Sistemi Organizzativi del Lavoro: Diritto e Normative Italiane

Slide dall'Università sui Sistemi Organizzativi del Lavoro. Il Pdf esplora il diritto del lavoro italiano, analizzando il ruolo del lavoro nella Costituzione, il contratto di lavoro, il CCNL e le assicurazioni sociali come INPS e INAIL, utile per studenti universitari di Diritto.

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17 pagine

SISTEMI
ORGANIZZATIVI
DEL LAVORO
ins. Stefano Pinzi
14 FEBBRAIO - 23 MAGGIO
20 ORE
Durata
IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE
lavoro come diritto e dovere;
uguaglianza all'accesso al lavoro e alla
formazione;
tutela degli inabili al lavoro;
importanza del sindacato
CCNL
LE ASSICURAZIONI SOCIALI
INPS e INAIL
IL CONTRATTO DI LAVORO
orario di lavoro;
tutela;
retribuzione;
ferie e permessi
Argomenti trattati
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SISTEMI ORGANIZZATIVI DEL LAVORO

ins. Stefano PinziDurata 20 ORE 14 FEBBRAIO - 23 MAGGIO

Argomenti trattati

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

  • lavoro come diritto e dovere;
  • uguaglianza all'accesso al lavoro e alla formazione;
  • tutela degli inabili al lavoro;
  • importanza del sindacato

IL CONTRATTO DI LAVORO

  • orario di lavoro;
  • tutela;
  • retribuzione;
  • ferie e permessi

CCNL

LE ASSICURAZIONI SOCIALI

INPS e INAILLa Costituzione italiana (1º gennaio 1948)

12

1

Principi fondamentali della Repubblica

artt. 1 - 12

Diritti e doveri dei cittadini

Ordinamento della Repubblica

Legge fondamentale dello Stato

artt- 13 - 54

artt. 55 - 139Con la Costituzione del 1948 il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana.

IL LAVORO

"è l'applicazione di un essere umano a una determinata mansione in un contesto di produzione di beni o di servizi"

Ogni attività economica ha bisogno di lavoratori.

FORZA LAVORO: insieme di tutte le persone che/effettivamente lavorano o che sono in grado di lavorare (occupati, disoccupati). Non chi svolge attività senza percepire guadagno (anziani, casalinghe, studenti, volontariato ... ).

POPOLAZIONE ATTIVA: IMPRENDITORI, LAVORATORI INDIPENDENTI, LAVORATORI AUTONOMI (artigiani, commercianti.). DISOCCUPATI).

Art. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Perché fare del lavoro il fondamento della Repubblica democratica?

Il lavoro è il segno concreto della possibilità, affidata a ogni cittadino/a, di contribuire, giorno per giorno, alla costruzione della società.

Si rispetta "la dignità della persona", nella quale si vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli altri. La democrazia mette in gioco la partecipazione di ognuno di noi, in un agire cooperativo; attraverso la promozione del lavoro, la democrazia si regge su un'idea di eguaglianza che è valorizzazione e cooperazione delle differenze.

Art. 4 - Diritto al lavoro e progresso sociale

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Attraverso il fare emerge l'essere: il primo dei principi fondamentali non è astratto, ma molto concreto. È nella vita di ogni giorno che ciascuno di noi realizza sé stesso e costruisce il patto sociale.

Una persona senza lavoro crea un danno sociale oltre che personale. Se un cittadino è inoccupato, non solo non può aspirare a una vita degna per sé, ma viene a mancare il suo contributo sociale, che arricchisce (materialmente e spiritualmente) gli altri cittadini. Il lavoro è un dovere sociale (concorre al progresso sociale).

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Dopo i principi fondamentali c'è la parte prima "DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI" (artt. 13-54) regola i rapporti civili, etico-sociali, politici e economici.

Non più solo diritto e dovere, ma categorie particolari dei lavoratori (donne, minori, ... ), assistenza sociale, retribuzione adeguata, ferie, sindacati ..

Art. 35 - Tutela del lavoro e formazione professionale

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

«Tutte» le forme del lavoro sono tutelate, in quanto espressioni plurali della partecipazione dei lavoratori allo sforzo cooperativo, che valorizza le differenze di costruzione della Repubblica.

NNavoro è fondamentale occasione di sviluppo della personalità e di riconoscimento sociale e non solo una questione meccanica di uno scambio tra prestazioni e retribuzione.

Art. 36 - Retribuzione, orario e riposo

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

La Costituzione anzitutto riconosce e promuove i diritti di chi lavora ad un compenso adeguato, che consenta ad ogni persona di vivere dignitosamente dentro le relazioni famigliari e sociali.

Art. 37 - Diritti delle donne e dei minori

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Con estrema chiarezza viene specificato che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. L'attività lavorativa, pur essendo essenziale, non può porsi in contrasto con i diritti della famiglia (art. 29) e di conseguenza la maternità e l'infanzia devono essere tutelati.

Art. 38 - Assistenza e previdenza sociale

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Riconosce 2 diritti sociali importanti: l'assistenza sociale e la previdenza sociale. Il diritto all'assistenza sociale è previsto per il cittadino che sia, per le ragioni più diverse, impossibilitato a procurarsi da vivere mediante il lavoro.

Ogni cittadino inabile al lavoro (infortunio, malattia, vecchiaia, disoccupazione ... ) ha diritto ad avere il mantenimento e l'assistenza sociale.

Art. 39 - Libertà sindacale e contratti collettivi

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

La Repubblica sostiene e prende la parte del lavoro, accompagnando i lavoratori, anche attraverso il sindacato, a fare del lavoro stesso un'occasione di svolgimento della personalità, di partecipazione economica e di edificazione della Repubblica.

Il sindacato deve incarnare i principi costituzionali di eguaglianza e partecipazione e cioè essere strutturato internamente in modo democratico.

Art. 40 - Diritto di sciopero

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, di solito promossa dai sindacati, con lo scopo di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative.

La Costituzione prevede che l'esercizio di tale diritto si svolga entro alcuni limiti di legge, poiché con lo sciopero non possono essere violati altri diritti delle persone, costituzionalmente tutelati.

È evidente che ci sono servizi essenziali che non possono essere interrotti o che ci sono attività lavorative che possono essere sospese soltanto con un preavviso di tempo.

Art. 53 - Spese pubbliche e sistema tributario

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è improntato a criteri di progressività.

La Costituzione prescrive «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2). Tra questi c'è anche il dovere fiscale, cioè il pagamento delle imposte, che dovrebbe riguardare tutti (gli evasori fiscali non dovrebbero esistere).

fisco "fiscus" (cesto)

Le tasse sono un modo di contribuire tutti insieme ai beni indispensabili, quali l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente e la salute

Il contratto di lavoro

E' un accordo scritto tra il datore di lavoro e il dipendente in cui si stabilisce: il tipo di mansione, l'orario, la retribuzione, le ferie, gli obblighi e i diritti (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

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