Acquisti mortis causa in regime tavolare e certificato successorio ereditario

Documento di Università su acquisti mortis causa in regime tavolare e certificato successorio ereditario. Il Pdf, utile per lo studio del Diritto universitario, analizza la trasmissione del patrimonio ereditario, la prova della qualità di erede e le procedure per il CSE, includendo la tutela degli aventi causa.

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Lunedi 24 marzo 2025, lezione 19 Cuccaro
ACQUISTI MORTIS CAUSA IN REGIME TAVOLARE e CSE (certificato successorio ereditario)
Le questioni che si pongono sono
- Come si trasmette il patrimonio ereditario?
- Come si prova la qualità di erede?
- Quale tutela per gli aventi causa dagli acquirenti mortis causa?
- Cosa succede quando si ha a che fare con successioni aventi carattere di transnazionalità?
Ø Trasmissione del patrimonio ereditario
Due sono i modelli tipici europei
- Delazione indiretta: il trasferimento dei diritti ereditari prevede l’intervento di un amministratore nominato dall’autorità
giudiziaria, che acquista la proprietà fiduciaria dei beni ereditari e provvede alla liquidazione delle passività e trasmette il
residuo agli eredi
- Delazione diretta: l’eredità si trasmette senza alcun intervento pubblico. Può essere
o Delazione immediata (Francia e Germania): gli eredi subentrano immediatamente nel patrimonio ereditario senza
che sia necessaria alcuna accettazione. La sola manifestazione di volontà che può influire sull’acquisto è la rinuncia.
o Delazione “differita” (Italia e Spagna): è necessaria l’accettazione affinché vi sia il passaggio. Quando interviene
ha effetti ex tunc, quindi torna alla data della morte.
A fronte di questa divisione si distingue il sistema austriaco che invece è una via di mezzo tra delazione diretta ed indiretta,
in cui è necessaria un’accettazione espressa dell’eredità e poi un provvedimento di investitura giudiziale che si ha a seguito
del buon esito della verifica del titolo successorio in un procedimento di ventilazione ereditaria -> procedura che si avvia
ex officio per individuare chi sono gli eredi. Che differenze con l’Italia? L’accettazione non ha effetti costitutivi ed è
priva di effetto retroattivo, serve solo ad attivare il procedimento di ventilazione ereditaria. Inoltre, nel periodo di
giacenza i diritti ereditari sono genericamente imputati alla successione del de cuius.
La scelta del nostro legislatore è stato quello di non riferirsi al modello austriaco ma riferirsi al modello tedesco del certificato
successorio. Il certificato ereditario fa presumere la qualità di erede in capo a chi lo possiede.
Ø La prova della qualità di erede
Come si dimostra la qualità di erede? I modelli utilizzati fanno capo a due opzioni
1. Atto notorio, che vige in Italia nei territori ove vige il sistema della trascrizione, in Spagna, in Francia ed in Belgio
2. Certificato ereditario, che vige in Italia nei territori di Libro Fondiario, in Germania ed in Svizzera.
Il vero problema della dimostrazione della qualità di erede in un sistema come quello della trascrizione è il fatto che è ben possibile
un’accettazione tacita dell’eredità. I registri immobiliari però hanno uno spiccato formalismo, necessitano di atti formali. Come si
trova una soluzione? La soluzione è quella dell’atto notorio: se ce accettazione espressa in atto pubblico o scrittura privata nulla
questio. L’atto notorio è un atto pubblico contenente la dichiarazione di due persone circa la loro cognizione personale di un
fatto notorio, e la forza di questo atto sta nella punizione di chi dichiara il falso. Sono escamotage che servono per poter
pubblicizzare. Al suo posto spesso viene utilizzata la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Entrambi i documenti non
hanno un intrinseco valore probatorio riguardo al loro contenuto.
Il sistema tavolare non si accontenta di un atto poco concreto come l’atto notorio, ma ha introdotto il modello del certificato ereditario.
L’acquisto della qualità di erede dipende dalle regole di diritto sostanziale, il motivo per cui si segue il modello tedesco è per non
snaturare le regole del cc. Nel sistema tavolare però quando l’erede vuole intavolare a suo nome il bene si deve munire del
certificato ereditario. Nessuna iscrizione di diritti ereditari nel libro fondiario è possibile senza certificato ereditario che è emesso dal
tribunale all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione che si apre ad istanza di parte. Nel sistema tavolare non è quindi
previsto un intervento d’ufficio di qualche autorità.
Le caratteristiche salienti del certificato ereditario:
- È un atto di accertamento che viene emanato in un procedimento di volontaria giurisdizione di diritti ereditari, non
ce una causa contenziosa. Lo scopo del procedimento è quello di costituire un titolo per poter poi iscrivere il bene nel libro
fondiario -> dall’intavolazione a favore del de cuius all’intavolazione a favore dell’erede
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- Esso costituisce il presupposto imprescindibile dell’apparenza in materia ereditaria in quanto non si può considerare erede
o legatario apparente chi non sia in possesso del certificato stesso
- Il certificato ereditario vale a fare presumere ad ogni effetto la qualità di erede ma non è costitutivo di questa stessa
qualità.
Cosa si scrive nel certificato ereditario? Oggetto della certificazione d’eredità è la qualità di erede e la misura, quindi la quota
ereditaria, e anche l’indicazione dei beni che la compongono se ce stata assegnazione concreta.
Il certificato ereditario va chiesto al tribunale in composizione monocratica, ed in linea di massima la competenza territoriale coincide
con il luogo di apertura della successione (= luogo di residenza al momento della morte). Se invece la successione si apre fuori dai
territori di applicazione della legge e ci sono più immobili si individua il luogo ove il soggetto ha la maggior parte dei beni.
La richiesta di certificato è obbligatoria quando nell’eredità sono compresi beni immobili -> ricaviamo che vi può essere una
richiesta facoltativa di CSE in riferimento a beni mobili o immobili siti in territori extratavolari.
N.B: è possibile anche un CSE parziale dove si istituiscono per eredi in % solamente gli eredi che hanno presentato la richiesta
Come si fa il ricorso per CSE? Il procedimento si apre con ricorso nel quale vanno indicati il nome dell’istante, la successione di
cui si tratta (legittima o testamentaria), le ragioni della domanda, i controinteressati e le conclusioni.
Anteriormente alla Novella del 1974 legittimato a ricorrere era soltanto colui che vantava diritti ereditari; ora invece il certificato può
essere chiesto anche da terzi che vi abbiano interesse, ove possano provare l’avvenuta accettazione degli aventi diritto (art. 13 bis R.D.
499/29).
Tutto il procedimento è improntato al massimo grado di elasticità e duttilità, con largo affidamento al potere di adattamento del
giudice; ciò non è contraddetto dall’introduzione, con la Novella, di più severe garanzie a tutela dei diritti dei terzi, tra cui spicca
l’obbligatorietà dell’audizione delle persone controinteressate in contraddittorio. Il tribunale assume d’ufficio le prove che ritiene
opportune, può indicare eventuali lacune del ricorso o dei mezzi di prova.
Si precisa che la convocazione dei legittimari pretermessi ha funzione informativa per la parte e per il giudice ma non trasforma
il procedimento in contenzioso, ne impedisce l’emissione del CSE qualora consti una lesione di legittima dovendo le relative questioni
essere necessariamente decise dinanzi al giudice della cognizione a seguito di (ovviamente eventuale) proposizione di azione di
riduzione
Il procedimento si conclude con decreto motivato con cui il giudice, valutate le prove secondo il libero convincimento, provvede a
rilasciare o meno il certificato (art. 17 R.D.)
L’art. 20 R.D. prevede la revoca (anche d’ufficio) del certificato “se risulta successivamente l’inesistenza totale o parziale del
diritto a succedere” (1° comma); tale revoca è comunicata agli interessati e, si tenga presente, annotata d’ufficio nel L.F.
Martedì 25 marzo 2025, lezione 20
Ø Tutela degli aventi causa dallerede apparente
In Italia ove vige il sistema della trascrizione la disciplina è data dall’Art.534 cc il quale contiene un’eccezione circa il soggetto che
deve dimostrare la buona fede: in questo caso è il terzo che acquista da chi appare quale erede che deve dimostrare di essere in buona
fede, quindi, di ignorare senza colpa che il soggetto da cui ha acquistato il bene non fosse realmente l’erede. Non si può dire in buona
fede chi sa che quel soggetto in realtà non è l’erede.
Nel sistema del Libro fondiario il CSE costituisce l’apparenza della qualità di erede. Il CSE è una presunzione iuris tantum vincibile
in un giudizio contenzioso. Quindi, non si può qualificare come rede apparente chi non sia in possesso del CSE.
Ø Azioni in cancellazione
Ogni volta che vi sono azioni di contestazioni dei sub-acquirenti in buona fede le difficoltà si risolvono in un giudizio contenzioso che
deve portare alla rimozione dell’iscrizione tavolare. La disciplina del tavolare è peculiare, e le azioni hanno la caratteristica di avere un
tempo di proponibilità molto inferiore a quello di diritto comune. Mentre nel sistema di diritto comune le contestazioni che riguardano
la qualità di erede hanno un termine di prescrizione di 10 anni, nel sistema tavolare abbiamo una disciplina che introduce il meccanismo
del doppio termine (60 + 60 gg) se ce stata notificazione o 3 anni dalla apertura della successione.
à Le azioni munite di retroattività reale nel sistema tavolare si contraddistinguono per dei termini molto compressi, e questo
al fine di favorire la circolazione giuridica dei beni che si attua nel favorire i sub-acquirenti.

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Anteprima

Acquisti Mortis Causa in Regime Tavolare e CSE

Lunedi 24 marzo 2025, lezione 19 - Cuccaro

ACQUISTI MORTIS CAUSA IN REGIME TAVOLARE e CSE (certificato successorio ereditario) Le questioni che si pongono sono

  • Come si trasmette il patrimonio ereditario?
  • Come si prova la qualità di erede?
  • Quale tutela per gli aventi causa dagli acquirenti mortis causa?
  • Cosa succede quando si ha a che fare con successioni aventi carattere di transnazionalità?

Trasmissione del Patrimonio Ereditario

Due sono i modelli tipici europei

  • Delazione indiretta: il trasferimento dei diritti ereditari prevede l'intervento di un amministratore nominato dall'autorità giudiziaria, che acquista la proprietà fiduciaria dei beni ereditari e provvede alla liquidazione delle passività e trasmette il residuo agli eredi
  • Delazione diretta: l'eredità si trasmette senza alcun intervento pubblico. Può essere
    • Delazione immediata (Francia e Germania): gli eredi subentrano immediatamente nel patrimonio ereditario senza che sia necessaria alcuna accettazione. La sola manifestazione di volontà che può influire sull'acquisto è la rinuncia.
    • Delazione "differita" (Italia e Spagna): è necessaria l'accettazione affinché vi sia il passaggio. Quando interviene ha effetti ex tunc, quindi torna alla data della morte.

A fronte di questa divisione si distingue il sistema austriaco che invece è una via di mezzo tra delazione diretta ed indiretta, in cui è necessaria un'accettazione espressa dell'eredità e poi un provvedimento di investitura giudiziale che si ha a seguito del buon esito della verifica del titolo successorio in un procedimento di ventilazione ereditaria -> procedura che si avvia ex officio per individuare chi sono gli eredi. Che differenze con l'Italia? L'accettazione non ha effetti costitutivi ed è priva di effetto retroattivo, serve solo ad attivare il procedimento di ventilazione ereditaria. Inoltre, nel periodo di giacenza i diritti ereditari sono genericamente imputati alla successione del de cuius. La scelta del nostro legislatore è stato quello di non riferirsi al modello austriaco ma riferirsi al modello tedesco del certificato successorio. Il certificato ereditario fa presumere la qualità di erede in capo a chi lo possiede.

La Prova della Qualità di Erede

Come si dimostra la qualità di erede? I modelli utilizzati fanno capo a due opzioni

  1. Atto notorio, che vige in Italia nei territori ove vige il sistema della trascrizione, in Spagna, in Francia ed in Belgio
  2. Certificato ereditario, che vige in Italia nei territori di Libro Fondiario, in Germania ed in Svizzera.

Il vero problema della dimostrazione della qualità di erede in un sistema come quello della trascrizione è il fatto che è ben possibile un'accettazione tacita dell'eredità. I registri immobiliari però hanno uno spiccato formalismo, necessitano di atti formali. Come si trova una soluzione? La soluzione è quella dell'atto notorio: se ce accettazione espressa in atto pubblico o scrittura privata nulla questio. L'atto notorio è un atto pubblico contenente la dichiarazione di due persone circa la loro cognizione personale di un fatto notorio, e la forza di questo atto sta nella punizione di chi dichiara il falso. Sono escamotage che servono per poter pubblicizzare. Al suo posto spesso viene utilizzata la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Entrambi i documenti non hanno un intrinseco valore probatorio riguardo al loro contenuto. Il sistema tavolare non si accontenta di un atto poco concreto come l'atto notorio, ma ha introdotto il modello del certificato ereditario. L'acquisto della qualità di erede dipende dalle regole di diritto sostanziale, il motivo per cui si segue il modello tedesco è per non snaturare le regole del cc. Nel sistema tavolare però quando l'erede vuole intavolare a suo nome il bene si deve munire del certificato ereditario. Nessuna iscrizione di diritti ereditari nel libro fondiario è possibile senza certificato ereditario che è emesso dal tribunale all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione che si apre ad istanza di parte. Nel sistema tavolare non è quindi previsto un intervento d'ufficio di qualche autorità.

Caratteristiche del Certificato Ereditario

Le caratteristiche salienti del certificato ereditario:

  • È un atto di accertamento che viene emanato in un procedimento di volontaria giurisdizione di diritti ereditari, non ce una causa contenziosa. Lo scopo del procedimento è quello di costituire un titolo per poter poi iscrivere il bene nel libro fondiario -> dall'intavolazione a favore del de cuius all'intavolazione a favore dell'erede
  • Esso costituisce il presupposto imprescindibile dell'apparenza in materia ereditaria in quanto non si può considerare erede o legatario apparente chi non sia in possesso del certificato stesso
  • Il certificato ereditario vale a fare presumere ad ogni effetto la qualità di erede ma non è costitutivo di questa stessa qualità.

Cosa si scrive nel certificato ereditario? Oggetto della certificazione d'eredità è la qualità di erede e la misura, quindi la quota ereditaria, e anche l'indicazione dei beni che la compongono se ce stata assegnazione concreta. Il certificato ereditario va chiesto al tribunale in composizione monocratica, ed in linea di massima la competenza territoriale coincide con il luogo di apertura della successione (= luogo di residenza al momento della morte). Se invece la successione si apre fuori dai territori di applicazione della legge e ci sono più immobili si individua il luogo ove il soggetto ha la maggior parte dei beni. La richiesta di certificato è obbligatoria quando nell'eredità sono compresi beni immobili -> ricaviamo che vi può essere una richiesta facoltativa di CSE in riferimento a beni mobili o immobili siti in territori extratavolari. N.B: è possibile anche un CSE parziale dove si istituiscono per eredi in % solamente gli eredi che hanno presentato la richiesta Come si fa il ricorso per CSE? Il procedimento si apre con ricorso nel quale vanno indicati il nome dell'istante, la successione di cui si tratta (legittima o testamentaria), le ragioni della domanda, i controinteressati e le conclusioni. Anteriormente alla Novella del 1974 legittimato a ricorrere era soltanto colui che vantava diritti ereditari; ora invece il certificato può essere chiesto anche da terzi che vi abbiano interesse, ove possano provare l'avvenuta accettazione degli aventi diritto (art. 13 bis R.D. 499/29). Tutto il procedimento è improntato al massimo grado di elasticità e duttilità, con largo affidamento al potere di adattamento del giudice; ciò non è contraddetto dall'introduzione, con la Novella, di più severe garanzie a tutela dei diritti dei terzi, tra cui spicca l'obbligatorietà dell'audizione delle persone controinteressate in contraddittorio. Il tribunale assume d'ufficio le prove che ritiene opportune, può indicare eventuali lacune del ricorso o dei mezzi di prova. Si precisa che la convocazione dei legittimari pretermessi ha funzione informativa per la parte e per il giudice ma non trasforma il procedimento in contenzioso, ne impedisce l'emissione del CSE qualora consti una lesione di legittima dovendo le relative questioni essere necessariamente decise dinanzi al giudice della cognizione a seguito di (ovviamente eventuale) proposizione di azione di riduzione Il procedimento si conclude con decreto motivato con cui il giudice, valutate le prove secondo il libero convincimento, provvede a rilasciare o meno il certificato (art. 17 R.D.) L'art. 20 R.D. prevede la revoca (anche d'ufficio) del certificato "se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere" (1º comma); tale revoca è comunicata agli interessati e, si tenga presente, annotata d'ufficio nel L.F.

Martedì 25 marzo 2025, lezione 20

Tutela degli Aventi Causa dall'Erede Apparente

In Italia ove vige il sistema della trascrizione la disciplina è data dall'Art.534 cc il quale contiene un'eccezione circa il soggetto che deve dimostrare la buona fede: in questo caso è il terzo che acquista da chi appare quale erede che deve dimostrare di essere in buona fede, quindi, di ignorare senza colpa che il soggetto da cui ha acquistato il bene non fosse realmente l'erede. Non si può dire in buona fede chi sa che quel soggetto in realtà non è l'erede. Nel sistema del Libro fondiario il CSE costituisce l'apparenza della qualità di erede. Il CSE è una presunzione iuris tantum vincibile in un giudizio contenzioso. Quindi, non si può qualificare come rede apparente chi non sia in possesso del CSE.

Azioni in Cancellazione

Ogni volta che vi sono azioni di contestazioni dei sub-acquirenti in buona fede le difficoltà si risolvono in un giudizio contenzioso che deve portare alla rimozione dell'iscrizione tavolare. La disciplina del tavolare è peculiare, e le azioni hanno la caratteristica di avere un tempo di proponibilità molto inferiore a quello di diritto comune. Mentre nel sistema di diritto comune le contestazioni che riguardano la qualità di erede hanno un termine di prescrizione di 10 anni, nel sistema tavolare abbiamo una disciplina che introduce il meccanismo del doppio termine (60 + 60 gg) se ce stata notificazione o 3 anni dalla apertura della successione.

Le azioni munite di retroattività reale nel sistema tavolare si contraddistinguono per dei termini molto compressi, e questo al fine di favorire la circolazione giuridica dei beni che si attua nel favorire i sub-acquirenti. 2Tra le parti operano i termini prescrizionali tipici di ogni azione. Quando invece non si tratta più del conflitto tra A e B, ma subentra un terzo il termine si comprime ai 60 + 60 giorni (atti tra vivi: dalla notifica del decreto o apertura della successione) o 3 anni.

Successioni con Caratteri di Transnazionalità (CSE Europeo)

Il regolamento UE 650 del 2012 ha avuto efficacia per le successioni con carattere di transnazionalità (= ce un soggetto che ha beni in diversi paesi) apertesi dopo il 18/8/2015. Il Reg. UE relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo detta una complessa normativa con riferimento alle successioni con caratteri di transnazionalità apertesi a partire dal 17 agosto 2015. L'innovazione di questo regolamento consiste nel fatto che si applica di default la legge della residenza del de cuius alla morte del soggetto -> es: tedesco che vive in Spagna nell'ultimo periodo della vita e qui muore: si applica la legge spagnola. Ai fini dei registri immobiliari questo regolamento istituisce il Certificato Successorio Europeo. È un certificato uniforme rilasciato dall'autorità individuata da ogni paese (in ITA il notaio), che è idoneo a circolare negli stati UE senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, ed è destinato a far presumere che la persona indicata come erede/legatario/esecutore del testamento/amministratore dell'eredità possiede la qualifica indicata nel certificato e/o sia titolare dei poteri enunciati. Il modello di riferimento è L'Herbschein tedesco, quindi uno strumento conosciuto nel tavolare e che serve a far presumere in capo a chi lo possiede che costui sia l'erede. Si può ricorrere al CS europeo ma non è obbligatorio richiederlo. Es: cittadino tedesco che si trasferisce in Spagna. A beni in Germania, Spagna, Italia e Francia ed è morto prima del 17/08/2015. Con la disciplina previgente si sarebbe dovuto munire di 4 titoli diversi. Ora invece si può chiedere un unico CS che fa da titolo per l'iscrizione nei registri in tutti i paesi di destinatario. Questa è la ricostruzione più plausibile, ma sul fatto che costituisca titolo di iscrizione in tutti i paesi non è certezza assoluta in quanto si è dovuti scendere a compromessi nel Regolamento UE. Ci sono difficoltà perche la norma esclude dalla disciplina del regolamento la natura dei diritti reali e non disciplina l'iscrizione nei registri di diritti di beni immobili. Quindi le regole sull'iscrizione nei registri immobiliari sono quelle proprie dei singoli stati e non sono modificate dal Regolamento UE. Negli altri Paesi, inoltre, il termine titolo è stato tradotto con la parola documento -> quindi li ci si chiede se serve un ulteriore titolo a accanto a questo certificato (concepito come documento). Inoltre, il legislatore italiano ha previsto che nei territori ove vige il LF le regole del CS europeo non vanno a scalzare le regole derivanti dalla disciplina sul CSE italiano. Questa norma è stata criticata dai giudici italiani (Trieste - Rovereto): questa previsione appare da un lato superflua e dall'altra errata (non si può mettere nel nulla a livello nazionale uno strumento comunitario).

Annotazione dei Contratti Preliminari in Regime Tavolare

Sistema di Trascrizione

Nel sistema della trascrizione l'Art. 2645 bis cc prevede la trascrizione dei contratti preliminari che hanno ad oggetto uno dei contratti di cui ai numeri da 1 a 4 dell'Art.2643 cc. quindi non tutti i preliminari sono oggetto a trascrizione ma solo quelli relativi a contratti ad effetti reali. La trascrizione del definitivo, o della sentenza ex Art.2932 cc che ne tenga luogo, prevale sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite contro il promittente alienatene dopo la trascrizione del preliminare. Es: tra la trascrizione del preliminare (promessa di vendere) e del definito (contratto di vendita) vengono fatte trascrizioni intermedie (vendita dello stesso bene a un terzo).

La trascrizione del preliminare ha effetto prenotativo perche fa retroagire il definitivo e consente di cancellare le iscrizioni intermedie effettuate. La trascrizione del preliminare non vale senza limiti, ma vale entro limiti specifici

  • 1 anno dalla data convenuta tra le parti (es: 1/02/23 le parti si impegnano a concludere il definitivo entro 1 anno)
  • 3 anni dalla data della trascrizione qualora le parti non convengano un termine entro cui stipulare il definitivo.

Oltre questi termini l'effetto prenotativo è caducato.

Sistema Tavolare

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