Documento da Fp con Cgil Corsi su Le Procedure Concorsuali. Il Pdf, utile per Concorsi pubblici di Diritto, offre una panoramica chiara e dettagliata delle normative vigenti, descrivendo presupposti, organi coinvolti e fasi principali di ciascuna procedura.
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Benvenuti! In questa lezione analizzeremo le procedure concorsuali. In particolare, andremo ad approfondire:
Bene, non ci resta che cominciare ...
Il fallimento può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 6 L.F .:
su ricorso di uno o più creditori
Dopo la riforma del 2006 è stata soppressa l'ipotesi di dichiarazione di fallimento d'ufficio. Tuttavia, il Giudice che, nel corso del giudizio civile, rilevi l'insolvenza dell'imprenditore ha il dovere di segnalarlo al P.M. Ai sensi dell'art. 9 L.F., la competenza (inderogabile) circa la dichiarazione di fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Sul tema dell'individuazione della sede principale, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che questa si presuma coincidente con la sede legale e cioè:
L'imprenditore e, nel caso della società di persone, i soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 15 L.F. devono essere obbligatoriamente convocati avanti il Tribunale, insieme ai creditori istanti, per essere sentiti in camera di consiglio, in modo da garantire loro il diritto alla difesa ed al fine di consentire il pieno contraddittorio tra le parti. Il Tribunale può rifiutare di emettere la dichiarazione di fallimento con decreto motivato, quando ritenga l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Viceversa, se il Tribunale riscontra l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge, dichiara il fallimento con sentenza. La sentenza dichiarativa di fallimento è provvisoriamente esecutiva. La sentenza quindi viene:
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La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.
Una volta dichiarato il fallimento, il curatore dispone nell'interesse di tutti i creditori dello strumento dell'azione revocatoria fallimentare. La finalità per cui il curatore può utilizzare questa azione ai sensi degli artt. da 64 a 70 L.F, è di reintegrare il patrimonio dell'imprenditore fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dallo stesso in pregiudizio ai creditori. Dal momento in cui si manifesta l'insolvenza, fino alla dichiarazione di fallimento, può trascorrere infatti un considerevole lasso di tempo nel quale, il debitore, imprenditore individuale o società, compie una serie di operazioni. La legge fallimentare, in particolare, considera sospette alcune attività compiute nel periodo di tempo immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento se queste diminuiscono il patrimonio e sono realizzate con soggetti che conoscevano lo stato di insolvenza del debitore. In queste occasioni, quindi, la revocatoria fallimentare svolge la funzione di azione recuperatoria o restitutoria, per recuperare il bene oggetto dell'atto revocato. Questa azione è stata modificata ad opera dalla L. 80/2005, che ha dimezzato i termini, anteriori alla dichiarazione di fallimento, entro i quali le varie fattispecie devono rientrare per costituire oggetto di revocatoria e ha previsto una serie eterogenea di esenzioni dall'esercizio dell'azione che sono state successivamente ampliate a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 134/2012.
L'attività di liquidazione dei beni del fallito e della successiva distribuzione del ricavato ai creditori è svolta da:
L'attività è svolta, altresì, dal:
@ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CGIL CON CORSI vigilanza del Giudice delegato e del comitato dei creditori. Egli è nominato con la sentenza che dichiara il fallimento o, in caso di sostituzione o di revoca, con Decreto del Tribunale ai sensi dell'art. 27 L.F.
La procedura fallimentare si compone di più fasi distinte che devono essere coordinate al raggiungimento del medesimo fine. Tale procedura inizia con la fase di conservazione del patrimonio che si compone delle seguenti operazioni:
l'inventario dei beni
Il curatore subentrato al fallito nell'amministrazione e gestione dei suoi beni può:
L'Ufficio fallimentare ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività di impresa del fallito durante la procedura fallimentare. Ai sensi dell'art. 104 L.F. la continuazione dell'impresa del fallito è consentita in due ipotesi distinte:
successivamente alla dichiarazione quando, nominato il comitato dei creditori, quest'ultimo ritenga opportuno riprendere in tutto o in parte l'esercizio dell'impresa
L'esercizio provvisorio è disposto dal Giudice delegato, previo parere favorevole del comitato. La continuazione, in ogni caso, ha carattere provvisorio e il Tribunale può sempre ordinarne la cessazione. All'esercizio provvisorio dell'impresa provvede il curatore, mentre il comitato dei creditori deve essere tenuto al corrente di tale esercizio ed informato del suo andamento, a mezzo di convocazioni e rendiconti periodici.
Per individuare i singoli creditori ammessi al concorso è necessario quindi procedere con la fase dell'accertamento del passivo. Questa fase ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori ed i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili ed immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo.
@ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CON CORSI CGIL Ai sensi dell'art. 93 L.F. la domanda di ammissione al passivo deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore in via telematica. Il ricorso deve essere accompagnato dalle ragioni di prelazione, nonché dai documenti giustificativi del credito. I creditori o i terzi, tuttavia, possono depositare i documenti fino al giorno dell'udienza di verifica. Le domande sono esaminate dal curatore il quale, dopo aver predisposto elenchi separati dei creditori e dei terzi, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria. All'udienza di verifica, il Giudice delegato decide su ciascuna domanda con Decreto, accogliendola, respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il Giudice può altresì ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione o privi del titolo giustificativo, o accertati con sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato. Terminato l'esame, sempre con Decreto, il Giudice rende esecutivo lo stato passivo. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell'art. 97 L.F., ne dà comunicazione, trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
I creditori che non abbiano proposto domanda di ammissione nei termini possono presentare domanda tardiva, entro i 12 mesi successivi al deposito del Decreto di esecutività dello stato passivo. Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo, ai sensi dell'art. 101 L.F., le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Il D.Lgs. 169/2007 (correttivo della riforma) ha previsto che il Giudice delegato debba fissare ogni quattro mesi, o anche prima se sussistono motivi d'urgenza, un'udienza ad hoc per l'esame delle domande tardive. I creditori tardivi, che non vantino un diritto di prelazione, partecipano solo alla ripartizione dell'eventuale residuo dopo il riparto tra i creditori intervenuti tempestivamente, se il ritardo è ad essi imputabile. Qualora invece, ai sensi dell'art. 112 L.F., siano privilegiati o non abbiano responsabilità nel deposito tardivo, hanno diritto di prelevare le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni. I creditori che hanno proposto domanda di ammissione del credito possono opporsi alle decisioni del Giudice delegato, ai sensi dell'art. 98 L.F., attraverso tre forme di impugnazione dello stato passivo:
Chiusa la fase di accertamento del passivo, il curatore inizia la redazione dell'inventario al fine di accertare la consistenza dello stato attivo.
In questa fase i beni del fallito vengono convertiti in denaro, ai fini del soddisfacimento dei creditori. La novità più rilevante introdotta dal D.Lgs. 5/2006 (e successive modifiche), consiste nel fatto che l'attività di liquidazione dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 104ter L.F., all'interno di un programma di liquidazione, predisposto dal curatore ed approvato dal comitato dei creditori.
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