La gerarchia delle fonti nel diritto e i regolamenti del potere esecutivo

Slide da Cisl Fp Fvg sulla gerarchia delle fonti nel diritto. Il Pdf, utile per concorsi pubblici in Diritto, esplora il fenomeno giuridico, i regolamenti del potere esecutivo e la consuetudine, distinguendone gli elementi soggettivi e oggettivi.

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5 marzo 2025 CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PER N. 20 POSTI CAT. C e N.10 POSTI CAT. D AMMINISTRATIVI CISL FP FVG

Il fenomeno giuridico

Il fenomeno giuridico, strettamente connesso al fenomeno associativo, prende forma e concretezza in una serie di regole istituzionali ed organizzative che costituisce un sistema, cioè un'entità omogenea e conclusa i cui elementi risultano fra loro intimamente coordinati. il sistema è disciplinato da regole dirette a stabilire organi e procedure per la sua formazione ed i modi in cui le regole devono essere coordinate.

Il fenomeno giuridico consiste

  • nella nascita di un complesso di regole che si applicano all'interno di un aggregato sociale,
  • entro una determinata sfera territoriale,
  • attraverso un'organizzazione dotata di un minimo di stabilità (tutto ciò equivale, come vedremo, al concetto di ordinamento giuridico).

Possono essere assai vari i fini e i contenuti delle norme che quelle regole contengono. Queste ultime possono infatti riguardare ogni tipo di rapporto di convivenza, sia esso originato:

  • da fattori naturali (dal rapporto familiare o dal fatto di vivere in una stessa area geografica),
  • ovvero dalla volontà di conseguire insieme fini di sopravvivenza o di sviluppo, che esigono l'azione di più soggetti uniti in una organizzazione comune.

in sintesi

Come funziona il sistema giuridico

una serie di valori assicura la vigenza del sistema e lo legittimano nel suo complesso; una serie di regole fissa i valori con una formulazione linguistica; una serie di regole stabilisce gli organi e le procedure per la produzione delle regole; una serie di regole coordina il sistema nel suo interno.

Il diritto e la società

  • Il diritto fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato momento storico.
  • Vi è un nesso strettissimo fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale.
  • Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all'interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un'organizzazione dotata di un minimo di stabilità, mentre possono essere assai vari i fini e i contenuti delle norme che quelle regole contengono.

Lo Stato

  • Lo Stato è un'entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti individuali e collettivi, rivendicando l'origine del proprio potere e che dispone della forza legittima necessaria per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita.
  • Partecipa alla formazione di altre regole di comportamento dirette a disciplinare i rapporti con gli altri Stati con i quali intrattiene relazioni sia pacifiche sia ostili.
  • Esiste una netta distinzione tra regole del diritto statale e altre regole pure attinenti al comportamento dei membri di una data comunità, come le regole religiose, morali o filosofiche.

Le caratteristiche del fenomeno giuridico

  1. Una delle caratteristiche specifiche del diritto statale è l'effettività, con il quale si intende che una regola di diritto può considerarsi esistente quando i membri della società le riconoscono un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione la nascita di determinate sanzioni.
  2. La seconda caratteristica è quella della certezza del diritto, secondo la quale l'obiettivo dell'effettività si raggiunge con l'istituzione di particolari strutture (l'ordinamento giudiziario) e particolari istituti (le sanzioni).
  3. La terza caratteristica è quella della relatività del diritto, che sta a indicare come le regole di diritto possano avere un contenuto mutevole a seconda della comunità sociale a cui si riferiscono, a seconda dei fini che si propongono di raggiungere, e a seconda delle esigenze e dei diversi problemi che lo sviluppo di una società propone.

Il contenuto delle norme giuridiche

  • La regola o norma giuridica è la regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società.
  • Per imporre un determinato comportamento è necessario avere prima determinato quali fatti si intende regolare e quali sono gli effetti che si intendono riconnettere a tali fatti.
  • La prima operazione consiste in una selezione, fra i vari aspetti della vita umana, di quelli che vengono assunti nella sfera del diritto. . Il meccanismo che presiede alla formazione di una norma giuridica implica una scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti giuridici.

Contenuto delle norme giuridiche

  • Tali fatti costituiscono la fattispecie astratta, che può consistere in un'attività, espressione della volontà dell'uomo (i cosiddetti atti giuridici, come un contratto) o in un fatto preso in considerazione di per sé, e non in quanto legato a una manifestazione di volontà (i cosiddetti fatti giuridici, come la nascita o la morte).
  • In secondo luogo comporta la scelta degli effetti giuridici che conseguono obbligatoriamente al verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista: si parla di doveri, obblighi e oneri.

Onere

  • la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole.
  • Il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il comportamento. Questo distingue l'onere dall'obbligo e dal dovere, la cui inosservanza comporta, invece, l'applicazione di una sanzione: il mancato adempimento dell'onere non comporta alcuna sanzione, ma solo il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole (c.d. «dovere libero»).
  • Esempio: onere della prova (art. 2697 c.c.): chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la dimostrazione dei fatti su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'eccezione deve dimostrare i fatti su cui essa si fonda; se la parte non assolve all'onere della prova, il giudice deciderà la causa in modo sfavorevole. Sono ricondotti all'onere anche i casi in cui il legislatore impone il rispetto di determinate forme, tipicamente quella scritta, per certi atti giuridici: il mancato rispetto di tali forme comporta in non realizzarsi di un effetto favorevole (la validità dell'atto).

Obbligo

  • Situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che deve tenere un certo comportamento imposto dalla norma nell'interesse di un altro soggetto, che lo può pretendere da uno o più soggetti determinati, non da chiunque: l'obbligo è quella particolare specie di dovere che nel rapporto giuridico si correla al diritto relativo.
  • diritti assoluti sono quelli che si possono far valere verso chiunque (erga omnes); diritti relativi sono quelli che si fanno valere solo nei confronti di determinati soggetti.
  • L'obbligo può essere positivo, quando il comportamento imposto dalla norma consiste in un fare o dare, oppure negativo, quando invece consiste in un non fare; nel primo caso è detto anche comando, nel secondo divieto.
  • Il de bito è l'obbligo correlato a un diritto relativo patrimoniale (credito), corrispondente cioè a un interesse di natura economica, vale a dire suscettibile di essere valutato in denaro. Debito e credito sono il contenuto di una particolare specie di rapporto giuridico, l'obbligazione. Poiché correntemente si tende a restringere l'uso del termine debito agli obblighi che hanno a oggetto una somma di denaro, il termine obbligazione viene anche utilizzato, al suo posto, per designare l'obbligo corrispondente a un diritto relativo patrimoniale.

Dovere giuridico

  • È la situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che deve tenere un determinato comportamento imposto dalla norma. Il dovere può essere positivo, quando il comportamento imposto dalla norma consiste in un fare o dare, oppure negativo, quando invece consiste in un non fare; nel primo caso è detto anche comando, nel secondo divieto.
  • Le norme giuridiche che impongono doveri sono norme di condotta prescrittive. E detto illecito il comportamento che costituisce violazione del dovere, cui l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione. Il contrasto tra tale comportamento e la norma che stabilisce il dovere prende il nome di antigiuridicità.
  • Il dovere è una situazione giuridica soggettiva passiva, attribuita dall'ordinamento giuridico a un soggetto nell'interesse di un altro al quale è attribuita la corrispondente situazione attiva, il diritto soggettivo (nel senso di pretesa). Peraltro, secondo parte della dottrina, sono concepibili anche doveri non correlati a un diritto soggettivo altrui e tali doveri sarebbero tipici del diritto pubblico.

Contenuto delle norme giuridiche

  • Per i diritti assoluti l'interesse individuale è tutelato attraverso l'imposizione di obblighi nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti e non solo nei confronti di soggetti determinati (come per i diritti relativi).
  • Quando la tutela assicurata dalla norma giuridica è una tutela solo indiretta dell'interesse del singolo (dal momento che la norma è finalizzata alla tutela di esigenze collettive), questi sarà titolare di una posizione qualificata come interesse legittimo.
  • Dall'interesse legittimo si distingue il cosiddetto interesse semplice o interesse di fatto, che rappresenta una situazione che potenzialmente è in grado di tradursi in un diritto soggettivo o interesse legittimo (nel campo dei concorsi pubblici interesse che tutti i cittadini hanno a che si svolgano nel pieno rispetto delle regole procedurali).

Caratteristiche delle norme giuridiche

generalità: sono destinate ad una pluralità di soggetti indeterminata e a priori indeterminabile; astrattezza: sono destinate a disciplinare fattispecie astratte e si applicano a tutti i casi concreti riconducibili a tali fattispecie; innovatività: hanno un contenuto capace di innovare l'ordinamento giuridico generale, di inserire in esso regole nuove o modificare regole esistenti.

L'applicabilità delle norme giuridiche ha una sua dimensione temporale

Le leggi, una volta approvate da entrambi i rami del Parlamento, entrano in vigore solo dopo

  • la promulgazione, cioè l'atto formale mediante il quale il Presidente della Repubblica attribuisce efficacia alle leggi approvate dal Parlamento (art.73 Cost.),
  • la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art.73 Cost.)
  • il decorso di un termine, normalmente di 15 giorni (vacatio legis: art.10 preleggi).

L'art. 11 delle preleggi sancisce che "la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo" questo sta ad indicare che in linea di principio una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore. La legge spiega la sua efficacia nel tempo sino a quando una legge successiva o una fonte di pari grado (decreto-legge, decreto legislativo) non l'abroghi.

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