Documento da Funzione Pubblica Cgil Formazione Concorsi su Elementi di Diritto del Patrimonio Culturale, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il Pdf esplora il sistema delle fonti, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, utile per concorsi pubblici in Diritto.
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CAPITOLO 1 Elementi di Diritto del Patrimonio Culturale, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Benvenuti! Mi chiamo Davide Gambetta, sono avvocato a Roma e docente di diritto del patrimonio culturale e museale in un master a Milano e terrò questo corso di "Elementi di diritto del patrimonio culturale e del Codice dei beni culturali". Il corso è dedicato allo studio delle norme e degli istituti giuridici che interessano l'universo della cultura in tutti i suoi aspetti. Lo scopo sarà quello di fornirvi un patrimonio di competenze minime per comprendere, elaborare e utilizzare gli strumenti giuridici essenziali in ambito culturale. In questa videolezione introduttiva analizzeremo il Sistema delle fonti del diritto in materia di beni culturali nell'ordinamento italiano contemporaneo. Ci dedicheremo in particolare ai seguenti aspetti:
Iniziamo subito.
Lo studio del patrimonio culturale deve necessariamente iniziare dall'individuazione delle Fonti del diritto, ossia di quegli atti o fatti che producono norme per regolare il mondo della cultura. Considerando l'ordinamento italiano, le fonti del diritto in materia di patrimonio culturale sono essenzialmente le seguenti:
Ci sono poi le fonti sovranazionali, che incidono attivamente sul nostro ordinamento, ossia:
La materia dei beni culturali non è normata in ogni suo dettaglio e, anzi, molti aspetti anche rilevanti trovano una qualche disciplina esclusivamente negli atti organizzativi del Ministero della Cultura, nelle linee guida e nel soft law. Ciò premesso, esamineremo in questa sede ciascuna di queste fonti separatamente, cominciando dalla Costituzione. @ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CON CORSI CGIL
La nostra Costituzione contiene un espresso riferimento alla cultura già nei "principi fondamentali". All'articolo 9 si legge, infatti, "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". La prima parte dell'art. 9 si riferisce al patrimonio "storico e artistico": si tratta di una espressione tipica delle prime leggi italiane in materia, oggi sostituita dalla più complessa nozione di "patrimonio culturale". Un'interpretazione sistematica del testo costituzionale impone però di dare un significato ampio ai concetti di storia e arte. L'art. 9 non si limita a prevedere la tutela statica del patrimonio storico e artistico della Nazione, ma pone lo sviluppo della cultura come obiettivo e compito della Repubblica, con ciò investendo le istituzioni pubbliche di un ruolo attivo e propositivo nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. L'art. 9 è quindi una norma programmatica, che stabilisce uno scopo da conseguire e costituisce principio ispiratore per la disciplina nazionale e più in generale per l'azione dei pubblici poteri. L'art. 9 si riferisce allo Stato non nel senso di Stato-apparato, quindi di governo centrale, ma di Stato-ordinamento, nozione in cui devono essere ricondotti tutti i soggetti pubblici. Sicché ogni Ente, anche periferico, è tenuto a contribuire, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alla tutela del patrimonio culturale e più in generale allo sviluppo della cultura.
La Costituzione in origine si occupava dei beni culturali unicamente tra i principi fondamentali, all'art. 9. Con la riforma costituzionale del 2001, i beni culturali sono stati oggetto di esplicita considerazione anche nell'art. 117, che riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Il nuovo art. 117 prevede oggi che la tutela dei beni culturali rientri tra le materie di competenza esclusiva statale (comma 1, lettera s), mentre la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" rientra tra le competenze concorrenti tra Stato e Regioni. Quindi, in materia di valorizzazione, lo Stato sarà chiamato a dettare i principi generali, mentre le singole Regioni potranno legiferare in dettaglio. Questa scelta organizzativa risponde a una duplice esigenza: da un lato assicurare che i delicati compiti di individuazione e protezione dei beni culturali siano riservati alla normativa unitaria dello Stato, dall'altro consentire alle Regioni autonome iniziative anche legislative per valorizzare le risorse culturali locali, ottimizzando le specificità del territorio.
Un tale riparto di competenze legislative non deve però indurre la preoccupazione che la disciplina in materia di beni culturali sia compartimentata o frammentata. Anzitutto perché la tutela e la valorizzazione dei beni culturali sono funzioni strettamente contigue. Come chiarito dalla Corte costituzionale, le dinamiche normative implicano infatti che alle misure di tutela siano spesso fisiologicamente accompagnate quelle, conseguenti e completanti, di valorizzazione. Anche da un punto di vista amministrativo in questo settore è richiesta una costante collaborazione istituzionale per armonizzare i contributi individuali in vista degli scopi comuni. Il Codice dei beni culturali, nel delineare un chiaro sistema di competenze, testimonia la necessità di cooperazione continua tra i diversi livelli di governo, centrali e periferici e, persino, tra soggetti pubblici e società civile. @ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CON CORSI CGIL
L'art. 118 della Costituzione prevede espressamente che la legge statale disciplini "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali", indicando quindi lo strumento dell'intesa come paradigma dei rapporti interistituzionali in questo settore.
Ciò premesso quanto alla Costituzione, possiamo ora esaminare la disciplina internazionale in materia di cultura. Infatti, anche le fonti normative sovranazionali si occupano di beni culturali, con norme che sono poi recepite a livello interno e diventano parte integrante del nostro ordinamento. Già la Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sessione del 10 dicembre 1948 a Parigi, all'articolo 27 afferma che è un diritto partecipare alla vita culturale della propria comunità e dedicarsi alle arti. Sono poi moltissime le Convenzioni internazionali che disciplinano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, sia in generale, che in circostanze particolari. Vediamone alcune.
La Convenzione di Parigi del 1972 sulla protezione mondiale del patrimonio culturale e naturale offre una prima definizione di "patrimonio culturale", focalizzata prevalentemente sui beni storico-artistici, e impone agli Stati firmatari identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future di tale patrimonio. La successiva Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 affronta il tema della diversità culturale come risorsa e ricchezza dell'umanità, invocando il rispetto reciproco tra culture e popoli. La Convenzione enuclea una serie di principi fondamentali:
Ci sono poi Convenzioni che tutelano particolari categorie di beni culturali, esposte per loro natura a maggiori rischi o comunque bisognose di attenzioni peculiari, soprattutto in prospettiva transnazionale. A tal proposito si deve anzitutto ricordare la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, conclusa a Parigi il 2 novembre 2001, volta a tutelare le tracce di esistenza umana di carattere culturale, storico o archeologico che siano sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno cento anni. Si tratta di beni la cui particolare localizzazione spesso richiede la cooperazione tra più Stati. Tale Convenzione è espressamente richiamata anche dalla norma del nostro Codice dei beni culturali relativa ai rinvenimenti subacquei, ossia l'art. 94. Particolarmente rilevante è poi la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stipulata all'Aia nel 1954 e che nel 2008 contava già oltre centotrenta paesi firmatari. La Convenzione rientra, secondo le classificazioni dottrinali, nel diritto internazionale umanitario e testimonia la rilevanza dell'interesse universale @ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CON CORSI CGIL
dell'umanità alla conservazione del patrimonio culturale, persino nel particolare scenario del conflitto armato. La Convenzione protegge in particolare "i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli", i centri monumentali e gli edifici deputati alla raccolta di beni culturali mobili, come i musei. In concreto, il trattato si propone di assicurare tutela ai beni esposti al rischio di distruzione o saccheggio durante le operazioni belliche, istituendo anche rifugi speciali per le cose mobili. Tenta poi di limitare le azioni militari che coinvolgano monumenti e beni immobili di rilevanza culturale, molto spesso considerati obiettivi sensibili.
Molte altre Convenzioni sono state promosse dal Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale in difesa della democrazia, dei diritti umani e dell'identità culturale europea, istituita il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra. Vediamone alcune. Con la Convenzione culturale europea di Parigi del 19 dicembre 1954, gli stati firmatari si impegnano a dare fattivo contributo al patrimonio culturale comune dell'Europa, favorendo le attività di studio delle lingue, della storia e della civiltà. La successiva Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico di La Valletta del 16 gennaio 1992 offre anzitutto una definizione di bene archeologico come traccia dell'esistenza dell'uomo nel passato e prevede l'impegno dei firmatari a proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea. Gli Stati si vincolano anche a disciplinare in modo razionale e consapevole gli scavi e i ritrovamenti nei propri territori nazionali.
Una tra le Convenzioni internazionali più importanti in materia di beni culturali è la Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società, siglata a Faro, in Portogallo, nel 2005. Questa Convenzione è stata sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata soltanto di recente con la legge 1º ottobre 2020, n. 133. La Convenzione di Faro contiene molti input innovativi e ha inciso in modo significativo sul nostro ordinamento. Essa propone un concetto di patrimonio culturale più moderno e consapevole, in cui un ruolo fondamentale è riconosciuto all'azione delle persone. La Convenzione codifica anche la nozione di "eredità culturale" per indicare l'insieme delle risorse che le popolazioni identificano come "riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione". Si introduce poi una prospettiva nuova: il patrimonio culturale non deve essere oggetto di una tutela statica e meramente conservativa, ma deve alimentare lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita. In questa ottica, la Convenzione riconosce un vero e proprio diritto dell'individuo a partecipare alla vita culturale della comunità, dando il proprio contributo per l'arricchimento del patrimonio culturale. La Convenzione codifica quindi un diritto "alla cultura" piuttosto che semplicemente "della cultura".
Il tema dei beni culturali ha radici antiche anche nell'ambito dell'Unione Europea ed era affrontato già dai Trattati di Roma del 1956, istitutivi delle originarie Comunità europee. @ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservati