Diritto pubblico e privato, norme giuridiche e fonti del diritto italiano

Documento universitario sul diritto pubblico e privato, le norme giuridiche e le fonti del diritto. Il Pdf esplora i concetti chiave del diritto, la gerarchia delle fonti nell'ordinamento italiano e le modificazioni delle obbligazioni, utile per lo studio del Diritto.

Mostra di più

66 pagine

Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli enti
pubblici, regolando sia i rapporti interni tra le istituzioni sia quelli con i soggetti privati. Si
occupa, ad esempio, di stabilire le modalità con cui i cittadini devono contribuire al
finanziamento delle attività pubbliche e di garantire l’ordinato svolgimento della vita
collettiva.
Il diritto privato, invece, regola i rapporti tra soggetti privati – siano essi persone fisiche o
giuridiche – lasciando ampio spazio all’autonomia negoziale, cioè alla possibilità per le parti
di disciplinare liberamente i propri interessi, entro i limiti posti dall’ordinamento. Tuttavia, va
sottolineato che spesso un medesimo fatto può essere disciplinato sia da norme di diritto
pubblico che di diritto privato.
Un’altra distinzione fondamentale riguarda la natura delle norme giuridiche, in particolare nel
diritto privato.
Le norme possono essere:
Cogenti o inderogabili, che impongono una disciplina inderogabile da parte dei
privati, indipendentemente dalla loro volontà.
Derogabili o dispositive, che si applicano solo in mancanza di diversa volontà delle
parti.
Supplettive, che intervengono a colmare lacune lasciate dalla regolamentazione
privata di un determinato rapporto.
Sebbene nel diritto pubblico prevalgano le norme cogenti, non è esclusa la presenza di
norme derogabili anche in tale ambito. Analogamente, nel diritto privato, pur predominando
le norme dispositive, esistono numerose norme inderogabili.
Per quanto riguarda le fonti del diritto, si distinguono:
Le fonti di produzione, cioè quegli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche. Gli
atti sono espressioni dell’attività di un’autorità competente (come il Parlamento o il
Governo), mentre i fatti possono essere consuetudini socialmente rilevanti e ripetute
nel tempo.
Le fonti di cognizione, ossia i mezzi attraverso cui si accede al testo delle norme
(come la Gazzetta Ufficiale).
In relazione agli atti normativi, possiamo analizzarli considerando:
a) l’autorità competente a emanarlo;
b) il procedimento di formazione dell’atto;
c) il documento normativo in senso materiale;
d) i precetti ricavabili dal testo.
L’ordinamento giuridico italiano è retto dal principio di gerarchia delle fonti, secondo cui le
fonti normative devono rispettare un ordine ben preciso. La scala gerarchica interna
prevede:
1. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale, che non possono essere modificati
neppure con revisione costituzionale.
2. La Costituzione e le leggi costituzionali.
3. Le leggi ordinarie e le fonti ad essa equiparate.
4. Le leggi regionali e altre fonti subordinate.
Una legge ordinaria non può mai modificare né essere in contrasto con una norma
costituzionale. A garanzia di ciò, interviene la Corte costituzionale, che ha il compito di
giudicare sulla legittimità delle leggi (Art. 134 Cost.). Se una norma è ritenuta
incostituzionale, la Corte ne dichiara l’illegittimità con sentenza, ed essa perde efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione (Art. 136 Cost.).
Le leggi ordinarie possono essere:
Abrogate o modificate da leggi successive;
Abrogate tramite referendum popolare, se previsto dall’ordinamento.
Tra le fonti di rango pari alla legge ordinaria rientrano:
I decreti legislativi, che il Governo adotta su delega del Parlamento;
I decreti-legge, che il Governo adotta in casi straordinari di necessità e urgenza, con
obbligo di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni.
L’art. 117 della Costituzione stabilisce la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e
Regioni. Lo Stato ha competenza esclusiva su determinate materie tassativamente elencate;
in altri casi, la competenza è regionale. In questo contesto, il criterio non è gerarchico, ma di
competenza: una norma statale su materia regionale sarebbe incostituzionale, e viceversa.
Sotto le leggi si collocano altre fonti del diritto:
I regolamenti, emanati da autorità amministrative;
Gli usi o consuetudini, che si applicano solo se richiamati dalla legge o se mancano
norme specifiche.

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Diritto Pubblico e Privato

Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli enti pubblici, regolando sia i rapporti interni tra le istituzioni sia quelli con i soggetti privati. Si occupa, ad esempio, di stabilire le modalità con cui i cittadini devono contribuire al finanziamento delle attività pubbliche e di garantire l'ordinato svolgimento della vita collettiva.

Il diritto privato, invece, regola i rapporti tra soggetti privati - siano essi persone fisiche o giuridiche - lasciando ampio spazio all'autonomia negoziale, cioè alla possibilità per le parti di disciplinare liberamente i propri interessi, entro i limiti posti dall'ordinamento. Tuttavia, va sottolineato che spesso un medesimo fatto può essere disciplinato sia da norme di diritto pubblico che di diritto privato.

Natura delle Norme Giuridiche

Un'altra distinzione fondamentale riguarda la natura delle norme giuridiche, in particolare nel diritto privato.

Le norme possono essere:

  • Cogenti o inderogabili, che impongono una disciplina inderogabile da parte dei privati, indipendentemente dalla loro volontà.
  • Derogabili o dispositive, che si applicano solo in mancanza di diversa volontà delle parti.
  • Supplettive, che intervengono a colmare lacune lasciate dalla regolamentazione privata di un determinato rapporto.

Sebbene nel diritto pubblico prevalgano le norme cogenti, non è esclusa la presenza di norme derogabili anche in tale ambito. Analogamente, nel diritto privato, pur predominando le norme dispositive, esistono numerose norme inderogabili.

Fonti del Diritto

Per quanto riguarda le fonti del diritto, si distinguono:

  • Le fonti di produzione, cioè quegli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche. Gli atti sono espressioni dell'attività di un'autorità competente (come il Parlamento o il Governo), mentre i fatti possono essere consuetudini socialmente rilevanti e ripetute nel tempo.
  • Le fonti di cognizione, ossia i mezzi attraverso cui si accede al testo delle norme (come la Gazzetta Ufficiale).

Analisi degli Atti Normativi

In relazione agli atti normativi, possiamo analizzarli considerando:

  1. l'autorità competente a emanarlo;
  2. il procedimento di formazione dell'atto;
  3. il documento normativo in senso materiale;
  4. i precetti ricavabili dal testo.

Gerarchia delle Fonti nell'Ordinamento Italiano

L'ordinamento giuridico italiano è retto dal principio di gerarchia delle fonti, secondo cui le fonti normative devono rispettare un ordine ben preciso. La scala gerarchica interna prevede:

  1. I principi supremi dell'ordinamento costituzionale, che non possono essere modificati neppure con revisione costituzionale.
  2. La Costituzione e le leggi costituzionali.
  3. Le leggi ordinarie e le fonti ad essa equiparate.
  4. Le leggi regionali e altre fonti subordinate.

Una legge ordinaria non può mai modificare né essere in contrasto con una norma costituzionale. A garanzia di ciò, interviene la Corte costituzionale, che ha il compito di giudicare sulla legittimità delle leggi (Art. 134 Cost.). Se una norma è ritenuta incostituzionale, la Corte ne dichiara l'illegittimità con sentenza, ed essa perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (Art. 136 Cost.).

Leggi Ordinarie

Le leggi ordinarie possono essere:

  • Abrogate o modificate da leggi successive;
  • Abrogate tramite referendum popolare, se previsto dall'ordinamento.

Fonti di Rango Pari alla Legge Ordinaria

Tra le fonti di rango pari alla legge ordinaria rientrano:

  • I decreti legislativi, che il Governo adotta su delega del Parlamento;
  • I decreti-legge, che il Governo adotta in casi straordinari di necessità e urgenza, con obbligo di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni.

L'art. 117 della Costituzione stabilisce la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Lo Stato ha competenza esclusiva su determinate materie tassativamente elencate; in altri casi, la competenza è regionale. In questo contesto, il criterio non è gerarchico, ma di competenza: una norma statale su materia regionale sarebbe incostituzionale, e viceversa.

Altre Fonti del Diritto

Sotto le leggi si collocano altre fonti del diritto:

  • I regolamenti, emanati da autorità amministrative;
  • Gli usi o consuetudini, che si applicano solo se richiamati dalla legge o se mancano norme specifiche.

Diritto dell'Unione Europea e Codice Civile

Di fondamentale importanza è anche il diritto dell'Unione Europea, che ha prevalenza sul diritto interno, anche rispetto alla legge ordinaria, in virtù dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia (Trattato sull'Unione Europea, Trattato sul funzionamento dell'UE, Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Infine, parliamo del codice civile, che rappresenta una codificazione organica e sistematica del diritto privato. Il codice si caratterizza per la sua organicità, sistematicità, universalità e uguaglianza. Quando entra in vigore, abroga le norme precedenti incompatibili e mira a fornire una regolamentazione stabile e duratura. Tuttavia, anche i codici possono essere modificati da leggi ordinarie, spesso mediante la tecnica della "novella", cioè una modifica del testo dell'articolo mantenendo la numerazione originaria o introducendo nuovi articoli.

Libro Primo del Codice Civile: Delle Persone e della Famiglia

Art. 1 del Codice Civile - Capacità Giuridica

la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (art.22 cost.). I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita ( CAPACITÀ STATICA).

L'articolo 1 del Codice Civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Questo significa che ogni persona, dal momento in cui viene al mondo, è titolare di diritti e doveri. Tuttavia, la legge riconosce alcuni diritti anche al concepito, ossia a colui che è stato procreato ma non è ancora nato. Ad esempio, può essere nominato erede o ricevere una donazione, ma questi diritti sono subordinati alla nascita, il che significa che diventeranno effettivi solo se il concepito nascerà vivo.

una persona fisica entra nel mondo del diritto quando pone in essere un'attività giuridica, cioè quando compie un atto che ha rilevanza legale. Perché ciò avvenga, è necessario che ci sia un'altra parte con cui entra in rapporto. (Prendiamo l'esempio del caffè al bar: quando una persona entra in un bar e ordina un caffè, sta concludendo un contratto di compravendita con il barista. Il cliente e il barista sono le due parti del rapporto giuridico: il cliente ha il diritto di ricevere il caffè e l'obbligo di pagarlo, mentre il barista ha l'obbligo di servire il caffè e il diritto di ricevere il pagamento.) nel diritto, una persona fisica diventa parte di un rapporto giuridico solo quando si confronta con un'altra parte, perché il diritto regola i rapporti tra i soggetti. Senza questa interazione, non ci sarebbe alcuna attività giuridica.

La capacità giuridica è un requisito fondamentale per il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, perché garantisce che ogni persona sia considerata soggetto di diritto. Tuttavia, vi sono alcune limitazioni: ad esempio, certe categorie di soggetti non possono essere titolari di determinati diritti. Un esempio è il minore, che non può contrarre matrimonio (art. 84 c.c.), fare testamento (art. 591 c.c.) o ricoprire determinati ruoli pubblici. Questo dimostra che, sebbene la capacità giuridica sia universale, in alcuni casi specifici la legge può limitarne l'esercizio. Essa dunque esprime la misura in cui l'individuo è ammesso a esser parte dei rapporti giuridici, e a proposito di ciò possiamo distinguere: la capacità giuridica generale e la capacità giuridica parziale.

la capacità giuridica generale -> è attribuita alle persone fisiche e giuridiche e cioè agli enti giuridici dotati di personalità giuridica (associazioni, fondazioni);

la cap. Giur. Parziale -> è attribuita ad enti giuridici (associazioni NON riconosciute)

la cap. Giur. Delle persone fisiche è un presupposto del principio di uguaglianza:

  • Nascita : separazione del feto dal corpo materno, coincide con l'inizio della respirazione polmonare. La norma non richiede la vitalità, cioè la possibilità di sopravvivere, né una durata minima della vita. Intervenuta la nascita, essa va dichiarata all'ufficiale di stato civile per la redazione del relativo "atto" e l'inserimento nei registri anagrafici.
  • Concepito : colui che è stato procreato ed è nel ventre materno. In particolare, il concepito è capace di succedere [v. 462] e di ricevere per donazione [v. 784].

Art. 2 - Capacità di Agire

Un concetto strettamente legato alla capacità giuridica è la capacità di agire, regolata dall'articolo 2 del Codice Civile. La capacità di agire è l'idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici in modo autonomo e consapevole. Si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età, perché la legge presume che, raggiunta la maggiore età, la persona abbia la maturità necessaria per gestire i propri interessi. Tuttavia, esistono delle eccezioni: ad esempio, un minore di 16 anni può riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio, oppure il Tribunale può autorizzare un minore di 16 anni a contrarre matrimonio per crescere in una famiglia formata. ( MINORE EMANCIPATO, una volta contratto il matrimonio acquista la capacità di compiere tutti quegli atti legati al suo nuovo status di coniuge ). Ovviamente si tratta di un soggetto incapace, dunque, banalmente saranno i genitore del figlio appena nato ad agire per conto del figlio: esercitando quella che un tempo era definita PATRIA POTESTA, dopo la riforma del 75' del Diritto di famiglia era stato rimosso il termine PATRIO, ma ad oggi anche il termine POTESTÀ è stato sostituito, quindi si parla di RESPONSABILITÀ GENITORIALE ( implica un potere da parte dei genitori sui figli). Tutto ciò si estende fino al momento in cui il figlio non acquista una capacità di AUTOSOSTENTAMENTO ( mantenersi da solo); tuttavia ha l'obbligo di concorrere, a seconda delle sue possibilità e capacità economiche hai bisogni della famiglia.

Ci sono poi alcuni casi in cui, pur essendo maggiorenni, si può essere considerati incapaci di agire. Questo accade quando una persona non è in grado di intendere e di volere a causa di una malattia mentale, di una dipendenza grave o di altre condizioni che ne limitano la capacità decisionale. In questi casi, la legge prevede strumenti di tutela come l'interdizione e l'inabilitazione, che attribuiscono ai rappresentanti legali il compito di compiere atti giuridici per conto della persona incapace.

Un altro concetto importante è quello della capacità speciale, che riguarda situazioni specifiche. Ad esempio, un minore può lavorare se ha compiuto almeno 16 anni e ha terminato l'istruzione obbligatoria, ma il contratto di lavoro deve essere firmato dai suoi genitori o tutori. Questo significa che il minore non ha la capacità di stipulare il contratto, ma ha comunque la capacità di prestare lavoro e di esercitare i diritti che derivano dal rapporto di lavoro.

Infine, è importante sottolineare che la capacità giuridica si perde solo con la morte, sia essa naturale o dichiarata con morte presunta (ad esempio, quando una persona scompare e non si hanno sue notizie per un lungo periodo di tempo). Nel nostro ordinamento, invece, non esiste la morte civile, ossia la privazione totale dei diritti per una persona ancora in vita.

Con la riforma del 75' si tentò di portare l'effettiva parità tra uomo e donna, infatti prima di questo le donne acquisivano la capacità di agire al 21º anno di età. La funzione genitoriale perde infatti la connotazione autoritaria e si trasforma in insieme di doveri finalizzati alla

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.