Documento dall'Università sulla responsabilità patrimoniale, il divieto di patto commissorio e le cause legittime di prelazione. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, esplora concetti come la garanzia patrimoniale, il pegno mobiliare non possessorio e i privilegi generali e speciali, fornendo spiegazioni dettagliate delle normative e delle implicazioni giuridiche.
Mostra di più8 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Allorché il debitore sia inadempiente e la prestazione dovuta non sia suscettibile di esecuzione forzata, al creditore spetta una tutela meramente risarcitoria con il suo equivalente monetario, consente di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, nelle forme dell'espropriazione forzata e deve essere munito di un titolo esecutivo art. 474 c.p.c. Il creditore è libero di scegliere quali beni pignorare, laddove però il valore dei beni pignorati ecceda considerevolmente l'ammontare del credito, il giudice potrà disporre la riduzione del pignoramento, restringendolo ad alcuni dei beni individuati art.496 c.p.c., sarà disposta la vendita forzata (incanto = asta pubblica / trattativa privata); Il ricavato sarà attribuito al creditore, la differenza eccedente residua spetterà al debitore.
Il patrimonio del debitore = Garanzia ultima del soddisfacimento del credito.
Art. 2740 del codice civile = "Il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri."
Questa disposizione fonda la responsabilità patrimoniale del primo, mediante cui è assicurata la coercibilità in cui risiede la sanzione giuridica del vincolo.
Il rapporto obbligatorio non si esaurisce con il porre in essere un comportamento determinato, ma accanto al debito si colloca un elemento ulteriore, cioè la responsabilità. Debito e responsabilità rappresentano aspetti essenziali e inscindibili dell'obbligazione.
Il vincolo che grava sul patrimonio del debitore è generico e potenziale, esaurendosi nella possibilità accordata al creditore, di ricorrere ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, cioè di rimedi di natura cautelare, per impedire che il debitore disperda il proprio patrimonio prima che il creditore possa aggredirlo.
La garanzia patrimoniale del credito è una realtà dinamica, e il creditore può soddisfarsi su tutti i beni solo se presenti nel patrimonio al momento in cui egli agisce esecutivamente. Solo in occasione del pignoramento gli atti di disposizione del bene compiuti dal debitore successivamente al pignoramento. Sono inefficaci, ovvero inopponibili al creditore e quindi potrà soddisfarsi su di esso anche presso il terzo acquirente, art. 2913 codice civile.
Patto commissorio = essere d'accordo che per inadempimento, la proprietà del bene ipotecato/pegno passi al creditore;
Giurisprudenza ritiene valido il c.d. patto marciano = in caso di inadempimento, la proprietà del bene oggetto di pegno/ipoteca, passi al creditore dietro pagamento della differenza tra il valore stimato, al momento dell'inadempimento e l'importo del credito.Un esempio di elusione (cioè un modo per aggirare questo divieto) è la compravendita con patto di riscatto, ove il creditore è mutuante ed il venditore è mutuatario. Ecco come funziona:
Questo, anche se sembra una normale vendita, spesso nasconde un prestito con garanzia e quindi può violare la legge.
Divieto del patto commissorio = trarrebbe alimento dal più generale divieto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e conseguente, tendenziale eccezionalità del ricorso all'autotutela privata.
Un altro esempio è la cessione del credito a scopo di garanzia.
Immagina che tu abbia un debito con un creditore. Per garantire che il creditore si senta sicuro di ricevere il pagamento, tu "cedi" a lui un tuo diritto: per esempio, il diritto di ricevere soldi da qualcun altro. Questo diritto è il credito.
Cosa succede dopo?
Sembra tutto regolare, ma attenzione: se questo meccanismo fa sì che il creditore acquisisca automaticamente il credito in caso di mancato pagamento, allora potrebbe violare il divieto del patto commissorio, che vieta proprio questo tipo di appropriazione automatica.
L'atteggiamento molto rigoroso della giurisprudenza che, integrando gli estremi di un contratto in frode alla legge art. 1344 codice civile, debbono considerarsi nulle solo quelle nelle quali lo scambio tra il bene e il prezzo, rappresenti il semplice strumento di un'operazione di finanziamento qualificata dal trasferimento al creditore, a garanzia del suo diritto della proprietà di un bene.
Par condicio creditorum e Divieto del patto commissorio, subiscono una lenta erosione ad opera di una legislazione speciale, con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito di consumatori e imprese.
Dove il consumatore superi il limite di 18 mensilità non pagate = banca può procedere alla vendita del bene dopo la debita stima; se la somma ricavata è inferiore al debito, l'acquirente sarà comunque libero, diversamente, se eccede, sarà corrisposta la differenza al debitore/mutuatario.
Il pegno mobiliare non possessorio è una forma di garanzia in cui un bene mobile (come macchinari, attrezzature, materie prime, ecc.) viene offerto a garanzia di un debito, ma senza che il debitore debba perdere il possesso del bene. Questo tipo di pegno è regolato dal dlg.s 170/2021 ed è particolarmente utile per le imprese che vogliono continuare a utilizzare i beni dati in garanzia per la loro attività.
Questo meccanismo è pensato per agevolare le imprese, permettendo loro di ottenere credito senza dover rinunciare ai beni necessari per la produzione o l'attività.
Il principio della par condicio creditorum, incontra un limite nelle cause legittime di prelazione, cioè i privilegi, il pegno e l'ipoteca. Il creditore privilegiato è preferito nella ripartizione del ricavato della vendita forzata del bene, sul quale egli vanta un titolo di prelazione (fondamento giuridico che attribuisce il diritto di essere preferito, diritto contrattuale/diritto creditizio.).
Ove il bene soggetto a privilegio, pegno, ipoteca sia coperto da un'assicurazione contro i danni, le somme dovute dall'assicurazione risultano vincolate al pagamento del credito assistito della causa di prelazione, salvo che esse vengono impiegate per la riparazione della cosa art.2742 c.c.
In assenza di una copertura assicurativa, il creditore può chiedere che gli venga prestata un'idonea garanzia su altri beni o potrà chiedere immediatamente il pagamento del credito.
Art.2745 "Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito". Vi sono ipotesi nelle quali il sorgere del privilegio è subordinato dalla legge ad una specifica Convenzione tra le parti (ctr pegno).
Privilegio viene concesso in base alla causa del credito, ragione giuridica che giustifica l'obbligazione.
Principio generale = il privilegio nasca automaticamente per disposizione di legge quando ricorre una delle cause tipizzate (es. crediti fiscali, crediti per alimenti, crediti del lavoratore).
Privilegio generale e privilegio speciale si distinguono principalmente per:
In sintesi, il privilegio speciale offre una tutela più forte e mirata, mentre quello generale copre l'intero patrimonio mobiliare ma senza protezione contro alienazioni.
I privilegi "puri" (come quelli per crediti lavorativi) operano senza bisogno di accordi, questi casi eccezionali combinano: Un fondamento legale (la legge che prevede la possibilità) Un atto negoziale (l'accordo tra parti) Forme di pubblicità (trascrizioni o consegne) senza un contratto di pegno formalizzato, il creditore non può vantare prelazione sul bene.
I beni che costituiscono l'oggetto del privilegio generale, non solo vincolati al soddisfacimento del credito, ed il creditore ha una posizione di qualunque altro creditore chirografario, eccezion fatta per il titolo di preferenza.
In sede di ripartizione del ricavato della loro vendita, il privilegio generale si risolve in una qualità del credito.
Può accadere che sul medesimo bene insistano più privilegi a garanzia di crediti diversi e occorre stabilire quale dei privilegi prevalga.
Il codice civile, detta un ordine dei privilegi, cioè una gerarchia art. 2777 s.s.
Può verificarsi che sul medesimo bene vantino un titolo di prelazione, un creditore privilegiato e uno pignoratizio o ipotecario.
Art. 2748, prevede che il pegno prevale sul privilegio speciale sui beni mobili, mentre il privilegio speciale sui beni immobili prevale sull'ipoteca, il pegno prevale anche sul privilegio generale, art. 2747 comma 1.
Il privilegio generale gode di un trattamento più favorevole, ad esempio, al privilegio previsto dall'art. 2751 bis, che assiste il credito avente ad oggetto la retribuzione, al trattamento di fine rapporto dovuti al lavoratore subordinato e il credito avente ad oggetto il compenso dovuto ai prestatori d'opera intellettuale: Prevale su ogni altro privilegio, eccezione è per il credito per spese di giustizia, art. 2777.
Il pegno è un diritto reale di garanzia, cioè significa che consente al creditore di soddisfarsi in via preferenziale sul bene e che è sempre opponibile anche agli eventuali terzi acquirenti.
Caratteristica è la sua accessibilità al credito garantito, quindi si estinguerà al momento in cui il rapporto obbligatorio dovesse venir meno.
Possono essere costituiti in pegno le cose mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni immobili.
La Costituzione del pegno avviene con un contratto, che deve presentare forma scritta, data certa e un contenuto idoneo a indicare con sufficiente certezza il credito garantito e il bene costituito in pegno.
Questi requisiti sono richiesti ai fini dell'opponibilità del pegno agli altri creditori che concorrono sul ricavato della vendita del bene, in difetto di questi requisiti "la prelazione non ha luogo".
Il contratto costitutivo ha natura reale, poiché ai fini del suo perfezionamento è necessaria la consegna della cosa, la cosa o i documenti possono essere consegnati ad un terzo designato dalle parti, purché il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.