Le procedure concorsuali italiane: fallimento, concordato e crisi da sovraindebitamento

Documento da Fp con Cgil Corsi su Le Procedure Concorsuali. Il Pdf, utile per Concorsi pubblici di Diritto, offre una panoramica chiara e dettagliata delle normative vigenti, descrivendo presupposti, organi coinvolti e fasi principali di ciascuna procedura.

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PERCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE
LE PROCEDURE CONCORSUALI
Introduzione
Benvenuti!
In questa lezione analizzeremo le procedure concorsuali.
In particolare, andremo ad approfondire:
Il fallimento
Il concordato preventivo
La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento
La liquidazione coatta amministrativa
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
Bene, non ci resta che cominciare…
Il fallimento Ricorso
Il fallimento può essere dichiarato, ai sensi dell’art. 6 L.F.:
su ricorso del debitore
su ricorso di uno o più creditori
su richiesta del Pubblico ministero
Dopo la riforma del 2006 è stata soppressa l’ipotesi di dichiarazione di fallimento d'ufficio. Tuttavia, il Giudice che, nel
corso del giudizio civile, rilevi l’insolvenza dell’imprenditore ha il dovere di segnalarlo al P.M.
Ai sensi dell’art. 9 L.F., la competenza (inderogabile) circa la dichiarazione di fallimento spetta al Tribunale del luogo ove
l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Sul tema dell’individuazione della sede principale, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che questa si presuma
coincidente con la sede legale e cioè:
per le società commerciali, con l'indirizzo riportato nell'atto costitutivo e indicato presso il registro delle imprese
per l'imprenditore individuale, con l'indirizzo indicato presso il registro delle imprese
Fallimento - Dichiarazione
L'imprenditore e, nel caso della società di persone, i soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 15 L.F. devono
essere obbligatoriamente convocati avanti il Tribunale, insieme ai creditori istanti, per essere sentiti in camera di consiglio,
in modo da garantire loro il diritto alla difesa ed al fine di consentire il pieno contraddittorio tra le parti.
Il Tribunale può rifiutare di emettere la dichiarazione di fallimento con decreto motivato, quando ritenga l'insussistenza
dei presupposti richiesti dalla legge.
Viceversa, se il Tribunale riscontra l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge, dichiara il fallimento con sentenza. La
sentenza dichiarativa di fallimento è provvisoriamente esecutiva.
La sentenza quindi viene:
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notificata per intero al debitore
comunicata per estratto al P.M., al curatore ed al richiedente il fallimento
annotata presso l'Ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel
Registro delle imprese.
La revocatoria fallimentare
Una volta dichiarato il fallimento, il curatore dispone nell'interesse di tutti i creditori dello strumento dell'azione
revocatoria fallimentare.
La finalità per cui il curatore può utilizzare questa azione ai sensi degli artt. da 64 a 70 L.F, è di reintegrare il patrimonio
dell'imprenditore fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dallo stesso in pregiudizio ai creditori.
Dal momento in cui si manifesta l'insolvenza, fino alla dichiarazione di fallimento, può trascorrere infatti un considerevole
lasso di tempo nel quale, il debitore, imprenditore individuale o società, compie una serie di operazioni.
La legge fallimentare, in particolare, considera sospette alcune attività compiute nel periodo di tempo immediatamente
precedente la dichiarazione di fallimento se queste diminuiscono il patrimonio e sono realizzate con soggetti che
conoscevano lo stato di insolvenza del debitore.
In queste occasioni, quindi, la revocatoria fallimentare svolge la funzione di azione recuperatoria o restitutoria, per
recuperare il bene oggetto dell'atto revocato.
Questa azione è stata modificata ad opera dalla L. 80/2005, che ha dimezzato i termini, anteriori alla dichiarazione di
fallimento, entro i quali le varie fattispecie devono rientrare per costituire oggetto di revocatoria e ha previsto una serie
eterogenea di esenzioni dall'esercizio dell'azione che sono state successivamente ampliate a seguito delle modifiche
introdotte dalla L. 134/2012.
Gli organi del fallimento Tribunale e Giudice
L’attività di liquidazione dei beni del fallito e della successiva distribuzione del ricavato ai creditori è svolta da:
Tribunale fallimentare, che è l'organo investito dell'intera procedura concorsuale, a cui spetta nominare,
revocare o sostituire il Giudice delegato ed il curatore. Al tribunale spetta anche di risolvere le disparità di vedute
tra i vari organi del fallimento, decidere sui reclami contro i decreti del Giudice delegato, chiedere chiarimenti,
informazioni ed indicazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori
Giudice delegato, sul quale la riforma del 2006 ha inciso, attribuendogli, ai sensi dell’art. 25 L.F., funzioni di
controllo e di vigilanza sulla regolarità della procedura e sottraendogli la precedente funzione di direzione delle
operazioni del fallimento. Inoltre, con l'intervento del decreto correttivo, D.Lgs. 169/2007, il Giudice delegato è
stato spogliato del potere di autorizzare il programma di liquidazione, che è oggi attribuito al comitato dei
creditori. I provvedimenti del Giudice delegato sono emessi con decreto motivato e contro di essi è ammesso il
ricorso al Tribunale, da parte di qualunque interessato
Gli organi del fallimento Curatore e comitato dei creditori
L’attività è svolta, altresì, dal:
curatore, ovvero l'organo preposto alla procedura fallimentare, il cui compito principale consiste
nell'amministrazione dei beni del fallito e nel compimento di tutte le operazioni della procedura, sotto la

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Anteprima

Introduzione alle Procedure Concorsuali

Benvenuti! In questa lezione analizzeremo le procedure concorsuali. In particolare, andremo ad approfondire:

  • Il fallimento
  • Il concordato preventivo
  • La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento
  • La liquidazione coatta amministrativa
  • L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese

Bene, non ci resta che cominciare ...

Il Fallimento - Ricorso

Il fallimento può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 6 L.F .:

  • su ricorso del debitore

su ricorso di uno o più creditori

  • su richiesta del Pubblico ministero

Dopo la riforma del 2006 è stata soppressa l'ipotesi di dichiarazione di fallimento d'ufficio. Tuttavia, il Giudice che, nel corso del giudizio civile, rilevi l'insolvenza dell'imprenditore ha il dovere di segnalarlo al P.M. Ai sensi dell'art. 9 L.F., la competenza (inderogabile) circa la dichiarazione di fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Sul tema dell'individuazione della sede principale, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che questa si presuma coincidente con la sede legale e cioè:

  • per le società commerciali, con l'indirizzo riportato nell'atto costitutivo e indicato presso il registro delle imprese
  • per l'imprenditore individuale, con l'indirizzo indicato presso il registro delle imprese

Fallimento - Dichiarazione

L'imprenditore e, nel caso della società di persone, i soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 15 L.F. devono essere obbligatoriamente convocati avanti il Tribunale, insieme ai creditori istanti, per essere sentiti in camera di consiglio, in modo da garantire loro il diritto alla difesa ed al fine di consentire il pieno contraddittorio tra le parti. Il Tribunale può rifiutare di emettere la dichiarazione di fallimento con decreto motivato, quando ritenga l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Viceversa, se il Tribunale riscontra l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge, dichiara il fallimento con sentenza. La sentenza dichiarativa di fallimento è provvisoriamente esecutiva. La sentenza quindi viene:

@ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CGIL CON CORSI

  • notificata per intero al debitore
  • comunicata per estratto al P.M., al curatore ed al richiedente il fallimento
  • annotata presso l'Ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

La Revocatoria Fallimentare

Una volta dichiarato il fallimento, il curatore dispone nell'interesse di tutti i creditori dello strumento dell'azione revocatoria fallimentare. La finalità per cui il curatore può utilizzare questa azione ai sensi degli artt. da 64 a 70 L.F, è di reintegrare il patrimonio dell'imprenditore fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dallo stesso in pregiudizio ai creditori. Dal momento in cui si manifesta l'insolvenza, fino alla dichiarazione di fallimento, può trascorrere infatti un considerevole lasso di tempo nel quale, il debitore, imprenditore individuale o società, compie una serie di operazioni. La legge fallimentare, in particolare, considera sospette alcune attività compiute nel periodo di tempo immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento se queste diminuiscono il patrimonio e sono realizzate con soggetti che conoscevano lo stato di insolvenza del debitore. In queste occasioni, quindi, la revocatoria fallimentare svolge la funzione di azione recuperatoria o restitutoria, per recuperare il bene oggetto dell'atto revocato. Questa azione è stata modificata ad opera dalla L. 80/2005, che ha dimezzato i termini, anteriori alla dichiarazione di fallimento, entro i quali le varie fattispecie devono rientrare per costituire oggetto di revocatoria e ha previsto una serie eterogenea di esenzioni dall'esercizio dell'azione che sono state successivamente ampliate a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 134/2012.

Gli Organi del Fallimento - Tribunale e Giudice

L'attività di liquidazione dei beni del fallito e della successiva distribuzione del ricavato ai creditori è svolta da:

  • Tribunale fallimentare, che è l'organo investito dell'intera procedura concorsuale, a cui spetta nominare, revocare o sostituire il Giudice delegato ed il curatore. Al tribunale spetta anche di risolvere le disparità di vedute tra i vari organi del fallimento, decidere sui reclami contro i decreti del Giudice delegato, chiedere chiarimenti, informazioni ed indicazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori
  • Giudice delegato, sul quale la riforma del 2006 ha inciso, attribuendogli, ai sensi dell'art. 25 L.F., funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità della procedura e sottraendogli la precedente funzione di direzione delle operazioni del fallimento. Inoltre, con l'intervento del decreto correttivo, D.Lgs. 169/2007, il Giudice delegato è stato spogliato del potere di autorizzare il programma di liquidazione, che è oggi attribuito al comitato dei creditori. I provvedimenti del Giudice delegato sono emessi con decreto motivato e contro di essi è ammesso il ricorso al Tribunale, da parte di qualunque interessato

Gli Organi del Fallimento - Curatore e Comitato dei Creditori

L'attività è svolta, altresì, dal:

  • curatore, ovvero l'organo preposto alla procedura fallimentare, il cui compito principale consiste nell'amministrazione dei beni del fallito e nel compimento di tutte le operazioni della procedura, sotto la

@ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CGIL CON CORSI vigilanza del Giudice delegato e del comitato dei creditori. Egli è nominato con la sentenza che dichiara il fallimento o, in caso di sostituzione o di revoca, con Decreto del Tribunale ai sensi dell'art. 27 L.F.

  • comitato dei creditori, che svolge funzioni consultive. Deve esprimere pareri in tutti i casi previsti dalla legge e tutte le volte che il Tribunale o il Giudice delegato lo ritenga opportuno. Inoltre, alla luce della riforma del 2006 e delle modifiche ad essa apportate dal Decreto correttivo del 2007, il comitato ha acquisito poteri di vigilanza sull'operato del curatore e di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione che quest'ultimo deve compiere. Il comitato, inoltre, approva il programma di liquidazione. Ciascun membro del comitato ha, infine, poteri di controllo su tutti i documenti del fascicolo ed ha, altresì, il diritto di essere informato specificamente su tutte le vicende del procedimento

Procedura Fallimentare Ordinaria - Amministrazione del Patrimonio

La procedura fallimentare si compone di più fasi distinte che devono essere coordinate al raggiungimento del medesimo fine. Tale procedura inizia con la fase di conservazione del patrimonio che si compone delle seguenti operazioni:

  • l'apposizione di sigilli

l'inventario dei beni

  • presa in consegna da parte del curatore dei beni stessi

Il curatore subentrato al fallito nell'amministrazione e gestione dei suoi beni può:

  • compiere liberamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione
  • compiere atti di straordinaria amministrazione solo a seguito di autorizzazione del comitato dei creditori

Procedura Fallimentare Ordinaria - Continuazione dell'Impresa

L'Ufficio fallimentare ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività di impresa del fallito durante la procedura fallimentare. Ai sensi dell'art. 104 L.F. la continuazione dell'impresa del fallito è consentita in due ipotesi distinte:

  • con la dichiarazione di fallimento, quando dall'improvvisa interruzione può derivare un danno grave ed irreparabile, nel qual caso il Tribunale può autorizzare la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, purché non arrechi pregiudizio ai creditori

successivamente alla dichiarazione quando, nominato il comitato dei creditori, quest'ultimo ritenga opportuno riprendere in tutto o in parte l'esercizio dell'impresa

L'esercizio provvisorio è disposto dal Giudice delegato, previo parere favorevole del comitato. La continuazione, in ogni caso, ha carattere provvisorio e il Tribunale può sempre ordinarne la cessazione. All'esercizio provvisorio dell'impresa provvede il curatore, mentre il comitato dei creditori deve essere tenuto al corrente di tale esercizio ed informato del suo andamento, a mezzo di convocazioni e rendiconti periodici.

Procedura Fallimentare Ordinaria - Accertamento del Passivo e dell'Attivo

Per individuare i singoli creditori ammessi al concorso è necessario quindi procedere con la fase dell'accertamento del passivo. Questa fase ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori ed i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili ed immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo.

@ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CON CORSI CGIL Ai sensi dell'art. 93 L.F. la domanda di ammissione al passivo deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore in via telematica. Il ricorso deve essere accompagnato dalle ragioni di prelazione, nonché dai documenti giustificativi del credito. I creditori o i terzi, tuttavia, possono depositare i documenti fino al giorno dell'udienza di verifica. Le domande sono esaminate dal curatore il quale, dopo aver predisposto elenchi separati dei creditori e dei terzi, deposita il progetto di stato passivo in cancelleria. All'udienza di verifica, il Giudice delegato decide su ciascuna domanda con Decreto, accogliendola, respingendola, o dichiarandola inammissibile. Il Giudice può altresì ammettere con riserva i crediti sottoposti a condizione o privi del titolo giustificativo, o accertati con sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato. Terminato l'esame, sempre con Decreto, il Giudice rende esecutivo lo stato passivo. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell'art. 97 L.F., ne dà comunicazione, trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Procedura Fallimentare Ordinaria - Insinuazione Tardiva e Opposizione

I creditori che non abbiano proposto domanda di ammissione nei termini possono presentare domanda tardiva, entro i 12 mesi successivi al deposito del Decreto di esecutività dello stato passivo. Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo, ai sensi dell'art. 101 L.F., le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Il D.Lgs. 169/2007 (correttivo della riforma) ha previsto che il Giudice delegato debba fissare ogni quattro mesi, o anche prima se sussistono motivi d'urgenza, un'udienza ad hoc per l'esame delle domande tardive. I creditori tardivi, che non vantino un diritto di prelazione, partecipano solo alla ripartizione dell'eventuale residuo dopo il riparto tra i creditori intervenuti tempestivamente, se il ritardo è ad essi imputabile. Qualora invece, ai sensi dell'art. 112 L.F., siano privilegiati o non abbiano responsabilità nel deposito tardivo, hanno diritto di prelevare le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni. I creditori che hanno proposto domanda di ammissione del credito possono opporsi alle decisioni del Giudice delegato, ai sensi dell'art. 98 L.F., attraverso tre forme di impugnazione dello stato passivo:

  • opposizione allo stato passivo, al fine di essere ammessi al passivo o per vedersi riconoscere un diritto di prelazione che è stato escluso dal Giudice delegato
  • impugnazione dei crediti altrui, per contestare l'accoglimento della domanda di un creditore o di altro concorrente
  • revocazione, qualora, prima della chiusura del fallimento si scopra che l'ammissione di un credito o di una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore, oppure qualora si rinvengano documenti decisivi prima ignorati

Chiusa la fase di accertamento del passivo, il curatore inizia la redazione dell'inventario al fine di accertare la consistenza dello stato attivo.

Procedura Fallimentare Ordinaria - Liquidazione dell'Attivo

In questa fase i beni del fallito vengono convertiti in denaro, ai fini del soddisfacimento dei creditori. La novità più rilevante introdotta dal D.Lgs. 5/2006 (e successive modifiche), consiste nel fatto che l'attività di liquidazione dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 104ter L.F., all'interno di un programma di liquidazione, predisposto dal curatore ed approvato dal comitato dei creditori.

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