Documento sull'analisi delle clausole vessatorie nei contratti, con focus su Codice Civile e Codice del Consumo. Il Pdf, di Diritto universitario, esamina le differenze tra le normative, definendo clausole vessatorie, abusive e pacchetti turistici, illustrando i ruoli di consumatore, professionista e predisponente.
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1)Le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO sono delle clausole che vengono predisposte unilateralmente da uno solo dei contraenti. Il loro impiego nasce dalla necessità di razionalizzare i rapporti di colui che, per la sua attività, è solito stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti. Trovano disciplina nell'art. 1341 c.c., il quale dispone che esse hanno efficacia nei confronti dell'altra parte contrattuale se questi, nel momento della conclusione del contratto, le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando la normale diligenza. EX: le condizioni generali di trasporto saranno efficaci per il semplice fatto di essere esposte al pubblico nella stazione, anche se il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto acquistando frettolosamente il biglietto e non preoccupandosi di altro). Il presupposto della conoscenza o della conoscibilità impone un duplice onere: l'uno a carico del proponente, che deve predisporre mezzi idonei a far conoscere le clausole all'aderente (il predisponente è obbligato a svolgere un'attività diretta a rendere conoscibili dette clausole alla generalità dei destinatari), l'altro a carico dell'aderente, che deve adoperarsi per averne conoscenza, secondo la normale diligenza.
2) Tra le condizioni generali di contratto, ce ne sono alcune che risultano particolarmente gravose per il contraente aderente, che prendono il nome di CLAUSOLE VESSATORIE. Una clausola si definisce vessatoria quando comporta per il consumatore, o più in generale per una parte contrattuale, un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano. Le clausole vessatorie, oltre ad essere imposte da una parte e subite dall'altra, hanno in più l'aggravante di essere particolarmente gravose per il mero sottoscrittore in quanto gli impongono limiti ed obblighi maggiori, ovvero creano, a vantaggio del predisponente, delle posizioni di favore ingiustificate, creando uno squilibrio sostanziale tra le parti. Il legislatore chiede che queste clausole, per poter essere efficaci, siano espressamente approvate per iscritto e sottoscritte quindi richiede l'espressa sottoscrizione. Se non sono approvate per iscritto e sottoscritte, queste clausole sono INEFFICACI (e non nulle !!! - >inefficacia e nullità sono due cose diverse).
3) QUALI SONO LE CLAUSOLE VESSATORIE: Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Più nello specifico, le clausole vessatorie sono:
4-5) PREDISPONENTE = soggetto che ha predisposto il contratto (si pensi all'assicuratore o alla società di telefonia) ADERENTE = soggetto che aderisce alle condizioni generali di contratto. due oneri contrapposti:
Una disciplina molto più rigorosa è invece prevista al secondo comma dell'art. 1341 codice civile, dove il legislatore fa riferimento ad alcune condizioni contrattuali, che proprio perché particolarmente gravose per il contraente debole, non solo devono essere rese conoscibili ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente: perché tali clausole, particolarmente onerose e gravose, possano legittimamente regolamentare i rapporti tra parte forte e parte debole, e quindi siano efficaci, non è sufficiente che il contraente debole le abbia conosciute all'atto della conclusione del contratto e poi si sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo, MA OCCORRE UNA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE ED APPROVAZIONE, una per l'accordo nel suo complesso e l'altra per la clausola o le clausole vessatorie in esso contenute.
6) Il CODICE DEL CONSUMO è un provvedimento emanato nel 2005, in materia di diritti del consumatore. Si tratta di un codice, in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - raggruppati o meno in associazioni - che vede in questo caso come fornitore lo Stato e tutti gli enti pubblici. Il Codice è composto da una serie di articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.Lo scopo della disciplina sul "consumo" è quello di individuare nei contratti tra il "consumatore" e il "professionista" le c.d. clausole abusive, che sono inefficaci se è presente un importante squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.
7/11) Nel codice del consumo, sono VESSATORIE/ABUSIVE le CLAUSOLE che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (ART. 33 Codice del consumo). L'intento è quello di tutelare la parte debole, ossia il Consumatore. Il giudice dovrà valutare la clausola incriminata nel quadro complessivo della relazione contrattuale, e dovrà accertarne la vessatorietà, stabilendo se, in concreto, vi sia un effettivo squilibrio a svantaggio della parte debole. La vessatorietà di una clausola viene stabilita tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, considerando le circostanze presenti al momento della conclusione. CLAUSOLE ABUSIVE:
Le clausole abusive/vessatorie comportano la nullità relativa del contratto -> ciò significa che le clausole sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.