Documento universitario di Diritto sulla Tari. Il Pdf esplora l'attività finanziaria dei Comuni e la TARI, analizzando il quadro normativo e le sue implicazioni. Il Pdf descrive le fonti di finanziamento dei Comuni, l'evoluzione dell'autonomia finanziaria e le specifiche della TARI, approfondendo calcolo, dichiarazioni, riduzioni ed esenzioni.
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13.05. TARI L'attività finanziaria dei Comuni al pari di quella dello Stato è essenzialmente rivolta alla soddisfazione di bisogni collettivi (o pubblici), cioè di quelle esigenze che sono generali e diffuse in tutti coloro che sono parte della collettività e aderiscono al modello di vita associativa. Il soddisfacimento di tali bisogni, in particolare, tende al miglioramento delle condizioni di convivenza tra i cittadini, favorendo un più elevato livello di prosperità, benessere e tenore di vita dell'intero corpo sociale. In particolare, l'attività finanziaria svolta dai Comuni, riguarda lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ed è diretta a soddisfare i bisogni della popolazione che vive nel proprio territorio.
L'art.119 della nostra Costituzione nella sua formulazione originaria prevedeva che l'autonomia finanziaria fosse una prerogativa delle sole Regioni. Con la riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3/2001, tale autonomia è stata riconosciuta, anche a: Comuni, Province e Città Metropolitane. Il nuovo art. 119, co.1, Cost., infatti, dispone che: "I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa". La novella costituzionale implica, pertanto, che anche i Comuni si reggano con la finanza propria cioè finanziando le proprie spese di funzionamento, di intervento e di amministrazione, con i mezzi prelevati dalla propria collettività (come regola), salva naturalmente l'esigenza di perequazione delle situazioni meno avvantaggiate.
Per quanto riguarda le finanze e la contabilità degli Enti locali, già con il d.Lgs n. 446/97 (art. 52), il legislatore ha dato facoltà a Comuni e Province di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie. Mentre rimangono riservate alla legislazione nazionale (in base all'art. 23 C.) l'istituzione di nuovi tributi e la definizione degli elementi fondamentali degli stessi (individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, soggetti passivi e aliquota massima).
Per entrata nel bilancio comunale si intende una somma di denaro che l'ente ha a sua disposizione come risorsa per il finanziamento delle spese di gestione ed eventuali investimenti di lungo periodo che il Comune intende realizzare sul suo territorio. L'entrata rappresenta una delle due categorie principali in cui viene suddiviso il bilancio e comprende tutti gli introiti che, a vario titolo, sono di competenza del Comune in accordo alle proprie funzioni. L'altra categoria è costituita dalla spesa. Tra le entrate, si trovano sia i tributi (imposte, tasse e contributi) che il Comune prevede di incassare nel suo territorio, nonché i trasferimenti che riceverà da enti regionali, statali o altri enti pubblici.
Nel linguaggio comune quando si parla di tributi si fa riferimento, a volte indistintamente, al concetto di "Imposta", di "Tassa" e di "Contributo". Spesso questi termini sono usati indistintamente ed impropriamente perché quando si parla di tributo si deve far riferimento ad un concetto più ampio: quello di una prestazione patrimoniale che fa sì che tutti possano concorrere al finanziamento della spesa pubblica. Il tributo è dunque un'entrata che lo Stato, nel caso specifico il Comune, preleva coattivamente tramite un'imposizione effettuata sul contribuente ed è pertanto una manifestazione del potere impositivo dello Stato.
Le principali fonti di entrata tributaria per i Comuni sono rappresentate da:
La Tari (tassa sui rifiuti) è stata istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità per l'anno 2014), che ha sostituito le precedenti Tia (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (cd. aree comuni quali, ad esempio, scale e androne) che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La Tari, pertanto, deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, ne sia o meno proprietario, con la precisazione che, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi rispondono in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria.
In casi particolari come:
La base imponibile per il calcolo della Tari è costituita dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano (art. 1 c. 645 L. n. 147/2013). Al pari dei precedenti tributi sui rifiuti, quindi, anche ai fini dell'applicazione della Tari vengono considerate le superfici accertate o dichiarate site nel territorio comunale (relative a locali e aree scoperte occupati e idonei a produrre rifiuti). In concreto, gli importi del tributo vengono determinati da ogni Comune. Più precisamente, la Tari viene corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti locali secondo quanto stabilito dal DPR n. 158/1999 (regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani). La tariffa, quindi, dipende dal costo del servizio reso e si compone, nello specifico, di una parte fissa, determinata in relazione alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 d.p.r. n. 158/1999). In alternativa, l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 prevede che, in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga", il Comune possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
La dichiarazione Tari va trasmessa all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile da chiunque lo possieda o lo detenga entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione. La validità della dichiarazione permane fino al mutamento della condizione di possesso o detenzione dell'immobile che giustificano il prelievo, cosicché ogni eventuale variazione va comunicata entro lo stesso termine del 20 gennaio successivo. Il numero delle rate e le singole scadenze di pagamento vengono stabilite da ciascun Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti il bollettino precompilato con l'indicazione degli importi e dei relativi termini (trimestrali o semestrali). I cittadini residenti, tuttavia, possono optare per il pagamento della tassa in un'unica soluzione, con scadenza ultima al 16 giugno di ogni anno. Dal 1 marzo 2021 la Tari e la TEFA (tributo per la tutela, protezione e igiene dell'ambiente) può essere pagata utilizzando solo il sistema PagoPA. Il Comune, o il soggetto affidatario, emetterà gli "avvisi di pagamento PagoPA" per il cittadino. All'interno, dovranno essere riportate tutte le indicazioni su come pagare la Tari. Ulteriori avvisi di pagamento potranno essere generati e pagati tramite l'App IO, strumento che punta a semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
Specifiche riduzioni sulla Tari sono previste dalla legge e dai regolamenti comunali. Una riduzione ex lege, in base alla quale Tari risulta dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, è prevista dall'art. 1 c. 656 L. n. 147/2013 in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, e di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Se il servizio di gestione dei rifiuti non ne comprende anche la raccolta, inoltre, si applica una riduzione pari ad almeno il 60%, cosicché la Tari risulta dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, ex c. 567, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Ai sensi dell'art. 1 c. 659 L. n. 147/2013, ogni Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni per: