibilità sono pieni ed esclusivi; sono pieni (pienezza), nel senso che della cosa o sulla cosa il proprietario può fare ciò che vuole; sono esclusivi (esclusività) nel senso che è vietata qualsiasi intromissione altrui nelle scelte del proprietario. La pienezza e l'esclusività incontrano dei limiti quando i beni non sono ad uso strettamente personale.

Pluralità di statuti proprietari

Esistono moltissime tipologie di proprietà: case, appartamento, ecc .... Quindi la proprietà si caratterizza per i profili più diversi e dalle differenti caratterizzazioni. A ciò consegue una variegata disciplina, perché è impensabile applicare la stessa disciplina per due tipologie ben diverse di proprietà.

Limiti e obblighi della proprietà

Accanto alla proprietà ci sono logicamente dei limiti e degli obblighi che si differenziano in vincoli pubblici, che riguardano la legislazione pubblicistica, e i vincoli privati, che riguardano i conflitti tra proprietari. Ulteriori limiti e obblighi emergono dalla legislazione speciale: si pensi, in particolare, alla materia edilizia ed urbanistica in genere, alla legislazione in tema di locazione e alla legislazione sull'edificabilità dei suoli.

Oltre all'urbanistica, altro limite molto importante riguarda l'ambiente e soprattutto la sua difesa dalla sua distruzione e dall'abusivismo. Collegate ai limiti ci sono le limitazioni delle proprietà conseguenti all'esercizio dell'espropriazione, riconosciuto dalla pubblica amministrazione. Con l'espropriazione si sottrae la proprietà ad un soggetto allo scopo di destinare il bene espropriato ad una finalità di interesse generale. Presupposto importante affinché avvenga l'espropriazione è la finalità per un interesse generale. All'espropriato andrà, come di logica, un indennizzo in moneta o in lotti edificabili.

Rapporti di vicinato

Il legislatore prevede una disciplina specifica per regolare i rapporti fra proprietari vicini, tendente a contemperare il diritto al libero esercizio, con il diritto altrui a non vedersi leso nella propria situazione di godimento.

I rapporti di vicinato sono disciplinati dall'ordinamento che vieta:

  • atti emulativi, ossia atti che presentano pregiudizi ad altri come la sopra elevazione di un muro che toglie aria e luce al fondo vicino (art. 833 c.c.);
  • immissioni, ossia immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori e tutto ciò che va oltre la tollerabilità (art. 834 c.c.).

Una specifica disciplina riguarda le distanze; essa si pone lo scopo di preservare il godimento del diritto altrui; riguardo a ciò abbiamo la comunione forzosa del muro di confine (art. 874 ss c.c.): il proprietario può richiedere la comunione del muro di un fondo contiguo e diventarne così contitolare. Egli, comunque, pagherà un indennizzo per la metà del valore della terra su cui fonda il muro e metà del valore del muro. Specifiche distanze, anche queste tendenti a garantire il godimento del bene da parte del proprietario confinante, sono previste per i pozzi, per i fossi, per i canali, per le fabbriche, per i depositi nocivi o pericolosi e per le piantagioni (art. 889 ss c.c.).Quanto alle aperture di luce e vedute, queste sono sottoposte ad una disciplina che tende a contemperare l'esigenza di godere nei propri ambienti di luce naturale e vedute panoramiche con la necessità di garantire comunque la riservatezza del proprietario del fondo vicino.

La luce è l'apertura che senza possibilità di guardare sul fondo vicino consente l'entrata d'aria e luce naturale; la veduta è l'apertura che consente di vedere sul fondo vicino [art.901, 903, 905 c.c.].

Proprietà fondiaria: edilizia e rurale

Per proprietà fondiaria, il codice considera la proprietà edilizia (art. 869 ss c.c.), rurale (art. 846 ss c.c.) e i diritti sulle acque (art. 909 ss c.c.).

La proprietà fondiaria è, in linea di principio, illimitata in altezza e profondità.

L'illimitatezza trova il suo confine nell'interesse del proprietario; nel caso manchi tale interesse, il diritto del proprietario non è più tutelato e non può opporsi all'attività dei terzi (art. 840 c.c.). Egli ha diritto di chiudere il fondo in qualunque tempo e modo nei limiti stabiliti dall'ordinamento (art. 841 c.c.). Egli non può impedire la caccia salvo che il passaggio dei cacciatori comprometta il fondo (art. 842 c.c.).

Proprietà edilizia

La proprietà edilizia è limitata dall'urbanistica dei comuni, che definiscono zone edificabili e non. Ai comuni si è riconosciuto il potere di classificare il territorio comunale in zone al fine di destinare ciascuna di esse alla realizzazione di specifiche opere: edilizia residenziale, viabilità e servizi pubblici in genere, verde pubblico, ecc ....; gli strumenti utilizzati dai comuni per stabilire i vincoli di zonizzazione sono i piani regolatori. Alcune lacune presenti nella legislazione urbanistica sono state colmate definitivamente con la legge Bucalossi, dove si è sostituita la precedente licenza con una concessione edilizia rilasciata dai comuni nei limiti della conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione urbanistica, e si è trasferito sul proprietario il costo del contributo per le opere di urbanizzazione. Con questo sistema non si è voluto eliminare la facoltà di costruire (ius aedificandi) dai poteri del proprietario, ma hanno il solo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall'ordinamento per l'esercizio del diritto nei limiti nei quali il sistema normativo ne riconosce l'esistenza.

Un particolare limite della normativa urbanistica è costituito dal rapporto tra superficie e volumetria, perché ad ogni area corrisponde un preciso volume di quanto è possibile costruire. Questo rapporto è stabilito soltanto in via potenziale dai piani regolatori; il consenso dei proprietari si manifesta con il trasferimento di volumetria o di cubatura.

Diverso e grave problema, rimasto tuttora irrisolto, è quello della sperequazione (disuguaglianza) che si crea fra i proprietari a seguito dell'adozione del piano regolatore; attesi i diversi valori economici di mercato, non è indifferente se il proprio terreno è destinato a verde o a zona residenziale.

Proprietà rurale

La proprietà rurale è quella dei terreni agricoli; da qui la sua denominazione di proprietà terriera o, meglio, di proprietà agraria. Essa è limitata dalle trasformazioni dei terreni per il miglioramento della produzione (art. 857 ss c.c.) e dai vincoli idrogeologico (art. 866 ss c.c.).

Modi di acquisto della proprietà a titolo originario

L'acquisto della proprietà può avvenire sia mediante atti di natura negoziale (contratti) sia con semplici fatti naturali. Contrariamente all'acquisto a titolo originario, che fa nascere il diritto pieno, l'acquisto a titolo derivativo è retto dal principio per il quale chi trasferisce (dante causa) non può cedere un diritto più ampio di quello del titolare. Il nuovo proprietario (avente causa) acquista un diritto identico per contenuto a quello di cui era titolare il dante causa. I modi di acquisto della proprietà sono indicati dall'art. 922 del c.c. e quelli a titolo originario sono (art. 923 ss. c.c.):

  1. occupazione, materiale impossessamento della cosa, con la volontà di farla propria;
  2. l'invenzione, ritrovamento di cose smarrite; il ritrovatore diventa possessore e ha l'obbligo di portare la cosa smarrita al comune che si occuperà di rendere noto il ritrovamento: se il proprietario reclama la cosa smarrita, al ritrovatore spetta un premio, altrimenti, dopo un anno dal ritrovamento, il ritrovatore ne diventa titolare di diritto;
  3. il tesoro, ritrovamento di una cosa seppellita o nascosta; il ritrovatore ne diventa proprietario tranne nei casi in cui la cosa ritrovata sia di pubblico interesse (interesse artistico). In questo caso, al ritrovatore e al proprietario del fondo, dove la cosa è stata ritrovata, spetta un indennizzo;
  4. l'accessione, può essere di tre tipi:
    1. da cosa mobile a cosa immobile; es .: costruzione di opere su fondo altrui. Il proprietario del fondo diventa proprietario dell'opera se è stata costruita a sua insaputa e può chiedere la sua demolizione; se l'opera è stata costruita a conoscenza del proprietario del fondo, quest'ultimo deve pagare un indennizzo al costruttore e non può chiederne la demolizione;
    2. da cosa immobile a cosa immobile; es .: l'alluvione e l'avulsione.

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