Documento universitario sul diritto pubblico e privato, le norme giuridiche e le fonti del diritto. Il Pdf esplora i concetti chiave del diritto, la gerarchia delle fonti nell'ordinamento italiano e le modificazioni delle obbligazioni, utile per lo studio del Diritto.
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Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli enti pubblici, regolando sia i rapporti interni tra le istituzioni sia quelli con i soggetti privati. Si occupa, ad esempio, di stabilire le modalità con cui i cittadini devono contribuire al finanziamento delle attività pubbliche e di garantire l'ordinato svolgimento della vita collettiva.
Il diritto privato, invece, regola i rapporti tra soggetti privati - siano essi persone fisiche o giuridiche - lasciando ampio spazio all'autonomia negoziale, cioè alla possibilità per le parti di disciplinare liberamente i propri interessi, entro i limiti posti dall'ordinamento. Tuttavia, va sottolineato che spesso un medesimo fatto può essere disciplinato sia da norme di diritto pubblico che di diritto privato.
Un'altra distinzione fondamentale riguarda la natura delle norme giuridiche, in particolare nel diritto privato.
Le norme possono essere:
Sebbene nel diritto pubblico prevalgano le norme cogenti, non è esclusa la presenza di norme derogabili anche in tale ambito. Analogamente, nel diritto privato, pur predominando le norme dispositive, esistono numerose norme inderogabili.
Per quanto riguarda le fonti del diritto, si distinguono:
In relazione agli atti normativi, possiamo analizzarli considerando:
L'ordinamento giuridico italiano è retto dal principio di gerarchia delle fonti, secondo cui le fonti normative devono rispettare un ordine ben preciso. La scala gerarchica interna prevede:
Una legge ordinaria non può mai modificare né essere in contrasto con una norma costituzionale. A garanzia di ciò, interviene la Corte costituzionale, che ha il compito di giudicare sulla legittimità delle leggi (Art. 134 Cost.). Se una norma è ritenuta incostituzionale, la Corte ne dichiara l'illegittimità con sentenza, ed essa perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (Art. 136 Cost.).
Le leggi ordinarie possono essere:
Tra le fonti di rango pari alla legge ordinaria rientrano:
L'art. 117 della Costituzione stabilisce la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Lo Stato ha competenza esclusiva su determinate materie tassativamente elencate; in altri casi, la competenza è regionale. In questo contesto, il criterio non è gerarchico, ma di competenza: una norma statale su materia regionale sarebbe incostituzionale, e viceversa.
Sotto le leggi si collocano altre fonti del diritto:
Di fondamentale importanza è anche il diritto dell'Unione Europea, che ha prevalenza sul diritto interno, anche rispetto alla legge ordinaria, in virtù dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia (Trattato sull'Unione Europea, Trattato sul funzionamento dell'UE, Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Infine, parliamo del codice civile, che rappresenta una codificazione organica e sistematica del diritto privato. Il codice si caratterizza per la sua organicità, sistematicità, universalità e uguaglianza. Quando entra in vigore, abroga le norme precedenti incompatibili e mira a fornire una regolamentazione stabile e duratura. Tuttavia, anche i codici possono essere modificati da leggi ordinarie, spesso mediante la tecnica della "novella", cioè una modifica del testo dell'articolo mantenendo la numerazione originaria o introducendo nuovi articoli.
la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (art.22 cost.). I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita ( CAPACITÀ STATICA).
L'articolo 1 del Codice Civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Questo significa che ogni persona, dal momento in cui viene al mondo, è titolare di diritti e doveri. Tuttavia, la legge riconosce alcuni diritti anche al concepito, ossia a colui che è stato procreato ma non è ancora nato. Ad esempio, può essere nominato erede o ricevere una donazione, ma questi diritti sono subordinati alla nascita, il che significa che diventeranno effettivi solo se il concepito nascerà vivo.
una persona fisica entra nel mondo del diritto quando pone in essere un'attività giuridica, cioè quando compie un atto che ha rilevanza legale. Perché ciò avvenga, è necessario che ci sia un'altra parte con cui entra in rapporto. (Prendiamo l'esempio del caffè al bar: quando una persona entra in un bar e ordina un caffè, sta concludendo un contratto di compravendita con il barista. Il cliente e il barista sono le due parti del rapporto giuridico: il cliente ha il diritto di ricevere il caffè e l'obbligo di pagarlo, mentre il barista ha l'obbligo di servire il caffè e il diritto di ricevere il pagamento.) nel diritto, una persona fisica diventa parte di un rapporto giuridico solo quando si confronta con un'altra parte, perché il diritto regola i rapporti tra i soggetti. Senza questa interazione, non ci sarebbe alcuna attività giuridica.
La capacità giuridica è un requisito fondamentale per il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, perché garantisce che ogni persona sia considerata soggetto di diritto. Tuttavia, vi sono alcune limitazioni: ad esempio, certe categorie di soggetti non possono essere titolari di determinati diritti. Un esempio è il minore, che non può contrarre matrimonio (art. 84 c.c.), fare testamento (art. 591 c.c.) o ricoprire determinati ruoli pubblici. Questo dimostra che, sebbene la capacità giuridica sia universale, in alcuni casi specifici la legge può limitarne l'esercizio. Essa dunque esprime la misura in cui l'individuo è ammesso a esser parte dei rapporti giuridici, e a proposito di ciò possiamo distinguere: la capacità giuridica generale e la capacità giuridica parziale.
la capacità giuridica generale -> è attribuita alle persone fisiche e giuridiche e cioè agli enti giuridici dotati di personalità giuridica (associazioni, fondazioni);
la cap. Giur. Parziale -> è attribuita ad enti giuridici (associazioni NON riconosciute)
la cap. Giur. Delle persone fisiche è un presupposto del principio di uguaglianza:
Un concetto strettamente legato alla capacità giuridica è la capacità di agire, regolata dall'articolo 2 del Codice Civile. La capacità di agire è l'idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici in modo autonomo e consapevole. Si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età, perché la legge presume che, raggiunta la maggiore età, la persona abbia la maturità necessaria per gestire i propri interessi. Tuttavia, esistono delle eccezioni: ad esempio, un minore di 16 anni può riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio, oppure il Tribunale può autorizzare un minore di 16 anni a contrarre matrimonio per crescere in una famiglia formata. ( MINORE EMANCIPATO, una volta contratto il matrimonio acquista la capacità di compiere tutti quegli atti legati al suo nuovo status di coniuge ). Ovviamente si tratta di un soggetto incapace, dunque, banalmente saranno i genitore del figlio appena nato ad agire per conto del figlio: esercitando quella che un tempo era definita PATRIA POTESTA, dopo la riforma del 75' del Diritto di famiglia era stato rimosso il termine PATRIO, ma ad oggi anche il termine POTESTÀ è stato sostituito, quindi si parla di RESPONSABILITÀ GENITORIALE ( implica un potere da parte dei genitori sui figli). Tutto ciò si estende fino al momento in cui il figlio non acquista una capacità di AUTOSOSTENTAMENTO ( mantenersi da solo); tuttavia ha l'obbligo di concorrere, a seconda delle sue possibilità e capacità economiche hai bisogni della famiglia.
Ci sono poi alcuni casi in cui, pur essendo maggiorenni, si può essere considerati incapaci di agire. Questo accade quando una persona non è in grado di intendere e di volere a causa di una malattia mentale, di una dipendenza grave o di altre condizioni che ne limitano la capacità decisionale. In questi casi, la legge prevede strumenti di tutela come l'interdizione e l'inabilitazione, che attribuiscono ai rappresentanti legali il compito di compiere atti giuridici per conto della persona incapace.
Un altro concetto importante è quello della capacità speciale, che riguarda situazioni specifiche. Ad esempio, un minore può lavorare se ha compiuto almeno 16 anni e ha terminato l'istruzione obbligatoria, ma il contratto di lavoro deve essere firmato dai suoi genitori o tutori. Questo significa che il minore non ha la capacità di stipulare il contratto, ma ha comunque la capacità di prestare lavoro e di esercitare i diritti che derivano dal rapporto di lavoro.
Infine, è importante sottolineare che la capacità giuridica si perde solo con la morte, sia essa naturale o dichiarata con morte presunta (ad esempio, quando una persona scompare e non si hanno sue notizie per un lungo periodo di tempo). Nel nostro ordinamento, invece, non esiste la morte civile, ossia la privazione totale dei diritti per una persona ancora in vita.
Con la riforma del 75' si tentò di portare l'effettiva parità tra uomo e donna, infatti prima di questo le donne acquisivano la capacità di agire al 21º anno di età. La funzione genitoriale perde infatti la connotazione autoritaria e si trasforma in insieme di doveri finalizzati alla