Incontro on-line
5 marzo 2025
CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PER N. 20 POSTI CAT. C e N.10 POSTI CAT. D
AMMINISTRATIVI
CISL
FP
FVG
Il fenomeno giuridico
Il fenomeno giuridico, strettamente connesso
al fenomeno associativo, prende forma e
concretezza in una serie di regole istituzionali
ed organizzative che costituisce un sistema,
cioè un'entità omogenea e conclusa i cui
elementi risultano fra loro intimamente
coordinati.
il sistema è disciplinato da regole dirette a
stabilire organi e procedure per la sua
formazione ed i modi in cui le regole devono
essere coordinate.
Il fenomeno giuridico consiste
- nella nascita di un complesso di regole che
si applicano all'interno di un aggregato
sociale,
- entro una determinata sfera territoriale,
- attraverso un'organizzazione dotata di un
minimo di stabilità (tutto ciò equivale, come
vedremo, al concetto di ordinamento
giuridico).
Possono essere assai vari i fini e i contenuti
delle norme che quelle regole contengono.
Queste ultime possono infatti riguardare ogni
tipo di rapporto di convivenza, sia esso
originato:
- da fattori naturali (dal rapporto familiare o
dal fatto di vivere in una stessa area
geografica),
- ovvero dalla volontà di conseguire insieme
fini di sopravvivenza o di sviluppo, che
esigono l'azione di più soggetti uniti in una
organizzazione comune.
in sintesi
Come funziona il sistema giuridico
una serie di valori assicura la vigenza del
sistema e lo legittimano nel suo complesso;
una serie di regole fissa i valori con una
formulazione linguistica;
una serie di regole stabilisce gli organi e le
procedure per la produzione delle regole;
una serie di regole coordina il sistema nel
suo interno.
Il diritto e la società
- Il diritto fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che
disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato
momento storico.
- Vi è un nesso strettissimo fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale.
- Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole
che si applicano all'interno di un aggregato sociale, entro una
determinata sfera territoriale, attraverso un'organizzazione dotata di
un minimo di stabilità, mentre possono essere assai vari i fini e i
contenuti delle norme che quelle regole contengono.
Lo Stato
- Lo Stato è un'entità che si colloca in una posizione di
supremazia rispetto a tutti i soggetti individuali e collettivi,
rivendicando l'origine del proprio potere e che dispone
della forza legittima necessaria per assicurare la
sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne ha
determinato la nascita.
- Partecipa alla formazione di altre regole di
comportamento dirette a disciplinare i rapporti con gli altri
Stati con i quali intrattiene relazioni sia pacifiche sia ostili.
- Esiste una netta distinzione tra regole del diritto statale e
altre regole pure attinenti al comportamento dei membri
di una data comunità, come le regole religiose, morali o
filosofiche.
Le caratteristiche del fenomeno giuridico
- Una delle caratteristiche specifiche del diritto statale è l'effettività, con il quale si
intende che una regola di diritto può considerarsi esistente quando i membri
della società le riconoscono un valore obbligatorio e colleghino alla sua
violazione la nascita di determinate sanzioni.
- La seconda caratteristica è quella della certezza del diritto, secondo la quale
l'obiettivo dell'effettività si raggiunge con l'istituzione di particolari strutture
(l'ordinamento giudiziario) e particolari istituti (le sanzioni).
- La terza caratteristica è quella della relatività del diritto, che sta a indicare come
le regole di diritto possano avere un contenuto mutevole a seconda della
comunità sociale a cui si riferiscono, a seconda dei fini che si propongono di
raggiungere, e a seconda delle esigenze e dei diversi problemi che lo sviluppo
di una società propone.
Il contenuto delle norme giuridiche
- La regola o norma giuridica è la regola di comportamento
obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società.
- Per imporre un determinato comportamento è necessario avere
prima determinato quali fatti si intende regolare e quali sono gli
effetti che si intendono riconnettere a tali fatti.
- La prima operazione consiste in una selezione, fra i vari aspetti
della vita umana, di quelli che vengono assunti nella sfera del diritto.
. Il meccanismo che presiede alla formazione di una norma giuridica
implica una scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti
giuridici.
Contenuto delle norme giuridiche
- Tali fatti costituiscono la fattispecie astratta, che può consistere
in un'attività, espressione della volontà dell'uomo (i cosiddetti
atti giuridici, come un contratto) o in un fatto preso in
considerazione di per sé, e non in quanto legato a una
manifestazione di volontà (i cosiddetti fatti giuridici, come la
nascita o la morte).
- In secondo luogo comporta la scelta degli effetti giuridici che
conseguono obbligatoriamente al verificarsi in concreto della
fattispecie astrattamente prevista: si parla di doveri, obblighi e
oneri.
Onere
- la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto a
un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché
in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui
favorevole.
- Il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il
comportamento. Questo distingue l'onere dall'obbligo e dal
dovere, la cui inosservanza comporta, invece, l'applicazione
di una sanzione: il mancato adempimento dell'onere non
comporta alcuna sanzione, ma solo il non realizzarsi
dell'effetto giuridico favorevole (c.d. «dovere libero»).
- Esempio: onere della prova (art. 2697 c.c.): chi agisce in
giudizio per far valere un diritto deve fornire la dimostrazione
dei fatti su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone
un'eccezione deve dimostrare i fatti su cui essa si fonda; se
la parte non assolve all'onere della prova, il giudice deciderà
la causa in modo sfavorevole. Sono ricondotti all'onere
anche i casi in cui il legislatore impone il rispetto di
determinate forme, tipicamente quella scritta, per certi atti
giuridici: il mancato rispetto di tali forme comporta in non
realizzarsi di un effetto favorevole (la validità dell'atto).
Obbligo
- Situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che deve tenere
un certo comportamento imposto dalla norma nell'interesse di un altro
soggetto, che lo può pretendere da uno o più soggetti determinati, non
da chiunque: l'obbligo è quella particolare specie di dovere che
nel rapporto giuridico si correla al diritto relativo.
- diritti assoluti sono quelli che si possono far valere verso chiunque
(erga omnes); diritti relativi sono quelli che si fanno valere solo nei
confronti di determinati soggetti.
- L'obbligo può essere positivo, quando il comportamento imposto dalla
norma consiste in un fare o dare, oppure negativo, quando invece
consiste in un non fare; nel primo caso è detto anche comando, nel
secondo divieto.
- Il de bito è l'obbligo correlato a un diritto relativo patrimoniale (credito),
corrispondente cioè a un interesse di natura economica, vale a dire
suscettibile di essere valutato in denaro. Debito e credito sono il
contenuto di una particolare specie di rapporto giuridico, l'obbligazione.
Poiché correntemente si tende a restringere l'uso del termine debito agli
obblighi che hanno a oggetto una somma di denaro, il termine
obbligazione viene anche utilizzato, al suo posto, per designare
l'obbligo corrispondente a un diritto relativo patrimoniale.
Dovere giuridico
- È la situazione giuridica soggettiva del soggetto di
diritto che deve tenere un determinato comportamento
imposto dalla norma. Il dovere può essere positivo, quando
il comportamento imposto dalla norma consiste in un fare o
dare, oppure negativo, quando invece consiste in un non
fare; nel primo caso è detto anche comando, nel
secondo divieto.
- Le norme giuridiche che impongono doveri sono norme di
condotta prescrittive. E detto illecito il comportamento che
costituisce violazione del dovere, cui l'ordinamento
giuridico ricollega una sanzione. Il contrasto tra tale
comportamento e la norma che stabilisce il dovere prende il
nome di antigiuridicità.
- Il dovere è una situazione giuridica soggettiva passiva,
attribuita dall'ordinamento giuridico a un soggetto
nell'interesse di un altro al quale è attribuita la
corrispondente situazione attiva, il diritto soggettivo (nel
senso di pretesa). Peraltro, secondo parte della dottrina,
sono concepibili anche doveri non correlati a un diritto
soggettivo altrui e tali doveri sarebbero tipici del diritto
pubblico.
Contenuto delle norme giuridiche
- Per i diritti assoluti l'interesse individuale è tutelato
attraverso l'imposizione di obblighi nei confronti di una
pluralità indistinta di soggetti e non solo nei confronti di
soggetti determinati (come per i diritti relativi).
- Quando la tutela assicurata dalla norma giuridica è una
tutela solo indiretta dell'interesse del singolo (dal
momento che la norma è finalizzata alla tutela di
esigenze collettive), questi sarà titolare di una posizione
qualificata come interesse legittimo.
- Dall'interesse legittimo si distingue il cosiddetto interesse
semplice o interesse di fatto, che rappresenta una
situazione che potenzialmente è in grado di tradursi in un
diritto soggettivo o interesse legittimo (nel campo dei
concorsi pubblici interesse che tutti i cittadini hanno a
che si svolgano nel pieno rispetto delle regole
procedurali).
Caratteristiche delle norme giuridiche
generalità: sono destinate ad una pluralità di
soggetti indeterminata e a priori
indeterminabile;
astrattezza: sono destinate a disciplinare
fattispecie astratte e si applicano a tutti i casi
concreti riconducibili a tali fattispecie;
innovatività: hanno un contenuto capace di
innovare l'ordinamento giuridico
generale, di inserire in esso regole nuove o
modificare regole esistenti.
L'applicabilità delle norme giuridiche ha una sua dimensione temporale
Le leggi, una volta approvate da entrambi i rami del Parlamento, entrano in vigore solo
dopo
- la promulgazione, cioè l'atto formale mediante il quale il Presidente della Repubblica
attribuisce efficacia alle leggi approvate dal Parlamento (art.73 Cost.),
- la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art.73 Cost.)
- il decorso di un termine, normalmente di 15 giorni (vacatio legis: art.10 preleggi).
L'art. 11 delle preleggi sancisce che "la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha
effetto retroattivo" questo sta ad indicare che in linea di principio una norma non può
essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente
alla sua entrata in vigore.
La legge spiega la sua efficacia nel tempo sino a quando una legge successiva o una
fonte di pari grado (decreto-legge, decreto legislativo) non l'abroghi.