Clausole vessatorie nei contratti: Codice Civile e Codice del Consumo

Documento sull'analisi delle clausole vessatorie nei contratti, con focus su Codice Civile e Codice del Consumo. Il Pdf, di Diritto universitario, esamina le differenze tra le normative, definendo clausole vessatorie, abusive e pacchetti turistici, illustrando i ruoli di consumatore, professionista e predisponente.

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8 pagine

TERZA PARTE
1)Le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO sono delle clausole che vengono predisposte unilateralmente da uno solo dei
contraenti. Il loro impiego nasce dalla necessità di razionalizzare i rapporti di colui che, per la sua attività, è solito stipulare
numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti.
Trovano disciplina nell'art. 1341 c.c., il quale dispone che esse hanno efficacia nei confronti dell'altra parte contrattuale se
questi, nel momento della conclusione del contratto, le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando la normale diligenza.
EX: le condizioni generali di trasporto saranno efficaci per il semplice fatto di essere esposte al pubblico nella stazione, anche
se il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto acquistando frettolosamente il biglietto e non preoccupandosi di altro).
Il presupposto della conoscenza o della conoscibilità impone un duplice onere: l'uno a carico del proponente, che deve
predisporre mezzi idonei a far conoscere le clausole all'aderente (il predisponente è obbligato a svolgere un’attività diretta a
rendere conoscibili dette clausole alla generalità dei destinatari), l'altro a carico dell'aderente, che deve adoperarsi per averne
conoscenza, secondo la normale diligenza.
2) Tra le condizioni generali di contratto, ce ne sono alcune che risultano particolarmente gravose per il contraente aderente,
che prendono il nome di CLAUSOLE VESSATORIE.
Una clausola si definisce vessatoria quando comporta per il consumatore, o più in generale per una parte contrattuale, un
particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano.
Le clausole vessatorie, oltre ad essere imposte da una parte e subite dall’altra, hanno in più l’aggravante di essere
particolarmente gravose per il mero sottoscrittore in quanto gli impongono limiti ed obblighi maggiori, ovvero creano, a
vantaggio del predisponente, delle posizioni di favore ingiustificate, creando uno squilibrio sostanziale tra le parti.
Il legislatore chiede che queste clausole, per poter essere efficaci, siano espressamente approvate per iscritto e sottoscritte
quindi richiede l’espressa sottoscrizione.
Se non sono approvate per iscritto e sottoscritte, queste clausole sono INEFFICACI (e non nulle!!! →inefficacia e nullità sono
due cose diverse).
3) QUALI SONO LE CLAUSOLE VESSATORIE: Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che
le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria.
Più nello specifico, le clausole vessatorie sono:
- Clausole contenenti limitazioni di responsabilità
Clausole che esonerano, parzialmente o totalmente, il predisponente del contratto dalle conseguenze derivanti da un suo
eventuale inadempimento. Ad esempio, vi rientrano le clausole che impediscono all’aderente il diritto di chiedere la risoluzione
del contratto per inadempimento.
- Clausole contenenti la facoltà di recedere dal contratto
sostanzialmente viene attribuito al predisponente il potere, oltre i casi previsti dalla legge, di liberarsi dai propri obblighi
contrattuali o anche dal contratto medesimo, senza incorrere in alcuna conseguenza sfavorevole.
Sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono la facoltà di recesso al solo predisponente, ossia al soggetto che ha
predisposto il regolamento contrattuale. Per contro, qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non
può considerarsi vessatoria.
- Clausole contenenti la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto
(a favore del predisponente e a carico dell’aderente → solo il predisponente può sospendere l’esecuzione del contratto)
- Clausole che limitano la possibilità dell’aderente di sollevare eccezioni
Si tratta di clausole che limitano le facoltà processuali dell’aderente; sono vessatorie quelle clausole che impediscono di
sollevare eccezioni che, in un contratto individuale, potrebbero proporsi.
ECCEZIONE = possibilità di paralizzare una pretesa altrui adducendo un motivo stabilito.
Quindi questa limitazione indica la situazione in cui all’aderente è impedito di rifiutare l’adempimento adducendo a sostegno del
suo rifiuto delle ragioni giustificate.
ECCEZIONE SOLVE ET REPETE = clausola con cui si vieta all’aderente di sollevare eccezioni se prima non ha
pagato interamente il prezzo → se vuole sostenere che l’adempimento è stato inesatto, prima paga e solo dopo può sollevare
l’eccezione
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO = rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altro non adempie
contemporaneamente la propria → clausola che preclude di avvalersi dell’eccezione di inadempimento per sospendere
l’esecuzione del contratto.
- Clausole che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze DECADENZA = indica un termine entro cui
un diritto deve essere esercitato.
La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto; le clausole recanti decadenze comportano particolari oneri a
carico dell’aderente o aggravano quelli già previsti per legge in relazione all’esercizio di un diritto. Ad esempio, nel contratto di
assicurazione, è vessatoria la clausola che imponga all’assicurato di denunciare il sinistro in un termine più breve dei 3 giorni
previsti per legge.
- Clausole contenenti restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi
Clausole che comprimono l’autonomia dell’aderente circa la possibilità di concludere ulteriori contratti con altri soggetti o in
merito al loro contenuto o con riferimento alla scelta dei contraenti. Ad essere compromessa è quindi la sua autonomia
negoziale, nel senso che il contraente debole potrebbe non essere libero di determinare il contenuto di nuovi contratti o di
scegliere con chi stipulare detti contratti.
- Patto di non concorrenza
- Contratto di franchising
- Prezzi imposti
- Divieti di alienazione
- Clausole contenenti tacita proroga o rinnovazione del contratto
clausole che rimettono ad una delle parti la facoltà di prorogare l’efficacia temporale del contratto; esse comportano un
vantaggio a favore del predisponente, ossia per la parte più forte del contratto, e uno svantaggio per l’aderente, vale a dire il
contraente debole.
Sono tutte quelle condizioni che prevedono per esempio oneri di denunzia, di disdetta o di preavviso più gravosi per evitare il
rinnovo e quindi il protrarsi del contratto oltre il termine inizialmente concordato.
- Clausole contenenti clausole compromissorie
Si considerano vessatorie le clausole che assegnano la risoluzione delle controversie ad un arbitrato libero o irrituale.
Clausola che prevede che in caso di contrasto tra proponente e aderente, l’aderente non è libero di adire l’autorità giudiziaria
ma dovrà attivare la procedura arbitrale.
- Clausole contenenti deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria
4-5) PREDISPONENTE = soggetto che ha predisposto il contratto (si pensi all’assicuratore o alla società di telefonia)
ADERENTE = soggetto che aderisce alle condizioni generali di contratto.
due oneri contrapposti:
1) l’onere del predisponente di rendere le clausole conoscibili all’aderente attraverso idonei mezzi di comunicazione
(l’obbligo di trasparenza imposto per le BANCHE, e comunque con contenuto tale da essere comprensibili alla
generalità
2) ma anche, l’onere per il contraente debole (=aderente) di agire con diligenza, cioè di non affacciarsi al contratto con
superficialità, attivandosi per conoscere il contenuto delle norme che si impegna a rispettare con la stipula
dell’accordo.
Una disciplina molto più rigorosa è invece prevista al secondo comma dell’art. 1341 codice civile, dove il legislatore fa
riferimento ad alcune condizioni contrattuali, che proprio perché particolarmente gravose per il contraente debole, non solo
devono essere rese conoscibili ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell’aderente: perché
tali clausole, particolarmente onerose e gravose, possano legittimamente regolamentare i rapporti tra parte forte e parte
debole, e quindi siano efficaci, non è sufficiente che il contraente debole le abbia conosciute all’atto della conclusione del
contratto e poi si sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo, MA OCCORRE UNA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE ED
APPROVAZIONE, una per l’accordo nel suo complesso e l’altra per la clausola o le clausole vessatorie in esso contenute.
6) Il CODICE DEL CONSUMO è un provvedimento emanato nel 2005, in materia di diritti del consumatore.
Si tratta di un codice, in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - raggruppati o meno in associazioni - che vede in
questo caso come fornitore lo Stato e tutti gli enti pubblici.
Il Codice è composto da una serie di articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il
consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

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TERZA PARTE

Condizioni Generali di Contratto

1)Le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO sono delle clausole che vengono predisposte unilateralmente da uno solo dei contraenti. Il loro impiego nasce dalla necessità di razionalizzare i rapporti di colui che, per la sua attività, è solito stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti. Trovano disciplina nell'art. 1341 c.c., il quale dispone che esse hanno efficacia nei confronti dell'altra parte contrattuale se questi, nel momento della conclusione del contratto, le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando la normale diligenza. EX: le condizioni generali di trasporto saranno efficaci per il semplice fatto di essere esposte al pubblico nella stazione, anche se il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto acquistando frettolosamente il biglietto e non preoccupandosi di altro). Il presupposto della conoscenza o della conoscibilità impone un duplice onere: l'uno a carico del proponente, che deve predisporre mezzi idonei a far conoscere le clausole all'aderente (il predisponente è obbligato a svolgere un'attività diretta a rendere conoscibili dette clausole alla generalità dei destinatari), l'altro a carico dell'aderente, che deve adoperarsi per averne conoscenza, secondo la normale diligenza.

Clausole Vessatorie

2) Tra le condizioni generali di contratto, ce ne sono alcune che risultano particolarmente gravose per il contraente aderente, che prendono il nome di CLAUSOLE VESSATORIE. Una clausola si definisce vessatoria quando comporta per il consumatore, o più in generale per una parte contrattuale, un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano. Le clausole vessatorie, oltre ad essere imposte da una parte e subite dall'altra, hanno in più l'aggravante di essere particolarmente gravose per il mero sottoscrittore in quanto gli impongono limiti ed obblighi maggiori, ovvero creano, a vantaggio del predisponente, delle posizioni di favore ingiustificate, creando uno squilibrio sostanziale tra le parti. Il legislatore chiede che queste clausole, per poter essere efficaci, siano espressamente approvate per iscritto e sottoscritte quindi richiede l'espressa sottoscrizione. Se non sono approvate per iscritto e sottoscritte, queste clausole sono INEFFICACI (e non nulle !!! - >inefficacia e nullità sono due cose diverse).

Tipologie di Clausole Vessatorie

3) QUALI SONO LE CLAUSOLE VESSATORIE: Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Più nello specifico, le clausole vessatorie sono:

  • Clausole contenenti limitazioni di responsabilità Clausole che esonerano, parzialmente o totalmente, il predisponente del contratto dalle conseguenze derivanti da un suo eventuale inadempimento. Ad esempio, vi rientrano le clausole che impediscono all'aderente il diritto di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
  • Clausole contenenti la facoltà di recedere dal contratto sostanzialmente viene attribuito al predisponente il potere, oltre i casi previsti dalla legge, di liberarsi dai propri obblighi contrattuali o anche dal contratto medesimo, senza incorrere in alcuna conseguenza sfavorevole. Sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono la facoltà di recesso al solo predisponente, ossia al soggetto che ha predisposto il regolamento contrattuale. Per contro, qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non può considerarsi vessatoria.
  • Clausole contenenti la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto (a favore del predisponente e a carico dell'aderente -> solo il predisponente può sospendere l'esecuzione del contratto)
  • Clausole che limitano la possibilità dell'aderente di sollevare eccezioni Si tratta di clausole che limitano le facoltà processuali dell'aderente; sono vessatorie quelle clausole che impediscono di sollevare eccezioni che, in un contratto individuale, potrebbero proporsi. ECCEZIONE = possibilità di paralizzare una pretesa altrui adducendo un motivo stabilito. Quindi questa limitazione indica la situazione in cui all'aderente è impedito di rifiutare l'adempimento adducendo a sostegno del suo rifiuto delle ragioni giustificate.
  • ECCEZIONE SOLVE ET REPETE = clausola con cui si vieta all'aderente di sollevare eccezioni se prima non ha pagato interamente il prezzo -> se vuole sostenere che l'adempimento è stato inesatto, prima paga e solo dopo può sollevare l'eccezione
  • ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO = rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie contemporaneamente la propria -> clausola che preclude di avvalersi dell'eccezione di inadempimento per sospendere l'esecuzione del contratto.
  • Clausole che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze DECADENZA = indica un termine entro cui un diritto deve essere esercitato. La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto; le clausole recanti decadenze comportano particolari oneri a carico dell'aderente o aggravano quelli già previsti per legge in relazione all'esercizio di un diritto. Ad esempio, nel contratto di assicurazione, è vessatoria la clausola che imponga all'assicurato di denunciare il sinistro in un termine più breve dei 3 giorni previsti per legge.
  • Clausole contenenti restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi Clausole che comprimono l'autonomia dell'aderente circa la possibilità di concludere ulteriori contratti con altri soggetti o in merito al loro contenuto o con riferimento alla scelta dei contraenti. Ad essere compromessa è quindi la sua autonomia negoziale, nel senso che il contraente debole potrebbe non essere libero di determinare il contenuto di nuovi contratti o di scegliere con chi stipulare detti contratti.
  • Patto di non concorrenza
  • Contratto di franchising
  • Prezzi imposti
  • Divieti di alienazione
  • Clausole contenenti tacita proroga o rinnovazione del contratto clausole che rimettono ad una delle parti la facoltà di prorogare l'efficacia temporale del contratto; esse comportano un vantaggio a favore del predisponente, ossia per la parte più forte del contratto, e uno svantaggio per l'aderente, vale a dire il contraente debole. Sono tutte quelle condizioni che prevedono per esempio oneri di denunzia, di disdetta o di preavviso più gravosi per evitare il rinnovo e quindi il protrarsi del contratto oltre il termine inizialmente concordato.
  • Clausole contenenti clausole compromissorie Si considerano vessatorie le clausole che assegnano la risoluzione delle controversie ad un arbitrato libero o irrituale. Clausola che prevede che in caso di contrasto tra proponente e aderente, l'aderente non è libero di adire l'autorità giudiziaria ma dovrà attivare la procedura arbitrale.
  • Clausole contenenti deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria

Predisponente e Aderente: Oneri e Obblighi

4-5) PREDISPONENTE = soggetto che ha predisposto il contratto (si pensi all'assicuratore o alla società di telefonia) ADERENTE = soggetto che aderisce alle condizioni generali di contratto. due oneri contrapposti:

  1. l'onere del predisponente di rendere le clausole conoscibili all'aderente attraverso idonei mezzi di comunicazione (l'obbligo di trasparenza imposto per le BANCHE, e comunque con contenuto tale da essere comprensibili alla generalità
  2. ma anche, l'onere per il contraente debole (=aderente) di agire con diligenza, cioè di non affacciarsi al contratto con superficialità, attivandosi per conoscere il contenuto delle norme che si impegna a rispettare con la stipula dell'accordo.

Una disciplina molto più rigorosa è invece prevista al secondo comma dell'art. 1341 codice civile, dove il legislatore fa riferimento ad alcune condizioni contrattuali, che proprio perché particolarmente gravose per il contraente debole, non solo devono essere rese conoscibili ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente: perché tali clausole, particolarmente onerose e gravose, possano legittimamente regolamentare i rapporti tra parte forte e parte debole, e quindi siano efficaci, non è sufficiente che il contraente debole le abbia conosciute all'atto della conclusione del contratto e poi si sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo, MA OCCORRE UNA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE ED APPROVAZIONE, una per l'accordo nel suo complesso e l'altra per la clausola o le clausole vessatorie in esso contenute.

Il Codice del Consumo

6) Il CODICE DEL CONSUMO è un provvedimento emanato nel 2005, in materia di diritti del consumatore. Si tratta di un codice, in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - raggruppati o meno in associazioni - che vede in questo caso come fornitore lo Stato e tutti gli enti pubblici. Il Codice è composto da una serie di articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.Lo scopo della disciplina sul "consumo" è quello di individuare nei contratti tra il "consumatore" e il "professionista" le c.d. clausole abusive, che sono inefficaci se è presente un importante squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.

Clausole Abusive nel Codice del Consumo

7/11) Nel codice del consumo, sono VESSATORIE/ABUSIVE le CLAUSOLE che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (ART. 33 Codice del consumo). L'intento è quello di tutelare la parte debole, ossia il Consumatore. Il giudice dovrà valutare la clausola incriminata nel quadro complessivo della relazione contrattuale, e dovrà accertarne la vessatorietà, stabilendo se, in concreto, vi sia un effettivo squilibrio a svantaggio della parte debole. La vessatorietà di una clausola viene stabilita tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, considerando le circostanze presenti al momento della conclusione. CLAUSOLE ABUSIVE:

  • ATIPICHE = clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Imposte unilateralmente dal professionista e non oggetto di trattativa.
  • TIPICHE E VESSATORIE FINO A PROVA CONTRARIA (o relativamente vessatorie) -> imposte unilateralmente dal professionista e non oggetto di trattativa
  • TIPICHE E ASSOLUTAMENTE VESSATORIE (senza possibilità di prova contraria) Si presumono VESSATORIE fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
  1. Escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  2. Escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  3. Escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
  4. Prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
  5. Consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
  6. Imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
  7. Riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
  8. Consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  9. Stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
  10. Prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
  11. Consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
  12. Stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
  13. Consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
  14. Riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
  15. Limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
  16. Limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
  17. Consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
  18. Sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
  19. Stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
  20. Prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.

Le clausole abusive/vessatorie comportano la nullità relativa del contratto -> ciò significa che le clausole sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

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