Documento sul Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Psicologia, illustra il campo di applicazione, l'autonomia professionale, la validità dei dati e il consenso informato nella ricerca.
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IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI- COMMENTATO
UN CODICE DEONTOLOGICO è "lo strumento scritto e reso pubblico che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono essere rispettate nell'esercizio di un'attività professionale". Il C.D. fissa regole aggiuntive a quelle generali date dallo Stato per una specifica professione e costituisce un punto di riferimento ineludibile alle cui norme ciascun professionista è tenuto ad uniformarsi.
1"LA CODIFICAZIONE SERVE A CREARE UNA COSCIENZA COLLETTIVA NEGLI APPARTENENTI ALL'ORDINE; SERVE A CHI VI È ISCRITTO A RICONOSCERSI NEGLI ALTRI E DA PARTE DEGLI ALTRI A RICONOSCERE LUI COME APPARTENENTE AL PROPRIO GRUPPO. CIASCUNO SA QUALI CONDOTTE TENERE E QUALI ATTENDERSI DAGLI ALTRI" (E. CALVI, G. GULOTTA, 1999).
STRUTTURA DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI E' COSTITUITO DA 42 ARTICOLI, RIUNITI IN 5 CAPI:
CAPO V - NORME DI ATTUAZIONE COMPRENDE 2 ARTICOLI (41 e 42)
I CAPO - PRINCIPI GENERALI: ARTICOLI da 1 a 21
2NOTA ART. 1: Non è ammessa ignoranza. L'approvazione del codice deontologico da parte degli iscritti all'Ordine ha comportato l'assunzione di responsabilità da parte degli stessi iscritti, che sono tenuti a riconoscere le regole approvate, in quanto appartenenti al sistema di valori della propria categoria professionale. Nel 2013 gli iscritti all'Ordine hanno approvato con un referendum modifiche agli ARTICOLI 1, 5 e 21 del C.D. (che riguardano rispettivamente LE PRESTAZIONI PER VIA TELEMATICA, L'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA, IL DIVIETO DI INSEGNARE L'USO DI STRUMENTI PSICOLOGICI A NON PSICOLOGI).
ARTICOLO 2: Procedure disciplinari e sanzioni. L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1º della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
NOTA ART. 2: LE SANZIONI previste dalla Legge 56/1989 comprendono: Avvertimento (diffida), Censura (dichiarazione di biasimo), Sospensione fino ad un anno, Radiazione (espulsione dall'Albo Professionale e conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale). In realtà il codice non è esaustivo e quindi si lascia ai singoli Consigli dell'Ordine la libertà di valutare la condotta professionale degli iscritti all'Ordine. I casi di illecito deontologico sono tutte le situazioni in cui sono violati i precetti deontologici nonché i criteri di decoro, di dignità e di correttezza nell'esercizio della professione. I termini DECORO e DIGNITA' riguardano lo stile di espressione, gli atteggiamenti, le modalità di condotta che sono ritenuti adatti alla condizione professionale dello psicologo. La CORRETTEZZA consiste nell'aderire 3ai principi deontologici nei rapporti con gli utenti, i committenti, i colleghi: il rispetto, l'onestà, la lealtà.
ARTICOLO 3: Principio di responsabilità. Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere sé stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
NOTA ART. 3: 1) la missione dello psicologo consiste nell'accrescere le sue conoscenze sul comportamento umano e nell'utilizzare tali conoscenze per promuovere il benessere psichico del singolo individuo, del gruppo e dell'intera comunità umana. L'intervento dello psicologo mira a promuovere il benessere umano generando una maggiore comprensione di sé e degli altri e quindi un comportamento che sia rispettoso al contempo dei propri bisogni individuali e dei diritti altrui. 2) Lo psicologo deve essere consapevole delle sue possibilità di incidere sulla vita delle persone e del fatto che può istaurarsi una relazione di dipendenza che tra chi è portatore di un bisogno psicologico e chi possiede gli strumenti per comprendere e aiutare a soddisfare tale bisogno. Deve quindi agire sempre nell'interesse dell'utente: evitare di esercitare la sua capacità di agire in modo dannoso per l'altro, abusando della 4fiducia vissuta dall'utente nei suoi confronti. 3) Il professionista è personalmente responsabile delle sue azioni e decisioni professionali.
ARTICOLO 4: Principio del rispetto e della laicità. Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.
NOTA ART. 4: Questo articolo è relativo al fondamento etico alla base del codice deontologico. Esplicita il valore dei principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'interno dell'agire professionale, in modo da definire i principi etici alla base della professione e la sua natura laica. La psicologia è una materia laica, centrata sull'importanza della soggettività umana. Lo psicologo si accerta che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi della sua prassi professionale e non si pone in contraddizione con essi, ossia garantisce sempre il diritto al rispetto della dignità, riservatezza, autonomia degli utenti. Lo psicologo deve chiarire nei contesti istituzionali in cui opera il rispetto imprescindibile di tali principi. Anche nel caso in cui il committente dell'intervento sia 5un soggetto diverso dal destinatario, andranno sempre tutelati in maniera prioritaria i diritti fondamentali del destinatario dell'intervento.
ARTICOLO 5 Competenza professionale. Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico - pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
NOTA ART. 5: 1) OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE: si delinea lo psicologo come professionista che OPERA IN UN CAMPO SCIENTIFICO. La psicologia è una scienza in progress, in cui la ricerca è in continua evoluzione, per cui richiede che lo psicologo curi una formazione permanente. Data la "responsabilità sociale derivante dal fatto che ... può intervenire significativamente nella vita degli altri" (principio richiamato dall'art.3), è necessario che mantenga un livello adeguato di competenza attraverso il costante aggiornamento professionale. 2) DOVERE DI RICONOSCERE I LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA: la capacità di sapere di non sapere è essa stessa una competenza fondamentale richiesta allo psicologo, che richiama anche un'etica della colleganza in quanto si associa alla capacità di compiere un invio competente a colleghi considerati come dotati di un maggiore livello di competenza e formazione professionale, rispetto alla situazione specifica da affrontare. 3) DOVERE DI UTILIZZARE METODOLOGIE SCIENTIFICHE. Lo psicologo deve adottare prassi operative, modelli teorici, strumenti tecnici condivisi dalla comunità scientifica di appartenenza e non deve suscitare nel cliente e/o utente aspettative 6