Documento sulla causa del contratto. Il Pdf analizza la causa del contratto nel diritto italiano, distinguendo tra funzione economico-sociale e individuale, con un focus sui contratti atipici e le clausole 'claims made' per la materia di Diritto a livello universitario.
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La causa è una parte dell'accordo/contratto. Il nostro è un ordinamento giuridico privatistico che si basa nell'ambito del negozio sulla necessaria sussistenza dell'elemento causale. Altri ordinamenti hanno optato anche per una scelta a-causale. L'idea nasce dal fatto che gli atti di disposizione della ricchezza devono giustificare la ragione che lo produce : non possono essere presenti spostamenti di ricchezza non giustificati da una causa; altrimenti quello appostamento di ricchezza è nullo. Es. dico a Peppe "ti do 1000 euro" ok, allora la domanda è "perché ?" ci vuole una giusta causa per obbligarsi; per esempio "ti do 1000 euro a titolo di restituzione del mutuo che mi hai fatto" la giustificazione è il contratto di mutuo che giustifica la mia prestazione. Il fondamento dell'attribuzione può essere o espresso nello stesso atto oppure presente in un atto diverso o collegato es. la cambiale è un documento nel quale è incorporata l'assunzione di un'obbligazione, ma manca di causa (infatti è un documento astratto); la causa dell'emissione della cambiale è il contratto di compravendita o di acquisto (per comprare qualcosa non lo pago immediatamente ma emettendo cambiali); nel caso della cambiale la causa è a lei esterna. La causa è l'espressione della ragione per cui quell'assetto di interessi viene posto in essere.
Cosa nel contratto possiamo identificare come causa ? Il legislatore non ci dà una definizione di causa, lo fanno gli interpreti. Esempi di causa del contratto li troviamo nelle disposizioni sui contratti tipici in cui il legislatore descrive e regola figure di contratti particolarmente diffuse nella prassi negoziale. Una piccola indicazione di ciò che possa intendersi per causa può ricavarsi dal disposto dell'art. 1322.2 cc : "Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico." Focus su diretti a realizzare interessi : la causa è l'individuazione dell'assetto di interessi voluto dai contraenti. A che serve ad esempio il contratto di mutuo? Qual'è la causa ? La possibilità di godere della cosa mutuata. Da dove la traiamo l'individuazione dell'assetto di interessi ? Dal contratto dove deve emergere la causa -> dall'assetto.
La definizione di causa del contratto è quella di funzione economico sociale (o individuale) del contratto. Questa formulazione è prevalsa tra gli interpreti perché grazie al contributo di Emilio Betti. Egli aveva questa idea della causa del contratto come espressione di un regolamento di assetti economici. Oggi, tramontata la visione di causa come funzione economico sociale come residuo dell'ideologia corporativista, sarebbe meglio parlare di causa come funzione economico individuale quindi come scopo perseguito dai privati con quel determinato atto di autonomia privata. Il contratto commutativo è quello in cui entrambe le parti subiscono sicuramente un sacrificio. Il contratto aleatorio è quello in cui non è presenta la commutativitá : ed. nei contratti di assicurazione è sicuro che l'assicurato dovrà sopportare un sacrificio economico pagando il premio, ma non è sicuro che si verifichi il sinistro e quindi che la compagnia assicurativa paghi l'assicurazione. Oggi si parla di causa come lo scopo perseguito dai privati in quel singolo contratto; non si parla più di funzione economico-sociale, ma di funzione economico-individuale. Può essere anche intesa come l'assetto di interessi perseguibili dalle parti, o come la sintesi degli effetti del contratto, cioè ciò che connota l'operazione politica dei privati; il senso della trasformazione della realtà giuridica tra le parti. Una concezione importante della causa nel nostro ordinamento è la causa come giustificazione dello spostamento economico della ricchezza: tutti i contratti che determinano uno spostamento di ricchezza devono avere una causa giustificativa (es. ti devo 1000 euro a titolo di canone di locazione, la causa è il contratto di locazione in tal caso). In alcuni casi, questi nuclei causali sono tipizzati, ma la tipizzazione fatta dal legislatore è una tipizzazione astratta, perché la causa va verificata in concreto, cioè nel singolo contratto si rinviene lo specifico assetto di interessi cui i contraenti hanno voluto dare vita, indipendentemente dal nomen iuris. Si valorizza in tal caso l'attività interpretativa: non ci si ferma soltanto a ciò che le parti hanno messo per iscritto, ma bisogna analizzare la loro effettiva volontà.
Il codice detta la definizione di contratto, una serie di norme generali, all'art. 1325 delinea gli elementi essenziali del contratto e poi li enuncia in ordine e in modo dettagliato. Della causa, per tutti i contratti, il legislatore detta soltanto TRE NORME (artt. 1343-1345) concentrandosi in particolare sul concetto di illiceità della causa.
COSA SI INTENDE PER ILLICEITA' DELLA CAUSA? La causa è illecita quando contrasta con le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume.
Un contratto la cui causa sia contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume è ILLECITO ex art. 1343. Questa regola va letta in combinato disposto con l'art. 1418.2, il quale afferma che la nullità del contratto è prodotta, tra le tante cose, dall'illiceità della causa (contratto contrario a ciò = illecito, contratto illecito = nullo).
contratto contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume contratto illecito (art. 1343) nullo (art. 1418)
L'art. 1345 afferma che il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per motivo illecito comune ad entrambe; sempre l'art. 1418 ci dice che l'illiceità dei motivi comporta la nullità del contratto. L'illiceità deve essere comune, cioè deve animare entrambe le parti, e deve essere determinante (cioè deve essere l'UNICA ragione per la quale si conclude un determinato contratto).
CAUSA e MOTIVO NON SONO LA STESSA COSA
contratto in fronte alla legge
Altra norma dettata in merito alla causa è l'art. 1344, il quale afferma che si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE). Vi è anche qui un collegamento con l'art. 1418, il quale afferma che è nullo il contratto concluso in frode alla legge.
Si tratta di schemi contrattuali di per sé leciti ma che vengono "piegati" per fini illeciti: si distingue dal contratto contrario alla legge, in cui essa non viene semplicemente aggirata ma direttamente violata. Queste disposizioni concernenti la causa ci servono anche a comprendere come la causa debba essere considerata in concreto, cioè come si viene ad atteggiare singolarmente: come emerge nel contratto in frode alla legge, è possibile che vi sia un contratto lecito ma che in concreto viene piegato per realizzare un assetto di interessi (quindi una causa) illecito.
Sappiamo che ogni contratto deve avere una causa e una causa che sia lecita: ergo, il controllo sulla causa investe sempre il contratto, sia esso tipico o atipico. Infatti, non vi è dubbio che anche un contratto tipico possa essere privo di causa o con causa illecita, come il contratto di assicurazione che sarà privo di causa in concreto nel momento in cui, pur all'insaputa delle parti, il bene sia già perito. Il punto di partenza nel nostro discorso è l'art 1322 c.c:
1co : le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge. Le parti hanno la possibilità di stabilire liberamente il contenuto del contratto, avendo come limiti le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume. 2co: le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Il secondo comma fa un passo avanti: le parti possono anche utilizzare propri schemi contrattuali per regolare i propri interessi se non trovano un contratto tipico fatto su misura per loro, creando così contratti atipici Quello che risalta subito all'occhio è che in questo caso il limite imposto dall'ordinamento alla libertà dei privati di disporre un contratto atipico è la meritevolezza: Il controllo di meritevolezza va inteso come un controllo che tende a negare riconoscimento a manifestazioni di autonomia privata prive di qualsivoglia funzione (cioè contratti inutili) o il cui risultato o la cui funzione entrino in contrasto con i principi fondamentali e i valori garantiti dall'ordinamento giuridico. Uno degli elementi che invece i giudici tengono in considerazione è la cosiddetta TIPICITA' SOCIALE: cioè che è uno schema negoziale anche se non regolato dal legislatore, che viene con grande frequenza utilizzato nella prassi contrattuale, assumendo la valenza di contratti socialmente tipici, come il contratto autonomo di garanzia o la fideiussione omnibus: non è un contratto tipico perché il legislatore non l'ha disciplinato, ma è comunque utilizzato e quindi espressione della volontà comune di utilizzare questo schema contrattuale. Questa diffusione è indice inequivocabile della meritevolezza di interessi, tant'è vero che il legislatore spesso giuridicizza questi contratti socialmente tipici. Proprio per come abbiamo descritto i termini del giudizio di meritevolezza, possiamo qui ribadire la diversa impostazione che invece ha il giudizio di Liceità, dove la questione riguarda l'illiceità della causa. Meritevolezza e liceità sono due linee direttive separate: è vero che negli anni più vicini all'emanazione del codice, il richiamo ad una verifica di meritevolezza veniva ricondotto e assorbito in quello di lecita; il contratto veniva ritenuto meritevole di tutela in quanto lecito, cioè non in contrasto con la legge, all'ordine pubblico e buon costume. In questo modo veniva totalmente neutralizzato ogni distinzione, quanto al controllo causale, tra contratti tipici e contratti atipici. Sarà soltanto in anni successivi che verrà riscoperta la rilevanza del controllo di meritevolezza, che