Documento universitario sul Diritto Penale Europeo, che analizza il rapporto tra diritto eurounitario e sistema CEDU. Il Pdf, utile per lo studio del Diritto, approfondisce l'evoluzione storica e normativa, inclusi i trattati e il ruolo delle Corti di Giustizia e dei Diritti dell'Uomo.
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Diritto Penale Europeo
Capitolo I: La nozione ampia di diritto "europeo". Il rapporto tra diritto eurounitario, sistema CEDU e diritto penale nazionale
Il diritto europeo in senso ampio non è solo comprensivo del diritto dell'Unione Europea (diritto europeo in senso stretto), ma anche del sistema che ruota intorno alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Scelta terminologica impropria perché riconduce alla medesima etichetta fonti del diritto MOLTO diverse tra loro.
Infatti, l'U.E. rappresenta un ordinamento sovranazionale (ciascun membro partecipa mediante la cessione di quote della propria sovranità) e i rapporti con il diritto interno sono regolati dal il principio di prevalenza del diritto europeo.
La CEDU resta un trattato internazionale.
Ma non mancano gli elementi che suggeriscono una trattazione congiunta dei due fattori che hanno portato all'europeizzazione del diritto penale nazionale: entrambi hanno funzionato da autentico stress test per il principio di legalità in materia penale ed entrambi impongono all'interprete nazionale il confronto con un diritto di matrice prevalentemente giurisprudenziale.
In ogni caso, l'europeizzazione del diritto penale nazionale non ha portato ad un autentico mutamento di paradigma , ma alla mera conferma di un progressivo indebolimento dei principi di garanzia sui quali il diritto penale deve fondarsi -> si ripropongono le questioni irrisolte della teoria generale della norma penale o del reato in un contesto più ampio.
Diritto Eurounitario e La corte di Giustizia dell'U.E.
Il progetto di una Europa libera ed unita trova il suo primo programma nel manifesto di Ventotene del 1941 (Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni) che aveva l'obiettivo di superare la logica della sovranità nazionale per pacificare l'Europa.
Jean Monnet successivamente ritiene che lo strumento più utile al raggiungimento di questo risultato fosse la coesione degli Stati in specifici settori produttivi, è ritenuto il principale ispiratore del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (1957).
le le altre tappe dell'integrazione europea sono:
I vari cambiamenti normativi sono accompagnati da un'importante estensione dell'eurozona.
Un ruolo di primo piano è svolto dalla Corte di Giustizia dell'U.E.
Comprende due organi giurisdizionali (art. 13 TUE): la Corte di Giustizia ed il Tribunale.
Art. 19 par 1 TUE afferma che la Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e l'applicazione dei trattati.
Il par. 3 dello stesso art. afferma che la Corte ha competenza a pronunciarsi su 1)ricorsi 1presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica 2) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali c) negli altri casi previsti dai trattati.
L'art. 267 TFUE aggiunge che il ricorso in via pregiudiziale consente alla Corte di pronunciarsi: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e sull'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.
Situazione peculiare si pone nel caso della c.d. doppia pregiudizialità -> casi che possono dar luogo sia a una questione di legittimità costituzionale sia a una questione di compatibilità con il diritto dell'U.E. = giudice nazionale si trova davanti ad un bivio: può rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero consultare la Corte Costituzionale.
Se si dovesse rivolgere al Palazzo della Consulta quest'ultimo può decidere se dichiarare incostituzionale la norma o se rimettere la questione alla CGUE.
La sent. 269/2017 Corte Cost. precisa che il giudice nazionale dovrebbe in ogni caso sollevare prima la questione di legittimità costituzionale
Il sistema CEDU e la Corte europea dei diritti dell'uomo
Il Consiglio d'Europa nasce dalle ceneri della Seconda Guerra mondiale, è un'organizzazione internazionale fondata con il Trattato di Londra del 1949 ed è molto più ampia dell'U.E.
Scopo = assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della democrazia e dei principi dello Stato di Diritto.
Lo strumento principale per raggiungere tali obiettivi è la Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - firmata a Roma il 4 Novembre 1950 - integrata dai protocolli addizionali (14 fino a questo momento)
La Convenzione è un trattato internazionale caratterizzato da diverse peculiarità:
Sono previste due diverse modalità di ricorso:
I. é possibile accedere alla CEDU solamente dopo aver esaurito tutte le vie del ricorso interno, il termine per proporre il ricorso è di sei mesi da quando l'ultima decisione interna è divenuta definitiva.
II. Importante strumento che rafforza la tutela dei diritti fondamentali
Le ragioni della refrattarietà del diritto penale a superare i confini dello Stato-nazione e gli sviluppi successivi
2Il diritto penale è l'articolazione dell'ordinamento più legata al concetto di sovranità nazionale. Non molti decenni fa l'espressione diritto penale accompagnata dall'aggettivo europeo veniva considerata un ossimoro!
Lo spartiacque cronologico in cui viene superata l'incompatibilità strutturale tra le due materie può essere fissato tra il 2007 ed il 2009.
Nel 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona che segna il formale ingressi del diritto penale nei Trattati istitutivi.
Nel 2007 le c.d. prime sentenze gemelle della Corte Cost. attribuiscono una collocazione chiara alla CEDU nel sistema di fonte dell'ordinamento Italiano.
I rapporti tra l'U.E. ed il diritto penale nazionale sono caratterizzati dal fatto che le istituzioni europee NON sono titolari di una competenza diretta in materia penale (=non possono introdurre fattispecie incriminatrici, tra le cessioni di quota di sovranità quella del diritto penale era considerata una quota non cedibile: monopolio nell'esercizio dell'uso della forza in capo allo Stato Nazionale - ispirazione Iluministico-liiberale).
Sul piano formale mancava una base giuridica sufficientemente univoca sulla quale fondare una competenza penale delle istituzioni europee -> si menzionava una potestà sanzionatoria ma solo per l'applicazione di sanzioni amministrative.
Sul piano sostanziale vi era uno sbarramento ad una europeizzazione del diritto penale costituita dal principio di riserva di legge in materia penale -> Art. 25 Cost: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata prima del fatto commesso.
Monopolio dell'intervento in materia penale riservato alla legge dello Stato quindi al Parlamento in quanto organo rappresentativo della volontà popolare l'unica in grado di incidere sul bene fondamentale della libertà personale.
(la legge può essere oggetto di referendum abrogativo e può essere sottoposta al sindacato della Corte Costituzionale. principio garantistico -> garanzie che non sono presenti nel diritto U.E. )
Possono essere soddisfatte queste stesse garanzie in ambito europeo ?
La criticità più evidente è il deficit democratico = parlamento europeo (prima del trattato di Lisbona) aveva un ruolo secondario.
Inoltre, il controllo sostanziale della Corte di Giustizia non poteva considerarsi equivalente alla Corte Costituzionale.
Con il Trattato di Lisbona sembra si inauguri un nuovo corso nei rapporti tra il diritto penale e l'Unione Europea:
I possibili effetti sul deficit democratico sono stati discordanti. Secondo alcuni il ruolo rafforzato del parlamento europeo non sarebbe sufficiente a mettere a riparo la riserva di legge. Secondo altri questo cambiamento porta ad il consolidamento del coefficiente di rappresentatività del parlamento e aumenta la capacità dei parlamenti nazionali di incidere sul contenuto delle norme.
3Una valutazione delle innovazioni del trattato dal punto di vista penalistico è presente nella sentenza 20/2009 della Corte Costituzionale Tedesca, la quale, nel pronunciarsi sulla compatibilità del Trattato di Lisbona con la Costituzione propria, enuncia dei principi generali:
I. L'U.E. è una Staatenverbung (unione di stati sovrani) e non è assimilabile ad uno Stato Federale. é un ordinamento giuridico derivato con la conseguenza per cui la legittimazione a esercitare competenze sovranazionali deriva dalle attribuzioni dei singoli Stati membri che restano i Signori dei Trattati Istitutivi.
II. Il deficit democratico continua a caratterizzare le istituzioni europee. non esiste un popolo europeo propriamente detto. - > Il parlamento europeo non è il luogo della rappresentanza politica del popolo europeo.
III. Le disposizioni in materia penale devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
La legge europea non risulta integralmente assimilabile a quella nazionale e la riserva di legge e il ruolo del Parlamento nazionale rappresentano principi da valorizzare.
CEDU
Due criticità: 1. trattato internazionale che è rimasto in una collocazione incerta nel sistema delle fonti nazionali; 2. difficoltà, per un sistema di civil law, a gestire un sistema di matrice integralmente giurisprudenziale.
Il cambio di passo per il sistema CEDU si registra con le prime sentenze gemelle (sent. 348 e 349 del 2007 Corte Cost.).
La Costituzione non attribuiva alla Convenzione un ruolo privilegiato e si faceva riferimento alle regole generali che regolano il rapporto tra fonti -> i trattati internazionali assumono la medesima posizione dell'atto che ha dato loro esecuzione = in questo caso livello di legge ordinaria.
Questa soluzione si riteneva insoddisfacente per la CEDU.
Con la riforma del titolo V della Carta fondamentale nel 2001 l'art. 117 Cost. viene riscritto:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Apparentemente questa disposizione suggerisce una parificazione tra il diritto eurounitario e quello internazionale, ma la Corte Costituzionale con le sent. 348 e 349 del 2007 conferma una differenziata collocazione del diritto eurounitario da quello internazionale pattizio.
La differenza non è solo terminologica (vincoli - obblighi), ma sostanziale. L'Italia con l'adesione ai Trattati Comunitari è entrata a far parte di un ordinamento più ampio cedendo una parte della propria sovranità; la Convenzione EDU non crea un ordinamento giuridico e non produce norme direttamente applicabili negli Stati contraenti.
Nel caso in cui si registra un'ipotesi di contrasto tra diritto interno e quello eurounitario il rimedio sarebbe quello della disapplicazione. mentre nel caso di contrasto con le norme EDU non si avrebbe lo stesso risultato.
Il nuovo primo comma dell'art. 117 Cost. attribuisce una maggior forza alle norme CEDU, potendo applicare loro lo schema delle norme interposte che, pur non avendo rango costituzionale, integrano il parametro della legittimità Costituzionale.
Tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato nel significato attribuito 4